LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 7-12-2001

Interventi a sostegno della famiglia

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36 del 29 dicembre 2001
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGINALE
Promulga
La seguente legge:


ARTICOLO 1
(Finalità)

  1. La Regione, in conformità alle disposizioni sancite dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione e a quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l’educazione dei figli, per l’assistenza ai suoi componenti e per la solidarietà tra le generazioni. Ogni intervento di cui alla presente legge va riferito all’ambito familiare come luogo di vita di ciascuno dei suoi membri.
  2. La Regione, pertanto, nell’ambito delle competenze definite con la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e dei principi fondamentali introdotti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, attua, con il concorso degli enti locali, una politica organica volta a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni sociali.


ARTICOLO 2
(Obiettivi)

  1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, nell’esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue i seguenti obiettivi:
    a) garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico;
    b) riconoscere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e consapevole anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale;
    c) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto, attivando i servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori ed a prevenire le cause che possono indurre la madre ad interrompere la gravidanza;
    d) corresponsabilizzare i genitori nella cura e nell’educazione dei figli e nella formazione della loro personalità sotto l’aspetto psicologico, sociale e culturale;
    e) garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psicoaffettivo e la continuità del rapporto con i propri familiari, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi servizi;
    f) realizzare una diffusa informazione sulle modalità relative all’affido ed all’adozione nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie che accolgono i minori, promuovendo e sostenendo le iniziative tese all’adozione di bambini disabili;
    g) assicurare la tutela, l’assistenza e la consulenza a favore dei componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in particolare dei minori vittime di abusi e di violenza sessuale o di altro tipo;
    h) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie nel cui nucleo sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell’ambito familiare;
    i) attivare servizi che facilitino la permanenza dell’anziano all’interno del nucleo familiare per incrementare i rapporti intergenerazionali;
    j) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico, in quanto essenziale per la vita delle famiglie e per la società, proteggendone lo svolgimento mediante la stipula di specifici contratti di assicurazione contro i rischi infortunistici;
    k) rendere compatibili, anche attraverso l’estensione e la diversificazione dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di studio e di lavoro dei coniugi con quelle connesse alle responsabilità familiari e promuovere le pari opportunità e la piena condivisione del carico del lavoro domestico e di cura dei figli tra donne e uomini;
    l) tutelare e promuovere i diritti delle persone e delle famiglie immigrate e quelli delle famiglie dei lavoratori emigrati di ritorno che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale;
    m) definire gli standards dei servizi residenziali per minori;
    n) assicurare la realizzazione da parte degli enti locali di iniziative finalizzate al sostegno ai nuclei familiari di persone immigrate per consentire l’inserimento nel ciclo scolastico—educativo dei minori;
    o) rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo.

ARTICOLO 3
(Perseguimento degli obiettivi)

  1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nell’ambito del piano socio-assistenziale previsto dall’articolo 46 della l.r. 38/1996, determina gli interventi da attuare nel triennio di riferimento, le aree oggetto di progetti—obiettivo e di azioni programmatiche, le modalità per il coordinamento e l’integrazione dei servizi di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio, nonché le risorse disponibili per ciascun intervento.
  2. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge l’ordine di priorità degli aventi titolo è stabilito sulla base del quoziente familiare definito secondo i seguenti elementi:
    a) reddito complessivo del nucleo familiare al netto dell’IRPEF; b) numero dei componenti della famiglia ivi compreso il figlio concepito;
    b) presenza nel nucleo familiare di:
    1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;
    2) anziano convivente non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente;
    3) soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico.
  3. Nelle more dell’adozione del nuovo piano socio—assistenziale, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della programmazione nazionale e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, individua con propria deliberazione, previo parere della conferenza permanente regione-autonomie locali, sentite le competenti commissioni consiliari e l’Osservatorio di cui all’articolo 10, gli interventi ritenuti prioritari ed i criteri per la loro attuazione, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio regionale di cui all’articolo 13.

ARTICOLO 4
(Criteri generali di valutazione degli interventi)

  1. La Regione:
    a) valuta, nella definizione delle politiche regionali, comprese quelle tariffarie e dell'accesso ai servizi, la differente situazione economico-sociale derivante alle famiglie dal numero dei componenti a carico dei produttori di reddito;
    b) modula le politiche fiscali di sua competenza anche tenendo conto del criterio di cui alla lettera a);
    c) incentiva e sostiene, anche economicamente, gli enti locali singoli e/o associati, nonché le aziende sanitarie e di trasporto che definiscono qualificate iniziative in attuazione della presente legge;
    d) crea forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche.

ARTICOLO 5
(Benefici per la formazione di nuove famiglie)

  1. Al fine di facilitare la formazione di nuove famiglie, la Regione prevede:
    a) prestiti senza interessi o a tasso agevolato per le esigenze familiari conseguenti al matrimonio, ivi compreso l’acquisto della prima casa, sulla base di convenzioni con istituti bancari, finanziari ed enti previdenziali ed assicurativi;
    b) una riserva pari al 20 per cento sui programmi d’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per la locazione di alloggi alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio, secondo appositi bandi speciali indetti dai comuni ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e dell’articolo 1 del relativo regolamento regionale d'attuazione 20 settembre 2000, n.2;
    c) il rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione principale;
    d) il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma pari al 50 per cento delle spese riguardanti l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e la tassa sui rifiuti relative all’abitazione principale.
  2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le fasce di reddito dei destinatari dei benefici di cui il comma 1 nonché gli indirizzi per la concessione, da parte dei comuni, singoli e associati, dei benefici stessi.
  3. La mancata esibizione dell'atto matrimoniale entro un anno dalla concessione dei benefici di cui al comma 1, comporta la revoca della concessione stessa ed il recupero delle somme erogate con l’applicazione dei normali tassi di interesse bancari.


Omissis


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 7 dicembre 2001
Storace