La Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato è aggiornata
alla L.R. 15/5/2000, N. 012
(Il testo coordinato non contiene le modifiche non testuali - quali integrazioni,
deroghe ed interpretazioni, - evidenziate comunque dalle note ai singoli
articoli o al titolo della legge).
FRULI
VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE 01/09/1982, N. 75
Testo
unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
da
Art. 1 ad Art. 155
da Art. 1 ad Art. 6
TITOLO
II TITOLO I
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E PRELIMINARI
ASSETTO
ISTITUZIONALE DELL’INTERVENTO
REGIONALE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA ABITATIVA
CAPO
I
Competenze nell’ambito dell’amministrazione regionale
da
Art. 7 ad Art. 9
CAPO
II
Enti pubblici operanti
nel settore dell’edilizia residenziale pubblica
da
Art. 10 ad Art. 16
(ABROGATO)
TITOLO
III
ASSETTO GESTIONALE
DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CAPO
I
Categoria di intervento pubblico
da
Art. 17 ad Art. 20
CAPO
II
Operatori e requisiti
da
Art. 21 ad Art. 26
CAPO
III
Modalità di accertamento del reddito
da
Art. 27 ad Art. 28
( ABROGATO )
CAPO
IV
Organi competenti all’accertamento dei requisiti soggettivi
da
Art. 29 ad Art. 31
CAPO
V
Accertamento dei requisiti oggettivi
da
Art. 32 ad Art. 37
CAPO
VI
Vigilanza
da
Art. 38 ad Art. 41
TITOLO
IV
SCELTA DEI BENEFICIARI DI INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA
CAPO
I
Scelta dei beneficiari di edilizia convenzionata ed agevolata
da
Art. 42 ad Art. 46
CAPO
II
Scelta dei beneficiari di edilizia sovvenzionata
da
Art. 47 ad Art. 74
TITOLO
V
CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE DELLE AREE
CAPO
I
Disposizioni particolari
da
Art. 75 ad Art. 77
CAPO
II
Contributi regionali per l’acquisizione e l’urbanizzazione
dei Peep
da
Art. 78 ad Art. 79
TITOLO VI
FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA
ABITATIVA
da
Art. 80 ad Art. 84
TITOLO
VII
CONTRIBUTI ALL’EDILIZIA CONVENZIONATA
da
Art. 85 ad Art. 87
TITOLO
VIII
CONTRIBUTI ALL’EDILIZIA AGEVOLATA
da
Art. 88 ad Art. 93 bis
TITOLO
IX
FORME DI CONTRIBUTO ALTERNATIVE PER L’EDILIZIA CONVENZIONATA ED
AGEVOLATA
da
Art. 94 ad Art. 98
TITOLO
X
INTERVENTI REGIONALI PER GLI SFRATTATI
da
Art. 99 ad Art. 104
TITOLO
XI
PROVVIDENZE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI BENEFICIARI
da
Art. 105 ad Art. 110
TITOLO
XII
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
da
Art. 111 ad Art. 122
TITOLO
XIII
RAPPORTI CON LA LEGISLAZIONE STATALE
da
Art. 123 ad Art. 127
TITOLO
XIV
NORME TRANSITORIE
da
Art. 128 ad Art. 142
TITOLO
XV
NORME FINANZIARIE
da
Art. 143 ad Art. 155
Note:
1. Integrata la disciplina da art. 3 L.R. 29/1987
2. Integrata la disciplina da art. 49, comma 1, L.R. 26/1988
3. Partizione di cui fa parte l'art. 27, abrogata da art. 11, comma 1,
L.R. 37/1988
4. Articolo 33 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L.R. 37/1988
5. Articolo 97 bis aggiunto da art. 41, comma 1, L.R. 37/1988
6. Articolo 25 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L.R. 45/1993
7. Articolo 93 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L.R. 45/1993
8. Articolo 120 bis aggiunto da art. 40, comma 1, L.R. 45/1993
9. Integrata la disciplina da art. 61 L.R. 45/1993
10. Articolo 96 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L.R. 31/1995
11. Articolo 119 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L.R. 31/1995
12. Derogata la disciplina da art. 5, comma 2,L.R. 44/1993nel testo modificato
da art. 8, comma 1, L.R. 38/1996
13. Derogata la disciplina da art. 14, comma 2,L.R. 38/1996
14. Articolo 39 bis aggiunto da art. 62, comma 1, L.R. 13/1998
15. Integrata la disciplina da art. 5, comma 1, L.R. 4/1999
16. Integrata la disciplina da art. 5, comma 12, L.R. 4/1999
17. Derogata la disciplina da art. 5, comma 15,L.R. 4/1999
18. Articolo 85 bis aggiunto da art. 16, comma 1, L.R. 9/1999
19. Integrata la disciplina da art. 23 L.R. 9/1999
20. Partizione di cui fa parte l'art. 10, abrogata da art. 22, comma 1,
L.R. 24/1999
21. Articolo 71 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L.R. 24/1999
22. Integrata la disciplina da art. 49, comma 7, L.R. 7/2000
23. Integrata la disciplina da art. 52, comma 7, L.R. 7/2000
TITOLO I
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E PRELIMINARI
Art.
1
Obiettivi dell'azione regionale nel settore dell'edilizia residenziale
pubblica
-
La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove l’acquisizione
della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell’edilizia
abitativa mediante interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata
ed agevolata diretti al recupero, alla costruzione ed all'acquisto
di abitazioni.
-
L’azione della Regione deve considerare in forma prioritaria
le esigenze del recupero del patrimonio edilizio esistente e della
sua riqualificazione urbana.
-
Nell'ambito dell'azione di cui al comma 2, la Regione riserva pure
particolare attenzione alle esigenze di recupero dei borghi friulani,
montani e carsici.
Note:
1. Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L.R. 45/1993
Art. 2
Risorse finanziarie
-
L’azione della Regione deve essere improntata a criteri di coordinamento
di tutte le risorse finanziarie destinate all’edilizia di provenienza
statale, regionale e comunitaria, ivi comprese quelle di istituti
assicurativi e di enti previdenziali.
Note:
1. Abrogato il terzo comma da art. 1, comma 1, L.R. 37/1988
2. Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L.R. 45/1993
Art. 3
( ABROGATO )
Note:
1. Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L.R. 37/1988
Art. 4
Coordinamento tra disponibilità delle aree e nuovi interventi costruttivi
I finanziamenti previsti da leggi statali o regionali per l'acquisizione
di aree ed opere di urbanizzazione, possono essere concessi soltanto a
Comuni nei quali siano localizzati programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata
e convenzionata.
Note:
1. Abrogato il primo comma da art. 3, comma 1, L.R. 37/1988
2. Abrogato il terzo comma da art. 3, comma 1, L.R. 37/1988
3. Abrogato il quarto comma da art. 3, comma 1, L.R. 37/1988
Art.
5
Pianificazione delle risorse
-
La pianificazione delle risorse destinate all’edilizia residenziale
pubblica viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui alla
legge regionale 1 marzo1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.
-
La scelta degli operatori e la localizzazione degli interventi viene
effettuata dalla Giunta regionale - in attuazione delle disposizioni
di cui alla legge regionale 28agosto 1992, n. 29 - sulla base di criteri
oggettivi.
-
Ai fini di cui al comma 2 la Regione considera con particolare attenzione
gli strumenti dei programmi integrati di intervento e dei bandi.
Note:
1. Sostituito il primo comma da art. 4, comma 1, L.R. 37/1988
2. Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L.R. 45/1993
Art.
6
( ABROGATO )
Note:
1. Integrata la disciplina del secondo comma da art. 19, comma 3, L.R.
59/1986
2. Abrogate parole al terzo comma da art. 49, comma 1, L.R. 18/1993
3. Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L.R. 45/1993
TITOLO
II
ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’INTERVENTO
REGIONALE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA
ABITATIVA
CAPO I
Competenze
nell’ambito dell’amministrazione regionale
Art.
7
Competenze della Regione
In armonia con quanto previsto dagli articoli 5, numero18, e 8 dello Statuto
di autonomia e dalle norme di attuazione dello stesso, la Regione Friuli
- Venezia Giulia esercita tutte le attribuzioni amministrative già
di competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in materia
di edilizia residenziale pubblica.
Art. 8
Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
È rimesso al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione
della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici,
il compito di provvedere, attraverso appositi decreti da registrare alla
Corte dei conti:
a) (ABROGATA);
b) (ABROGATA);
c) alla revisione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, dei limiti
di reddito e della detrazione per familiari a carico di cui all’articolo
24, sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati quale risulta dalle rilevazioni dell’ISTAT;
d) alla emanazione delle norme tecniche per la progettazione, progettazione,
l’esecuzione, la vigilanza ed il collaudo degli interventi di edilizia
residenziale pubblica, finalizzate all’obiettivo prioritario della
riduzione dei costi di costruzione ed al miglioramento della qualità
del prodotto edilizio ed al risparmio energetico;
e) (ABROGATA);
f) alla emanazione, per ogni canale di intervento contributivo, delle
norme procedurali e degli schemi tipo di tutti gli atti di competenza
dei beneficiari, degli operatori, dei Comuni e della Regione, necessari
al perfezionamento tecnico ed amministrativo delle iniziative;
g) all’adeguamento delle unità di contributo, dei massimali
di spesa ammissibile a contributo, della durata dell’ammortamento
e dei tassi di interesse, nonché delle fasce di reddito previsti
dagli articoli 78, 82, 85, 88, 89, 90, 94, 108 e 118 della presente legge,
in conseguenza dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, quale risulta dalle rilevazioni dell’ ISTAT,
della lievitazione dei costi di costruzione nell’edilizia, delle
variazioni dei tassi di interesse del credito fondiario ed edilizio, della
necessità di adeguamento, per esigenze di uniformità, alle
eventuali variazioni di contributi statali.
Note:
1. Sostituite parole al primo comma da art. 2, primo comma, L.R. 22/1983
2. Aggiunte parole al primo comma da art. 5, comma 1, L.R. 37/1988
3. Abrogate parole al primo comma da art. 50, comma 1, L.R. 18/1993
4. Interpretato il primo comma da art. 3, comma 1, L.R. 16/1996
5. Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 2, L.R. 16/1996
6. Abrogate parole al comma 1 da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999
Art. 9
( ABROGATO )
Note:
1. Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L.R. 45/1993
CAPO II
Enti pubblici operanti
nel settore dell’edilizia residenziale pubblica
(
ABROGATO )
Art.
10
( ABROGATO )
Note:
1. Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 48, comma 1,
e 51 L.R. 18/93.
2. Partizione di cui fa parte l'art. 10, abrogata da art. 22, comma 1,
L.R. 24/1999
Art.
11
( ABROGATO )
Note:
1. Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 48, comma 1,
e 52 L.R. 18/93.
Art.
12
( ABROGATO )
Note:
1. Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L.R. 45/1993
2. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999
Art. 13
( ABROGATO )
Note:
1. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999
Art. 14
( ABROGATO )
Note:
1. Abrogate parole al primo comma da art. 53, comma 1, L.R. 18/1993 Articolo
abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999
Art. 15
( ABROGATO )
Note:
1. Abrogate parole al primo comma da art. 54, comma 1, L.R. 18/1993
2. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999
Art. 16
( ABROGATO )
Note:
1. Sostituito il terzo comma da art. 6, comma 1, L.R. 37/1988
2. Aggiunte parole al quinto comma da art. 6, comma 1, L.R. 37/1988
3. Abrogate parole al primo comma da art. 55, comma 1, L.R. 18/1993
4. Aggiunte parole al primo comma da art. 55, comma 1, L.R. 18/1993
5. Abrogate parole al secondo comma da art. 55, comma 2, L.R. 18/1993
6. Abrogate parole al terzo comma da art. 55, comma 3, L.R. 18/1993
7. Abrogate parole al quarto comma da art. 55, comma 4, L.R. 18/1993
8. Sostituite parole al sesto comma da art. 55, comma 5, L.R. 18/1993
9. Abrogate parole al settimo comma da art. 55, comma 6, L.R. 18/1993
10. Sostituito il primo comma da art. 18, comma 1, L.R. 9/1994, con effetto,
indicato nel comma 2 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1995 e
con facoltà per gli IACP di dare attuazione alle disposizioni previste
con decorrenza dall’esercizio 1994.
11. Sostituito il secondo comma da art. 19, comma 1, L.R. 9/1994
12. Sostituito il terzo comma da art. 19, comma 1, L.R. 9/1994
13. Sostituito il quarto comma da art. 19, comma 1, L.R. 9/1994
14. Sostituito il quinto comma da art. 19, comma 1, L.R. 9/1994
15. Sostituito il sesto comma con tre commi da art. 19, comma 1, L.R.
9/1994
16. Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L.R. 13/1998
17. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999
TITOLO
III
ASSETTO GESTIONALE
DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CAPO I
Categoria di intervento pubblico
Art.
17
Edilizia residenziale pubblica
Ai fini della presente legge si considerano interventi di edilizia residenziale
pubblica quelli posti in essere dagli operatori di cui al successivo articolo
21 a carico dello Stato o di enti pubblici o comunque ammessi a benefici
o ad agevolazioni creditizie previsti da leggi statali o regionali o da
disposizioni della Comunità Europea o d’altri organismi internazionali,
nonché da Istituti assicurativi e da Enti previdenziali.
Gli interventi di edilizia residenziale pubblica comprendono gli interventi
di edilizia sovvenzionata, quelli di edilizia convenzionata, nonché
quelli di edilizia agevolata.
Art. 18
Edilizia sovvenzionata
Si considerano interventi di edilizia sovvenzionata quelli posti in essere
da Enti pubblici diretti alla costruzione, all’acquisto od al recupero
di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini secondo
la disciplina prevista dal successivo Titolo IV, Capo II, con esclusione,
pertanto, per quelli da destinare a dipendenti civili e militari dello
Stato per esigenze di servizio.
Art. 19
Edilizia convenzionata
Si considerano interventi di edilizia convenzionata quelli posti in essere
dagli operatori di cui al successivo articolo 21 con benefici od agevolazioni
creditizie previsti da leggi statali o regionali o da disposizione della
Comunità Europea o di altri organismi internazionali, nonché
da Istituti assicurativi ed Enti previdenziali, peri quali la determinazione
del prezzo di cessione od assegnazione, dei canoni di locazione e dei
contributi di uso degli alloggi costituisce oggetto di apposita convenzione
con il Comune.
Art. 20
Edilizia agevolata
Si considerano interventi di edilizia agevolata quelli posti in essere
dagli operatori di cui al successivo articolo 21 con i benefici e le agevolazioni
creditizie comunque previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni
della Comunità Europea o di altri organismi internazionali, nonché
da Istituti assicurativi ed Enti previdenziali e per i quali non è
prevista la convenzione di cui all’articolo precedente.
CAPO
II
Operatori e requisiti
Art.
21
Operatori
Gli interventi di edilizia sovvenzionata programmati dalla Regione sono
attuati, ai sensi delle leggi vigenti in materia, dagli IACP e, limitatamente
agli interventi di recupero, escluso comunque il patrimonio in gestione
agli IACP, dai Comuni.
Gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, programmati dalla
Regione, sono attuati dagli IACP, dalle cooperative edilizie e loro consorzi,
dai privati e dalle imprese.
Gli interventi di edilizia agevolata finanziati dalla Regione sono attuati
dai privati.
Note:
1. Sostituito il terzo comma da art. 7, comma 1, L.R. 37/1988
2. Abrogate parole al primo comma da art. 56, comma 1, L.R. 18/1993
3. Abrogate parole al secondo comma da art. 56, comma 2, L.R. 18/1993
4. Integrata la disciplina del secondo comma da art. 74 L.R. 13/1998
Art.
22
Requisiti delle imprese
Per essere ammesse agli interventi di edilizia convenzionata le imprese
e le cooperative di produzione e lavoro devono essere iscritte all’Albo
nazionale dei costruttori, categoria 2a, per un importo non inferiore
al massimale di spesa ammissibile a contributo.
Note:
1. Aggiunte parole al primo comma da art. 7, comma 1, L.R. 45/1993
Art. 23
Requisiti delle cooperative edilizie
-
Possono essere ammesse a finanziamento per interventi di edilizia
convenzionata le cooperative edilizie che siano iscritte al Registro
regionale delle cooperative e risultino in regola con le disposizioni
relative alla revisione previste dalla Parte II, Capo III della legge
regionale 20novembre 1982, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni.
-
Ai fini di cui al comma 1, gli amministratori delle cooperative edilizie
devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento
ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla
stessa cooperativa. È tuttavia consentito, per non più
di due amministratori, non essere prenotatari od assegnatari;
b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie;
c) non essere proprietari di alloggi adeguati alle necessità
del proprio nucleo familiare, al di fuori di quello eventualmente
assegnato dalla cooperativa stessa.
-
Per le medesime finalità, il Presidente del collegio sindacale
deve risultare iscritto all’Albo regionale dei revisori di società
cooperative.
-
Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa
quelle il cui statuto prevede per tutta la durata del rapporto contributivo
il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci o
a terzi.
-
Sono considerate cooperative a proprietà individuale quelle
che hanno quale scopo sociale l’assegnazione in proprietà
della prima casa.
Note:
1. Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L.R. 37/1988
2. Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L.R. 45/1993 con applicabilità
delle relative nuove disposizioni alle fattispecie stabilite dall’
articolo 65, comma 4, della medesima legge.
3. Abrogate parole al comma 3 da art. 1, comma 1, L.R. 31/1995
Art. 24
Requisiti dei privati operatori e beneficiari
-
Per gli interventi di edilizia residenziale pubblicai privati che
richiedono contributi di edilizia agevolata, isoci assegnatari di
cooperative edilizie, gli acquirenti dalle imprese e dagli Istituti
autonomi per le case popolari, gli aspiranti inquilini degli Istituti
autonomi per le case popolari, dei Comuni e delle imprese devono possedere
i seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza di uno stato membro della Comunità
Economica Europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, possedere
il permesso di soggiorno previsto dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, in corso di validità nonché prestare attività
lavorativa nel territorio regionale;
b) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa in
regione, ovvero essere emigranti, ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari,
essere residenti in regione da almeno 5 anni. Sono parificati ai residenti
nel comune di nascita coloro che sono nati in regione ed intendono
ristabilire la loro residenza in regione;
c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione,
ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo
familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero
di vani catastali pari o superiore al numero, maggiorato di tre, dei
componenti il nucleo familiare. È comunque considerato inadeguato
un alloggio composto da non più di quattro vani catastali.
In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi,
si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti
alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. Viene
inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con
apposito provvedimento del sindaco per motivi di natura statica o
igienico-sanitaria, ovvero dichiarato non conforme alla normativa
sul superamento delle barriere architettoniche, quando il richiedente
il contributo o altra persona con lui convivente sia portatore di
un handicap motorio;
d) non aver altra volta beneficiato di contributi di edilizia convenzionata
od agevolata, ivi compresa la cessione di alloggio di edilizia sovvenzionata;
e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile agli effetti
dell’IRPEF, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, inferiore
a lire 30.600.000 e, per gli interventi di edilizia convenzionata
ed agevolata, inferiore a lire 50.000.000.
-
Non possono concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata
coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano già
inquilini di un alloggio di edilizia sovvenzionata.
-
Per gli emigranti che siano lavoratori dipendenti, si prescinde dal
requisito del reddito, se prodotto all'estero.
-
Per i richiedenti che recuperano, in regime di edilizia agevolata,
od acquistano, in regime di edilizia convenzionata, un alloggio oggetto
di intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero,
si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) del comma 1.
-
Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma
dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare
quale risultano dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata
prima della deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo,
ovvero prima del bando di concorso per interventi di edilizia sovvenzionata
nonché per interventi di edilizia convenzionata a cura degli
Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese.
-
Per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito,
è prevista una riduzione del reddito complessivo imponibile
del nucleo familiare pari a lire3.000.000; nel caso di redditi misti,
la riduzione opera sul reddito imponibile derivante da lavoro dipendente.
-
I redditi imponibili derivanti da lavoro dipendente, dopo la riduzione
di cui al comma 6, sono calcolati nella misura del 60%.
-
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il requisito di cui alla
lettera b) del comma 1 viene riferito al Comune o ad uno dei Comuni
compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando
di concorso.
-
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è data facoltà
agli emigranti di concorrere in un solo comune.
-
Agli effetti della presente legge si considerano emigranti coloro
che prima dell'espatrio risiedevano in regione, hanno compiuto oltre
due anni di permanenza all'estero e, se rimpatriati, lo sono da non
più di un anno alla data di riferimento dei requisiti soggettivi.
Sono altresì equiparati agli emigranti i figli maggiorenni
degli stessi, anche se nati all'estero che, se rimpatriati, lo sono
da non più di un anno alla data di riferimento dei requisiti
soggettivi.
-
Agli effetti del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, può
beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica anche
chi, avendo ottenuto l'erogazione anche parziale di un contributo,
vi rinunzia ovvero decade e restituisce quanto già percepito.
La relativa domanda di contributo può essere presentata dopo
il provvedimento di revoca dell’originario contributo e la sua
completa restituzione.
-
Possono presentare domanda per beneficiare di interventi di edilizia
residenziale pubblica solo persone maggiorenni
-
I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1sono richiesti
in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alle lettere c), d)
ed e) del medesimo comma 1 devono sussistere nei confronti di tutti
i componenti il nucleo familiare come definito dall’articolo
25.
13 bis. Per i richiedenti già beneficiari di agevolazioni
a suo tempo concesse per l'acquisizione dell'alloggio di cui viene
disposto l'esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai
requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1, purché
le procedure espropriative risultino già attivate al momento
di riferimento dei requisiti soggettivi stabilito dall'articolo
25 bis, come inserito dall'articolo 11 della legge regionale 17
giugno1993, n. 45.
Note:
1. Derogata la disciplina del primo comma da art. 21, comma 2, L.R. 59/1986
2. Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L.R. 37/1988
3. Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L.R. 44/1993
4. Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L.R. 45/1993 con applicabilità
delle relative nuove disposizioni, ex articolo 65, comma 2, della medesima
legge, alle sole domande presentate dopo l’entrata in vigore della
legge regionale 45/93, fermo restando per gli operatori l'esercizio della
facoltà nei termini di cui al comma 3 del citato articolo 65.
5. Aggiunto il comma 13 bis da art. 1, comma 1, L.R. 22/1995
6. Sostituite parole al comma 1 da art. 2, comma 1, L.R. 31/1995
7. Sostituite parole al comma 1 da art. 2, comma 2, L.R. 31/1995
8. Sostituito il comma 10 da art. 2, comma 3, L.R. 31/1995
9. Integrata la disciplina da art. 20 L.R. 31/1995
10. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 32, comma 1, L.R. 31/1995
11. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 32, comma 2, L.R. 31/1995
12. Integrata la disciplina del comma 10 da art. 32, comma 1, L.R. 31/1995
13. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 55 L.R. 13/1998
14. Sostituite parole al comma 1 da art. 55, comma 1, L.R. 13/1998
15. Derogata la disciplina del comma 5 da art. 5, comma 4, L.R. 4/1999
16. Derogata la disciplina del comma 5 da art. 23, comma 4, L.R. 9/1999
17. Derogata la disciplina del comma 1 da art. 27, comma 1, L.R. 24/1999
Art. 25
Composizione del nucleo familiare
-
Ai fini di cui all’articolo 24 per nucleo familiare si intende
quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato,
dal convivente 'more uxorio' nonché dai figli minori.
-
Agli effetti del comma 1 fanno fede le risultanze della certificazione
anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciato
dal Comune di residenza riferito, per gli interventi di edilizia agevolata
e convenzionata, alla data di richiesta della documentazione certificante
i requisiti soggettivi.
-
È
consentita la presentazione di domanda per beneficiare di interventi
di edilizia residenziale pubblica anche in forma associata da parte
di due persone maggiorenni che dichiarano di voler contrarre matrimonio
o di convivere more uxorio.
-
Nel caso di cui al comma 3, ai fini dell'accertamento dei requisiti
si valuta in forma cumulativa solo la posizione dei richiedenti, prescindendo
dai nuclei familiari di provenienza.
-
Coloro che richiedono di beneficiare degli interventi di edilizia
residenziale pubblica devono, nella domanda, indicare pure il domicilio
ed il numero di codice fiscale proprio e dei componenti il nucleo
familiare.
Note:
1. Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L.R. 37/1988
2. Derogata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 1, L.R. 45/1993
Art.
25 bis
Tempo di accertamento e riferimento dei requisiti
-
Salvo diverse disposizioni contenute nelle singole leggi di finanziamento,
i requisiti di cui al presente Capo vengono accertati:
a) per gli interventi di edilizia agevolata a cura dei privati, all’atto
in cui viene emesso il provvedimento di concessione del contributo
regionale e con riferimento, salvo che per il reddito, alla data della
domanda;
b) per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle cooperative,
all'atto di erogazione del contributo e con riferimento, salvo che
per il reddito, alla data della domanda;
c) per gli interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti
autonomi per le case popolari e delle imprese, all’atto della
liquidazione finale o di frazionamento del contributo, con riferimento
alla data di pubblicazione del bando di prenotazione;
d) per gli interventi di edilizia sovvenzionata, alla data di pubblicazione
del bando.
Note:
1. Articolo aggiunto da art. 11, comma 1, L.R. 45/1993
2. Derogata la disciplina del comma 1 da art. 55, comma 2, L.R. 13/1998
3. Derogata la disciplina del comma 1 da art. 43, comma 5, L.R. 75/1982
nel testo modificato da art. 63, comma 2, L.R. 13/1998
Art. 26
( ABROGATO )
Note:
1. Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L.R. 37/1988
CAPO
III
Modalità di accertamento del reddito
( ABROGATO )
Art.
27
( ABROGATO )
Note:
- Partizione di cui fa parte l'art. 27, abrogata da art. 11, comma 1,
L.R. 37/1988
- Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L.R. 37/1988
Art. 28
( ABROGATO )
Note:
1. Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L.R. 37/1988
CAPO
IV
Organi competenti all’accertamento
dei requisiti soggettivi
Art.
29
( ABROGATO )
Note:
1. Aggiunte parole al secondo comma da art. 12, comma 1, L.R. 45/1993
2. Sostituite parole al terzo comma da art. 56, comma 1, L.R. 13/1998
3. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999
Art. 30
( ABROGATO )
Note:
1. Sostituito il terzo comma da art. 57, comma 1, L.R. 18/1993
2. Aggiunte parole al primo comma da art. 13, comma 1, L.R. 45/1993
3. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999
Art. 31
Competenze delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici
L’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli
interventi di edilizia agevolata a cura dei privati è effettuato
dalle Direzioni provinciali dei lavori pubblici territorialmente competenti
salvo quanto previsto per la concessione di mutui agevolati concessi dagli
Istituti di credito in attuazione di specifiche convenzioni con l’Amministrazione
regionale.
Note:
1. Abrogate parole al primo comma da art. 12, comma 1, L.R. 37/1988
2. Aggiunte parole al primo comma da art. 14, comma 1, L.R. 45/1993
CAPO
V
Accertamento dei requisiti oggettivi
Art.
32
( ABROGATO )
Note:
1. Articolo sostituito da art. 58, comma 1, L.R. 18/1993
2. Integrata la disciplina da art. 58, comma 2, L.R. 18/1993
3. Aggiunte parole al comma 1 da art. 62, comma 1, L.R. 45/1993
4. Sostituite parole al comma 4 da art. 57, comma 1, L.R. 13/1998
5. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999
Art. 33
( ABROGATO )
Note:
1. Articolo sostituito da art. 29, primo comma, L.R. 18/1986
2. Articolo sostituito da art. 59, comma 1, L.R. 18/1993
3. Sostituito il comma 1 da art. 197, comma 1, L.R. 5/1994
4. Abrogate parole al comma 2 da art. 58, comma 1, L.R. 13/1998
5. Aggiunte parole al comma 3 da art. 58, comma 2, L.R. 13/1998
6. Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999
Art. 33 bis
Esame tecnico sui progetti di edilizia convenzionata ed agevolata
-
È
rimesso alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici il compito
di esprimere parere sui progetti di edilizia convenzionata, sulle
relative varianti sostanziali, nonché sugli elaborati tecnici
che sono previsti dalla normativa tecnica di cui all’articolo
8, primo comma, lettera d).
-
Il parere per i progetti di edilizia convenzionata è vincolante
ai fini della convenzione di cui al successivo articolo 86.
-
L’esame dei progetti relativi ad interventi di edilizia agevolata
viene effettuato dalle Direzioni provinciali in sede di istruttoria
dei provvedimenti di concessione del contributo, salvo quanto previsto
per la concessione di mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito
in attuazione di specifiche convenzioni con l’Amministrazione
regionale.
-
Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese
il Direttore dei lavori viene nominato dall’operatore su designazione
del Sindaco del Comune.
Note:
1. Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L.R. 37/1988
2. Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L.R. 45/1993 con applicabilità
delle relative nuove disposizioni alle fattispecie stabilite dall’
articolo 65, comma 4, della medesima legge.
3. Aggiunte parole al comma 1 da art. 59, comma 1, L.R. 13/1998
Art.
34
( ABROGATO )
Note:
1. Articolo abrogato da art. 28, terzo comma, L.R. 18/1986
Art.
35
Collaudo degli interventi di edilizia sovvenzionata e riserve
-
Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono sottoposti a collaudo
secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di lavori
pubblici.
-
( ABROGATO )
Note:
1. Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L.R. 45/1993
2. Abrogato il comma 2 da art. 22, comma 1, L.R. 24/1999
Art.
36
Dichiarazione di regolare esecuzione e ricorso alla trattativa privata
Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, la dichiarazione
di regolare esecuzione redatta dal Direttore dei lavori, controfirmata
dal Sindaco o da un suo delegato e vistata - ai soli effetti della regolarità
formale ed istruttoria - dal Direttore provinciale dei lavori pubblici,
sostituisce a tutti gli effetti il collaudo.
Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata sono comunque
consentiti, senza alcuna autorizzazione preventiva, il ricorso alla trattativa
privata, o l'esecuzione dei lavori in economia diretta.
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è consentito il ricorso
alla trattativa privata nei casi espressamente previsti senza necessità
di preventiva autorizzazione.
Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura di cooperative edilizie
resta ferma l'applicazione dell’articolo 2 della legge 10 febbraio
1962, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni.
Le imprese ammesse a contributi di edilizia convenzionata sono tenute
ad eseguire in proprio i lavori compresi nella convenzione, salvo quanto
previsto dal comma successivo.
È tuttavia consentito all’impresa convenzionata di avvalersi
di altre imprese, iscritte all’Albo nazionale dei costruttori secondo
la legislazione vigente, purché l’impresa convenzionata stessa
esegua lavori pari almeno al30% del costo di costruzione dell'intervento
convenzionato.
L’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti quarto, quinto
e sesto comma comporta la decadenza dal contributo concesso.
Note:
1. Aggiunti dopo il terzo comma quattro commi da art. 17, comma 1, L.R.
45/1993 con applicabilità delle relative nuove disposizioni, ex
articolo 65, comma 2, della medesima legge, alle sole domande presentate
dopo l’ entrata in vigore della legge regionale 45/93.
2. Sostituite parole al sesto comma da art. 3, comma 1, L.R. 31/1995
3. Integrata la disciplina del sesto comma da art. 32, comma3, L.R. 31/1995
Art.
37
Accertamento dello stato di avanzamento dei lavori
L’accertamento dello stato di avanzamento dei lavori per gli interventi
di edilizia sovvenzionata è demandato all’Ente operatore
il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui
relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce
ordinativo diretto ad autorizzare la somministrazione dei mutui e dei
contributi.
CAPO
VI
Vigilanza
Art.
38
Vigilanza e sanzioni
Le Direzioni provinciali dei lavori pubblici esercitano la vigilanza ispettiva
sulla regolare esecuzione dei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata.
Quando nell’esercizio della vigilanza di cui al comma precedente
si ravvisino delle irregolarità, o ritardi non giustificati, nell’esecuzione
dei lavori, il Direttore provinciale dei lavori pubblici interviene presso
l'operatore informandone contemporaneamente la Direzione regionale dei
lavori pubblici ed il Comune.
Dei ritardi e delle irregolarità si deve tener conto- oltre che
agli effetti delle disposizioni in vigore che espressamente li considerano
come produttivi di sanzioni- in sede di successive ripartizioni di finanziamenti.
Nei casi di irregolarità e ritardi particolarmente gravi, la Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici, può
disporre la revoca dei contributi concessi ed il conseguente obbligo di
restituzione di quelli erogati.
Note:
1. Sostituite parole al primo comma da art. 14, comma 1, L.R. 37/1988
Art. 39
(Obblighi dei beneficiari)
-
I beneficiari degli interventi di edilizia agevolata e convenzionata
hanno l'obbligo di richiedere al Comune la nuova residenza nell'alloggio
oggetto di contribuzione entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione
del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo e di mantenerla
per tutto il periodo di erogazione dello stesso.
-
L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1, il trasferimento
della residenza, la locazione o l'alienazione dell'alloggio, l'estinzione
anticipata del mutuo bancario, comportano la revoca del contributo,
dal momento del verificarsi dell'inosservanza e la restituzione delle
quote di contributo eventualmente liquidate successivamente, maggiorate
del tasso di interesse legale decorrente dalla data delle singole
erogazioni.
-
I soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
hanno l'obbligo di risiedere nell'alloggio e di non sublocarlo per
tutta la durata del rapporto di contribuzione.
-
La sostituzione dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà
indivisa - che è disciplinata dallo statuto della cooperativa
- con altri soci, deve essere preceduta dalla verifica dei requisiti
soggettivi prescritti in capo al subentrante e comunicata alla Direzione
regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. L'assegnazione dell'alloggio
ad un socio non avente i requisiti soggettivi prescritti ovvero la
mancata residenza nell'alloggio per un periodo superiore a 6 mesi
comporta la revoca del contributo afferente all'alloggio stesso limitatamente
alle quote non ancora percepite.
-
In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della
convivenza « more uxorio », i contributi e le anticipazioni
si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere
nell'alloggio e ne acquisisce l'intera proprietà, purché
in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro
nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già
verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario
del contributo.
Note:
1. Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L.R. 37/1988
2. Derogata la disciplina da art. 59, comma 1, L.R. 37/1988
3. Aggiunte parole al comma 10 da art. 18, comma 1, L.R. 45/1993
4. Sostituito il comma 3 da art. 8, comma 1, L.R. 46/1993
5. Integrata la disciplina del primo comma da art. 200 L.R. 5/1994
6. Integrata la disciplina del secondo comma da art. 200L.R. 5/1994
7. Aggiunte parole al comma 3 da art. 4, comma 1, L.R. 31/1995
8. Sostituito il comma 10 da art. 4, comma 2, L.R. 31/1995
9. Integrata la disciplina da art. 23 L.R. 31/1995
10. Integrata la disciplina da art. 60 L.R. 13/1998
11. Articolo sostituito da art. 60, comma 1, L.R. 13/1998
12. Derogata la disciplina da art. 61, comma 1, L.R. 13/1998
13. Integrata la disciplina da art. 16, comma 2, L.R. 9/1999
Art. 39 bis
(Norma di sanatoria per i beneficiari di contributo decaduti)
-
Coloro i quali, avendo richiesto l'autorizzazione assessorile a vendere
l'alloggio oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 39 della presente
legge, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale
24 luglio1995, n. 31, hanno proceduto all'alienazione dello stesso
prima del rilascio dell'autorizzazione medesima, successivamente intervenuta,
non sono tenuti - in via di sanatoria - alla restituzione dei contributi
percepiti disposta con il provvedimento di revoca.
Note:
1. Articolo aggiunto da art. 62, comma 1, L.R. 13/1998
Art. 40
Morte del beneficiario
In caso di morte del beneficiario d’interventi di edilizia convenzionata
ed agevolata, i contributi si trasferiscono al cobeneficiario che acquisisce
l'intera proprietà, ovvero all’erede che subentra nella proprietà
dell’alloggio solo se quest'ultimo trasferirà la propria
residenza nell’alloggio entro 6 mesi dalla morte del beneficiario
ed al momento del decesso del beneficiario possiede i requisiti soggettivi
prescritti: in caso contrario il contributo è revocato con effetto
dalla morte del beneficiario.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai soci assegnatari
di cooperative; in tal caso, se il subentrante non ha i requisiti soggettivi
prescritti, il contributo è revocato con effetto dalla morte del
beneficiario limitatamente all’alloggio oggetto di successione.
Nel caso in cui la proprietà dell’alloggio per il quale è
stato concesso il contributo si trasferisca 'mortis causà 'pro
quotà al coniuge ed ai figli, il rapporto contributivo continua
in capo all’erede che possiede i requisiti prescritti dalla legge
e che risiede o trasferisce la propria residenza nell’alloggio entro
i termini di cui al primo comma, prescindendo dalla riunione della proprietà
in capo allo stesso.
Note:
1. Sostituite parole al primo comma da art. 16, comma 1, L.R. 37/1988
2. Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, comma2, L.R. 37/1988
3. Aggiunte parole al primo comma da art. 5, comma 1, L.R. 31/1995
Art. 41
Competenze dell’Assessore ai lavori pubblici
Compete all’Assessore ai lavori pubblici, nell’esercizio delle
attribuzioni di cui all’articolo 4, lettere e) ed m), della legge
5 agosto 1978, n. 457, la vigilanza sugli operatori ed i beneficiari di
interventi di edilizia residenziale pubblica, ferme restando le competenze
della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato in materia
di vigilanza sulle cooperative.
Note:
1. Aggiunte parole al primo comma da art. 19, comma 1, L.R. 45/1993
TITOLO IV
SCELTA DEI BENEFICIARI DI INTERVENTI
DI EDILIZIA PUBBLICA
CAPO I
Scelta dei beneficiari di edilizia convenzionata ed agevolata
Art.
42
( ABROGATO )
Note:
1. Sostituito il primo comma da art. 17, comma 1, L.R. 37/1988
2. Articolo abrogato da art. 20, comma 1, L.R. 45/1993
Art. 43
(Domande e bandi)
-
Fermo restando quanto stabilito dal Titolo IV della legge regionale
17 giugno 1993, n. 45, e dall'articolo198 della legge regionale 28
aprile 1994, n. 5, le cooperative, le imprese ed i privati che intendono
beneficiare di interventi di edilizia convenzionata ed agevolata,
presentano alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici
o, nei casi espressamente previsti, alle Direzioni provinciali dei
servizi tecnici territorialmente competenti, apposita domanda.
-
In alcuni casi o per taluni canali di finanziamento, per i quali la
legge lo impone, ed in particolare per quelli di cui alla legge 5
agosto 1978, n. 457, la Giunta regionale dispone che all'individuazione
degli operatori si proceda sulla base di appositi bandi.
-
Nel caso di cui al comma 2, limitatamente agli interventi di edilizia
convenzionata, dell'emanazione del bando viene data singolarmente
notizia agli operatori che hanno presentato anteriormente la domanda.
-
Le domande delle cooperative devono essere corredate, per ciascun
programma di intervento, dell'elenco dei soci prenotatari in numero
non eccedente quello delle abitazioni da realizzare e dell'elenco
dei soci di riserva in ordine di priorità, in numero non inferiore
al 50 per cento di quello dei prenotatari, per le sostituzioni necessarie
in sede di assegnazione.
-
Qualora, dopo il provvedimento di concessione del contributo, la riserva
di cui al comma 4 venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni
disponibili si procede, in base allo statuto della cooperativa, tra
coloro che erano soci della cooperativa al momento della domanda del
contributo, ovvero, in assenza, tra quanti - previa pubblicazione
da parte della cooperativa di apposito bando all'albo del comune sede
dell'intervento - accettano di divenire soci della cooperativa medesima;
in tal caso - in deroga a quanto previsto dall'articolo 25 bis, lettera
b) - i requisiti dei nuovi soci vengono accertati con riferimento,
salvo che per il reddito, alla data di pubblicazione del bando della
Cooperativa all'Albo del Comune.
-
Le sostituzioni dei soci effettuate in modo difforme da quanto stabilito
al comma 5 comportano la decadenza dall'agevolazione e la conseguente
restituzione di quanto eventualmente già percepito, limitatamente
agli alloggi irregolarmente assegnati.
-
Le cooperative edilizie, a pena di decadenza dalle agevolazioni complessivamente
concesse e conseguente restituzione di quanto eventualmente già
percepito, non possono procedere all'assegnazione degli alloggi a
soci che non risultino in possesso dei requisiti soggettivi prescritti
alla data di presentazione della domanda della cooperativa.
-
La sostituzione di soci in difformità a quanto previsto al
presente articolo o l'assegnazione di alloggi a soci non in possesso
dei requisiti soggettivi prescritti comportano altresì l'inammissibilità
della cooperativa ad altre agevolazioni nel settore dell'edilizia
residenziale pubblica per la durata di due anni, con decorrenza dal
momento in cui è stata effettuata l'irregolare sostituzione
o assegnazione.
-
Non è consentito essere soci prenotatari o di riserva in più
cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa.
-
Non è consentito presentare più di una domanda di edilizia
agevolata.
Note:
1. Sostituito il quinto comma da art. 18, comma 1, L.R. 37/1988
2. Sostituito il quinto comma da art. 21, comma 1, L.R. 45/1993
3. Aggiunti dopo il quinto comma due commi da art. 21, comma 2, L.R. 45/1993
4. Derogata la disciplina da art. 198, comma 1,L.R. 5/1994
5. Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L.R. 22/1995
6. Derogata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 1, L.R. 22/1995
7. Derogata la disciplina del comma 7 da art. 4, comma 2, L.R. 22/1995
8. Derogata la disciplina del comma 8 da art. 4, comma 2, L.R. 22/1995
9. Integrata la disciplina da art. 5, comma 1, L.R. 22/1995
10. Integrata la disciplina del comma 3 da art. 63, comma1, L.R. 13/1998
11. Aggiunte parole al comma 5 da art. 63, comma 2, L.R. 13/1998
Art.
44
Programmi integrati di intervento
-
Al fine di promuovere la riqualificazione del tessuto urbano, edilizio
ed ambientale, i Comuni e gli operatori di cui agli articoli 18, 19
e 20 possono presentare alla Regione, per il relativo finanziamento,
programmi integrati di intervento.
-
Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla
presenza dei seguenti elementi:
a) pluralità di destinazioni d' uso;
b) diverse tipologie o modalità d' intervento, ivi comprese
le opere di urbanizzazione primaria e le infrastrutture;
c) incidenza significativa sulla riorganizzazione del tessuto urbano.
-
Il programma integrato di intervento deve prevedere il concorso pubblico
e privato di più operatori e risorse finanziarie.
-
Il programma integrato di intervento consta di:
a) la proposta di programma diretta alla Regione;
b) la relazione tecnica ed urbanistica esplicativa
c) lo schema di convenzione di programma disciplinante i rapporti
attuativi tra i soggetti promotori del programma ed il Comune, nonché
tra i soggetti attuatori tra loro, ivi comprese le garanzie di carattere
finanziario, i tempi di realizzazione del programma stesso e la previsione
delle sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto convenuto
da parte dei soggetti intervenuti;
d) la documentazione attestante la proprietà o la disponibilità
delle aree o degli edifici interessati dal programma;
e) documentazione catastale o tavolare, nonché eventuale altra
documentazione grafica o fotografica ritenuta opportuna dal soggetto
presentatore;
f) il programma finanziario a dimostrazione della fattibilità
del programma integrato.
-
Per l’attuazione di tali programmi integrati, la Regione può
assicurare la copertura contributiva in forma organica e completa
attraverso i vari canali contributivi con i quali è autorizzata
ad intervenire in favore dei diversi operatori.
-
Per le finalità di cui ai commi precedenti viene stipulata
apposita convenzione di programma come indicato al comma 4, lettera
c), tra il Comune sede dell'intervento, gli operatori e la Regione
che preveda, inoltre, tempi e modalità di attuazione del programma
e del relativo onere finanziario pubblico e privato.
-
Il programma integrato d' intervento si attua in conformità
alla strumentazione pianificatoria urbanistica generale ed attuativa
comunale vigente.
-
Hanno priorità nell'accesso ai benefici i programmi integrati
di intervento che presentano il grado più elevato di cantierabilità
delle singole iniziative edilizie.
Note:
1. Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L.R. 45/1993
Art.
45
Individuazione dei beneficiari
Ai fini della scelta degli acquirenti o degli assegnatari di alloggi di
edilizia convenzionata, gli IACP e le imprese devono pubblicare, nei Comuni
della provincia o aggregazione di Comuni individuata dal piano in cui
è localizzato l’intervento, apposito bando di concorso il
cui contenuto deve essere approvato dal Comune sede dell’intervento.
Il bando deve essere pubblicato dopo l’emissione del provvedimento
di concessione del contributo; la pubblicazione deve avere durata non
inferiore a 30 giorni e della stessa deve essere data notizia a mezzo
della stampa quotidiana locale.
La graduatoria tra i richiedenti è formulata dalla Commissione
di cui al precedente articolo 29 sulla base dei criteri eventualmente
indicati nella legge di finanziamento o, in carenza, nei provvedimenti
regionali di localizzazione degli interventi e di scelta degli operatori,
nel bando, nella convenzione stipulata con il Comune.
Qualora alla scadenza del bando le domande presentante non esauriscano
il numero degli alloggi oggetto dell'intervento, la graduatoria è
formata in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande
fino a concorrenza degli alloggi disponibili.
Note:
1. Sostituito il secondo comma da art. 23, comma 1, L.R. 45/1993 con applicabilità
delle relative nuove disposizioni alle fattispecie stabilite dall’
articolo 65, comma 4, della medesima legge.
Art. 46
( ABROGATO )
Note:
1. Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L.R. 37/1988
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