LAZIO L.R. 6 Agosto 1999, n. 12
Disciplina
delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia
residenziale pubblica.
Capo
I - Disposizioni generali
1. Oggetto.
La presente legge disciplina i rapporti tra Regione e comuni e le rispettive
funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica,
in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in conformità
alle previsioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definendo
in particolare i principi per l'esercizio delle funzioni stesse.
2.
Principi.
La Regione e gli enti preposti alla costruzione ed alla gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica esercitano le proprie funzioni
nel rispetto dei principi di carattere generale ed unitario determinati
dallo Stato nonché dei seguenti principi:
a) garantire la finalità dell'edilizia residenziale pubblica destinata
all'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate,
agevolando il normale svolgimento del mercato delle locazioni;
b) favorire lo studio delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio
al fine di attuare interventi mirati di recupero edilizio;
c) promuovere nuove forme di incentivazione per la realizzazione degli
interventi di edilizia residenziale pubblica, al fine di ottenere l'ottimale
utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
d) garantire la riqualificazione, l'integrazione e l'incremento del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa;
e) favorire lo sviluppo di tecnologie innovative che consentano un incremento
della qualità degli alloggi;
f) garantire trasparenza sia nelle assegnazioni che nella gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa.
3.
Funzioni e compiti della Regione.
Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) l'indirizzo ed il coordinamento delle funzioni e dei compiti amministrativi
attribuiti ai comuni;
b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica, l'adozione dei piani annuali di intervento
edilizio ed il concorso all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale
pubblica aventi interesse a livello nazionale;
c) la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la determinazione
della quota dei fondi da ripartire per gli interventi di nuova edilizia
e di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché la determinazione
delle tipologie di intervento, compresi i programmi integrati, di recupero
urbano e di riqualificazione urbana di iniziativa comunale e la definizione
delle modalità di incentivazione;
d) la determinazione delle modalità di rilevazione del fabbisogno
abitativo;
e) la definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli
interventi;
f) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
edilizi ammessi a finanziamento sulla base delle proposte comunali;
g) il monitoraggio sull'esecuzione dei piani regionali, ivi compreso il
controllo sul rispetto, da parte dei soggetti incaricati della realizzazione
dei programmi, delle procedure stabilite per la realizzazione dei programmi
stessi;
h) l'adozione dei bandi di prenotazione in relazione all'erogazione dei
fondi per la realizzazione degli interventi;
i) la concessione e l'erogazione dei contributi pubblici anche attraverso
il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
l) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei relativi
canoni e per la definizione del sistema di valutazione della situazione
reddituale dei nuclei familiari;
m) l'istituzione di commissioni consultive in materia di assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza
abitativa;
n) gli Istituti autonomi case popolari, di seguito denominati IACP ed
in particolare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività, la
nomina degli organi e la vigilanza sull'attività e sugli organi;
o) la determinazione dei criteri per la cessione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa nonché
l'adozione dei relativi piani di cessione, su proposta degli enti gestori
e sentiti i comuni;
p) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia
residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza
abitativa e l'aggiornamento biennale degli stessi sulla base della variazione
assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati;
q) la fissazione della percentuale spettante agli IACP ed agli altri enti
esecutori quale rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle
loro competenze;
r) la promozione di iniziative di studio e di ricerca nel settore;
s) il coordinamento della gestione dell'anagrafe degli assegnatari di
alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché dell'inventario
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza
abitativa.
4.
Funzioni e compiti dei comuni.
1.Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi non
espressamente riservati alla Regione ai sensi dell'articolo 3 ed in particolare
quelli concernenti:
a) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici dell'edilizia
residenziale pubblica nonché dei requisiti oggettivi degli interventi
destinati all'edilizia stessa;
b) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati
all'assistenza abitativa, ivi compresi l'elaborazione e l'emanazione dei
bandi di concorso, la istituzione delle commissioni per la formazione
delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, la decadenza dall'assegnazione,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13;
c) la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza
abitativa per situazioni di emergenza abitativa;
d) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale e la
trasmissione dei relativi dati alla Regione;
e) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare il costo
massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile abitabile e la formulazione
alla Regione di proposte per l'individuazione dei soggetti incaricati
della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento;
f) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative
edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
g) l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte
degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione;
h) l'autorizzazione alla cessione anticipata, rispetto ai termini previsti
dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
i) il parere agli IACP sui piani di cessione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa da questi proposti
alla Regione;
l) la gestione del fondo regionale di cui all'articolo 14;
m) la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
2.
I comuni, limitatamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
destinati all'assistenza abitativa di cui sono gestori, provvedono a:
a) l'esecuzione del piano annuale di intervento edilizio di cui dell'articolo
7, comma 2;
b) la gestione tecnico-amministrativa ed economica del patrimonio degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa,
nonché la proposta alla Regione ai fini dell'adozione dei relativi
piani di cessione;
c) la gestione della mobilità negli alloggi;
d) il rilascio degli alloggi occupati senza titolo;
e) la promozione dell'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi
accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi;
f) la vigilanza sugli assegnatari di alloggi;
g) la gestione dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica destinata all'assistenza abitativa.
5.
Funzioni e compiti degli IACP.
Gli IACP, nell'ambito della propria competenza territoriale e fatto salvo
quanto previsto dell'articolo 4, comma 2 provvedono, per gli alloggi di
cui sono gestori, a:
a) l'esecuzione del piano annuale di intervento edilizio di cui all'articolo
7, comma 2;
b) la gestione tecnico-amministrativa ed economica del patrimonio di alloggi
di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e
delle altre unità immobiliari nonché la proposta alla Regione,
sentiti i comuni, ai fini dell'adozione dei piani di cessione degli alloggi
stessi;
c) la gestione della mobilità negli alloggi;
d) il rilascio degli alloggi occupati senza titolo;
e) la promozione dell'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi
accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi;
f) la vigilanza sugli assegnatari degli alloggi;
g) la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di alloggi, nonché
dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata
all'assistenza abitativa.
6.
Rapporti fra comuni e IACP.
I comuni, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, possono
avvalersi, mediante contratti di servizi, degli IACP, dandone comunicazione
alla Regione e garantendo il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi
IACP.
7.
Procedure per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale.
1. Il Consiglio regionale, con proprie deliberazioni, su proposta della
Giunta regionale:
a) approva le linee di intervento e gli obiettivi programmatici nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica, nel rispetto dei livelli minimi del
servizio abitativo definiti dallo Stato e secondo le modalità previste
dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modificazioni,
anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro
di riferimento territoriale di cui al Titolo I, Capo I della citata legge;
b) determina i limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia
residenziale pubblica e per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi
di cui all'articolo 3 comma 1, lettera p).
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione,
in conformità alle linee di intervento e agli obiettivi programmatici
di cui al comma 1, lettera a), adotta il piano annuale di intervento edilizio,
di seguito denominato piano, tenendo conto dei dati sul fabbisogno abitativo
trasmessi dai comuni; il piano, che deve essere pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione (BUR), prevede in particolare:
a) la ripartizione delle tipologie degli interventi e delle relative risorse
finanziarie per ambiti territoriali, di norma sovracomunali;
b) la localizzazione degli interventi;
c) gli eventuali requisiti soggettivi aggiuntivi per l'assegnazione di
alloggi da realizzare con finanziamenti destinati a specifiche finalità,
in relazione a peculiari esigenze locali segnalate dai comuni;
d) la consistenza e le caratteristiche, anche sulla base degli standard
di qualità degli alloggi definiti dallo Stato, dei singoli interventi,
nonché le procedure per la loro realizzazione;
e) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli
interventi.
3. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede, altresì:
a) alla definizione dei criteri ai fini della proposta dei piani di cessione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza
abitativa da parte degli enti gestori;
b) all'adozione, su proposta degli enti gestori degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, del piano di
cessione degli alloggi, da pubblicarsi sul BUR, in cui sono definite,
tra l'altro, le modalità per l'effettuazione della cessione e per
l'utilizzo delle somme introitate, nonché per l'individuazione
dei soggetti cessionari;
c) alla definizione dei criteri generali per la fissazione dei canoni
di locazione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera l), sulla base degli
indirizzi fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 e tenendo conto delle esigenze finanziarie
connesse al recupero di una parte delle risorse da impiegare nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa,
nonché alla compensazione dei costi di amministrazione, gestione
e manutenzione degli alloggi e dell'aliquota di cui all'articolo 14, comma
2, lettera c), sentita la competente commissione consiliare permanente
e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
Con la stessa deliberazione la Giunta regionale definisce il sistema per
la valutazione della situazione reddituale del nucleo familiare sulla
base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
d) alla definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) ed alla fissazione
della percentuale di cui al citato articolo, comma 1, lettera q), ai fini
dell'attuazione degli interventi programmati;
e) alla definizione delle modalità di rilevazione del fabbisogno
abitativo;
f) all'adozione dei bandi di prenotazione in relazione all'erogazione
dei fondi per la realizzazione degli interventi.
4. Ferme restando le competenze del Consiglio e della Giunta regionali
per le modifiche dei limiti di reddito di cui al comma 1, lettera b) e
dei criteri generali di cui al comma 3, lettera c), il dirigente regionale
competente in materia provvede ogni due anni al rispettivo aggiornamento
sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Art.
7 bis
-
Gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro
tredici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione (BUR) della deliberazione di cui al comma 2, lettera
e), dell'articolo 7.
-
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione promuove,
nei successivi sessanta giorni, conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo
17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, al fine di verificare
la fattibilità degli interventi e rimuovere gli impedimenti
che si frappongono alla loro realizzazione.
-
Nei sessanta giorni successivi al termine per le convocazioni delle
conferenze di servizi, la Regione conclude, ai sensi dell'articolo
18 della l.r. 57/1993, accordi di programma con i comuni e gli operatori
interessati:
a) concordando le iniziative da assumere per l'avvio degli interventi;
b) fissando un nuovo termine per l'inizio dei lavori, non superiore
a dieci mesi a datare dalla stipula dell'accordo di programma.
-
Qualora non si pervenga, nei sessanta giorni, all'accordo di programma
o non sia rispettato il nuovo termine per l'inizio dei lavori, i
fondi non utilizzati tornano nelle disponibilità della Regione.
Art.
7 ter.
-
Le disposizioni di cui all'articolo 7 bis, fatte salve le procedure
già avviate, si applicano anche agli interventi ricompresi
nei programmi già approvati. (1a)
8.
Comitato regionale per l'edilizia residenziale pubblica.
-
E' istituito il comitato regionale per l'edilizia residenziale pubblica,
di seguito denominato comitato, quale organismo consultivo in materia
di edilizia residenziale pubblica. In particolare il comitato esamina
preventivamente:
a) le linee di intervento e gli obiettivi programmatici nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica;
b) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di
edilizia residenziale pubblica;
c) il piano annuale di intervento edilizio;
d) i criteri per la cessione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, destinati all'assistenza abitativa nonché i relativi
piani di cessione;
e) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati
all'assistenza abitativa, nonché del sistema di valutazione
della situazione reddituale dei nuclei familiari;
f) la definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione
degli interventi.
-
Il comitato, sulla base dei dati forniti dalla struttura regionale
competente in materia di edilizia residenziale pubblica, predispone
annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei piani annuali
di intervento edilizio e sul rispetto delle procedure ivi stabilite
da parte dei soggetti incaricati della realizzazione degli stessi.
9.
Composizione e funzionamento del comitato.
-
Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia
di edilizia residenziale pubblica ed è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale
pubblica, che lo presiede;
b) il dirigente di vertice della struttura regionale competente in
materia di edilizia residenziale pubblica;
c) i presidenti degli IACP o loro delegati;
d) tre membri designati dalla rappresentanza regionale dell'Associazione
nazionale comuni d'Italia (ANCI);
e) un rappresentante scelto tra quelli indicati per ciascuna delle
sei organizzazioni dell'utenza maggiormente rappresentative a livello
regionale;(2)
f) tre membri scelti tra quelli indicati dalle organizzazioni sindacali
generali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a
livello regionale;
g) un rappresentante scelto tra quelli indicati per ciascuna delle
organizzazioni delle cooperative edilizie e delle imprese di costruzione
di livello regionale;
h) un rappresentante scelto tra quelli indicati dall'ordine professionale
degli architetti;
i) un rappresentante scelto tra quelli indicati dall'ordine professionale
degli ingegneri.
-
In caso di assenza o impedimento dell'Assessore, il comitato è
presieduto dal dirigente di cui al comma 1, lettera b).
-
I membri di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed i) sono designati
dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale
pubblica.
-
Il comitato, per l'esercizio dei propri compiti, si avvale di una
segreteria istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale
1° luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni, nell'ambito
della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale
pubblica. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal dirigente
responsabile della segreteria.
-
Il comitato approva il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.
-
I compensi e i rimborsi spettanti ai componenti del comitato sono
regolati con successivo provvedimento della Giunta regionale, nel
rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 25 luglio 1996,
n. 27.
Capo II
Edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa
10.
Alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa.
-
Sono definiti alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati
all'assistenza abitativa:
a) gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico
o con concorso o con contributo dello Stato e della Regione, dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli IACP e dai loro consorzi;
b) gli alloggi facenti parte del patrimonio degli enti locali, di
enti pubblici non economici e della Regione, ivi compresi quelli provenienti
dagli enti ed associazioni disciolti dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) le case-parcheggio ed i ricoveri provvisori, non appena siano cessate
le cause dell'uso contingente per le quali sono stati acquisiti, recuperati
e realizzati dagli enti di cui alla lettera a), che abbiano tipologie
e standard abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente.
-
Sono esclusi dall'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza
abitativa gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati, recuperati od acquisiti con programmi di edilizia agevolata
e convenzionata;
c) di servizio, per i quali la normativa vigente preveda la semplice
concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto
di locazione;
d) di proprietà di enti pubblici previdenziali purché
non realizzati od acquisiti o recuperati a totale carico o con il
contributo o con il concorso dello Stato, della Regione e degli enti
locali.
11. Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale
pubblica destinata all'assistenza abitativa.
-
I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica
destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea
o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale
ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno
o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento
od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo;
b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o
principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale
cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori
destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi
compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero,
per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo
comune;
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto,
uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza,
qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa
e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali
di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento
di cui all'articolo 17, comma 1;
d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà
originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con
contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque
forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio
non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento
del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al
limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata
all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento
della pubblicazione del bando di concorso;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla
legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia
residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4.
-
I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte
del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c),
d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare,
alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino
al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.
-
Il requisito di cui al comma 1, lettera e) deve permanere alla data
dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.
-
La Regione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 7, comma 2,
può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione
di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità
in relazione a peculiari esigenze locali segnalate dai comuni.
-
Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia
costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi,
naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli
affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi.
Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more
uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo
grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri
ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del
bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati
componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli
di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità,
sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia
stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione
del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.
-
In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo possono partecipare
al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al
nucleo familiare di cui fanno parte:
a) i figli coniugati;
b) i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso,
abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano
prima dell'assegnazione dell'alloggio;
c) le persone sole con almeno un figlio a carico.
12. Subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare.
-
Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o
negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte
del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del
nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario
o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato
articolo 11, comma 5.
-
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio
o di cessazione degli effetti civili dello stesso, all'assegnatario
subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, sempre che il diritto
di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a
quest'ultimo.
-
In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale,
all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, se tra
i due sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti abitare
stabilmente nell'alloggio.
-
Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si
determina nei seguenti casi:
a) matrimonio dell'assegnatario;
b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da
dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale,
riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice
competente.
-
L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente
comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi,
verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di
decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni
non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale
subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato
a cura dell'ente gestore.
13. Decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica destinati all'assistenza abitativa.
-
L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato
all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione
ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento
dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti
condizioni:
a) aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso
in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi;
c) aver mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
d) svolgere nell'alloggio attività illecite, accertate sulla
base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente;
e) aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito definito
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
-
L'ente gestore, a seguito dell'accertamento di una delle condizioni
di cui al comma 1, comunica al comune ed all'assegnatario interessato
l'avvenuta decadenza dall'assegnazione ed avvia le procedure per il
rilascio dell'alloggio.
-
Altri casi di decadenza dell'assegnazione e relative procedure sono
disciplinate nel rispetto dei criteri generali determinati nel regolamento
di cui all'articolo 17, comma 1.
14. Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione.
-
E'
istituito presso la Regione un fondo regionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione, di seguito denominato fondo, destinato
ad integrare il canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili
di proprietà sia pubblica che privata a favore dei conduttori
in possesso di requisiti minimi individuati tenendo conto di quanto
definito nel provvedimento previsto dall'articolo 11 della l. 431/1998
nonché, qualora le disponibilità lo consentano, per
sostenere le iniziative intraprese dai comuni ai sensi del citato
articolo.
-
Il fondo è alimentato, oltre che dalla quota parte derivante
dalla ripartizione tra le Regioni del fondo nazionale previsto dall'articolo
11 della legge 431/1998, da:
a) contributi regionali determinati annualmente con la legge di bilancio;
b) un'aliquota non inferiore all'uno per cento delle entrate derivanti
dalla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale
pubblica destinato all'assistenza abitativa di cui all'articolo 10,
comma 1;
c) un'aliquota non inferiore al cinque per cento delle entrate dei
canoni di locazione derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare
di edilizia residenziale pubblica non avente destinazione abitativa;
d) altre eventuali contribuzioni da parte di enti e soggetti pubblici
e privati;
e) il settanta per cento dei proventi delle sanzioni di cui all'articolo
15.
-
Il fondo sociale è gestito secondo i criteri e le modalità
definiti dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 1.
15. Rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata
all'assistenza abitativa occupati senza titolo e sanzioni.
-
Il competente organo dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi
dell'articolo 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio
gestito dall'ente medesimo.
-
L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori
dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi
titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed è
punito con la sanzione amministrativa da lire 25 milioni a lire 30
milioni. Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni
di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza
abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri
enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione
e dai comuni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione.
-
Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al
comma 2 si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a
chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato
all'assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l'obbligo di
rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore.
-
Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 che, di propria iniziativa,
abbiano riconsegnato l'alloggio all'ente gestore, per una sola volta
non si applica l'esclusione dalla assegnazione prevista dal comma
2.
-
I soggetti di cui al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono
tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari
al canone più elevato definito ai sensi dell'articolo 7, comma
3, lettera c).
Capo III
Edilizia residenziale agevolata
16.
Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata.
-
I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata
sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea
o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale
ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno
o regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento
o esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo;
b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o
principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale
ove è localizzato l'alloggio per il quale viene richiesto il
contributo;
c) reddito annuo complessivo non superiore al limite per l'accesso
all'edilizia residenziale agevolata stabilito dalla Regione;
d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto,
uso ed abitazione su alloggio adeguato, come definito dal regolamento
di cui all'articolo 17, comma 2, alle esigenze del nucleo familiare
nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale
ove è localizzato l'alloggio per il quale viene richiesto il
contributo;
e) assenza di precedente assegnazione in proprietà originaria
o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi
pubblici.
-
I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte
del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere d) ed
e), anche da parte del coniuge non legalmente separato e dagli altri
componenti il nucleo familiare, alla data:
a) dell'atto preliminare di acquisto o dell'atto di compravendita
per gli acquirenti da impresa realizzatrice di alloggio di edilizia
agevolata;
b) della delibera con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa
assegna l'alloggio per gli assegnatari di cooperativa edilizia.
-
Ai fini del presente articolo, per nucleo familiare si intende la
famiglia costituita dal solo acquirente o assegnatario dell'alloggio,
ovvero dall'acquirente o assegnatario dell'alloggio, dal coniuge non
separato legalmente e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti
e adottivi con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo
familiare il convivente more uxorio ovvero i genitori, qualora l'acquirente
o assegnatario non sia coniugato e conviva con gli stessi. Nel caso
in cui l'acquirente o assegnatario sia in procinto di sposarsi, si
considerano facenti parte del nucleo familiare i nubendi, sempre che
il matrimonio venga celebrato entro il termine di sei mesi dalla data
di ultimazione dei lavori ovvero entro sei mesi dalla data dell'atto
preliminare o del contratto di compravendita, se acquirente da impresa
con la quale il rapporto viene instaurato successivamente alla data
di ultimazione dei lavori.
Capo IV
Disposizioni finali e transitorie
17.
Regolamenti.
-
Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai fini dell'omogeneo
esercizio delle funzioni amministrative relative all'assegnazione
ed alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati
all'assistenza abitativa ed in particolare per:
a) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia
residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nonché
dei requisiti oggettivi degli interventi;
b) l'elaborazione dei bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi,
nei quali sono definite le condizioni di priorità per l'attribuzione
dei punteggi, nonché la modulistica per le relative domande;
c) la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;
d) la istituzione, a livello provinciale, di commissioni consultive
in materia di assegnazione di alloggi, in cui sia garantita la presenza
delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative
a livello regionale;
e) la istituzione e la competenza territoriale delle commissioni per
la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;
f) l'assegnazione degli alloggi, anche in relazione agli standard
degli stessi nonché la decadenza dall'assegnazione, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 13;
g) la mobilità negli alloggi;
h) la gestione degli alloggi in amministrazione condominiale;
i) l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli
spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi;
l) il recupero delle morosità nel pagamento del canone e dei
servizi;
m) la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di
alloggi e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica destinata all'assistenza abitativa;
n) la gestione del fondo regionale di cui all'articolo 15, tenendo
conto delle disposizioni previste nel provvedimento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 14 della l. 431/1998;
o) l'organizzazione e la rappresentanza sindacale degli assegnatari
degli alloggi;
p) la definizione di alloggio adeguato, anche in relazione alle porzioni
di immobili possedute;
q) la fissazione del limite del valore complessivo dei beni patrimoniali
ai fini dell'accertamento del requisito soggettivo di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c).
-
Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Consiglio regionale
adotta un regolamento ai fini dell'omogeneo esercizio delle funzioni
amministrative relative all'edilizia residenziale agevolata ed in
particolare per:
a) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia
residenziale agevolata nonché dei requisiti oggettivi degli
interventi;
b) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative
edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
c) l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti
o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione;
d) l'autorizzazione alla cessione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti
in materia;
e) la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di
alloggi;
f) la definizione di alloggio adeguato, anche in relazione alle porzioni
di immobili possedute.
18. Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica destinati all'assistenza abitativa.
-
In sede di prima applicazione della presente legge, entro tre mesi
dalla data di esecutività dell'atto di indirizzo e coordinamento
previsto dall'articolo 4, comma 4 della l. 431/1998, i criteri per
la fissazione del canone di locazione ai sensi dell'articolo 7, comma
3, lettera c), sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare.
-
Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 1997,
n. 25 fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente
legge, il canone di locazione è fissato secondo quanto previsto
dalla legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, come modificata dalla
l.r. 25/1997.
-
Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge fino alla data di esecutività della deliberazione
della Giunta regionale di cui al comma 1, il canone di locazione è
fissato secondo quanto previsto dalla l.r. 33/1987, come modificata
dalla l.r. 25/1997 e dall'articolo 20.
-
Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data
di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di
cui al comma 1, ai fini della fissazione del canone di locazione con
riferimento alla categoria catastale, agli alloggi regolarmente occupati
da legittimi assegnatari in regola con i pagamenti dei canoni e dei
servizi si applica il coefficiente previsto per la categoria catastale
A4.
19. Piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
destinata all'assistenza abitativa.
-
Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia
di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata
all'assistenza abitativa, sono integrate secondo quanto indicato dai
commi successivi al fine di determinare la scadenza temporale dei
piani di cessione previsti dalla citata legge.
-
I piani di cessione di cui all'articolo 1, comma 4, della l. 560/1993
perdono efficacia decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
-
Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data
di cui al comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito nei
piani di cessione qualora alla medesima data ricorrano le seguenti
condizioni:
a) per gli alloggi occupati dai relativi assegnatari, che gli stessi
siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 6
della l. 560/1993 ed abbiano presentato domanda d'acquisto;
b) per le unità immobiliari ad uso non abitativo occupate dai
relativi affittuari, che dagli stessi sia stato esercitato il diritto
di prelazione o sia stata presentata domanda di acquisto ai sensi
dell'articolo 1, comma 16 della l. 560/1993 ovvero che siano in corso
di espletamento le procedure di vendita all'asta di cui all'articolo
1, comma 19 della l. 560/1993.
-
I programmi di cessione previsti dall'articolo 2 della legge regionale
29 agosto 1991, n. 42, perdono efficacia decorsi dodici mesi dalla
comunicazione agli assegnatari interessati della determinazione
del prezzo di cessione, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge.
Gli IACP perfezionano, anche successivamente alla scadenza del termine
di dodici mesi, l'alienazione degli alloggi inseriti nei programmi
di cessione, qualora, alla medesima data, gli assegnatari interessati
siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della l.r.
42/1991 ed abbiano presentato proposta d'acquisto.
20. Modifica alla legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 come modificata
dalla legge regionale 17 luglio 1997, n. 25.
-
(Omissis) (3).
-
All'art. 39, comma 1 della l.r. 33/1987, come modificata dalla l.
r. 25/1997, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole: "effettivamente disoccupati"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero, da certificazione emessa
dalle preposte strutture sanitarie pubbliche, totalmente inabili al
lavoro;";
b) alla lettera b) dopo le parole: "separato o divorziato"
sono aggiunta le seguenti: ". Il canone massimo non può
superare quello stabilito con le modalità di cui alla lettera
c);";
c) alla lettera c) dopo le parole: "assegni familiari" sono
aggiunte le seguenti: ". Il canone massimo non può superare
quello stabilito con le modalità di cui alla lettera d);";
d) alla lettera d) le parole "25 per cento" e "6,6
per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "33
per cento" e "6,5 per cento".
-
Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata
dalla l.r. 25/1997, dopo le parole: "lettera f)" è
aggiunto il seguente periodo: "ad eccezione di quanto previsto
per i figli facenti parte del nucleo familiare per i quali si applicano
le seguenti modalità:
a) detrazione di due milioni di lire per ogni figlio o minore a carico
e per ogni figlio disoccupato;
b) qualora alla formazione dei predetti redditi concorrano redditi
da lavoro dei figli, calcolo di questi ultimi nelle misura del 30
per cento, per redditi imponibili fino a ventiquattro milioni annui
e nella misura del 50 per cento per i redditi imponibili superiori".
-
Al comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 33/1987 da ultimo modificata
dalla l.r. 25/1997, le parole: "è stata accertata",
sono sostituite dalle seguenti: "l'ente gestore ha accertato".
-
Al comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata
dalla l.r. 25/1997 le parole: "successivo a quello per il quale
è stata accertata la diminuzione del reddito", sono sostituite
dalle seguenti: "in cui è pervenuta la dichiarazione dell'assegnatario
e la diminuzione sia".
21. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1996, n. 36.
-
Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 36/1996 le parole: "possono
istituire appositi ruoli", sono sostituite dalle seguenti: "istituiscono
appositi ruoli".
22. Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.
1. Entro quattro mesi dalla definizione delle procedure di cui all'articolo
63 del d. lgs. 112/1998, la Regione provvede ad assegnare ai comuni
le risorse necessarie per l'esercizio delle nuove funzioni e dei nuovi
compiti attribuiti dall'articolo 4, nell'ambito delle proprie risorse
e delle risorse trasferite dallo Stato.
-
L'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei nuovi compiti attribuiti
ai comuni ai sensi dell'articolo 4, decorre dalla data di esecutività
dei provvedimenti di cui al comma 1.
23. Disposizione finanziaria.
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Ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti ai comuni è
iscritto, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 1999 il capitolo 42101 denominato
"Fondo sociale destinato alla integrazione dei canoni di locazione,
nonché dei pagamenti dei canoni da parte degli assegnatari
più bisognosi".
-
Sono istituiti altresì per memoria nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario
1999 i capitoli 02223 denominato "Versamenti da parte degli IACP
di quota parte dei canoni di locazione derivanti dalla gestione del
patrimonio immobiliare da destinare all'integrazione del fondo sociale"
e 02437 denominato "Contribuzione da parte di enti e soggetti
pubblici e privati al fondo sociale".
-
Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede all'incremento
del capitolo 42101 in rapporto alle entrate che affluiscono ai predetti
capitoli 02223 e 02437, a decorrere dalla data di effettivo esercizio
delle nuove funzioni e dei nuovi compiti di cui all'articolo 22, comma
2.
24. Abrogazioni.
-
1.
Sono abrogati:
a) la legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 e successive modificazioni.
Le disposizioni della l.r. 33/1987, come da ultimo modificata dalla
presente legge, continuano ad avere efficacia, per quanto non disciplinato
dalla presente legge, fino alla data di esecutività del regolamento
previsto dall'articolo 17, comma 1;
b) la legge regionale 19 febbraio 1992, n. 17;
c) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36;
d) l'articolo 44 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.
(1) Pubblicata sul BUR 30 agosto 1999, n. 24 (S.O. n. 1).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica
(1a)
Articolo aggiunto dall'articolo 35 della legge regionale 16 febbraio 2000,
n. 12.
(2)
Lettera così modificata dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale
9 dicembre 1999, n. 37.
(3)
Aggiunge la lettera b-bis) all'art. 37, comma 2, della legge regionale
26 giugno 1987, n. 33.
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