LAZIO L.R. 29 aprile 1993, n. 25 (1).
Norme
sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
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Ambito di applicazione. 1. La presente legge disciplina la cessione
in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
in applicazione da quanto disposto dall'art. 28 della legge 30 dicembre
1991, n. 412.
2. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme
della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a
totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della
Regione, dagli enti pubblici territoriali, dagli istituti autonomi
per le case popolari o loro consorzi.
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Diritti.
1. Hanno diritto a presentare la domanda di acquisto degli alloggi
posti in vendita gli inquilini che hanno in uso un alloggio a titolo
di locazione da oltre un decennio alla data del 31 dicembre 1991 e
sono in regola con il pagamento dei canoni e delle spese.
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Prezzo di cessione. 1. Il prezzo di cessione è determinato
ai sensi dell'art. 28, comma 8 della legge n. 412 del 1991, sulla
base del valore catastale aggiornato dell'alloggio.
2. Tale prezzo è ridotto dell'1,5 per cento per ogni anno di
effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi,
fino a un limite di venti anni.
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Modalità
di pagamento. 1. Le vendite possono essere effettuate:
a) con il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio,
con pagamento in contanti, in unica soluzione, con una riduzione pari
al 10 per cento di cessione;
b) con il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio
ed iscrizione di ipoteca a garanzia della parte del prezzo dilazionata,
fino a 15 anni ad un interesse pari al 70 per cento del tasso di riferimento
bimestrale stabilito dal Ministero del tesoro per le operazioni di
credito fondiario edilizio, previo pagamento di una quota in contanti
non inferiore del 30 per cento del prezzo di cessione.
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Alloggi non ceduti. 1. Agli inquilini che non intendono acquistare
l'alloggio loro offerto dall'ente gestore è garantita la continuità
del precedente rapporto di locazione e la permanenza dell'alloggio
da essi occupato, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia.
2. La Regione adotta le misure per la mobilità esclusivamente
per gli inquilini che ne fanno domanda.
3. Le domande di mobilità avanzate dai singoli inquilini devono
essere allegate ai piani di cessione degli alloggi predisposti dagli
enti gestori.
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Programma di cessione. 1. Gli enti gestori sono tenuti a presentare
alla Regione i piani di cessione degli alloggi da porre in vendita,
articolati, ove occorra, in programmi annuali.
2. Il piano di cessione dovrà indicare:
a) la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istituto alla data
del 31 dicembre dell'anno antecedente la presentazione del piano;
b) il numero degli alloggi che l'Istituto intende cedere;
c) le fasi procedurali della cessione;
d) le condizioni tecnico-economiche degli stabili;
e) le modalità di gestione dei condomini misti, ove una parte
degli inquilini non intenda acquistare;
f) le modalità di utilizzazione delle somme ricavate dalla
vendita degli alloggi per le finalità previste dall'art. 7.
3. L'approvazione del programma e degli eventuali aggiornamenti, è
deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare permanente.
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Destinazione
dei fondi ricavati dalla vendita. 1. I fondi ricavati dalle alienazioni
di cui alla presente legge saranno gestiti direttamente dalle amministrazioni
proprietarie e destinati secondo le seguenti direttive:
a) per il ripianamento del deficit finanziario;
b) per l'incremento abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni,
recupero e programmi integrati;
c) per l'attuazione di programmi di manutenzione, risanamento, opere
di urbanizzazione del patrimonio abitativo dell'ente.
2. Gli I.A.C.P. sottopongono alla Regione le proposte di destinazione
e di impiego dei fondi ricavati secondo quanto previsto dal presente
articolo. Le proposte sono approvate dalla Giunta regionale.
3. Gli I.A.C.P. riferiranno, almeno ogni anno, alla Regione sullo
stato di attuazione del piano di cessione e sui risultati conseguiti.
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Limite
temporale per la vendita degli alloggi acquistati e diritto di prelazione.
1. Agli alloggi acquistati ai sensi della presente legge si applicano
le disposizioni dell'art. 9 della legge regionale 29 agosto 1991,
n. 42. Decorsi dieci anni dalla data di acquisto i comuni e gli I.A.C.P.
potranno esercitare, in caso di vendita, tempo 60 giorni, diritto
di prelazione.
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Norme finali. 1. Rimangono ferme le disposizioni contenute nei commi
2, 11, 12 e 13 dell'art. 28 della legge n. 412 del 1991.
(1) Pubblicata sul BUR 10 maggio 1993, n. 13.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 27 novembre 1993, n. 47 (S.S. n.
3).
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