LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 7-12-2001
Interventi a sostegno della famiglia
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36 del 29 dicembre 2001
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGINALE
Promulga
La seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
-
La Regione, in conformità alle disposizioni sancite dagli articoli
2, 3, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione e a quanto
stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata
a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989",
riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio
e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l’educazione
dei figli, per l’assistenza ai suoi componenti e per la solidarietà
tra le generazioni. Ogni intervento di cui alla presente legge va
riferito all’ambito familiare come luogo di vita di ciascuno
dei suoi membri.
-
La Regione, pertanto, nell’ambito delle competenze definite
con la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e in applicazione delle
disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e
dei principi fondamentali introdotti dalla legge 8 novembre 2000,
n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”, attua, con il concorso degli
enti locali, una politica organica volta a sostenere la famiglia nel
libero svolgimento delle proprie funzioni sociali.
ARTICOLO 2
(Obiettivi)
-
Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, nell’esercizio
della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione,
persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare,
rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico;
b) riconoscere il valore della maternità e della paternità,
incoraggiando la procreazione libera e consapevole anche mediante
interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico
e sociale;
c) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento
al parto, attivando i servizi atti a soddisfare le esigenze, anche
di ordine psicologico, dei genitori ed a prevenire le cause che possono
indurre la madre ad interrompere la gravidanza;
d) corresponsabilizzare i genitori nella cura e nell’educazione
dei figli e nella formazione della loro personalità sotto l’aspetto
psicologico, sociale e culturale;
e) garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici
e privati il benessere psicoaffettivo e la continuità del rapporto
con i propri familiari, anche attraverso la promozione ed il sostegno
di appositi servizi;
f) realizzare una diffusa informazione sulle modalità relative
all’affido ed all’adozione nazionale ed internazionale
e sostenere le famiglie che accolgono i minori, promuovendo e sostenendo
le iniziative tese all’adozione di bambini disabili;
g) assicurare la tutela, l’assistenza e la consulenza a favore
dei componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti,
in particolare dei minori vittime di abusi e di violenza sessuale
o di altro tipo;
h) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie nel cui
nucleo sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento
nell’ambito familiare;
i) attivare servizi che facilitino la permanenza dell’anziano
all’interno del nucleo familiare per incrementare i rapporti
intergenerazionali;
j) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico, in quanto essenziale
per la vita delle famiglie e per la società, proteggendone
lo svolgimento mediante la stipula di specifici contratti di assicurazione
contro i rischi infortunistici;
k) rendere compatibili, anche attraverso l’estensione e la diversificazione
dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di studio e di lavoro
dei coniugi con quelle connesse alle responsabilità familiari
e promuovere le pari opportunità e la piena condivisione del
carico del lavoro domestico e di cura dei figli tra donne e uomini;
l) tutelare e promuovere i diritti delle persone e delle famiglie
immigrate e quelli delle famiglie dei lavoratori emigrati di ritorno
che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale;
m) definire gli standards dei servizi residenziali per minori;
n) assicurare la realizzazione da parte degli enti locali di iniziative
finalizzate al sostegno ai nuclei familiari di persone immigrate per
consentire l’inserimento nel ciclo scolastico—educativo
dei minori;
o) rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale,
allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo.
ARTICOLO
3
(Perseguimento degli obiettivi)
-
Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2,
il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nell’ambito
del piano socio-assistenziale previsto dall’articolo 46 della
l.r. 38/1996, determina gli interventi da attuare nel triennio di
riferimento, le aree oggetto di progetti—obiettivo e di azioni
programmatiche, le modalità per il coordinamento e l’integrazione
dei servizi di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio,
nonché le risorse disponibili per ciascun intervento.
-
Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge l’ordine
di priorità degli aventi titolo è stabilito sulla base
del quoziente familiare definito secondo i seguenti elementi:
a) reddito complessivo del nucleo familiare al netto dell’IRPEF;
b) numero dei componenti della famiglia ivi compreso il figlio concepito;
b) presenza nel nucleo familiare di:
1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;
2) anziano convivente non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente;
3) soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico.
-
Nelle more dell’adozione del nuovo piano socio—assistenziale,
la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della programmazione
nazionale e nel rispetto delle disposizioni della presente legge,
individua con propria deliberazione, previo parere della conferenza
permanente regione-autonomie locali, sentite le competenti commissioni
consiliari e l’Osservatorio di cui all’articolo 10, gli
interventi ritenuti prioritari ed i criteri per la loro attuazione,
nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio regionale
di cui all’articolo 13.
ARTICOLO
4
(Criteri generali di valutazione degli interventi)
-
La Regione:
a) valuta, nella definizione delle politiche regionali, comprese quelle
tariffarie e dell'accesso ai servizi, la differente situazione economico-sociale
derivante alle famiglie dal numero dei componenti a carico dei produttori
di reddito;
b) modula le politiche fiscali di sua competenza anche tenendo conto
del criterio di cui alla lettera a);
c) incentiva e sostiene, anche economicamente, gli enti locali singoli
e/o associati, nonché le aziende sanitarie e di trasporto che
definiscono qualificate iniziative in attuazione della presente legge;
d) crea forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata,
reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale,
attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo
svolta dalle strutture pubbliche.
ARTICOLO
5
(Benefici per la formazione di nuove famiglie)
-
Al fine di facilitare la formazione di nuove famiglie, la Regione
prevede:
a) prestiti senza interessi o a tasso agevolato per le esigenze familiari
conseguenti al matrimonio, ivi compreso l’acquisto della prima
casa, sulla base di convenzioni con istituti bancari, finanziari ed
enti previdenziali ed assicurativi;
b) una riserva pari al 20 per cento sui programmi d’edilizia
residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per
la locazione di alloggi alle giovani coppie che intendono contrarre
matrimonio, secondo appositi bandi speciali indetti dai comuni ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale
6 agosto 1999, n. 12 e dell’articolo 1 del relativo regolamento
regionale d'attuazione 20 settembre 2000, n.2;
c) il rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi
di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione principale;
d) il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma pari
al 50 per cento delle spese riguardanti l’imposta comunale sugli
immobili (ICI) e la tassa sui rifiuti relative all’abitazione
principale.
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La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le fasce
di reddito dei destinatari dei benefici di cui il comma 1 nonché
gli indirizzi per la concessione, da parte dei comuni, singoli e associati,
dei benefici stessi.
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La mancata esibizione dell'atto matrimoniale entro un anno dalla concessione
dei benefici di cui al comma 1, comporta la revoca della concessione
stessa ed il recupero delle somme erogate con l’applicazione
dei normali tassi di interesse bancari.
Omissis
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 7 dicembre 2001
Storace
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