LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 13-12-1999 REGIONE LIGURIA
MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1994 N. 10 (NORME PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 20 del 29 dicembre 1999
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 20 della legge regionale 3 marzo 1994 n.10)
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Il comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 3 marzo 1994
n.10 (norme per l’edilizia residenziale pubblica) è sostituito
dal seguente: “5. Al fine di determinare la quota delle riserve,
agli alloggi di nuova costruzione si sommano gli alloggi di recupero
di cui all’articolo 11 comma 3 nonché gli alloggi che
si rendono disponibili nell’anno in corso.”.
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 3 marzo 1994 n.10)
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Il comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 10/1994 è sostituito
dal seguente: “4. L’ente gestore, a richiesta dell’assegnatario
ed in presenza di garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’articolo
1936 del Codice civile, concede la dilazione o la rateizzazione del
pagamento della morosità, per un periodo massimo di 36 mensilità
con applicazione di un interesse pari all’interesse legale dell’importo
determinato ai sensi del comma 3.”.
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Nel comma 5 dell’articolo 31 della l.r. 10/1994 le parole “anche
con dilazioni” sono sostituite dalle parole “anche con
le agevolazioni di cui al comma 4”.
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