La Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato è aggiornata alla L.R. 15/5/2000, N. 012
(Il testo coordinato non contiene le modifiche non testuali - quali integrazioni, deroghe ed interpretazioni, - evidenziate comunque dalle note ai singoli articoli o al titolo della legge).

FRULI VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE 01/09/1982, N. 75

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

da Art. 1 ad Art. 155

da Art. 1 ad Art. 6

TITOLO II TITOLO I
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E PRELIMINARI

ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’INTERVENTO
REGIONALE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA ABITATIVA

CAPO I
Competenze nell’ambito dell’amministrazione regionale

da Art. 7 ad Art. 9

CAPO II
Enti pubblici operanti
nel settore dell’edilizia residenziale pubblica

da Art. 10 ad Art. 16

(ABROGATO)

TITOLO III
ASSETTO GESTIONALE
DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CAPO I
Categoria di intervento pubblico

da Art. 17 ad Art. 20

CAPO II
Operatori e requisiti

da Art. 21 ad Art. 26

CAPO III
Modalità di accertamento del reddito

da Art. 27 ad Art. 28
( ABROGATO )

CAPO IV
Organi competenti all’accertamento dei requisiti soggettivi

da Art. 29 ad Art. 31

CAPO V
Accertamento dei requisiti oggettivi

da Art. 32 ad Art. 37

CAPO VI
Vigilanza

da Art. 38 ad Art. 41

TITOLO IV
SCELTA DEI BENEFICIARI DI INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA

CAPO I
Scelta dei beneficiari di edilizia convenzionata ed agevolata

da Art. 42 ad Art. 46

CAPO II
Scelta dei beneficiari di edilizia sovvenzionata

da Art. 47 ad Art. 74

TITOLO V
CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE DELLE AREE

CAPO I
Disposizioni particolari

da Art. 75 ad Art. 77

CAPO II
Contributi regionali per l’acquisizione e l’urbanizzazione dei Peep

da Art. 78 ad Art. 79


TITOLO VI
FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA ABITATIVA

da Art. 80 ad Art. 84

TITOLO VII
CONTRIBUTI ALL’EDILIZIA CONVENZIONATA

da Art. 85 ad Art. 87

TITOLO VIII
CONTRIBUTI ALL’EDILIZIA AGEVOLATA

da Art. 88 ad Art. 93 bis

TITOLO IX
FORME DI CONTRIBUTO ALTERNATIVE PER L’EDILIZIA CONVENZIONATA ED AGEVOLATA

da Art. 94 ad Art. 98

TITOLO X
INTERVENTI REGIONALI PER GLI SFRATTATI

da Art. 99 ad Art. 104

TITOLO XI
PROVVIDENZE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI BENEFICIARI

da Art. 105 ad Art. 110

TITOLO XII
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

da Art. 111 ad Art. 122

TITOLO XIII
RAPPORTI CON LA LEGISLAZIONE STATALE

da Art. 123 ad Art. 127

TITOLO XIV
NORME TRANSITORIE

da Art. 128 ad Art. 142

TITOLO XV
NORME FINANZIARIE

da Art. 143 ad Art. 155


Note:
1. Integrata la disciplina da art. 3 L.R. 29/1987
2. Integrata la disciplina da art. 49, comma 1, L.R. 26/1988
3. Partizione di cui fa parte l'art. 27, abrogata da art. 11, comma 1, L.R. 37/1988
4. Articolo 33 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L.R. 37/1988
5. Articolo 97 bis aggiunto da art. 41, comma 1, L.R. 37/1988
6. Articolo 25 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L.R. 45/1993
7. Articolo 93 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L.R. 45/1993
8. Articolo 120 bis aggiunto da art. 40, comma 1, L.R. 45/1993
9. Integrata la disciplina da art. 61 L.R. 45/1993
10. Articolo 96 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L.R. 31/1995
11. Articolo 119 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L.R. 31/1995
12. Derogata la disciplina da art. 5, comma 2,L.R. 44/1993nel testo modificato da art. 8, comma 1, L.R. 38/1996
13. Derogata la disciplina da art. 14, comma 2,L.R. 38/1996
14. Articolo 39 bis aggiunto da art. 62, comma 1, L.R. 13/1998
15. Integrata la disciplina da art. 5, comma 1, L.R. 4/1999
16. Integrata la disciplina da art. 5, comma 12, L.R. 4/1999
17. Derogata la disciplina da art. 5, comma 15,L.R. 4/1999
18. Articolo 85 bis aggiunto da art. 16, comma 1, L.R. 9/1999
19. Integrata la disciplina da art. 23 L.R. 9/1999
20. Partizione di cui fa parte l'art. 10, abrogata da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999
21. Articolo 71 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L.R. 24/1999
22. Integrata la disciplina da art. 49, comma 7, L.R. 7/2000
23. Integrata la disciplina da art. 52, comma 7, L.R. 7/2000


TITOLO I
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E PRELIMINARI

Art. 1
Obiettivi dell'azione regionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

  1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove l’acquisizione della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell’edilizia abitativa mediante interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata diretti al recupero, alla costruzione ed all'acquisto di abitazioni.
  2. L’azione della Regione deve considerare in forma prioritaria le esigenze del recupero del patrimonio edilizio esistente e della sua riqualificazione urbana.
  3. Nell'ambito dell'azione di cui al comma 2, la Regione riserva pure particolare attenzione alle esigenze di recupero dei borghi friulani, montani e carsici.


Note:
1. Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L.R. 45/1993
Art. 2
Risorse finanziarie

  1. L’azione della Regione deve essere improntata a criteri di coordinamento di tutte le risorse finanziarie destinate all’edilizia di provenienza statale, regionale e comunitaria, ivi comprese quelle di istituti assicurativi e di enti previdenziali.


Note:
1. Abrogato il terzo comma da art. 1, comma 1, L.R. 37/1988
2. Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L.R. 45/1993
Art. 3
( ABROGATO )


Note:
1. Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L.R. 37/1988
Art. 4
Coordinamento tra disponibilità delle aree e nuovi interventi costruttivi

I finanziamenti previsti da leggi statali o regionali per l'acquisizione di aree ed opere di urbanizzazione, possono essere concessi soltanto a Comuni nei quali siano localizzati programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata e convenzionata.


Note:
1. Abrogato il primo comma da art. 3, comma 1, L.R. 37/1988
2. Abrogato il terzo comma da art. 3, comma 1, L.R. 37/1988
3. Abrogato il quarto comma da art. 3, comma 1, L.R. 37/1988

Art. 5
Pianificazione delle risorse

  1. La pianificazione delle risorse destinate all’edilizia residenziale pubblica viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 1 marzo1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.
  2. La scelta degli operatori e la localizzazione degli interventi viene effettuata dalla Giunta regionale - in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 28agosto 1992, n. 29 - sulla base di criteri oggettivi.
  3. Ai fini di cui al comma 2 la Regione considera con particolare attenzione gli strumenti dei programmi integrati di intervento e dei bandi.


Note:
1. Sostituito il primo comma da art. 4, comma 1, L.R. 37/1988
2. Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L.R. 45/1993

Art. 6
( ABROGATO )

Note:
1. Integrata la disciplina del secondo comma da art. 19, comma 3, L.R. 59/1986
2. Abrogate parole al terzo comma da art. 49, comma 1, L.R. 18/1993
3. Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L.R. 45/1993

TITOLO II
ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’INTERVENTO
REGIONALE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA
ABITATIVA
CAPO I

Competenze nell’ambito dell’amministrazione regionale

Art. 7
Competenze della Regione

In armonia con quanto previsto dagli articoli 5, numero18, e 8 dello Statuto di autonomia e dalle norme di attuazione dello stesso, la Regione Friuli - Venezia Giulia esercita tutte le attribuzioni amministrative già di competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 8
Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale

È rimesso al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici, il compito di provvedere, attraverso appositi decreti da registrare alla Corte dei conti:
a) (ABROGATA);
b) (ABROGATA);
c) alla revisione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, dei limiti di reddito e della detrazione per familiari a carico di cui all’articolo 24, sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati quale risulta dalle rilevazioni dell’ISTAT;
d) alla emanazione delle norme tecniche per la progettazione, progettazione, l’esecuzione, la vigilanza ed il collaudo degli interventi di edilizia residenziale pubblica, finalizzate all’obiettivo prioritario della riduzione dei costi di costruzione ed al miglioramento della qualità del prodotto edilizio ed al risparmio energetico;
e) (ABROGATA);
f) alla emanazione, per ogni canale di intervento contributivo, delle norme procedurali e degli schemi tipo di tutti gli atti di competenza dei beneficiari, degli operatori, dei Comuni e della Regione, necessari al perfezionamento tecnico ed amministrativo delle iniziative;
g) all’adeguamento delle unità di contributo, dei massimali di spesa ammissibile a contributo, della durata dell’ammortamento e dei tassi di interesse, nonché delle fasce di reddito previsti dagli articoli 78, 82, 85, 88, 89, 90, 94, 108 e 118 della presente legge, in conseguenza dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle rilevazioni dell’ ISTAT, della lievitazione dei costi di costruzione nell’edilizia, delle variazioni dei tassi di interesse del credito fondiario ed edilizio, della necessità di adeguamento, per esigenze di uniformità, alle eventuali variazioni di contributi statali.


Note:
1. Sostituite parole al primo comma da art. 2, primo comma, L.R. 22/1983
2. Aggiunte parole al primo comma da art. 5, comma 1, L.R. 37/1988
3. Abrogate parole al primo comma da art. 50, comma 1, L.R. 18/1993
4. Interpretato il primo comma da art. 3, comma 1, L.R. 16/1996
5. Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 2, L.R. 16/1996
6. Abrogate parole al comma 1 da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999


Art. 9
( ABROGATO )
Note:
1. Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L.R. 45/1993


CAPO II
Enti pubblici operanti
nel settore dell’edilizia residenziale pubblica

( ABROGATO )

Art. 10
( ABROGATO )


Note:
1. Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 48, comma 1, e 51 L.R. 18/93.
2. Partizione di cui fa parte l'art. 10, abrogata da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999

Art. 11
( ABROGATO )


Note:
1. Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 48, comma 1, e 52 L.R. 18/93.

Art. 12
( ABROGATO )


Note:
1. Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L.R. 45/1993
2. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999


Art. 13
( ABROGATO )


Note:
1. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999


Art. 14
( ABROGATO )


Note:
1. Abrogate parole al primo comma da art. 53, comma 1, L.R. 18/1993 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999


Art. 15
( ABROGATO )


Note:
1. Abrogate parole al primo comma da art. 54, comma 1, L.R. 18/1993
2. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999


Art. 16
( ABROGATO )


Note:
1. Sostituito il terzo comma da art. 6, comma 1, L.R. 37/1988
2. Aggiunte parole al quinto comma da art. 6, comma 1, L.R. 37/1988
3. Abrogate parole al primo comma da art. 55, comma 1, L.R. 18/1993
4. Aggiunte parole al primo comma da art. 55, comma 1, L.R. 18/1993
5. Abrogate parole al secondo comma da art. 55, comma 2, L.R. 18/1993
6. Abrogate parole al terzo comma da art. 55, comma 3, L.R. 18/1993
7. Abrogate parole al quarto comma da art. 55, comma 4, L.R. 18/1993
8. Sostituite parole al sesto comma da art. 55, comma 5, L.R. 18/1993
9. Abrogate parole al settimo comma da art. 55, comma 6, L.R. 18/1993
10. Sostituito il primo comma da art. 18, comma 1, L.R. 9/1994, con effetto, indicato nel comma 2 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1995 e con facoltà per gli IACP di dare attuazione alle disposizioni previste con decorrenza dall’esercizio 1994.
11. Sostituito il secondo comma da art. 19, comma 1, L.R. 9/1994
12. Sostituito il terzo comma da art. 19, comma 1, L.R. 9/1994
13. Sostituito il quarto comma da art. 19, comma 1, L.R. 9/1994
14. Sostituito il quinto comma da art. 19, comma 1, L.R. 9/1994
15. Sostituito il sesto comma con tre commi da art. 19, comma 1, L.R. 9/1994
16. Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L.R. 13/1998
17. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999

TITOLO III
ASSETTO GESTIONALE
DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CAPO I
Categoria di intervento pubblico

Art. 17
Edilizia residenziale pubblica

Ai fini della presente legge si considerano interventi di edilizia residenziale pubblica quelli posti in essere dagli operatori di cui al successivo articolo 21 a carico dello Stato o di enti pubblici o comunque ammessi a benefici o ad agevolazioni creditizie previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni della Comunità Europea o d’altri organismi internazionali, nonché da Istituti assicurativi e da Enti previdenziali.
Gli interventi di edilizia residenziale pubblica comprendono gli interventi di edilizia sovvenzionata, quelli di edilizia convenzionata, nonché quelli di edilizia agevolata.


Art. 18
Edilizia sovvenzionata

Si considerano interventi di edilizia sovvenzionata quelli posti in essere da Enti pubblici diretti alla costruzione, all’acquisto od al recupero di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini secondo la disciplina prevista dal successivo Titolo IV, Capo II, con esclusione, pertanto, per quelli da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.


Art. 19
Edilizia convenzionata

Si considerano interventi di edilizia convenzionata quelli posti in essere dagli operatori di cui al successivo articolo 21 con benefici od agevolazioni creditizie previsti da leggi statali o regionali o da disposizione della Comunità Europea o di altri organismi internazionali, nonché da Istituti assicurativi ed Enti previdenziali, peri quali la determinazione del prezzo di cessione od assegnazione, dei canoni di locazione e dei contributi di uso degli alloggi costituisce oggetto di apposita convenzione con il Comune.


Art. 20
Edilizia agevolata

Si considerano interventi di edilizia agevolata quelli posti in essere dagli operatori di cui al successivo articolo 21 con i benefici e le agevolazioni creditizie comunque previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni della Comunità Europea o di altri organismi internazionali, nonché da Istituti assicurativi ed Enti previdenziali e per i quali non è prevista la convenzione di cui all’articolo precedente.

CAPO II
Operatori e requisiti

Art. 21
Operatori

Gli interventi di edilizia sovvenzionata programmati dalla Regione sono attuati, ai sensi delle leggi vigenti in materia, dagli IACP e, limitatamente agli interventi di recupero, escluso comunque il patrimonio in gestione agli IACP, dai Comuni.
Gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, programmati dalla Regione, sono attuati dagli IACP, dalle cooperative edilizie e loro consorzi, dai privati e dalle imprese.
Gli interventi di edilizia agevolata finanziati dalla Regione sono attuati dai privati.


Note:
1. Sostituito il terzo comma da art. 7, comma 1, L.R. 37/1988
2. Abrogate parole al primo comma da art. 56, comma 1, L.R. 18/1993
3. Abrogate parole al secondo comma da art. 56, comma 2, L.R. 18/1993
4. Integrata la disciplina del secondo comma da art. 74 L.R. 13/1998

Art. 22
Requisiti delle imprese

Per essere ammesse agli interventi di edilizia convenzionata le imprese e le cooperative di produzione e lavoro devono essere iscritte all’Albo nazionale dei costruttori, categoria 2a, per un importo non inferiore al massimale di spesa ammissibile a contributo.


Note:
1. Aggiunte parole al primo comma da art. 7, comma 1, L.R. 45/1993


Art. 23
Requisiti delle cooperative edilizie

  1. Possono essere ammesse a finanziamento per interventi di edilizia convenzionata le cooperative edilizie che siano iscritte al Registro regionale delle cooperative e risultino in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dalla Parte II, Capo III della legge regionale 20novembre 1982, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Ai fini di cui al comma 1, gli amministratori delle cooperative edilizie devono possedere i seguenti requisiti:
    a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa. È tuttavia consentito, per non più di due amministratori, non essere prenotatari od assegnatari;
    b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie;
    c) non essere proprietari di alloggi adeguati alle necessità del proprio nucleo familiare, al di fuori di quello eventualmente assegnato dalla cooperativa stessa.
  3. Per le medesime finalità, il Presidente del collegio sindacale deve risultare iscritto all’Albo regionale dei revisori di società cooperative.
  4. Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede per tutta la durata del rapporto contributivo il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci o a terzi.
  5. Sono considerate cooperative a proprietà individuale quelle che hanno quale scopo sociale l’assegnazione in proprietà della prima casa.


Note:
1. Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L.R. 37/1988
2. Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L.R. 45/1993 con applicabilità delle relative nuove disposizioni alle fattispecie stabilite dall’ articolo 65, comma 4, della medesima legge.
3. Abrogate parole al comma 3 da art. 1, comma 1, L.R. 31/1995


Art. 24
Requisiti dei privati operatori e beneficiari

  1. Per gli interventi di edilizia residenziale pubblicai privati che richiedono contributi di edilizia agevolata, isoci assegnatari di cooperative edilizie, gli acquirenti dalle imprese e dagli Istituti autonomi per le case popolari, gli aspiranti inquilini degli Istituti autonomi per le case popolari, dei Comuni e delle imprese devono possedere i seguenti requisiti:
    a) avere la cittadinanza di uno stato membro della Comunità Economica Europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, possedere il permesso di soggiorno previsto dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in corso di validità nonché prestare attività lavorativa nel territorio regionale;
    b) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigranti, ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, essere residenti in regione da almeno 5 anni. Sono parificati ai residenti nel comune di nascita coloro che sono nati in regione ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;
    c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani catastali pari o superiore al numero, maggiorato di tre, dei componenti il nucleo familiare. È comunque considerato inadeguato un alloggio composto da non più di quattro vani catastali. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. Viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco per motivi di natura statica o igienico-sanitaria, ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando il richiedente il contributo o altra persona con lui convivente sia portatore di un handicap motorio;
    d) non aver altra volta beneficiato di contributi di edilizia convenzionata od agevolata, ivi compresa la cessione di alloggio di edilizia sovvenzionata;
    e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile agli effetti dell’IRPEF, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, inferiore a lire 30.600.000 e, per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, inferiore a lire 50.000.000.
  2. Non possono concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano già inquilini di un alloggio di edilizia sovvenzionata.
  3. Per gli emigranti che siano lavoratori dipendenti, si prescinde dal requisito del reddito, se prodotto all'estero.
  4. Per i richiedenti che recuperano, in regime di edilizia agevolata, od acquistano, in regime di edilizia convenzionata, un alloggio oggetto di intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) del comma 1.
  5. Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare quale risultano dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo, ovvero prima del bando di concorso per interventi di edilizia sovvenzionata nonché per interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese.
  6. Per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito, è prevista una riduzione del reddito complessivo imponibile del nucleo familiare pari a lire3.000.000; nel caso di redditi misti, la riduzione opera sul reddito imponibile derivante da lavoro dipendente.
  7. I redditi imponibili derivanti da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma 6, sono calcolati nella misura del 60%.
  8. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 viene riferito al Comune o ad uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
  9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è data facoltà agli emigranti di concorrere in un solo comune.
  10. Agli effetti della presente legge si considerano emigranti coloro che prima dell'espatrio risiedevano in regione, hanno compiuto oltre due anni di permanenza all'estero e, se rimpatriati, lo sono da non più di un anno alla data di riferimento dei requisiti soggettivi. Sono altresì equiparati agli emigranti i figli maggiorenni degli stessi, anche se nati all'estero che, se rimpatriati, lo sono da non più di un anno alla data di riferimento dei requisiti soggettivi.
  11. Agli effetti del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, può beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica anche chi, avendo ottenuto l'erogazione anche parziale di un contributo, vi rinunzia ovvero decade e restituisce quanto già percepito. La relativa domanda di contributo può essere presentata dopo il provvedimento di revoca dell’originario contributo e la sua completa restituzione.
  12. Possono presentare domanda per beneficiare di interventi di edilizia residenziale pubblica solo persone maggiorenni
  13. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma 1 devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall’articolo 25.

    13 bis. Per i richiedenti già beneficiari di agevolazioni a suo tempo concesse per l'acquisizione dell'alloggio di cui viene disposto l'esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1, purché le procedure espropriative risultino già attivate al momento di riferimento dei requisiti soggettivi stabilito dall'articolo 25 bis, come inserito dall'articolo 11 della legge regionale 17 giugno1993, n. 45.


Note:
1. Derogata la disciplina del primo comma da art. 21, comma 2, L.R. 59/1986
2. Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L.R. 37/1988
3. Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L.R. 44/1993
4. Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L.R. 45/1993 con applicabilità delle relative nuove disposizioni, ex articolo 65, comma 2, della medesima legge, alle sole domande presentate dopo l’entrata in vigore della legge regionale 45/93, fermo restando per gli operatori l'esercizio della facoltà nei termini di cui al comma 3 del citato articolo 65.
5. Aggiunto il comma 13 bis da art. 1, comma 1, L.R. 22/1995
6. Sostituite parole al comma 1 da art. 2, comma 1, L.R. 31/1995
7. Sostituite parole al comma 1 da art. 2, comma 2, L.R. 31/1995
8. Sostituito il comma 10 da art. 2, comma 3, L.R. 31/1995
9. Integrata la disciplina da art. 20 L.R. 31/1995
10. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 32, comma 1, L.R. 31/1995
11. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 32, comma 2, L.R. 31/1995
12. Integrata la disciplina del comma 10 da art. 32, comma 1, L.R. 31/1995
13. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 55 L.R. 13/1998
14. Sostituite parole al comma 1 da art. 55, comma 1, L.R. 13/1998
15. Derogata la disciplina del comma 5 da art. 5, comma 4, L.R. 4/1999
16. Derogata la disciplina del comma 5 da art. 23, comma 4, L.R. 9/1999
17. Derogata la disciplina del comma 1 da art. 27, comma 1, L.R. 24/1999


Art. 25
Composizione del nucleo familiare

  1. Ai fini di cui all’articolo 24 per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente 'more uxorio' nonché dai figli minori.
  2. Agli effetti del comma 1 fanno fede le risultanze della certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciato dal Comune di residenza riferito, per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, alla data di richiesta della documentazione certificante i requisiti soggettivi.
  3. È consentita la presentazione di domanda per beneficiare di interventi di edilizia residenziale pubblica anche in forma associata da parte di due persone maggiorenni che dichiarano di voler contrarre matrimonio o di convivere more uxorio.
  4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini dell'accertamento dei requisiti si valuta in forma cumulativa solo la posizione dei richiedenti, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.
  5. Coloro che richiedono di beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica devono, nella domanda, indicare pure il domicilio ed il numero di codice fiscale proprio e dei componenti il nucleo familiare.


Note:
1. Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L.R. 37/1988
2. Derogata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 1, L.R. 45/1993

Art. 25 bis
Tempo di accertamento e riferimento dei requisiti

  1. Salvo diverse disposizioni contenute nelle singole leggi di finanziamento, i requisiti di cui al presente Capo vengono accertati:
    a) per gli interventi di edilizia agevolata a cura dei privati, all’atto in cui viene emesso il provvedimento di concessione del contributo regionale e con riferimento, salvo che per il reddito, alla data della domanda;
    b) per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle cooperative, all'atto di erogazione del contributo e con riferimento, salvo che per il reddito, alla data della domanda;
    c) per gli interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese, all’atto della liquidazione finale o di frazionamento del contributo, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di prenotazione;
    d) per gli interventi di edilizia sovvenzionata, alla data di pubblicazione del bando.


Note:
1. Articolo aggiunto da art. 11, comma 1, L.R. 45/1993
2. Derogata la disciplina del comma 1 da art. 55, comma 2, L.R. 13/1998
3. Derogata la disciplina del comma 1 da art. 43, comma 5, L.R. 75/1982 nel testo modificato da art. 63, comma 2, L.R. 13/1998


Art. 26
( ABROGATO )


Note:
1. Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L.R. 37/1988

CAPO III
Modalità di accertamento del reddito
( ABROGATO )

Art. 27
( ABROGATO )

Note:
- Partizione di cui fa parte l'art. 27, abrogata da art. 11, comma 1, L.R. 37/1988
- Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L.R. 37/1988


Art. 28
( ABROGATO )


Note:
1. Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L.R. 37/1988

CAPO IV
Organi competenti all’accertamento
dei requisiti soggettivi

Art. 29
( ABROGATO )

Note:
1. Aggiunte parole al secondo comma da art. 12, comma 1, L.R. 45/1993
2. Sostituite parole al terzo comma da art. 56, comma 1, L.R. 13/1998
3. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999


Art. 30
( ABROGATO )

Note:
1. Sostituito il terzo comma da art. 57, comma 1, L.R. 18/1993
2. Aggiunte parole al primo comma da art. 13, comma 1, L.R. 45/1993
3. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999


Art. 31
Competenze delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici

L’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli interventi di edilizia agevolata a cura dei privati è effettuato dalle Direzioni provinciali dei lavori pubblici territorialmente competenti salvo quanto previsto per la concessione di mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito in attuazione di specifiche convenzioni con l’Amministrazione regionale.


Note:
1. Abrogate parole al primo comma da art. 12, comma 1, L.R. 37/1988
2. Aggiunte parole al primo comma da art. 14, comma 1, L.R. 45/1993

CAPO V
Accertamento dei requisiti oggettivi

Art. 32
( ABROGATO )

Note:
1. Articolo sostituito da art. 58, comma 1, L.R. 18/1993
2. Integrata la disciplina da art. 58, comma 2, L.R. 18/1993
3. Aggiunte parole al comma 1 da art. 62, comma 1, L.R. 45/1993
4. Sostituite parole al comma 4 da art. 57, comma 1, L.R. 13/1998
5. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999


Art. 33
( ABROGATO )


Note:
1. Articolo sostituito da art. 29, primo comma, L.R. 18/1986
2. Articolo sostituito da art. 59, comma 1, L.R. 18/1993
3. Sostituito il comma 1 da art. 197, comma 1, L.R. 5/1994
4. Abrogate parole al comma 2 da art. 58, comma 1, L.R. 13/1998
5. Aggiunte parole al comma 3 da art. 58, comma 2, L.R. 13/1998
6. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999


Art. 33 bis
Esame tecnico sui progetti di edilizia convenzionata ed agevolata

  1. È rimesso alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici il compito di esprimere parere sui progetti di edilizia convenzionata, sulle relative varianti sostanziali, nonché sugli elaborati tecnici che sono previsti dalla normativa tecnica di cui all’articolo 8, primo comma, lettera d).
  2. Il parere per i progetti di edilizia convenzionata è vincolante ai fini della convenzione di cui al successivo articolo 86.
  3. L’esame dei progetti relativi ad interventi di edilizia agevolata viene effettuato dalle Direzioni provinciali in sede di istruttoria dei provvedimenti di concessione del contributo, salvo quanto previsto per la concessione di mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito in attuazione di specifiche convenzioni con l’Amministrazione regionale.
  4. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese il Direttore dei lavori viene nominato dall’operatore su designazione del Sindaco del Comune.


Note:
1. Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L.R. 37/1988
2. Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L.R. 45/1993 con applicabilità delle relative nuove disposizioni alle fattispecie stabilite dall’ articolo 65, comma 4, della medesima legge.
3. Aggiunte parole al comma 1 da art. 59, comma 1, L.R. 13/1998

Art. 34
( ABROGATO )


Note:
1. Articolo abrogato da art. 28, terzo comma, L.R. 18/1986

Art. 35
Collaudo degli interventi di edilizia sovvenzionata e riserve

  1. Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono sottoposti a collaudo secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di lavori pubblici.
  2. ( ABROGATO )


Note:
1. Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L.R. 45/1993
2. Abrogato il comma 2 da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999

Art. 36
Dichiarazione di regolare esecuzione e ricorso alla trattativa privata

Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, la dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal Direttore dei lavori, controfirmata dal Sindaco o da un suo delegato e vistata - ai soli effetti della regolarità formale ed istruttoria - dal Direttore provinciale dei lavori pubblici, sostituisce a tutti gli effetti il collaudo.
Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata sono comunque consentiti, senza alcuna autorizzazione preventiva, il ricorso alla trattativa privata, o l'esecuzione dei lavori in economia diretta.
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è consentito il ricorso alla trattativa privata nei casi espressamente previsti senza necessità di preventiva autorizzazione.
Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura di cooperative edilizie resta ferma l'applicazione dell’articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni.
Le imprese ammesse a contributi di edilizia convenzionata sono tenute ad eseguire in proprio i lavori compresi nella convenzione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
È tuttavia consentito all’impresa convenzionata di avvalersi di altre imprese, iscritte all’Albo nazionale dei costruttori secondo la legislazione vigente, purché l’impresa convenzionata stessa esegua lavori pari almeno al30% del costo di costruzione dell'intervento convenzionato.
L’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti quarto, quinto e sesto comma comporta la decadenza dal contributo concesso.


Note:
1. Aggiunti dopo il terzo comma quattro commi da art. 17, comma 1, L.R. 45/1993 con applicabilità delle relative nuove disposizioni, ex articolo 65, comma 2, della medesima legge, alle sole domande presentate dopo l’ entrata in vigore della legge regionale 45/93.
2. Sostituite parole al sesto comma da art. 3, comma 1, L.R. 31/1995
3. Integrata la disciplina del sesto comma da art. 32, comma3, L.R. 31/1995

Art. 37
Accertamento dello stato di avanzamento dei lavori

L’accertamento dello stato di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia sovvenzionata è demandato all’Ente operatore il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce ordinativo diretto ad autorizzare la somministrazione dei mutui e dei contributi.

CAPO VI
Vigilanza

Art. 38
Vigilanza e sanzioni

Le Direzioni provinciali dei lavori pubblici esercitano la vigilanza ispettiva sulla regolare esecuzione dei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata.
Quando nell’esercizio della vigilanza di cui al comma precedente si ravvisino delle irregolarità, o ritardi non giustificati, nell’esecuzione dei lavori, il Direttore provinciale dei lavori pubblici interviene presso l'operatore informandone contemporaneamente la Direzione regionale dei lavori pubblici ed il Comune.
Dei ritardi e delle irregolarità si deve tener conto- oltre che agli effetti delle disposizioni in vigore che espressamente li considerano come produttivi di sanzioni- in sede di successive ripartizioni di finanziamenti.
Nei casi di irregolarità e ritardi particolarmente gravi, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici, può disporre la revoca dei contributi concessi ed il conseguente obbligo di restituzione di quelli erogati.


Note:
1. Sostituite parole al primo comma da art. 14, comma 1, L.R. 37/1988


Art. 39
(Obblighi dei beneficiari)

  1. I beneficiari degli interventi di edilizia agevolata e convenzionata hanno l'obbligo di richiedere al Comune la nuova residenza nell'alloggio oggetto di contribuzione entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo e di mantenerla per tutto il periodo di erogazione dello stesso.
  2. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1, il trasferimento della residenza, la locazione o l'alienazione dell'alloggio, l'estinzione anticipata del mutuo bancario, comportano la revoca del contributo, dal momento del verificarsi dell'inosservanza e la restituzione delle quote di contributo eventualmente liquidate successivamente, maggiorate del tasso di interesse legale decorrente dalla data delle singole erogazioni.
  3. I soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa hanno l'obbligo di risiedere nell'alloggio e di non sublocarlo per tutta la durata del rapporto di contribuzione.
  4. La sostituzione dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa - che è disciplinata dallo statuto della cooperativa - con altri soci, deve essere preceduta dalla verifica dei requisiti soggettivi prescritti in capo al subentrante e comunicata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. L'assegnazione dell'alloggio ad un socio non avente i requisiti soggettivi prescritti ovvero la mancata residenza nell'alloggio per un periodo superiore a 6 mesi comporta la revoca del contributo afferente all'alloggio stesso limitatamente alle quote non ancora percepite.
  5. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza « more uxorio », i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e ne acquisisce l'intera proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.


Note:
1. Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L.R. 37/1988
2. Derogata la disciplina da art. 59, comma 1, L.R. 37/1988
3. Aggiunte parole al comma 10 da art. 18, comma 1, L.R. 45/1993
4. Sostituito il comma 3 da art. 8, comma 1, L.R. 46/1993
5. Integrata la disciplina del primo comma da art. 200 L.R. 5/1994
6. Integrata la disciplina del secondo comma da art. 200L.R. 5/1994
7. Aggiunte parole al comma 3 da art. 4, comma 1, L.R. 31/1995
8. Sostituito il comma 10 da art. 4, comma 2, L.R. 31/1995
9. Integrata la disciplina da art. 23 L.R. 31/1995
10. Integrata la disciplina da art. 60 L.R. 13/1998
11. Articolo sostituito da art. 60, comma 1, L.R. 13/1998
12. Derogata la disciplina da art. 61, comma 1, L.R. 13/1998
13. Integrata la disciplina da art. 16, comma 2, L.R. 9/1999


Art. 39 bis
(Norma di sanatoria per i beneficiari di contributo decaduti)

  1. Coloro i quali, avendo richiesto l'autorizzazione assessorile a vendere l'alloggio oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 39 della presente legge, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 24 luglio1995, n. 31, hanno proceduto all'alienazione dello stesso prima del rilascio dell'autorizzazione medesima, successivamente intervenuta, non sono tenuti - in via di sanatoria - alla restituzione dei contributi percepiti disposta con il provvedimento di revoca.


Note:
1. Articolo aggiunto da art. 62, comma 1, L.R. 13/1998


Art. 40
Morte del beneficiario

In caso di morte del beneficiario d’interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, i contributi si trasferiscono al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprietà, ovvero all’erede che subentra nella proprietà dell’alloggio solo se quest'ultimo trasferirà la propria residenza nell’alloggio entro 6 mesi dalla morte del beneficiario ed al momento del decesso del beneficiario possiede i requisiti soggettivi prescritti: in caso contrario il contributo è revocato con effetto dalla morte del beneficiario.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai soci assegnatari di cooperative; in tal caso, se il subentrante non ha i requisiti soggettivi prescritti, il contributo è revocato con effetto dalla morte del beneficiario limitatamente all’alloggio oggetto di successione.
Nel caso in cui la proprietà dell’alloggio per il quale è stato concesso il contributo si trasferisca 'mortis causà 'pro quotà al coniuge ed ai figli, il rapporto contributivo continua in capo all’erede che possiede i requisiti prescritti dalla legge e che risiede o trasferisce la propria residenza nell’alloggio entro i termini di cui al primo comma, prescindendo dalla riunione della proprietà in capo allo stesso.


Note:
1. Sostituite parole al primo comma da art. 16, comma 1, L.R. 37/1988
2. Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, comma2, L.R. 37/1988
3. Aggiunte parole al primo comma da art. 5, comma 1, L.R. 31/1995


Art. 41
Competenze dell’Assessore ai lavori pubblici

Compete all’Assessore ai lavori pubblici, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 4, lettere e) ed m), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la vigilanza sugli operatori ed i beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica, ferme restando le competenze della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato in materia di vigilanza sulle cooperative.


Note:
1. Aggiunte parole al primo comma da art. 19, comma 1, L.R. 45/1993


TITOLO IV
SCELTA DEI BENEFICIARI DI INTERVENTI
DI EDILIZIA PUBBLICA
CAPO I
Scelta dei beneficiari di edilizia convenzionata ed agevolata

Art. 42
( ABROGATO )

Note:
1. Sostituito il primo comma da art. 17, comma 1, L.R. 37/1988
2. Articolo abrogato da art. 20, comma 1, L.R. 45/1993


Art. 43
(Domande e bandi)

  1. Fermo restando quanto stabilito dal Titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, e dall'articolo198 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, le cooperative, le imprese ed i privati che intendono beneficiare di interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, presentano alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici o, nei casi espressamente previsti, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti, apposita domanda.
  2. In alcuni casi o per taluni canali di finanziamento, per i quali la legge lo impone, ed in particolare per quelli di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, la Giunta regionale dispone che all'individuazione degli operatori si proceda sulla base di appositi bandi.
  3. Nel caso di cui al comma 2, limitatamente agli interventi di edilizia convenzionata, dell'emanazione del bando viene data singolarmente notizia agli operatori che hanno presentato anteriormente la domanda.
  4. Le domande delle cooperative devono essere corredate, per ciascun programma di intervento, dell'elenco dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare e dell'elenco dei soci di riserva in ordine di priorità, in numero non inferiore al 50 per cento di quello dei prenotatari, per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.
  5. Qualora, dopo il provvedimento di concessione del contributo, la riserva di cui al comma 4 venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procede, in base allo statuto della cooperativa, tra coloro che erano soci della cooperativa al momento della domanda del contributo, ovvero, in assenza, tra quanti - previa pubblicazione da parte della cooperativa di apposito bando all'albo del comune sede dell'intervento - accettano di divenire soci della cooperativa medesima; in tal caso - in deroga a quanto previsto dall'articolo 25 bis, lettera b) - i requisiti dei nuovi soci vengono accertati con riferimento, salvo che per il reddito, alla data di pubblicazione del bando della Cooperativa all'Albo del Comune.
  6. Le sostituzioni dei soci effettuate in modo difforme da quanto stabilito al comma 5 comportano la decadenza dall'agevolazione e la conseguente restituzione di quanto eventualmente già percepito, limitatamente agli alloggi irregolarmente assegnati.
  7. Le cooperative edilizie, a pena di decadenza dalle agevolazioni complessivamente concesse e conseguente restituzione di quanto eventualmente già percepito, non possono procedere all'assegnazione degli alloggi a soci che non risultino in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data di presentazione della domanda della cooperativa.
  8. La sostituzione di soci in difformità a quanto previsto al presente articolo o l'assegnazione di alloggi a soci non in possesso dei requisiti soggettivi prescritti comportano altresì l'inammissibilità della cooperativa ad altre agevolazioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica per la durata di due anni, con decorrenza dal momento in cui è stata effettuata l'irregolare sostituzione o assegnazione.
  9. Non è consentito essere soci prenotatari o di riserva in più cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa.
  10. Non è consentito presentare più di una domanda di edilizia agevolata.


Note:
1. Sostituito il quinto comma da art. 18, comma 1, L.R. 37/1988
2. Sostituito il quinto comma da art. 21, comma 1, L.R. 45/1993
3. Aggiunti dopo il quinto comma due commi da art. 21, comma 2, L.R. 45/1993
4. Derogata la disciplina da art. 198, comma 1,L.R. 5/1994
5. Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L.R. 22/1995
6. Derogata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 1, L.R. 22/1995
7. Derogata la disciplina del comma 7 da art. 4, comma 2, L.R. 22/1995
8. Derogata la disciplina del comma 8 da art. 4, comma 2, L.R. 22/1995
9. Integrata la disciplina da art. 5, comma 1, L.R. 22/1995
10. Integrata la disciplina del comma 3 da art. 63, comma1, L.R. 13/1998
11. Aggiunte parole al comma 5 da art. 63, comma 2, L.R. 13/1998

Art. 44
Programmi integrati di intervento

  1. Al fine di promuovere la riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale, i Comuni e gli operatori di cui agli articoli 18, 19 e 20 possono presentare alla Regione, per il relativo finanziamento, programmi integrati di intervento.
  2. Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi:
    a) pluralità di destinazioni d' uso;
    b) diverse tipologie o modalità d' intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e le infrastrutture;
    c) incidenza significativa sulla riorganizzazione del tessuto urbano.
  3. Il programma integrato di intervento deve prevedere il concorso pubblico e privato di più operatori e risorse finanziarie.
  4. Il programma integrato di intervento consta di:
    a) la proposta di programma diretta alla Regione;
    b) la relazione tecnica ed urbanistica esplicativa
    c) lo schema di convenzione di programma disciplinante i rapporti attuativi tra i soggetti promotori del programma ed il Comune, nonché tra i soggetti attuatori tra loro, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione del programma stesso e la previsione delle sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto convenuto da parte dei soggetti intervenuti;
    d) la documentazione attestante la proprietà o la disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal programma;
    e) documentazione catastale o tavolare, nonché eventuale altra documentazione grafica o fotografica ritenuta opportuna dal soggetto presentatore;
    f) il programma finanziario a dimostrazione della fattibilità del programma integrato.
  5. Per l’attuazione di tali programmi integrati, la Regione può assicurare la copertura contributiva in forma organica e completa attraverso i vari canali contributivi con i quali è autorizzata ad intervenire in favore dei diversi operatori.
  6. Per le finalità di cui ai commi precedenti viene stipulata apposita convenzione di programma come indicato al comma 4, lettera c), tra il Comune sede dell'intervento, gli operatori e la Regione che preveda, inoltre, tempi e modalità di attuazione del programma e del relativo onere finanziario pubblico e privato.
  7. Il programma integrato d' intervento si attua in conformità alla strumentazione pianificatoria urbanistica generale ed attuativa comunale vigente.
  8. Hanno priorità nell'accesso ai benefici i programmi integrati di intervento che presentano il grado più elevato di cantierabilità delle singole iniziative edilizie.


Note:
1. Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L.R. 45/1993

Art. 45
Individuazione dei beneficiari

Ai fini della scelta degli acquirenti o degli assegnatari di alloggi di edilizia convenzionata, gli IACP e le imprese devono pubblicare, nei Comuni della provincia o aggregazione di Comuni individuata dal piano in cui è localizzato l’intervento, apposito bando di concorso il cui contenuto deve essere approvato dal Comune sede dell’intervento.
Il bando deve essere pubblicato dopo l’emissione del provvedimento di concessione del contributo; la pubblicazione deve avere durata non inferiore a 30 giorni e della stessa deve essere data notizia a mezzo della stampa quotidiana locale.
La graduatoria tra i richiedenti è formulata dalla Commissione di cui al precedente articolo 29 sulla base dei criteri eventualmente indicati nella legge di finanziamento o, in carenza, nei provvedimenti regionali di localizzazione degli interventi e di scelta degli operatori, nel bando, nella convenzione stipulata con il Comune.
Qualora alla scadenza del bando le domande presentante non esauriscano il numero degli alloggi oggetto dell'intervento, la graduatoria è formata in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a concorrenza degli alloggi disponibili.


Note:
1. Sostituito il secondo comma da art. 23, comma 1, L.R. 45/1993 con applicabilità delle relative nuove disposizioni alle fattispecie stabilite dall’ articolo 65, comma 4, della medesima legge.


Art. 46
( ABROGATO )

Note:
1. Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L.R. 37/1988


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