LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 27-08-1999
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale,
nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed
ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 35 del 1 settembre
1999
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato,IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
CAPO I
ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
ARTICOLO 1
(Finalità)
-
La Regione disciplina il settore dell’edilizia residenziale
pubblica, attraverso una gestione economica, con le finalità
di allargare il mercato delle locazioni, di salvaguardare e valorizzare
il patrimonio esistente, di realizzarne di nuovo favorendo interventi
di recupero e di riqualificazione urbanistica, di tutelare gli utenti
e le categorie meno abbienti, di determinare effetti calmieratori
del mercato privato delle locazioni abitative, di sostenere l’edilizia
mediante entrate anche non contributive.
-
Ai fini di cui al comma 1 la presente legge definisce il nuovo ordinamento
degli enti operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.
ARTICOLO 2
(Funzioni della Regione)
-
La Regione determina gli indirizzi ed i programmi relativi al settore
dell’edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti
della programmazione economica, della pianificazione territoriale
e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.
-
La Regione convoca periodicamente una Conferenza Regione - Comuni
allo scopo di determinare gli indirizzi di intervento, verificarne
l’attuazione, individuare le aree di maggiore tensione abitativa
e di incremento demografico, coordinare gli interventi finanziari
della Regione e dei Comuni. E’ facoltà della Conferenza
dotarsi di un coordinamento permanente nel quale siano rappresentati
in particolare i Comuni a maggior tensione abitativa.
-
La Regione interviene altresì, anche con il concorso degli
Enti locali, per garantire alle Aziende territoriali per l’edilizia
residenziale la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla
realizzazione delle politiche sociali.
-
In coerenza con le determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione:
a) verifica l’attuazione dei piani di intervento previsti nel
settore dell’edilizia residenziale pubblica;
b) indirizza le attività degli Enti locali per favorire la
gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione
degli utenti;
c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell’edilizia
residenziale pubblica;
d) esercita azione di vigilanza sulle Aziende territoriali per l’edilizia
residenziale;
e) programma l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate
alla realizzazione di interventi abitativi finalizzati a calmierare
il mercato privato delle locazioni abitative.
ARTICOLO 3
(Aziende territoriali per l’edilizia residenziale)
-
Gli Istituti autonomi per le case popolari di Trieste, Gorizia, Udine,
Pordenone e Alto Friuli, di seguito denominati IACP, sono trasformati
in Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, di seguito
denominate ATER.
-
Le ATER sono enti pubblici economici aventi personalità giuridica,
autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, sono
dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza della Regione.
Alle ATER si applica la normativa generale in materia di società
per azioni in quanto compatibile.
-
Le ATER, in materia di edilizia residenziale pubblica nell’ambito
del territorio regionale, mantengono la competenza sul territorio
delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali.
ARTICOLO
4
(Funzioni)
-
Le ATER realizzano gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale
nei settori dell’abitazione e dei servizi residenziali e sociali,
anche mediante autonome iniziative imprenditoriali ritenute utili
al perseguimento dei propri fini istituzionali, e forniscono assistenza
tecnica nelle stesse materie ed in quella dell’assetto territoriale
agli Enti locali, ad enti pubblici ed a soggetti privati.
-
In particolare le ATER provvedono a:
a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale e relativi servizi
residenziali, assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con
mezzi propri;
b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere
di urbanizzazione ed infrastrutture urbanistiche per conto di Enti
locali, enti pubblici e soggetti privati e nel settore dell’edilizia
residenziale universitaria, di cui all’articolo 18 della legge
2 dicembre 1991, n. 390;
c) realizzare, per conto degli Enti locali e privati, progetti urbanistici,
piani particolareggiati e di recupero;
d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà
dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti
pubblici e privati affidato alla loro gestione;
e) fornire agli Enti locali assistenza tecnica ed amministrativa retribuita
per lo svolgimento dell’attività e per la gestione dei
servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione
e gestione;
f) fornire assistenza tecnica ed amministrativa retribuita ad enti
pubblici e a soggetti privati nel settore dell’edilizia;
g) promuovere, per il migliore conseguimento delle proprie finalità,
la costituzione di società di capitale o partecipare a società
di capitale, le cui attività rientrino nelle proprie finalità
statutarie;
h) intervenire mediante l’utilizzazione di risorse proprie,
non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori,
sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo
di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
i) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di
edilizia residenziale pubblica;
l) promuovere o partecipare con soggetti privati ad iniziative nel
settore del recupero edilizio ed urbano;
m) svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi statali o regionali.
ARTICOLO 5
(Statuto)
-
Lo statuto disciplina l’ordinamento e il funzionamento delle
ATER. Esso è adottato dal Consiglio di amministrazione ed è
approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore
regionale all’edilizia e ai servizi tecnici.
ARTICOLO 6
(Organi)
-
Sono organi delle ATER:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio sindacale.
ARTICOLO 7
(Presidente)
-
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ATER, convoca
e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento
dell’ATER e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati
dal Consiglio di amministrazione. Trasmette alla Giunta regionale
le deliberazioni dovute e presta la collaborazione necessaria all’esercizio
del potere di vigilanza.
-
Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale che lo sceglie
tra i due componenti, designati dall’Assessore regionale all’edilizia
e ai servizi tecnici, facenti parte del Consiglio di amministrazione.
-
In caso di vacanza o assenza del Presidente le funzioni sono esercitate
dal Vicepresidente, nominato dalla Giunta regionale tra uno dei tre
componenti di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b) e c).
ARTICOLO 8
(Consiglio di amministrazione)
-
Il Consiglio di amministrazione delle ATER:
a) adotta lo statuto e le eventuali modificazioni;
b) nomina e revoca il Direttore;
c) stabilisce le linee di indirizzo generale dell’ATER, prefigura
gli obiettivi pluriennali ed approva il bilancio, nonché i
piani finanziari;
d) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando
gli interventi da realizzare;
e) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell’ATER
e degli organi collegiali;
f) delibera la partecipazione a società di capitale, per la
gestione e realizzazione di interventi edilizi e quant’altro
statutariamente previsto per l’attività dell’azienda;
g) nomina i componenti della Commissione paritetica e istituisce eventuali
altri organi collegiali operanti all’interno dell’ATER
con deliberazione nella quale si evidenzino i compiti ad essi affidati
e la loro attinenza con le funzioni svolte dall’ATER medesima;
h) approva i piani di vendita.
ARTICOLO 9
(Nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione)
-
Il Consiglio di amministrazione di ciascuna ATER è nominato
con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione
della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore regionale
all’edilizia e ai servizi tecnici, dura in carica cinque anni
ed è composto da:
a) due componenti designati dall’Assessore regionale all’edilizia
e ai servizi tecnici;
b) due componenti eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno espressione
della minoranza consiliare;
c) un componente designato dal Comune nel quale ha sede l’ATER.
-
I componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono scelti
tra soggetti che abbiano svolto mansioni di direzione amministrativa
o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società
pubbliche o private.
-
Il Consiglio di amministrazione è nominato secondo le procedure
stabilite dalla legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive
modificazioni. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano
le disposizioni in materia di incompatibilità e ineleggibilità
di cui alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, e successive modificazioni
e integrazioni.
-
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno
una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda
da almeno tre consiglieri in carica o dal Collegio sindacale.
-
Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione
è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
-
In caso di dimissioni, di decadenza a seguito di assenza ingiustificata
a tre sedute, di sopravvenute cause di incompatibilità ed in
qualunque altro caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti,
coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio
di amministrazione. Le sostituzioni sono effettuate con la medesima
procedura di nomina del componente cessato dalla carica.
ARTICOLO
10
(Direttore)
-
Il Direttore dell’ATER è nominato dal Consiglio di amministrazione,
ed è scelto tra dirigenti pubblici o privati in possesso del
diploma di laurea in materie giuridiche, tecniche o economiche che
abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni
in enti o aziende pubbliche o private.
-
Il rapporto di lavoro del Direttore, che decorre dalla data di nomina
e che ha comunque termine al compimento del sesto mese successivo
alla scadenza del Consiglio di amministrazione, è regolato
da contratto individuale, per la durata massima di cinque anni, ed
è rinnovabile; l’incarico è incompatibile con
ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale,
ed è altresì incompatibile con quello di amministratore
di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività delle
ATER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi;
le incompatibilità sono comunque definite dallo statuto. L’incarico
può essere revocato, prima della scadenza e con atto motivato,
dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione.
-
Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è determinato
dal Consiglio di amministrazione con riferimento alle condizioni previste
per gli enti del settore.
-
Qualora il Direttore sia dipendente dell’ATER, ovvero della
Regione o di Enti locali, la nomina determina il collocamento in aspettativa
senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza
e dell’anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico,
con oneri previdenziali a carico o rimborsati dall’ATER.
-
Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
a) cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Ente,
anche mediante l’adozione di atti di organizzazione e di spesa
rilevanti nei confronti dei terzi;
b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare
esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;
c) stipula i contratti e provvede alle spese per il normale funzionamento;
d) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità,
l’economicità e la rispondenza dell’azione tecnico-amministrativa
ai fini generali e particolari dell’ATER;
e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti,
dallo statuto e dal Consiglio di amministrazione e compie tutti gli
atti di gestione non riservati agli organi dell’ATER.
-
In caso di assenza le funzioni del Direttore sono svolte dal sostituto
designato dal Direttore medesimo.
ARTICOLO 11
(Collegio sindacale)
-
Il Collegio sindacale di ciascuna ATER è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili,
nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore
regionale all’edilizia e ai servizi tecnici.
-
L’Assessore regionale all’edilizia e ai servizi tecnici
designa due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente,
nonché uno dei due membri supplenti. L’altro membro effettivo
e l’altro membro supplente vengono designati dalla Provincia
di competenza.
-
Il Collegio sindacale esercita funzioni di controllo generale in conformità
del codice civile e in particolare valuta la conformità dell’azione
e dei risultati alle norme che ne disciplinano l’attività,
ai programmi ed agli indirizzi della Regione, nonché al principio
di buon andamento.
-
Il Presidente del Collegio sindacale comunica i risultati delle verifiche
di cassa e dell’attività di vigilanza al Consiglio di
amministrazione.
-
I componenti del Collegio sindacale restano in carica per cinque anni
a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. In caso di cessazione
anticipata dall’incarico di un membro effettivo è disposto
il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta
dell’Assessore regionale all’edilizia e ai servizi tecnici.
-
Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata
partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo
comporta la decadenza dall’incarico. La decadenza viene rilevata
dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti
decaduti.
-
I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione.
-
Il Presidente del Collegio sindacale ha l’obbligo, qualora riscontri
gravi irregolarità nella gestione dell’ATER, di riferirne
immediatamente alla Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale
all’edilizia e ai servizi tecnici, ed è tenuto a fornire
ogni informazione e notizia richiesta.
ARTICOLO 12
(Commissione paritetica)
-
Presso ciascuna ATER è istituita una Commissione paritetica
la quale esprime parere obbligatorio su tutti i principali atti di
carattere generale, in materia di piani di vendita, di canoni e di
cambi di alloggio, riguardanti la gestione dell’utenza di edilizia
sovvenzionata e sui piani di manutenzione ordinaria e straordinaria.
-
La Commissione paritetica è nominata dal Consiglio di amministrazione,
dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) il Presidente dell’ATER, che la presiede o suo delegato;
b) il Direttore dell’ATER;
c) un dirigente o funzionario direttivo dell’ATER;
d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini
maggiormente rappresentative nell’ambito di operatività
territoriale dell’ATER;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative nell’ambito di operatività
territoriale dell’ATER.
-
Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento
della Commissione paritetica. Le funzioni di segreteria sono assicurate
da un funzionario dell’ATER.
ARTICOLO 13
(Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi)
-
Presso ciascuna ATER è istituita una Commissione per l’accertamento
dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono
beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi i richiedenti di cui all’articolo 69 della legge regionale
1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall’articolo
24, comma 2, salvo quanto previsto dall’articolo 31 della legge
regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall’articolo 14,
comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45. La Commissione
provvede altresì alla formazione della graduatoria dei richiedenti
di interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata,
la cui assegnazione avviene attraverso bandi.
-
La Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi è
nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore
all’edilizia e ai servizi tecnici, dura in carica cinque anni
ed è composta:
a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;
b) dal Presidente dell’ATER, o da un suo delegato, con funzioni
di Vicepresidente;
c) da un rappresentante dei Comuni nei quali opera l’ATER designato
dall’ANCI;
d) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;
e) da un rappresentante delle cooperative designato congiuntamente
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;
f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dal
Sindaco, o da un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi.
-
Con
apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento
della Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi.
Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell’ATER.
ARTICOLO 14
(Compensi)
-
Al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione
delle ATER, al Presidente ed ai membri del Collegio sindacale compete
un’indennità mensile di carica, secondo quanto indicato
nella tabella <<A>> allegata alla presente legge. Tali
soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione
alle sedute degli organi collegiali delle ATER.
-
Ai componenti della Commissione paritetica, della Commissione per
l’accertamento dei requisiti soggettivi, nonché degli
altri organi collegiali operanti all’interno delle ATER, compete
un’indennità di presenza giornaliera per ogni partecipazione
alle sedute.
-
Le indennità di presenza di cui al comma 2 non sono mai tra
loro cumulabili per la partecipazione nella medesima giornata ai lavori
di più organi collegiali appartenenti alla medesima ATER.
-
Le indennità di presenza di cui al comma 2 sono pari a quelle
spettanti, ai sensi degli articoli 4 e 17 della legge regionale 11
novembre 1996, n. 46, ai consiglieri dei Comuni capoluogo di Provincia.
-
Gli importi delle indennità di carica e di quelle di presenza,
previsti ai commi 1 e 4, sono determinati al lordo delle ritenute
d’imposta. Le indennità di carica di cui al comma 1 vengono
aggiornate ogni triennio con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore
regionale all’edilizia e ai servizi tecnici, in misura pari
all’incremento dell’indice ISTAT del periodo considerato,
a far data dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 15
(Fonti di finanziamento)
-
Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:
a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli Enti locali
destinati all’edilizia residenziale pubblica e per le finalità
di cui all’articolo 1;
b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione,
secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente
per l’edilizia residenziale pubblica;
c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai
Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo
di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli
e per le situazioni di particolare tensione abitativa;
d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative
ai programmi di edilizia residenziale pubblica;
e) i proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare;
f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;
g) i finanziamenti dell’Unione europea;
h) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui
all’articolo 4.
ARTICOLO 16
(Fondo sociale)
-
Al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti
degli alloggi di edilizia residenziale, presso ciascuna ATER è
istituito un apposito Fondo sociale.
-
Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:
a) l’ATER, mediante stanziamento determinato nell’ambito
dei piani finanziari;
b) i Comuni, relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio,
anche utilizzando le assegnazioni di cui al Fondo sociale regionale
di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio
1999, n. 4;
c) la Regione con finanziamenti all’uopo stanziati periodicamente
nel bilancio, per le finalità di cui all’articolo 2,
comma 3.
-
Le risorse sono assegnate dalla Regione all’ATER per coprire
la differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti
di cui all’articolo 65, comma 3, lettera a), della legge regionale
75/1982, come sostituito dall’articolo 23, ed il canone che
si ricaverebbe dall’applicazione dell’incidenza sul valore
catastale dell’alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione
della Giunta regionale.
-
Le modalità di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma
1, nonché le procedure di contribuzione dei Comuni, sono stabilite
da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione
dell’ATER, sentiti i Comuni nei quali opera l’ATER medesima,
ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta medesima.
ARTICOLO 17
(Bilancio)
-
Il bilancio delle ATER è predisposto in conformità al
disposto del codice civile.
-
In allegato al bilancio le ATER devono fornire dettagliati elementi
informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi
prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:
a) la quota dei costi generali non ripartibili;
b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle
attività espletate e dei servizi prestati;
c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione
dell’efficienza ed economicità dell’azienda in
generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.
ARTICOLO 18
(Vigilanza)
-
Le ATER sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, tramite
l’Assessore regionale all’edilizia e ai servizi tecnici
che ne riferisce alla stessa, al fine dell’accertamento della
loro produttività e del pieno raggiungimento delle finalità
istituzionali.
-
La Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale all’edilizia
e ai servizi tecnici, può richiedere in qualsiasi momento l’invio
di qualunque atto adottato dalle ATER e disporre ispezioni e controlli
ai fini della vigilanza di cui al comma 1.
-
Le deliberazioni adottate dalle ATER sono immediatamente esecutive.
Devono essere trasmesse all’organo di vigilanza, ai fini di
mera comunicazione informativa, quelle riguardanti il bilancio, i
piani finanziari, i piani di vendita, i regolamenti, i programmi di
attività edile e manutentiva, le piante organiche e gli incarichi
dirigenziali.
-
In caso di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni
di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarità omissive
e contabili rilevate dal Collegio sindacale, ovvero nel caso di rilevanti
perdite derivanti dall’attività di gestione, con decreto
del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della
Giunta medesima, il Consiglio di amministrazione può essere
sciolto anticipatamente. Con lo stesso provvedimento è nominato
un Commissario per la gestione provvisoria delle ATER fino alla nomina
dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore
ai sei mesi.
-
I bilanci sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
ARTICOLO 19
(Stato giuridico e trattamento economico del personale)
-
Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle ATER è
regolato su base contrattuale collettiva ed individuale.
-
In sede di prima applicazione, al personale non dirigente delle ATER
è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per
i dipendenti delle Aziende aderenti a Federcasa-Aniacap, mentre al
personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale
di lavoro dei dirigenti delle Aziende aderenti alla CISPEL, fatto
salvo quanto disposto, per il Direttore, dall’articolo 10. La
Giunta regionale, con adeguata motivazione, può successivamente
disporre l’applicazione di altro contratto nazionale ritenuto
più idoneo.
-
Con regolamento interno vengono stabilite le attribuzioni e le responsabilità
dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale,
ivi compreso il Direttore.
-
Entro sei mesi dall’approvazione dello statuto le ATER determinano
la dotazione organica del personale, previa verifica dei carichi di
lavoro. Sino all’approvazione della dotazione organica sono
consentite le assunzioni necessarie per coprire esclusivamente le
posizioni previste dalle piante organiche, già approvate dagli
IACP, resesi vacanti per quiescenza e riconosciute essenziali per
il funzionamento delle ATER.
-
Il personale non dirigente che risultasse in esubero può essere
collocato, mediante le procedure vigenti in materia di mobilità
e nei limiti delle disponibilità della pianta organica, presso
Enti locali.
-
Le medesime procedure possono essere applicate anche al personale
non dirigente che ne faccia richiesta entro sei mesi dall’avvenuta
determinazione della dotazione organica.
-
Entro sei mesi dall’avvenuta determinazione della pianta organica
le ATER promuovono appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale
del personale.
ARTICOLO 20
(Norma finale)
-
Quando leggi statali e regionali, o altri atti normativi, menzionano
gli IACP, la menzione si intende riferita alle ATER.
ARTICOLO 21
(Norme transitorie)
-
Le ATER mantengono la titolarità dei beni immobili e mobili
e dei rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente costituiti
dagli IACP. Il personale degli IACP continua ad operare presso le
ATER.
-
Gli organi degli IACP in carica all’entrata in vigore della
presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino all’insediamento
degli organi delle ATER. Le Commissioni per l’accertamento dei
requisiti soggettivi insediate presso gli IACP continuano ad esercitare
le loro funzioni fino all’insediamento delle Commissioni di
cui all’articolo 13. Per la durata massima di dodici mesi dall’entrata
in vigore della presente legge gli incarichi di Direttore delle ATER
sono attribuiti agli attuali Direttori degli IACP.
-
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sono nominati i Consigli di amministrazione delle ATER. L’insediamento
dei Consigli di amministrazione delle ATER avviene non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di nomina. Entro trenta giorni dall’insediamento,
i Consigli di amministrazione delle ATER adottano i rispettivi statuti.
CAPO II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 75/1982, NONCHE’
ULTERIORI NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ARTICOLO 22
(Abrogazioni e modifiche agli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30,
32, 33, 35 e 50 della legge regionale 75/1982)
-
L’articolo 8, comma 1, lettere a), b) ed e), gli articoli 12,
13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 33 e l’articolo 35, comma 2, della
legge regionale 75/1982 sono abrogati.
-
Al primo comma dell’articolo 50 della legge regionale 75/1982
le parole <<La Commissione di cui al precedente articolo 29>>
sono sostituite dalle parole <<La Commissione per l’accertamento
dei requisiti soggettivi>>.
ARTICOLO 23
(Sostituzione dell’articolo 65 della legge regionale 75/1982, in
materia di canone di locazione e piani finanziari)
1. L’articolo 65 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato
dall’articolo 68 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è
sostituito dal seguente:
<<Art. 65 (Canone di locazione e piani finanziari)
-
Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata è
comprensivo:
a) di una quota determinata secondo le modalità di cui ai commi
seguenti e destinata a coprire ogni costo di ammortamento di tutti
gli alloggi in proprietà o in gestione dell’ATER, al
netto dell’intervento pubblico;
b) di una quota per spese generali e di amministrazione delle ATER,
deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione;
c) di una quota a fronte delle spese per interventi di recupero determinata
sulla base di programmi approvati dal Consiglio di amministrazione.
-
La quota per i servizi di pulizia, di riscaldamento, di ascensore
e di altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali,
nonché per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle
parti comuni, e per l’asporto di rifiuti solidi, sarà
fissata preventivamente dalle ATER ed annualmente sottoposta a conguaglio
sulla base del costo dei servizi prestati.
-
Il canone di locazione, a seconda della situazione reddituale degli
utenti, viene biennalmente determinato dalle ATER entro i seguenti
limiti annui:
a) per gli utenti il cui reddito non sia superiore a quello corrispondente
a due pensioni minime INPS, il canone annuo viene determinato, sulla
base delle condizioni oggettive dell’alloggio e della composizione
del nucleo familiare, in misura non superiore all’8 per cento
del reddito stesso;
b) per gli utenti il cui reddito sia compreso tra il limite di cui
alla precedente lettera a) e l’importo di cui all’articolo
61, primo comma, lettera e), il canone viene determinato in misura
non superiore al 7 per cento del valore catastale dell’alloggio,
da graduarsi in funzione del reddito degli assegnatari;
c) per gli utenti il cui reddito sia superiore al predetto importo
di cui all’articolo 61, primo comma, lettera e), il canone viene
determinato in misura anche superiore al 7 per cento del valore catastale
dell’alloggio.
-
Ai soli fini del presente articolo per reddito degli utenti s’intende
quello imponibile, determinato con riferimento a quelli posseduti
da tutti i componenti il nucleo familiare che occupano l’alloggio
e dalle eventuali altre persone conviventi, con riduzione dell’importo
previsto all’articolo 24, comma 6, per ogni componente del nucleo
familiare o convivente che non produce alcun reddito. Il reddito è
dato dalla media di quelli posseduti nel secondo e terzo anno antecedente
il biennio di vigenza del canone.
-
Ai fini di cui al comma 3 le ATER approvano ogni biennio un piano
finanziario contenente i canoni di locazione e le previsioni del relativo
utilizzo.
-
Per le finalità di cui ai commi precedenti gli assegnatari
devono comunicare ogni due anni all’ATER la composizione del
proprio nucleo familiare ed il reddito del nucleo stesso quale risulta
dalle dichiarazioni dei redditi presentate relativamente al secondo
e terzo anno antecedenti il biennio di vigenza del canone. La mancata
comunicazione o la comunicazione di dati non corrispondenti al vero
per due volte comportano di diritto, previa diffida, la revoca dell’assegnazione
oltre all’eventuale risarcimento dei danni che ne siano conseguiti
all’ATER.
-
I piani finanziari non possono prevedere la chiusura in perdita. Alla
scadenza dei singoli piani finanziari le ATER sono tenute a verificare
i dati consuntivi del piano riferiti agli stessi parametri di valutazione,
impiegati per la determinazione del canone di locazione e conseguentemente,
qualora si verifichi una perdita, a caricarla quale disavanzo sul
successivo piano finanziario, o, qualora si evidenzi un avanzo, a
destinarlo per le seguenti finalità:
a) all’esecuzione di opere di recupero;
b) al finanziamento di programmi di edilizia sovvenzionata;
c) al ripianamento dei disavanzi pregressi;
d) alla realizzazione di servizi ed urbanizzazioni in quartieri o
immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere>>.
ARTICOLO 24
(Abrogazioni e modifiche degli articoli 66, 67 e 69 della legge regionale
75/1982)
-
Gli articoli 66 e 67 della legge regionale 75/1982 sono abrogati.
-
All’articolo 69, comma 3, della legge regionale 75/1982, come
da ultimo sostituito dall’articolo 14, comma 1, della legge
regionale 9/1999, le parole <<sono inquilini da oltre dieci
anni,>> sono abrogate.
ARTICOLO 25
(Modifiche all’articolo 70 della legge regionale 75/1982, in materia
di determinazione del prezzo di cessione in proprietà dell’alloggio)
-
All’articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo
modificato dall’articolo 11, comma 6, della legge regionale
4/1999, il primo comma è sostituito dal seguente:
<<Il prezzo di cessione in proprietà dell’alloggio
è determinato dall’ente proprietario o gestore in misura
corrispondente al valore di mercato del medesimo alloggio e deve essere
indicato nel piano di vendita nel quale risulta inserito l’alloggio
stesso.>>.
-
All’articolo 70 della legge regionale 75/1982 i commi secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.
ARTICOLO 26
(Integrazione alla legge regionale 75/1982, in materia di riacquisizione
di alloggi venduti)
1. Dopo l’articolo 71 della legge regionale 75/1982 è aggiunto
il seguente:
<<Art. 71 bis (Riacquisizione di alloggi venduti)
-
Le ATER che possiedano almeno i due terzi delle quote condominiali
di comproprietà di stabili da sottoporre ad interventi di recupero,
che impongano di acquisire la disponibilità delle unità
immobiliari interessate, possono riacquistare a trattativa privata
ed in qualunque tempo gli eventuali alloggi ceduti.
-
In tal caso, qualora il riacquisto dell’alloggio avvenga alle
condizioni di cui all’articolo 71, quarto comma, all’alienante,
se in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia
sovvenzionata ed in presenza di un reddito non superiore a quello
previsto dall’articolo 61, primo comma, lettera e), può
essere assegnato altro alloggio in locazione. Le ATER sono in alternativa
autorizzate a permutare l’alloggio da acquistare con altro di
edilizia sovvenzionata, con eventuale conguaglio da calcolarsi ai
sensi dell’articolo 70.>>.
ARTICOLO 27
(Ulteriori norme in materia di cessioni in proprietà di alloggi
e di progetti di edilizia sovvenzionata ammessi a contributo)
-
Le cessioni in proprietà di alloggi il cui prezzo è
determinato secondo le disposizioni della presente legge non comportano
l’applicazione dell’articolo 71 della legge regionale
75/1982 e non rilevano ai fini dell’articolo 24, comma 1, lettera
d), della medesima legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato
dall’articolo 55, comma 1, della legge regionale 13/1998.
-
Per le opere ammesse a contributo, i progetti di edilizia sovvenzionata
e le loro varianti relativi ad interventi di nuova costruzione e di
recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, vengono verificati, ai fini della determinazione
della spesa ammissibile, dal Direttore provinciale dei servizi tecnici
competente per territorio.
ARTICOLO 28
(Norme transitorie)
-
Le disposizioni dell’articolo 65 della legge regionale 75/1982,
come sostituito dall’articolo 23, hanno effetto dall’1
luglio 2000 con decorrenza dal piano finanziario del biennio 2000-2001
e con riferimento ai redditi 1997-1998. Sino a tale data continueranno
ad applicarsi i canoni in vigore per l’anno 1999.
-
In sede di prima applicazione, limitatamente a quanto previsto alla
lettera a) del comma 3 dell’articolo 65 della legge regionale
75/1982, come sostituito dall’articolo 23, continuano ad applicarsi,
per l’anno 2000, ad eccezione del reddito di riferimento, le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale
10 marzo 1998, n. 067/Pres., mentre per gli anni 2001, 2002 e 2003
l’adeguamento dei canoni di locazione alla disciplina stabilita
dalla presente legge viene graduato progressivamente con deliberazione
della Giunta regionale.
-
In sede di prima applicazione dell’articolo 70, primo comma,
della legge regionale 75/1982, come sostituito dall’articolo
25, comma 1, fino al 31 dicembre 2003 il prezzo di cessione in proprietà
degli alloggi potrà essere scontato fino al prezzo determinato
secondo i parametri catastali.
|