LEGGE REGIONALE 12 marzo 1998 n. 9 REGIONE LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 01/04/1998 n. 5
Nuovo
ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino
delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale
Articolo
1
(Finalità)
-
In attuazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 ed in conformità
con i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle
autonomie locali), la presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli
enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica
ed il riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale
ed ai lavori pubblici, al fine di consentire l'efficienza, l'efficacia e
l'economicità degli interventi in materia.
-
Ferme restando le vigenti disposizioni regionali nel settore, l'azione della
Regione e delle Aziende in materia di edilizia residenziale pubblica è
diretta al miglioramento delle condizioni abitative della popolazione ed
al soddisfacimento della domanda abitativa espressa dalla fasce sociali
a minor reddito.
TITOLO I
TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
Articolo
2
(Aziende regionali territoriali per l'edilizia)
-
Gli Istituti Autonomi per le case popolari si trasformano in Aziende Regionali
territoriali per l'Edilizia (ARTE), di seguito denominate Aziende.
-
Le Aziende sono enti pubblici di natura economica, strumentali della Regione,
dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale
e contabile; hanno sede legale nel capoluogo di ogni provincia ed operano
nel territorio della stessa. Possono altresì operare:
a) nel territorio delle altre Province d'intesa con l'azienda della provincia
territorialmente competente;
b) nel territorio di paesi comunitari, nell'ambito di programmi internazionali.
Articolo 3
(Attività delle Aziende)
-
Le Aziende subentrano nelle attuali competenze degli IACP di Enti attuatori
e gestori degli interventi di Edilizia residenziale pubblica.
Assumono inoltre il ruolo più generale di operatori pubblici dell'Edilizia
e di gestori del patrimonio pubblico e di supporto, qualora richiesto, della
Regione e degli Enti locali per la progettazione e l'attuazione di interventi
sul territorio in relazione ai programmi di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge regionale 15 dicembre 1995 n. 57 o di analoghi programmi di
intervento di Edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla vigente
normativa.
- L'affidamento,
da parte degli Enti locali, alle Aziende di progettazione di interventi
non compresi nei programmi di cui al comma 1, può avvenire solo nell'ambito
di procedure, ad evidenza pubblica, di scelta di soggetti privati.
-
La Regione può avvalersi delle Strutture delle Aziende per gli adempimenti,
anche di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge
regionale 28 febbraio 1983 n. 6 (procedure, organi e competenze in materia
di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti Autonomi
per le Case popolari), connessi alla attuazione della programmazione regionale
in materia di edilizia secondo apposite convenzioni, intese o, in caso di
urgenza, tramite ordinanze che prevedano il relativo compenso.
-
Per l'attuazione dei fini di cui al comma 1, le Aziende, oltre a quanto
previsto dai propri statuti:
a) espletano tutti i compiti loro affidati da soggetti pubblici e privati
in materia di progettazione edilizia ed urbanistica, di progettazione, direzione
ed esecuzione di opere pubbliche, nonché di gestione tecnico amministrativa
delle azioni connesse;
b) partecipano nelle forme previste dal Codice Civile a Consorzi e Società
miste per l'attuazione e la gestione di programmi di cui al comma 1, anche
mediante conferimento di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio
disponibile e per l'apertura di specifici uffici casa;
c) acquisiscono la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica,
individuato dall'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme
per l'edilizia residenziale pubblica), nonché dell'ulteriore patrimonio
ad essi eventualmente affidato in gestione da soggetti pubblici o privati,
previe idonee garanzie da individuare in appositi regolamenti, volte ad
evitare che gravino sui loro bilanci oneri diversi;
d) possono costituire o partecipare a Società anche per il perseguimento
di fini istituzionali diversi da quelli di cui alla lettera b). In questo
caso la costituzione della Società può avvenire previa approvazione:
1) della Giunta regionale, qualora trattasi di Società costituite
per lo svolgimento delle attività inerenti la gestione e la manutenzione
del patrimonio;
2) del Consiglio regionale in tutti i restanti casi.
-
Qualora le società previste dalla lettera d) del comma 4, per due
esercizi consecutivi chiudano i bilanci in perdita, la Giunta regionale,
su segnalazione del Collegio dei Revisori dell'Azienda può, valutata
l'entità dei deficit ed i possibili margini di recupero;
a) intimare all'Azienda l'adozione dei provvedimenti necessari per limitare
l'incidenza negativa sul bilancio, anche attraverso la remissione delle
azioni;
b) sostituire l'Amministratore Unico dell'Azienda.
Articolo 4
(Deleghe alla Dirigenza delle Aziende)
-
Lo Statuto ed il Regolamento organizzativo si uniformano al principio per
cui i poteri di organizzazione, indirizzo e controllo competono all'Amministratore
Unico, che può delegare al Direttore Generale o ai dirigenti la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica per l'attuazione degli obiettivi fissati
alla struttura cui sono preposti.
-
Per le Aziende che gestiscono un patrimonio superiore ai 5.000 alloggi e
con un pareggio di bilancio superiore a 100 miliardi, lo Statuto può
prevedere la figura del Direttore Generale al quale l'Amministratore Unico
può delegare compiti di coordinamento delle strutture anche attribuendogli
funzioni sovraordinate alle stesse, nonché di collaborazione con
particolare riferimento alla programmazione dell'attività. Il relativo
rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato, a
tempo determinato con durata massima di cinque anni, si risolve automaticamente
alla scadenza ed è rinnovabile una sola volta. Il Direttore Generale
è nominato dall'Amministratore Unico, che gli può delegare
e revocare le deleghe secondo quanto disposto dallo Statuto, ne determina
il trattamento economico avendo come riferimento le retribuzioni apicali
secondo i valori medi di mercato, tenendo conto della dimensione economica
e del patrimonio dell'ente.
-
I dirigenti sono direttamente responsabili, nei confronti dell'Amministratore
Unico in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso,
nonché della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione
delle risorse umane, finanziarie, degli strumenti e dei fattori di produzione
attribuiti.
Articolo 5
(Organizzazione delle Aziende)
-
Lo Statuto ed i Regolamenti disciplinano l'organizzazione delle aziende
secondo criteri di efficienza, funzionalità, economicità di
gestione e flessibilità prevedendo, con riferimento alla economicità
dell'attività, anche il ricorso ad incarichi esterni o a contratti
di lavoro a tempo determinato, in particolare per le attività connesse
alla progettazione e all'attuazione degli interventi.
-
Al fine di dare attuazione ai criteri di cui al comma 1 le Aziende provvedono
entro centottanta giorni dalla loro costituzione, sentite le Organizzazioni
sindacali dell'utenza, alla formulazione ed approvazione di una carta dei
servizi anche allo scopo di favorire la gestione diretta, da parte dell'utenza,
dei servizi stessi.
-
Al fine di dare attuazione all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno
1996 n. 27 (canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), per
quanto riguarda la partecipazione dell'utenza e le relazioni sindacali,
gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari
alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed
assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle organizzazioni
sindacali. Il diritto alla informazione è garantito anche attraverso
la definizione di appositi protocolli di intesa tra gli enti e le organizzazioni
sindacali dell'utenza maggiormente rappresentative a livello provinciale.
Articolo 6
(Organi delle Aziende)
-
Sono organi delle Aziende l'Amministratore unico e il Collegio dei revisori.
Tali organi durano in carica cinque anni a decorrere dalla nomina.
Articolo 7
(Amministratore unico)
-
Le Aziende sono amministrate da un Amministratore unico, che ne ha la legale
rappresentanza, ne definisce gli obiettivi ed i programmi, sulla base degli
indirizzi di cui all'articolo 10, e ne adotta i provvedimenti, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 4.
-
La nomina dell'Amministratore unico è effettuata dalla Giunta regionale
fra soggetti particolarmente qualificati in materia di edilizia, urbanistica
o economia iscritti in apposita sezione dell'albo regionale dei Direttori
Generali degli enti strumentali.
-
Il rapporto di lavoro dell'Amministratore unico è a tempo pieno,
regolato da contratto di diritto privato quinquennale, rinnovabile, e non
può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
-
Il contratto costituisce un rapporto di lavoro autonomo, con impegno esclusivo
a favore dell'ente al quale l'Amministratore unico è preposto, eccezion
fatta per eventuali attività professionali che non siano in contrasto
con l'interesse dell'ente e che siano state preventivamente comunicate alla
Giunta regionale.
-
Il Presidente della Giunta regionale stipula il contratto e lo risolve nei
casi di cui agli articoli 3, comma 3 lettera b) e 13, comma 1 lettera d),
previa formale contestazione e acquisizione di eventuali controdeduzioni.
-
All'Amministratore unico viene corrisposto dall'Azienda un trattamento economico
omnicomprensivo, determinato dalla Giunta regionale avendo come riferimento
le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.
-
Per i dipendenti regionali, delle Unità sanitarie locali e degli
altri enti strumentali della Regione e delle Aziende Ospedaliere la nomina
ad Amministratore unico e a Direttore generale determina il collocamento
in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai
fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità
di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare
il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico
del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul
trattamento economico contrattualmente previsto per l'esercizio delle funzioni
attribuite ed a richiedere il rimborso del relativo onere all'ente strumentale
presso il quale svolge la funzione, che procede al recupero delle quote
a carico dell'interessato.
Articolo 8
(Collegio dei revisori)
-
Presso le Aziende è istituito un Collegio dei revisori dei conti
composto da tre membri effettivi di cui un Presidente e due componenti nominati
dalla Giunta regionale, scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro
previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione
della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate
del controllo di legge dei documenti contabili).
-
La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori e dei relativi supplenti
fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine la Giunta regionale
emana un avviso pubblico novanta giorni prima della scadenza del Collegio
dei revisori.
-
Si osservano in quanto applicabili le norme in materia di ineleggibilità
e decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
-
Il Collegio dei revisori resta in carica per cinque anni ed i suo membri
possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico:
in tal caso la rinuncia è comunicata all'Amministratore unico e alla
Giunta regionale.
-
I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi deceduti, revocati,
decaduti o che abbiano definitivamente rinunciato all'incarico sino alla
scadenza del Collegio dei revisori. In tali casi subentra il membro con
maggiore anzianità di iscrizione al registro.
-
Il Collegio dei revisori dei conti decide con la presenza della maggioranza
dei componenti.
Articolo 9
(Compiti del Collegio dei revisori)
-
Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile
e finanziaria delle Aziende, valutandone la conformità dell'azione
e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività delle Aziende
stesse, ai programmi e agli indirizzi della Regione e ai principi di buon
andamento della Pubblica Amministrazione.
-
In particolare il Collegio:
a) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché
l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Azienda;
b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle
variazioni allo stesso;
c) redige la relazione al conto consuntivo;
d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo contabile di atti già
efficaci, sulla regolarità amministrativa e in particolare controlla
la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
-
Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa
e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 2, lettera d), all'Amministratore
unico e alla Giunta regionale.
-
Ai componenti del Collegio spettano i compensi di cui all'articolo 15 della
legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali
della Regione), come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 4
giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi,
commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge
regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della
Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione
dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del
patrimonio immobiliare e tecnologico).
Articolo 10
(Indirizzi della Regione)
-
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce gli indirizzi
cui deve conformarsi l'attività delle Aziende.
Articolo
11
(Approvazione dello Statuto)
-
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva gli Statuti delle
Aziende predisposti dalle stesse.
-
Qualora la Giunta proponga al Consiglio regionale il rigetto o l'approvazione
dello Statuto con modifiche ed integrazioni, tale proposta deve essere comunicata
preventivamente alla Azienda proponente. Tale procedura si applica anche
in caso di proposta di modifica dello Statuto.
Articolo
12
(Funzioni di controllo della Giunta regionale)
-
La Giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali
nonché agli indirizzi del Consiglio regionale dei provvedimenti concernenti:
a) i bilanci pluriennali e annuali;
b) gli assestamenti;
c) le variazioni;
d) i rendiconti annuali;
e) i piani pluriennali di attività di cui all'articolo 14 e i loro
aggiornamenti annuali, nonché i piani di cui all'articolo 37 della
l.r. 10/1994;
f) le piante organiche di avvio e il regolamento di organizzazione.
-
La Giunta regionale effettua il controllo di cui al comma 1 lettere a),
b), c) e d) sulla base delle specifiche certificazioni del Collegio dei
revisori dei conti sulla legittimità delle singole poste contabili
di entrata e di spesa.
-
Gli atti di cui al comma 1, pena la decadenza degli stessi, sono inviati
entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale.
-
La Giunta regionale può annullare gli atti di cui al comma 1, lettere
a), b), e) ed f) entro sessanta giorni dal ricevimento, gli atti di cui
alla lettera c) entro trenta giorni dal ricevimento, gli atti di cui alla
lettera d) entro novanta giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini
gli atti si intendono vistati.
-
I termini di cui al comma 4 sono sospesi per una sola volta se prima della
loro scadenza vengono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio
all'ente deliberante. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti
richiesti, che debbono pervenire entro trenta giorni a pena di decadenza,
il termine per l'annullamento riprende a decorrere. La richiesta di chiarimenti
è disposta con decreto del dirigente.
-
La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio all'ente
deliberante è obbligatoria prima della pronuncia di non approvazione
da parte della Giunta regionale.
Articolo. 13
(Vigilanza della Giunta regionale)
-
La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle Aziende
mediante:
a) ispezioni per accertare la regolarità della gestione, anche in
relazione ad atti non soggetti a controllo. A tal fine le Aziende sono tenute
a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti gli atti
e i documenti necessari per lo svolgimento della funzione;
b) richieste al Collegio dei revisori di riferire su specifici aspetti della
gestione;
c) sostituzione, tramite Commissario ad acta, previa diffida dell'Amministratore
unico ad adempiere entro un apposito termine, all'adozione di atti resi
obbligatori da disposizione di legge o regolamento, quando se ne ritardi
o rifiuti l'adempimento;
d) revoca dell'Amministratore unico e sua sostituzione per gravi violazioni
di legge o regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti
dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione, ovvero in caso di
valutazione negativa della gestione complessiva dell'Azienda in relazione
agli indirizzi fissati ai sensi dell'articolo 10 o a ritardi ingiustificati
nell'attuazione dei programmi, per attività che compromettano il
buon funzionamento dell'azienda.
-
In caso di revoca e negli altri casi di vacanza dell'ufficio o nei casi
di assenza o di impedimento dell'Amministratore unico le relative funzioni
sono svolte dal Direttore generale o dal dirigente delegato dall'Amministratore
unico o, in mancanza di delega, dal dirigente più anziano di età.
-
In caso di vacanza dell'ufficio o di revoca la nomina dell'Amministratore
Unico da parte della Giunta regionale deve essere effettuata entro sessanta
giorni. Ove l'assenza o l'impedimento di cui al comma 2 si protragga oltre
sei mesi la Giunta regionale procede alla sostituzione.
Articolo 14
(Atti di programmazione delle Aziende)
-
L'attività delle Aziende si realizza attraverso un insieme coordinato
di piani, programmi, progetti coerenti con gli atti di programmazione nazionali
e regionali.
-
I piani definiscono finalità, indirizzi, obiettivi e politiche di
gestione individuando le azioni conseguenti; possono essere generali, se
si riferiscono all'attività complessiva delle Aziende, ovvero particolari
se riguardano settori specifici di attività.
-
Il piano pluriennale di attività ha durata triennale. Tale piano
è adottato entro il 30 settembre dell'ultimo anno di vigenza del
piano precedente ed il suo stato di attuazione è verificato ed eventualmente
aggiornato annualmente.
-
I programmi sono strumenti attuativi dei piani e consistono in uno o più
interventi e azioni coordinati, preordinati al raggiungimento degli obiettivi
fissati dal piano pluriennale.
-
I progetti sono strumenti attuativi dei piani riferiti a specifici settori
di intervento.
-
I programmi ed i progetti costituiscono la base per la formulazione delle
previsioni del bilancio annuale.
Articolo 15
(Progetti e contratti di appalto)
-
I progetti delle opere comprese nei programmi di intervento e di gestione
del patrimonio devono essere conformi alla normativa tecnica vigente ed
essere comunque uniformati alle direttive di attuazione dei programmi regionali
di settore.
-
Le funzioni consultive già di competenza delle soppresse Commissioni
tecniche di cui all'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (programmi
e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione
per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto
1942 n. 1150; 18 aprile 1962 n. 167; 29 settembre 1964 n. 847; ed autorizzazione
di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata), possono essere esercitate su richiesta dell'Amministratore
unico dalla commissione di verifica prevista dalla legge regionale in materia
di contratti della Regione.
-
Le Aziende applicano quanto previsto dall'articolo 7 della l.r. 45/1993
e le disposizioni regionali in materia di attività contrattuali in
quanto compatibili.
Articolo 16
(Normativa contabile)
-
Le Aziende sono tenute ad approvare:
a) il bilancio pluriennale, redatto in coerenza con il piano di cui all'articolo
14 e riferito ad un arco temporale coincidente con questo;
b) Il bilancio annuale di previsione;
c) l'assestamento e le variazioni;
d) il rendiconto annuale.
-
I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica
ed il rendiconto si compone del conto del bilancio, del conto economico
e dello stato patrimoniale.
-
Gli atti di cui ai commi precedenti sono redatti in conformità agli
schemi tipo approvati dalla Giunta regionale, che individua il regolamento
tipo di contabilità a cui le Aziende devono uniformarsi, nonché
le scritture contabili che le Aziende devono tenere. In tali scritture la
gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è organizzata
in un autonomo centro di costo.
Articolo 17
(Avanzo di amministrazione)
-
L'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del conto consuntivo,
è destinato:
a) per una quota non inferiore al 10 per cento alla costituzione di un accantonamento;
b) per la restante quota al reinvestimento in iniziative finalizzate prioritariamente
al soddisfacimento della domanda e al miglioramento delle condizioni abitative
delle fasce sociali a minor reddito.
Articolo 18
(Disavanzo di amministrazione)
-
Ai disavanzi di esercizio si fa fronte in via prioritaria attraverso interventi
individuati dall'Amministratore unico in materia di organizzazione e di
funzionamento intesi a garantire economie di gestione e, in via subordinata,
attraverso l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile.
-
In particolare l'Amministratore unico deve indicare nella relazione da allegare
al conto consuntivo, le specifiche cause che hanno determinato i disavanzi
indicando puntualmente i provvedimenti adottati per il loro contenimento
o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.
-
Qualora il ripiano non possa essere operato in un esercizio, l'Amministratore
unico deve predisporre un piano di risanamento, pluriennale, di durata pari
al bilancio pluriennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), finalizzato
all'assorbimento del disavanzo da allegare al bilancio annuale.
Articolo 19
(Stato giuridico e trattamento economico del personale)
-
Al personale delle Aziende si applica il trattamento giuridico, economico
e previdenziale previsto dal contrario collettivo nazionale del lavoro proprio
degli IACP trasformati in Aziende o in mancanza, per quanto compatibile
con la natura dell'ente, quello delle Aziende Municipalizzate.
TITOLO II
TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO ALLA PROGRAMMAZIONE NONCHE' ALLA
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA E DI LAVORI PUBBLICI.
Articolo 20
(Funzioni dell'ARRED S.p.A.)
-
L'Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio S.p.A., di seguito denominata
ARRED S.p.A., svolge attività finalizzate a coadiuvare i soggetti
operanti nei settori dell'edilizia e dei lavori pubblici in ambito regionale,
nonché strumentali alle azioni di competenza regionale di cui all'articolo
2 della l.r. 6/1983 e al successivo articolo 24. In particolare l'attività
riguarda:
a) la promozione e la fornitura di prestazioni idonee a produrre le condizioni
tecniche, finanziarie, gestionali, urbanistiche, giuridiche e amministrative
che attengono prioritariamente al recupero edilizio ed urbano;
b) l'aggiornamento degli elementi conoscitivi del sistema abitativo ed edilizio
ligure e dei fabbisogni ad esso connessi e la cooperazione alla predisposizione
ed all'aggiornamento delle banche dati e degli osservatori riguardanti le
opere pubbliche, coordinandosi con il Sistema Informativo Regionale;
c) la promozione del miglioramento della qualità delle attività
del settore edilizio, delle opere pubbliche e di interesse pubblico;
d) l'effettuazione di attività di ricerca, sperimentazione, monitoraggio
e promozione di studi preordinati alla verifica, all'aggiornamento ed
alla divulgazione della normativa tecnica regionale;
e) lo svolgimento di azioni di analisi e di controllo delle prestazioni
tecnologiche, tipologiche e per il benessere ambientale attinenti alla qualità
degli edifici e del contesto urbano e territoriale;
f) la diffusione della conoscenza, dell'informazione e della qualificazione
nell'ambito delle attività edilizie, urbane e territoriali.
-
Lo svolgimento per conto della Regione di attività di cui al comma
1 è affidato sulla base di apposite convenzioni anche di durata pluriennale.
In tale caso trova applicazione quanto disposto dall'articolo 2 della legge
regionale 22 luglio 1994 n. 36 (provvedimenti urgenti per la gestione degli
interventi regionali a favore dello sviluppo economico e dell'occupazione
e interpretazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 settembre 1993
n. 45 in materia di consulenze).
-
L'Agenzia agisce, anche in collaborazione con Enti e soggetti operanti a
livello europeo, nazionale e regionale, nel rispetto delle priorità
stabilite dagli atti programmatori regionali.
-
L'Agenzia svolge la sua attività senza finalità di lucro pur
nel rispetto dell'economia di gestione.
Articolo 21
(Coordinamento fra Regione, ARRED S.p.A. ed Aziende regionali)
-
La Regione, le Aziende e l'ARRED S.p.A., per favorire l'uniformità
di indirizzo e l'integrazione in materia edilizia, attuano iniziative di
interesse comune attraverso un coordinamento composto dall'Assessore regionale
competente per materia e dai legali rappresentanti delle Aziende e dell'ARRED
S.p.A..
-
Per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 il coordinamento si
avvale di personale messo a disposizione dalla Regione, dalle Aziende e
dall'ARRED S.p.A.. Il Direttore dell'Azienda di Genova svolge le funzioni
di direzione operativa delle iniziative.
-
Il Direttore presenta annualmente al coordinamento una relazione sulla attività
svolta e sui risultati raggiunti.
-
Gli enti locali partecipano in forme concordate alle iniziative di cui al
comma 1 e possono mettere, a tal fine, a disposizione del coordinamento
proprio personale nell'ambito delle convenzioni di cui agli articoli 3 e
20.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
Articolo 22
(Partecipazione degli Enti locali alla formulazione dei programmi pluriennali
di edilizia residenziale pubblica)
-
Al fine di favorire la partecipazione degli Enti locali all'attività
di programmazione di settore della Regione e alla formulazione degli indirizzi
di cui all'articolo 10 alle Aziende, sui programmi pluriennali regionali
dell'edilizia residenziale sono acquisite le proposte e il parere della
Conferenza di cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione
della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali).
Articolo 23
(Conferenza consultiva)
-
E' istituita, come organo consultivo di ciascuna Azienda, una Conferenza
provinciale composta da non più di sette membri in rappresentanza
dei Comuni, della Provincia, delle Comunità Montane.
-
La composizione ed il funzionamento della Conferenza sono stabiliti dallo
Statuto delle Aziende.
-
La Conferenza è obbligatoriamente sentita preventivamente sugli atti
di cui all'articolo 14, comma 3.
-
Le decisioni assunte in difformità dei pareri resi ai sensi del comma
3 debbono essere congruamente motivate.
Articolo 24
(Funzioni regionali in materia di lavori pubblici)
-
La Giunta regionale, sentite le categorie economiche del comparto edile,
al fine di assicurare la qualità dell'edilizia pubblica residenziale,
predispone parametri di riferimento per la progettazione, l'affidamento,
la realizzazione e i programmi di attuazione delle relative opere.
Articolo 25
(Risorse per la programmazione e l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)
-
La Regione, in sede di predisposizione del programma pluriennale regionale
dell'edilizia residenziale, determina una quota non superiore allo 0,5 per
cento della disponibilità finanziaria vincolata alla realizzazione
di interventi pubblici di edilizia sovvenzionata, da destinare alle iniziative
di cui agli articoli 20 e 21.
-
La Regione destina una quota dei finanziamenti per gli interventi previsti
nel programma regionale dell'edilizia abitativa per la formazione dei progetti,
l'acquisizione di aree o immobili e relativi sondaggi o diagnosi dei programmi
da finanziare con il programma successivo.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 26
(Norma transitoria)
-
Le convenzioni in essere con l'Osservatorio del Sistema Abitativo (OSA),
il Laboratorio sulla Qualità Residenziale (LSQR), il Servizio Tecnologico
per l'Edilizia Residenziale (STER) e l'Amministrazione regionale continuano
sino alla scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Decorso tale
termine OSA, LSQR e STER cessano definitivamente le funzioni svolte a favore
della Regione ed il relativo patrimonio documentale di proprietà
della Regione, conservato presso questi enti, è trasferito, a cura
degli stessi, in uso ad ARRED S.p.A..
-
Lo statuto dell'ARRED S.p.A. deve essere modificato e integrato secondo
le disposizioni dell'articolo 19 entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
-
I Direttori generali degli IACP in carica al momento della trasformazione
assumono l'incarico di Amministratore unico delle nuove Aziende sino alla
scadenza naturale del mandato in corso. Sino alla trasformazione i riferimenti
all'Amministratore unico sono da intendersi rivolti agli attuali Direttori
generali.
-
Le funzioni di cui all'articolo 21 comma 2, sino alla trasformazione in
Azienda, sono svolte dal coordinatore dello IACP di Genova.
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Le aziende subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi degli IAPC e
nei procedimenti amministrativi in corso al momento della trasformazione.
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I Direttori generali degli IACP in carica al momento della trasformazione
presentano, unitamente alla pianta organica di cui al comma 9, la ricognizione
dei beni e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti. Tale documento
è soggetto al controllo di cui all'articolo 12 comma 1 lettera a)
da parte della Giunta regionale.
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Gli Istituti predispongono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge lo Statuto delle nuove Aziende.
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La trasformazione in ente di natura economica avviene dal primo gennaio
successivo al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) riassorbimento del disavanzo finanziario pregresso;
b) adozione del primo piano pluriennale di attività di cui all'articolo
14, comma 3;
c) adozione del provvedimento di cui al comma 9.
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Le Aziende adottano entro il termine perentorio di sei mesi dall'approvazione
dello Statuto le nuove piante organiche coerenti con il piano di attività
che deve garantire il pareggio dei costi e dei ricavi dell'ente. Qualora
vi siano posizioni di esubero il provvedimento deve contenere le modalità
di individuazione del personale di cui al comma 10.
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Il personale che risulti in esubero a seguito della revisione della dotazione
organica delle Aziende è collocato, con il trattamento economico
e giuridico in godimento, in un ruolo unico regionale temporaneo ad esaurimento
e continua ad operare presso l'Azienda di provenienza, che ne sopporta tutti
gli oneri diretti ed indiretti, sino alla attuazione della mobilità
da realizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 novembre
1987 n. 32 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti
regionali).
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Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 9, nella pianta organica
delle Aziende risultino posti vacanti, gli stessi possono essere coperti
mediante trasferimento del personale regionale o di altri Enti del comparto
Regione, Enti dipendenti della Regione o Enti locali.
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Le disposizioni di cui all'articolo 16 si applicano a regime non oltre il
terzo esercizio finanziario successivo a quello della trasformazione.
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La quota per l'effettuazione delle attività di cui all'articolo 24
comma 1 relative all'attuazione del programma quadriennale regionale 1992-1995,
approvato con d.C.R. 103/1994, è pari allo 0,5 per cento dei fondi
dell'edilizia sovvenzionata a carico dell'accantonamento per la chiusura
del quadriennio previsto al paragrafo 4.2.1.1. del programma stesso.
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I Collegi dei Revisori dei Conti degli IACP in carica al momento della trasformazione
mantengono tale incarico sino alla scadenza naturale del mandato in corso.
Articolo 27
(Sostituzione di altre norme)
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Le disposizioni della presente legge abrogano:
a) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 (procedure,
organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo
degli IACP) come modificati dalla legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme
per l'edilizia residenziale pubblica);
b) la legge regionale 25 giugno 1984 n. 35 (contributi regionali per attività
strumentali alla programmazione dell'edilizia residenziale);
c) l'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 1988 n. 33 (costituzione
dell'Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A.);
d) la legge regionale 20 aprile 1990 n. 23 (dotazione organica della 2º
qualifica funzionale dirigenziale degli Istituti Autonomi per le Case Popolari
e criteri di inquadramento);
e) il titolo V della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia
residenziale pubblica);
f) la lettera a), comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale 28 giugno
1994 n. 28 (disciplina degli Enti strumentali della Regione);
g) la legge regionale 22 luglio 1994 n. 37 (interpretazione autentica dell'articolo
45 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale
pubblica).
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 28
(Norma finanziaria)
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Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario
1998 sono soppressi i seguenti capitoli, fatta salva la gestione dei residui:
• capitolo 2950 "Fondo integrativo regionale una tantum per rilevamenti
ed elaborazioni di interesse regionale connessi all'attuazione dell'anagrafe
dell'edilizia residenziale e dell'utenza";
• capitolo 2955 "Contributi per il funzionamento dell'Osservatorio
del Sistema Abitativo Ligure";
• capitolo 2960 "Contributi una tantum per indagini, studi e
ricerche affidati al Laboratorio di Sperimentazione sulla Qualità
Residenziale";
• capitolo 296/65 "Contributi una tantum per l'avvio del Laboratorio
di Sperimentazione sulla Qualità Residenziale";
• capitolo 2970 "Contributi una tantum per l'avvio da parte della
FI.L.S.E. del servizio tecnologico dell'edilizia residenziale per il risparmio
energetico";
• capitolo 2980 "Spese per studi, ricerche e diffusione delle
informazioni e della conoscenza sul recupero edilizio e urbanistico";
• capitolo 2982 "Contributi in conto capitale all'Agenzia Regionale
per il Recupero Edilizio S.p.A." per la prestazione di servizi reali
agli operatori e all'utenza nelle operazioni di recupero edilizio ed urbanistico".
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Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
a) variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario 1997:
• utilizzazione ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4
novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 150.000.000 (centocinquantamilioni),
in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti
per ulteriori programmi di sviluppo" iscritta al capitolo 9520;
• utilizzazione ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4
novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 150.000.000 (centocinquantamilioni)
in termini di competenza del "Fondo corrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto
capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritta
al capitolo 9530;
b) variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario 1998:
• istituzione del capitolo 2951 "Spese per le attività
strumentali alla programmazione regionale dell'edilizia residenziale affidate
ad ARRED S.p.A." con lo stanziamento di lire 150.000.000 (centocinquantamilioni)
in termini di competenza;
• aumento di lire 150.000.000 (centocinquantamilioni) in termini di
competenza del capitolo 606 che assume la seguente denominazione "Spese
per studi, ricerche e diffusione delle informazioni e delle conoscenze sul
recupero edilizio ed urbanistico ed i Lavori Pubblici".
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Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
Articolo 29
(Riutilizzo di finanziamenti recuperati)
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Le somme recuperate a seguito di revoca dei contributi di edilizia agevolata
di cui agli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978 n. 457 (norme per
l'edilizia residenziale) e della legge 17 febbraio 1992 n. 179 (norme per
l'edilizia residenziale pubblica) sono destinate al finanziamento della
soluzione dei problemi abitativi, relativi all'abbattimento delle barriere
architettoniche, della categoria sociale dei portatori di handicap di cui
alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per favorire il superamento
e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e
successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti soggettivi
e oggettivi di cui alla citata legge 457/1978 e successive modificazioni.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 12 marzo 1998