LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 21.06.1996 LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10 7 1996 N. 14
Canone
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
ARTICOLO
1
(Finalità del canone convenzionale di locazione)
-
Il canone convenzionale di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica cosi' come definiti dall’articolo 5 della legge regionale
3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) è
diretto a compensare i costi di amministrazione di gestione e di manutenzione
nonché il versamento al fondo per l’edilizia residenziale
pubblica di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978 n. 457 dello
0 50 per cento annuo del valore catastale del patrimonio gestito con
esclusione degli alloggi assegnati alla fascia di cui all’articolo
5 comma 1 lettera a) della presente legge.
-
L’incidenza sull’ammontare del canone convenzionale di
locazione dei costi di amministrazione di gestione e di manutenzione
è determinata annualmente dalla Giunta regionale in modo anche
differenziato per i quattro ambiti provinciali sulla base delle proposte
degli enti gestori che devono contestualmente indicare l'entità
dell’eccedenza delle entrate complessive dei canoni rispetto
a tali costi.
-
Gli enti gestori formulano programmi quadriennali di manutenzione
del patrimonio con aggiornamenti annuali da presentare unitamente
alle proposte di cui al comma 2.
ARTICOLO 2
(Partecipazione dell’utenza)
-
È
riconosciuta la rappresentanza delle organizzazioni dell’utenza
più significative e a livello regionale e provinciale al fine
di determinare forme di partecipazione e controllo sull’attività
degli enti gestori e di tutela dei diritti individuali e collettivi
degli assegnatari. 2. La partecipazione delle stesse alle fasi di
programmazione sarà disciplinata dalla Giunta regionale entro
centoventi giorni dall’approvazione della presente legge.
ARTICOLO 3
(Ulteriori oneri a carico degli assegnatari e solidarietà dell’obbligazione)
Resta fermo quanto disposto dall’articolo 24 della lr n. 10/ 1994
circa l’obbligo per l’assegnatario di rimborsare all’ente
gestore tutte le spese effettive e relative alla gestione dei servizi
a rimborso.
-
Il costo dei servizi a rimborso viene calcolato dall'ente gestore
sul complesso degli immobili gestiti ovvero su gruppi di essi facenti
parte di aree omogenee individuate dall'ente stesso con i programmi
di gestione del patrimonio edilizio esistente.
-
Nella rendicontazione dei " servizi a rimborso" il costo
effettivo del servizio reso deve essere distinto dal costo di gestione
che deve essere determinato per tutti gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica in base ai criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio
regionale n. 49 in data 8 luglio 1987 e successive modifiche.
-
I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario
a corrispondere all’ente gestore il canone e gli oneri accesso
di cui all’articolo 24 della lr n. 10/ 1994 in relazione alla
conduzione dell’alloggio assegnato.
ARTICOLO
4
(Elementi oggettivi e soggettivi per il calcolo del canone convenzionale
di locazione)
-
L’ammontare del canone di locazione di cui all’articolo
1 è determinato sulla base della redditività degli alloggi
e del reddito complessivo del nucleo familiare dell’assegnatario.
-
Per reddito complessivo del nucleo familiare dell’assegnatario
ad esclusione degli assegnatari collocati nella fascia a) di cui all'articolo
5 comma 1 della presente legge si intende quello determinato ai sensi
della vigente normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi
con l’applicazione delle detrazioni previste dall’articolo
21 della legge n. 457/ 1978 e dalla deliberazione del CIPE 13 marzo
1995 (edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l’assegnazione
degli alloggi e per la determinazione dei canoni).
-
Sino alla revisione del classamento delle unita' immobiliari urbane
di cui alla legge 24 marzo 1993 n. 75 (conversione in legge con modificazioni
del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16 recante disposizioni in materia
di imposte sui redditi sui trasferimenti di immobili di civile abitazione
di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie per la soppressione della ritenuta sugli interessi premi
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari
nonché altre disposizioni tributarie) e successive modifiche
ed integrazioni ed ai conseguenti provvedimenti regionali di cui al
comma 4 l’elemento oggettivo sulla base del quale si calcola
il canone convenzionale di locazione è costituito dal canone
fissato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24
della legge 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili
urbani).
-
Il canone di cui al comma 3 si applica anche ai comuni di cui all'articolo
26 comma 2 della legge n. 392/ 1978. Ad essi vengono attribuiti il
coefficiente demografico di 0 80 e il coefficiente di ubicazione di
cui all'articolo 18 comma 3 della legge 392/ 1978.
-
Entro quattro mesi dall’avvenuta revisione di cui al comma 3
la Giunta regionale determina l’aliquota del valore catastale
calcolato ai sensi del comma 10 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 1993 n. 560 (norme in materia di alienazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica) da prendere a riferimento come
elemento oggettivo per il calcolo del canone delle fasce b) e c) di
cui all’articolo 5 comma 1 in modo da consentire il raggiungimento
dell’obiettivo di cui al punto 8.6 della deliberazione del CIPE
13 marzo 1995 da attestare con apposito allegato.
-
Con il provvedimento di cui al comma 5 la Giunta regionale può
apportare allo stesso fine modifiche al canone minimo di cui all'articolo
7 o alle percentuali di reddito di cui all’articolo 8.
ARTICOLO
5
(Fasce di reddito)
-
L’applicazione del canone convenzionale di locazione è
differenziata in base alle seguenti fasce di reddito: a) nucleo familiare
con reddito imponibile risultante dalla somma dei redditi fiscalmente
imponibili di tutti i componenti non superiore all'importo di due
pensioni minime INPS percepito ai seguenti titoli: lavoro dipendente
pensione trattamento di cassa integrazione indennità di mobilita'
di disoccupazione sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato
o divorziato; b) nucleo familiare con il reddito superiore o di diversa
composizione rispetto a quello di cui al punto a) e inferiore al doppio
del limite di reddito per l’assegnazione derivante dalla applicazione
della normativa regionale; c) nucleo familiare con reddito superiore
al limite di cui al punto b).
-
Al fine di articolare meglio l’incidenza dei canoni in relazione
al reddito la Giunta può al massimo ulteriormente suddividere
le fasce di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 rispettivamente:
in due la fascia di cui alla lettera a) e in tre la fascia di cui
alla lettera b).
-
Il reddito di cui al comma 1 lettera a) è quello effettivo
mentre per i redditi di cui alle lettere b) e c) è il reddito
convenzionale calcolato ai sensi dell’articolo 21 della legge
5 agosto 1978 n. 457 e della deliberazione CIPE 13- 3- 1995.
ARTICOLO
6
(Criteri per determinare l’incidenza della redditività dell’alloggio
sul canone convenzionale di locazione)
-
L’incidenza della redditività dell’alloggio sul
canone convenzionale di locazione è calcolata secondo il seguente
schema: a) in misura corrispondente al 50 per cento del canone calcolato
ai sensi dell’articolo 4 commi 3 e 4 e comunque in misura non
superiore all’8 per cento del reddito per gli assegnatari collocati
nella fascia a) di cui all’articolo 5;
a) in misura corrispondente al canone calcolato ai sensi dell’articolo
4 commi 3 e 4 della presente legge diminuito al massimo del 15 per
cento o aumentato al massimo del 25 per cento per gli assegnatari
collocati nella fascia di cui alla lettera b) dell’articolo
5 determinato dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo
5 comma 2.
-
Nel caso in cui il reddito ecceda per entità o composizione
quello per la permanenza nel rapporto di assegnazione pari al doppio
del limite di reddito per l’assegnazione l’ente gestore
comunica agli interessati la perdita della qualifica di assegnatari
e la conseguente applicazione di un canone fissato sulla base dei
prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi
analoghe caratteristiche; tale canone non può essere inferiore
al canone di cui al comma 1 lettera b) incrementato del 50 per cento.
La durata del nuovo rapporto e le procedure di rilascio dell’alloggio
sono quelle indicate dall’articolo 8 della legge 17 febbraio
1992 n. 179 (norme per l’edilizia residenziale pubblica).
ARTICOLO
7
(Canone convenzionale minimo)
-
Il canone convenzionale minimo di locazione è compreso fra
un minimo di lire 15.000 vano/ mese e un massimo di lire 80.000 vano/
mese secondo le fasce di reddito.
-
I vani convenzionali sono determinati dalla superficie della unita'
immobiliare calcolata ai sensi dell’articolo 13 della legge
27 luglio 1978 n. 392 divisa per metri quadrati 14.
ARTICOLO
8
(Canone massimo)
-
Il canone convenzionale massimo di locazione può variare dal
12 per cento al 16 per cento nella fascia di cui alla lettera b) e
dal 16 per cento al 19 per cento nella fascia di cui alla lettera
c) del comma 1 dell’articolo 5.
-
Il reddito considerato è quello calcolato con le modalità
di cui all’articolo 4 comma 2.
-
Qualora il canone minimo calcolato ai sensi del comma 1 dell'articolo
7 superi il canone massimo ad eccezione del caso in cui il reddito
di cui al comma 2 risulti pari a 0 trova applicazione il canone massimo.
Per gli assegnatari collocati nella fascia di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’articolo 5 l’ente gestore applica d'ufficio
quanto previsto dall’articolo 12 comma 1 lettera a).
ARTICOLO
9
(Criteri per i provvedimenti di competenza della Giunta regionale)
-
La Giunta regionale entro il 1996 nei limiti di quanto disposto dagli
articoli 5 6 7 e 8 fissa ed aggiorna la suddivisione delle fasce di
reddito in base alle quali viene determinato il canone convenzionale
di locazione nonché i canoni minimo e massimo per ciascuna
fascia secondo i seguenti criteri:
a) raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 comma
1 da attestarsi con apposito allegato;
b) equilibrata correlazione con i redditi dei nuclei familiari dell’utenza
in modo da consentire un incremento del canone graduale rispetto al
reddito;
c) correlazione della redditività del patrimonio con le prestazioni
complessive degli alloggi quali la tipologia costruttiva ed edilizia
ed il disagio ambientale; d) snellimento delle procedure ai fini del
contenimento dei costi gestionali.
ARTICOLO 10
(Collocazione nelle fasce di reddito)
-
Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all’articolo
5 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati
annualmente dall’ente gestore. L'accertamento del reddito cosi'
effettuato è posto a base anche dei provvedimenti di cui agli
articoli 25 e 26 della lr 10/ 1994.
-
La collocazione nelle fasce di reddito e l’applicazione del
relativo canone convenzionale di locazione ha effetto dal 1 gennaio
dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata
l’indagine reddituale.
-
L’ente gestore provvede a variare il canone convenzionale a
partire dal mese successivo alla richiesta dell’assegnatario
che documenti la diminuzione del reddito del nucleo familiare in conseguenza
di sopravvenuti stati di cassa integrazione o disoccupazione ovvero
decesso o cambio di residenza di un componente del nucleo familiare
percettore di reddito tale da farlo rientrare in una fascia inferiore.
Qualora la riduzione del nucleo familiare determini sottoutilizzazione
dell’alloggio occupato la variazione del canone viene effettuata
solo previa contestuale dichiarazione da parte dell’assegnatario
di accettare i successivi provvedimenti di mobilita' volti a determinare
una corretta utilizzazione dell’alloggio.
-
Qualora l’assegnatario produca una documentazione da cui risulti
un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali l’ente gestore
ha l’obbligo di trasmettere agli uffici finanziari per gli opportuni
accertamenti tale documentazione unitamente agli elementi in base
ai quali la si ritiene inattendibile dandone comunicazione all’interessato.
In pendenza dell’accertamento all’assegnatario è
applicato il canone della fascia di appartenenza senza l’applicazione
dell’articolo 8.
-
La Giunta regionale definisce le modalità degli accertamenti
e dell’inserimento nelle fasce di reddito di cui al comma 1
al fine di garantirne l’efficacia e contenere i costi.
ARTICOLO
11
(Limite di reddito per l’assegnazione degli alloggi)
-
Il limite di reddito per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica determinato ai sensi dell’articolo 9 comma
1 della lr n. 10/ 1994 e secondo i criteri previsti all’articolo
3 punto 3.1 lettera e) della deliberazione CIPE 13 maggio 1995 è
riferito ad un nucleo familiare di due componenti. Il limite è
aumentato di un milione per ogni ulteriore componente del nucleo familiare
fino al massimo di sei.
-
Il limite di cui al comma 1 è utilizzato ai fini dell’applicazione
dell’articolo 6 commi 1 e 2.
ARTICOLO 12
(Fondo sociale)
-
Le quote disponibili del fondo sociale di cui all’articolo 33
della lr n. 10/ 1994 sono destinate agli enti gestori secondo le seguenti
modalità:
a) in via prioritaria al pagamento del canone minimo per l’importo
eccedente l’8 per cento del reddito dei nuclei familiari inseriti
nella fascia a) di cui all’articolo 5 comma 1;
b) alla corresponsione di contributi per il pagamento del costo dei
servizi a rimborso di cui all’articolo 3 per gli assegnatari
collocati nelle fasce a) e b) dell’articolo 5 comma 1.
ARTICOLO 13
(Abrogazione di norme)
-
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 14 sono abrogati:
a) la legge regionale 22 dicembre 1983 n. 50 (determinazione del canone
sociale per l’edilizia residenziale);
b) il comma 2 dell’articolo 9 della lr n. 10/ 1994. 2. È
abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
ARTICOLO 14
(Norme finali e transitorie)
-
In deroga a quanto disposto dall’articolo 6 comma 2 della presente
legge e dall’articolo 6 comma 1 lettera f) della lr n. 10/ 1994
(norme per l’edilizia residenziale pubblica) qualora il reddito
del nucleo familiare non derivi in percentuale superiore all’80%
per cento da lavoro dipendente e l’assegnazione sia avvenuta
in base alla normativa precedente all’entrata in vigore della
lr n¨ 10/ 1994 il Comune anche su richiesta dell’ente gestore
può con motivato provvedimento previo accertamenti anche tramite
apposite richieste agli uffici finanziari disporre il permanere nel
rapporto di assegnazione. 2. Dal 1 gennaio 1996 sino alla rilevazione
dei redditi riferiti all’anno 1995 al fine di conseguire l’immediato
incremento del gettito necessario al raggiungimento dell’obiettivo
di cui al punto 8.6 del provvedimento del CIPE 13 marzo 1995 i canoni
derivanti dalla applicazione delle leggi regionali vigenti prima della
entrata in vigore della presente legge sono incrementati nella seguente
misura:
a) 35.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera a)
dell’articolo 6 comma 1;
b) 40.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b)
dell’articolo 6 comma 1 se il reddito è superiore a quello
di cui alla precedente lettera a) e inferiore al limite di reddito
per l’accesso;
c) 55.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b)
dell’articolo 6 comma 1 se il reddito è superiore a quello
di cui alla precedente lettera b) e inferiore al doppio del limite
di reddito per l'accesso;
d) non meno di 150.000 lire al mese per gli assegnatari di cui all’articolo
6 comma 2.
Al fine di garantire il risultato di cui all’articolo 1 comma
1 gli enti gestori possono apportare ulteriori incrementi fino al
massimo del 10 per cento delle quote di cui alle lettere b) e c) del
presente comma qualora l’utenza collocata nella fascia c) di
cui all’articolo 5 comma 1 non superi il tre per cento del patrimonio
gestito.
-
L’inserimento degli assegnatari nelle fasce di cui all’articolo
5 comma 1 viene effettuato dall’ente gestore sulla base del
limite di reddito per le assegnazioni vigente nel 1995 e delle rilevazioni
di redditi utilizzate per il calcolo dei canoni per lo stesso anno
senza l'applicazione di quanto disposto dall’articolo 11.
-
Nell’anno 1996 le quote disponibili del fondo sociale sono utilizzate
dagli enti gestori anche per la corresponsione di contributi in conto
canone per gli assegnatari di cui alla lettera b) del comma 2 qualora
in base agli incrementi di cui allo stesso comma 2 il canone superi
il 16 per cento del reddito del nucleo familiare. Per tale anno lo
stanziamento è destinato per il 50 per cento ai contributi
da versare in conto canoni con priorità per l’applicazione
di quanto disposto dall’articolo 12 comma 1 e per il restante
50 per cento ai contributi da versare in conto servizi. Sulla base
delle necessita' rilevate l’ente gestore può variare
le percentuali di destinazione.
-
Nel caso in cui intervengano modifiche della imposizione fiscale relativa
agli enti gestori dell’edilizia residenziale pubblica ovvero
alla deliberazione CIPE 13 marzo 1995 la Giunta regionale nel rispetto
di quanto disposto dall’articolo 1 comma 1 può apportare
modifiche ai parametri di cui agli articoli 7 e 8 ed al canone di
riferimento di cui alla legge n. 392/ 1978 che a partire dall’anno
1997 consentano di determinare il canone in base alle specifiche realtà
territoriali della Regione. 6. Il subentro nel rapporto di assegnazione
è ammesso anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo
25 commi 2 e 3 della lr n. 10/ 1994 qualora in base alla certificazione
storico anagrafica il rientro nel nucleo familiare o l'ampliamento
dello stesso sia avvenuto in data anteriore alla entrata in vigore
della nuova normativa.
ARTICOLO 15
(Dichiarazione d' urgenza)
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 21 giugno 1996
|