LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 8-08-2001
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DISCIPLINA
GENERALE DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 110
del 9 agosto 2001
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Oggetto
-
La presente legge disciplina in modo organico il sistema regionale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo, dando attuazione alle
disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, Sezione III, del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112, in coerenza con i principi definiti dall'art.
95 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
-
La presente disciplina attiene in particolare:
a) alla programmazione regionale degli interventi pubblici per le
politiche abitative;
b) alla definizione del regime giuridico e delle modalità di
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di seguito
denominati alloggi di erp;
c) al riordino istituzionale ed organizzativo del sistema regionale
dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la riforma degli
Istituti autonomi per le case popolari, in conformità ai principi
stabiliti dalla legislazione sulle autonomie locali, a norma dell'art.
93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
ARTICOLO
2
Finalità
della programmazione degli interventi
-
Le politiche abitative della Regione e degli Enti locali dell'Emilia-Romagna
sono dirette:
a) a rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti
e a quello di particolari categorie sociali attraverso l'incremento
e la qualificazione del patrimonio di alloggi di erp;
b) ad ampliare l'offerta di abitazioni in locazione a canone ridotto
rispetto ai valori di mercato;
c) ad assicurare il sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno
abbienti, per consentire il loro accesso al mercato delle abitazioni
in locazione;
d) a favorire la permanenza in alloggi di erp di assegnatari che necessitano
di sostegno sanitario o sociale, anche tramite l’adeguamento
degli alloggi stessi ovvero la mobilità prioritariamente in
alloggio del medesimo immobile;
e) a favorire gli interventi di manutenzione ed il recupero del patrimonio
edilizio esistente;
f) a favorire l'acquisto della prima casa di abitazione, nell'ambito
di programmi di interesse pubblico;
g) a realizzare, completare o adeguare le dotazioni territoriali,
di cui agli articoli A-22, A-23, A-24 e A-25 della L.R. 24 marzo 2000,
n. 20 - ivi compresi gli interventi di sistemazione, risanamento e
bonifica ambientale anche ai fini della sicurezza urbana, di arredo
urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici - nonché a promuovere
l’acquisizione di aree a basso costo per l’attuazione
degli interventi e la loro messa a disposizione degli operatori;
h) a promuovere la qualificazione dei programmi, dei progetti e degli
operatori e lo sviluppo di tecniche bioclimatiche, ecologiche e di
bioarchitettura.
-
La Regione promuove la riqualificazione urbana attraverso lo sviluppo
dei programmi di cui alla L.R. 3 luglio 1998, n. 19.
-
La Regione favorisce il raccordo della programmazione degli interventi
abitativi con le politiche sociali e sanitarie, anche attraverso la
promozione di progetti di assistenza domiciliare integrata per gli
assegnatari di alloggi di erp, nonché con le politiche per
il diritto allo studio, per il lavoro e per l'immigrazione.
ARTICOLO 3
Riordino
della gestione degli alloggi di erp
-
Il riordino della gestione del patrimonio di erp è diretto
a:
a) conferire ai Comuni il compito di disciplinare la materia con i
propri regolamenti e di esercitare tutte le funzioni amministrative
che ad essa ineriscono, nell’ambito dei principi previsti dalla
presente legge;
b) realizzare l’unificazione in capo ai Comuni della titolarità
del patrimonio di erp ed il conferimento agli stessi delle risorse
necessarie, al fine di consentire l’effettivo esercizio delle
funzioni e dei compiti di cui alla lettera a);
c) trasformare gli attuali IACP in enti pubblici economici, con la
denominazione “Azienda Casa Emilia-Romagna” (ACER) seguita
dal nome della Provincia, per la gestione di patrimoni immobiliari
e la fornitura di servizi tecnici e amministrativi per il settore
abitativo, al fine di assicurare l’efficienza, l’efficacia
e l’economicità della loro attività;
d) creare le condizioni migliori affinché i Comuni possano
avvalersi dell’ACER per la gestione unitaria del patrimonio
di erp e per l’esercizio delle proprie funzioni nel campo delle
politiche abitative.
ARTICOLO 4
Funzioni
della Regione
-
La Regione esercita le funzioni di programmazione e verifica degli
interventi per le politiche abitative e di indirizzo e coordinamento
delle funzioni conferite alle Province ed ai Comuni dalla presente
legge.
-
Sono di competenza della Regione, in particolare, le seguenti funzioni
nel campo degli interventi per le politiche abitative:
a)
la predisposizione e l’approvazione del programma regionale
per le politiche abitative e dei conseguenti provvedimenti attuativi,
ai sensi del Capo I del Titolo II;
b) il concorso, con le competenti amministrazioni dello Stato e con
gli Enti locali interessati, nell'elaborazione dei programmi di edilizia
residenziale pubblica di interesse comunitario e statale;
c) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti prestazionali
da rispettare nella realizzazione degli interventi nonché la
verifica dell'attuazione dei programmi e dell'utilizzo delle risorse
finanziarie;
d) la promozione ed il coordinamento di iniziative di ricerca e sperimentazione
nel campo della normativa tecnica e della qualificazione del processo
edilizio;
e) la determinazione dei requisiti economico finanziari e di qualificazione
tecnica ed organizzativa degli operatori fruenti di contributi pubblici
e la definizione delle modalità di accertamento e di verifica
della permanenza degli stessi.
-
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
la Regione adotta, con delibera del Consiglio regionale, i seguenti
atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della presente
legge e per la specificazione dei suoi contenuti:
a) lo schema di convenzione per le abitazioni in locazione permanente
e a termine, di cui al comma 4 dell'art. 12, e gli elementi essenziali
del relativo contratto di locazione;
b) la definizione e l’aggiornamento dei requisiti degli utenti
di cui all’art. 15;
c) i criteri generali per la determinazione del canone degli alloggi
di erp e i massimali dei costi di gestione degli stessi, con riferimento
ai capitolati prestazionali dei servizi forniti.
-
La Giunta regionale predispone le proposte degli atti di indirizzo
di cui al comma 3 previo parere della Conferenza Regione-Autonomie
locali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 3 del 1999, e previo confronto
con le organizzazioni sindacali. Gli atti di indirizzo sono pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
-
Gli atti della Giunta regionale relativi alle funzioni di cui alle
lettere c) ed e) del comma 2 sono assunti sentito il parere della
Commissione consiliare competente.
ARTICOLO 5
Funzioni
delle Province
-
Compete alle Province provvedere, anche attraverso l'Osservatorio
di cui all'art. 16, alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati
a livello comunale e alla conseguente individuazione dei Comuni o
degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via prioritaria
gli interventi per le politiche abitative, sentito il Tavolo di concertazione
di cui al comma 3.
-
Nell’individuazione delle priorità la Provincia valuta
la coerenza della previsione dei nuovi interventi con gli strumenti
di pianificazione e programmazione territoriali e la loro compatibilità
con i sistemi ambientale, insediativo, della mobilita’, infrastrutturale,
sociale ed economico.
-
Al fine di promuovere l'integrazione ed il coordinamento delle politiche
abitative a livello locale, ivi comprese le modalità di gestione
del patrimonio pubblico, la Provincia istituisce un Tavolo di concertazione
con i Comuni del proprio territorio. Nell’individuare le modalità
di funzionamento del Tavolo di concertazione, la Provincia definisce
la partecipazione delle parti sociali, sviluppando l’articolazione
del confronto anche per specifiche materie e competenze. Il Tavolo
di concertazione provvede, in particolare:
a) ad esprimere il parere in merito alla individuazione delle priorità
nella localizzazione degli interventi per le politiche abitative,
di cui al comma 1;
b) ad esprimere l’intesa sui programmi di alienazione e reinvestimento
degli alloggi di erp di cui all’art. 37;
c) a sviluppare forme di coordinamento della gestione del patrimonio
di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali,
la individuazione di procedure per la mobilità intercomunale
degli assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali
omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di locazione degli
alloggi di erp.
ARTICOLO 6
Funzioni
dei Comuni
-
Spettano ai Comuni, che le esercitano preferibilmente in forma associata,
le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative
ed i compiti attinenti alla attuazione e gestione degli stessi. A
tale scopo i Comuni provvedono, in particolare:
a) alla rilevazione dei fabbisogni abitativi ed alla individuazione
delle tipologie di intervento atte a soddisfarli;
b) alla definizione degli obiettivi e delle linee di intervento per
le politiche abitative locali, assicurando la loro integrazione con
l’insieme delle politiche comunali;
c) alla predisposizione dei programmi volti alla realizzazione, manutenzione
e riqualificazione del patrimonio di erp, nonché alla promozione
degli interventi di edilizia in locazione permanente e a termine;
d) alla individuazione degli operatori che partecipano alla elaborazione
e realizzazione degli interventi, tra i soggetti in possesso dei requisiti
di affidabilità e qualificazione definiti dalla Regione, attraverso
lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica ovvero negoziali,
nei casi previsti dalla legge;
e) all'esercizio delle funzioni amministrative attinenti alla concessione
e alla revoca dei contributi agli operatori di cui alla lettera d)
e dei contributi ai singoli cittadini di cui al comma 2 dell'art.
13, nonché alla gestione dei relativi flussi finanziari;
f) all'accertamento dei requisiti soggettivi degli utenti delle abitazioni;
g) alla costituzione di agenzie per la locazione ovvero allo sviluppo
di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della
locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione.
-
Spettano inoltre ai Comuni la disciplina della gestione degli alloggi
di erp e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia,
secondo quanto previsto dal Titolo III della presente legge.
-
Entro la scadenza del termine di cui al comma 1 dell’art. 52,
il Consiglio regionale individua gli ambiti ottimali per la gestione
unitaria del patrimonio di alloggi di erp, previa intesa con gli Enti
locali nell’ambito della Conferenza Regione - Autonomie Locali,
ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 3 del 1999.
ARTICOLO 7
Concertazione
istituzionale e partecipazione
-
La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge, informano la propria attività al metodo
della concertazione istituzionale, secondo i principi della L.R. n.
3 del 1999 e definiscono le forme di partecipazione dei cittadini
al procedimento di formazione delle decisioni.
-
Le parti sociali e le organizzazioni sindacali degli assegnatari concorrono
alla definizione delle politiche abitative regionali e locali, secondo
le modalità previste dalla presente legge.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PER LE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
Programma regionale
ARTICOLO 8
Contenuto
del programma
-
Il programma regionale per le politiche abitative costituisce lo strumento
di programmazione, volto al coordinamento e all'integrazione degli
interventi per le politiche abitative. Il programma ha contenuti pluriennali
ed è approvato dal Consiglio regionale.
-
Il programma determina con riferimento ai fabbisogni rilevati:
a) le linee di intervento nel settore delle politiche abitative e
i criteri per la loro integrazione con l’insieme delle politiche
locali, dando comunque priorità al recupero, acquisto o realizzazione
di alloggi di erp e di abitazioni destinate alla locazione, anche
nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana;
b) le tipologie dei contributi da assegnare, nell'ambito di quelle
previste dalla presente legge, e la percentuale massima di finanziamento
ammissibile;
c) i criteri generali relativi alle modalità di ripartizione
delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, ivi compresa
la realizzazione di abitazioni in locazione destinate a particolari
categorie sociali, tra le quali le forze dell’ordine ed i lavoratori
in mobilita’;
d) i requisiti di ammissibilità delle proposte comunali.
-
Il
programma stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione
delle proposte comunali, ai fini dell'assegnazione dei contributi
nel corso dei procedimenti attuativi disciplinati dall’art.
9, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
a) l’integrazione degli interventi con le politiche sociali
della Regione;
b) la previsione del cofinanziamento comunale nell'attuazione dell'intervento.
-
Il programma definisce la procedura per la valutazione dell’efficacia
e dell’efficienza degli interventi, identificando i parametri
di riferimento. A tal fine sono considerati, in particolare, i seguenti
indicatori:
a) la durata delle diverse fasi in cui si articola il processo di
attuazione del programma, con l’obiettivo di perseguire l’ottimizzazione
dei tempi e la semplificazione delle procedure;
b) il rapporto tra le risorse impegnate e l’incremento della
disponibilità di alloggi sociali realizzati;
c) il grado di soddisfacimento dell’utenza degli interventi
delle politiche abitative.
-
Il programma è predisposto previa intesa con gli Enti locali,
nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali, ai sensi dell'art.
31 della L.R. n. 3 del 1999, nonché con la partecipazione delle
parti sociali e delle altre istanze economiche e sociali, nell'ambito
della Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, ai sensi dell'art.
34 della medesima legge regionale.
ARTICOLO 9
Procedimenti
attuativi
-
Allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale
per le politiche abitative, la Giunta regionale, in relazione alle
risorse definite nella legge di bilancio, predispone uno o più
bandi per la individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento.
Il bando è pubblicato sul B.U.R.
-
Nei termini e con le modalità previsti dal bando, i Comuni
presentano alla Regione le proposte di interventi per le quali si
richiede l'ammissione a contributo. Le proposte sono elaborate dal
Comune, sentite le parti sociali e le altre istanze economiche e sociali.
-
La Giunta regionale, tenuto conto delle priorità definite dalle
Province ai sensi del comma 1 dell’art. 5, approva l'assegnazione
dei contributi fissandone l'entità e le modalità di
erogazione, anche avvalendosi di un nucleo di valutazione.
ARTICOLO 10
Inizio
dei lavori
-
Gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro
tredici mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della delibera
di cui al comma 3 dell'art. 9.
-
Nei casi di inutile decorrenza del termine di cui al comma 1 la Regione
provvede, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, a convocare
i Comuni e le altre eventuali Amministrazioni interessate, al fine
di accertare le ragioni del ritardo e di verificare la concreta possibilità
di superare gli impedimenti che si frappongono alla realizzazione
degli interventi. I soggetti intervenuti, qualora valutino la possibilità
di pervenire in tempi rapidi all'inizio dei lavori, concordano le
iniziative da assumere per l'avvio degli interventi, attraverso la
sottoscrizione di un accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì il nuovo
termine per l'inizio lavori, comunque non superiore a sei mesi.
-
Qualora non si pervenga all'accordo di cui al comma 2 entro sessanta
giorni dalla convocazione ovvero non sia rispettato il nuovo termine
per l'inizio lavori, la Regione, nei successivi trenta giorni, dichiara
la decadenza dal beneficio e ridetermina la localizzazione degli interventi
finanziati.
ARTICOLO 11
Fondo
regionale per gli investimenti nel settore abitativo
-
Per garantire le risorse finanziarie per le politiche abitative regionali,
è istituito il Fondo regionale per gli investimenti nel settore
abitativo.
-
Al finanziamento del fondo si provvede:
a) con le risorse regionali definite con la legge annuale di bilancio;
b) con le risorse statali attribuite alla Regione per le politiche
abitative, ivi comprese quelle finalizzate al soddisfacimento delle
esigenze abitative di categorie svantaggiate.
-
Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche
abitative, di cui all'art. 8, nonché al cofinanziamento degli
eventuali programmi comunitari o nazionali diretti alla realizzazione
di interventi di edilizia residenziale pubblica.
CAPO II
Interventi per l'edilizia abitativa
ARTICOLO 12
Abitazioni
in locazione
-
Al fine di realizzare alloggi pubblici destinati a soddisfare il fabbisogno
abitativo dei nuclei meno abbienti, il programma regionale per le
politiche abitative prevede la concessione di contributi per il recupero,
l'adeguamento e la realizzazione di alloggi di erp, sulla base dei
programmi deliberati dai Comuni. I contributi possono essere destinati
anche all’acquisto degli immobili da recuperare o delle aree
sulle quali realizzare gli alloggi nonché alla realizzazione,
adeguamento e ammodernamento tecnologico delle dotazioni territoriali
connesse all’intervento.
-
Il programma regionale stabilisce, inoltre, la concessione agli operatori
di cui all’art. 14 di contributi diretti a promuovere il recupero
e la realizzazione:
a) di abitazioni in locazione permanente, destinate senza limite di
tempo alla locazione o all'assegnazione in godimento;
b) di abitazioni in locazione a termine, per le quali l'operatore
si impegni, con apposita convenzione, a concederle in locazione o
in godimento per un periodo non inferiore a dieci anni.
-
I contributi, di cui ai commi 1 e 2, sono erogati sia in conto interesse
che in conto capitale e il loro ammontare è commisurato alla
destinazione degli interventi ammessi a contributo ed alla durata
della locazione convenzionata.
-
Nei casi di cui al comma 2, gli obblighi assunti dall'operatore e
il canone di locazione delle abitazioni sono recepiti in un'apposita
convenzione con il Comune, da trascriversi alla conservatoria dei
registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari.
La convenzione individua altresì gli eventuali servizi prestati
agli utenti delle abitazioni in locazione e i relativi oneri.
-
Lo schema di convenzione, previsto dalla lettera a) del comma 3 dell’art.
4, individua gli effetti che derivano dalla violazione degli obblighi
assunti in sede di convenzione.
-
Per le abitazioni in locazione permanente realizzate da operatori
privati, la convenzione stabilisce il canone di locazione sulla base
del piano finanziario relativo ai costi dell'intervento e di gestione,
ai contributi concessi e al rendimento dell'investimento, definiti
in sede di programmazione, nonché sulla base degli oneri di
manutenzione e rinnovamento degli immobili. Per le abitazioni già
finanziate ai sensi della legislazione regionale previgente, il canone
da corrispondere al termine del periodo di ammortamento è stabilito
in base ai criteri indicati dal presente comma, attraverso accordi,
tra gli operatori e il Comune, integrativi o modificativi della convenzione
esistente.
-
Per le abitazioni in locazione permanente realizzate dai Comuni, al
termine del periodo di attuazione del piano finanziario si applica
il canone per gli alloggi di erp.
-
Il canone di locazione delle abitazioni in locazione a termine è
stabilito in base al piano finanziario, relativo ai costi dell'intervento
e di gestione, ai contributi concessi e al rendimento dell'investimento,
definiti in sede di programmazione.
-
Alla scadenza della convenzione il contratto delle abitazioni in locazione
a termine è risolto di diritto e le stesse possono essere cedute,
anche per singole unità immobiliari. La convenzione può
prevedere l'acquisto differito della abitazione da parte del conduttore,
al termine del periodo di locazione.
-
Le abitazioni in locazione a termine possono essere cedute a soggetti
diversi dal conduttore e dai membri del suo nucleo avente diritto
anche prima della scadenza del periodo di validità della convenzione,
purché nell'atto di alienazione sia espressamente fatta riserva
della prosecuzione della locazione per il periodo residuale secondo
le previsioni della convenzione.
ARTICOLO 13
Abitazioni
in proprietà
-
Al fine di promuovere la proprietà della prima casa il programma
regionale può prevedere l'erogazione agli operatori di cui
al comma 2 dell'art. 14, di contributi, in conto capitale ovvero in
conto interessi, per l'acquisto, il recupero e la costruzione di abitazioni.
-
Contributi in conto capitale possono essere concessi altresì
ai cittadini per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria
abitazione principale, anche attraverso interventi di autocostruzione.
-
Il programma regionale può prevedere la concessione dei contributi
di cui al comma 1 anche per il recupero o la costruzione di abitazioni
in locazione a proprietà differita. Le abitazioni sono destinate
alla locazione per uso abitativo primario, ovvero all’assegnazione
in godimento, per un periodo non inferiore a dieci anni, con successivo
trasferimento in proprietà ai conduttori o assegnatari, in
possesso di requisiti previsti dall'art. 15. Il canone di locazione
o di godimento ed il prezzo di cessione sono determinati nella convenzione
comunale, in conformità ai criteri definiti dal comma 8 dell'art.
12.
ARTICOLO 14
Operatori
-
Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate o realizzate
dai Comuni, da cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
dalle società di scopo di cui al comma 4 dell’art. 41,
da operatori privati e dalle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, individuate dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460,
i quali, in caso di cessazione o cambiamento di attività, siano
tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno
assunto nella convenzione di cui al comma 4 dell'art. 12, a devolvere,
a titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei
contributi al Comune. Sono fatti salvi i casi di fusione tra operatori
che presentino le predette caratteristiche nonché i casi di
cessione delle abitazioni, qualora ciò sia consentito dalla
convenzione debitamente trascritta nei registri immobiliari e l’acquirente
si impegni espressamente con l’atto di acquisto alla prosecuzione
della locazione secondo quanto previsto dalla convenzione e alla cessione
degli immobili a titolo gratuito al Comune in caso di cessazione o
cambiamento di attività.
-
I contributi e le agevolazioni per il recupero o la realizzazione
di abitazioni in locazione a termine e di abitazioni in proprietà
sono concesse a imprese o loro consorzi, a cooperative di abitazione
o loro consorzi, nonché agli altri soggetti privati, che presentano
i requisiti di cui all’art. 19.
-
I contributi per il recupero di abitazioni da destinare alla locazione
a termine possono essere concessi a singoli cittadini previa stipula
di apposita convenzione con il Comune.
ARTICOLO 15
Utenti
-
I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di erp e delle
abitazioni in locazione, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, e per
accedere ai contributi per il recupero, l'acquisto o la costruzione
della casa di abitazione, di cui all'art. 13, attengono ai seguenti
fatti o qualità del nucleo avente diritto:
a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata,
prevista dalla legislazione vigente;
b) la residenza o la sede dell'attività lavorativa;
c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;
d) l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;
e) il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri
stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche.
-
Il Consiglio regionale, con apposita delibera, specifica i requisiti
del nucleo avente diritto per conseguire l'assegnazione degli alloggi
di erp e per la permanenza negli stessi. I limiti di reddito definiti
in tale ambito sono aggiornati periodicamente dalla Giunta regionale,
sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo, quale risulta
dalle determinazioni ISTAT.
-
Il programma regionale per le politiche abitative stabilisce i requisiti
che devono essere posseduti dai destinatari finali delle abitazioni
in locazione permanente e di quelle in locazione a termine, nonché
i requisiti per conseguire l’assegnazione dei contributi per
l’abitazione principale.
-
Per l'assegnazione di abitazioni destinate a specifiche finalità,
possono essere fissati particolari requisiti aggiuntivi, ad opera
del programma regionale ovvero del Comune secondo quanto disposto
dal programma stesso.
-
Non possono usufruire dei finanziamenti coloro i quali abbiano già
beneficiato di contributi pubblici per l'edilizia abitativa, fatta
salva la possibilità di concedere contributi per il recupero
di immobili che abbiano usufruito, ad altro titolo, di agevolazioni
pubbliche, a condizione che gli effetti di queste ultime siano già
esauriti alla data di concessione dei nuovi contributi.
CAPO III
Raccolta e coordinamento delle informazioni
ARTICOLO 16
Osservatorio
regionale del sistema abitativo
-
È
istituito l'Osservatorio regionale del sistema abitativo, che provvede
alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione
dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore
edilizio. In particolare l'Osservatorio integra, rielaborandoli su
base provinciale e regionale, i dati e le informazioni che attengono:
a) ai flussi informativi locali sui fabbisogni abitativi;
b) all'intervento pubblico nel settore abitativo;
c) alle rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari abitativi;
d) alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione dei programmi,
attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni tecniche
relative agli interventi realizzati;
e) alle modalità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente.
-
La Regione specifica metodi di rilevazione e standard tecnici omogenei,
per la costituzione di un sistema nel quale, previa stipula di un
apposito protocollo, tutti i soggetti pubblici o privati che siano
detentori di informazioni possono contribuire all'attività
dell'Osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la possibilità
di utilizzo delle informazioni raccolte.
-
La Regione, d’intesa con le Province, specifica e articola i
compiti e gli obiettivi dell'Osservatorio, individuando forme di coordinamento
e di integrazione dello stesso con gli altri Osservatori e organismi
di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire
un idoneo strumento per l'accertamento dei fabbisogni abitativi, per
l'elaborazione delle politiche abitative e per il monitoraggio della
loro efficacia. Per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio la
Regione può avvalersi dell'attività di soggetti pubblici
e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.
-
La Regione individua apposite modalità di raccordo tra i soggetti
interessati all'attività dell'Osservatorio, con la partecipazione
delle parti sociali e delle altre istanze economico sociali.
ARTICOLO 17
Anagrafe dell'intervento pubblico
-
Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel
settore edilizio e l'utilizzo del patrimonio pubblico in locazione
permanente, la Regione costituisce e gestisce un'apposita anagrafe.
-
I dati riguardano in particolare:
a) il patrimonio pubblico in locazione permanente ed i relativi utenti;
b) le domande di assegnazione di alloggi pubblici in locazione permanente;
c) i beneficiari dei contributi del Fondo per l'accesso all'abitazione
in locazione, di cui all'art. 38, e le domande presentate;
d) i beneficiari di ogni forma di agevolazione finanziaria pubblica,
per costruire, risanare o acquistare la propria abitazione;
e) i beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati
a riscatto o in proprietà.
-
Gli Enti locali ed i soggetti cui è affidata la gestione del
patrimonio sono tenuti a fornire annualmente le informazioni di cui
al comma 2 alla Regione, la quale provvede alla definizione degli
standard tecnici omogenei, all'elaborazione, diffusione e valutazione
dei dati, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio di cui
all'art. 16. L’avere adempiuto a tale obbligo costituisce requisito
per l’ammissione ai contributi regionali.
-
La Regione, gli Enti locali e il soggetto gestore sono autorizzati
al trattamento dei dati raccolti, anche con l'ausilio di mezzi elettronici,
nei limiti di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO IV
Qualificazione del processo edilizio e degli operatori
ARTICOLO 18
Qualificazione
del processo edilizio
-
La Regione promuove la qualificazione degli interventi di edilizia
abitativa assistiti da contributo pubblico, con riguardo alle diverse
fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione, in conformità
alla normativa tecnica di settore, mediante l’individuazione
di linee-guida rivolte agli operatori del settore.
-
La Giunta regionale approva le linee-guida, sentite le organizzazioni
rappresentative degli operatori e degli utenti del processo edilizio.
-
Le linee-guida costituiscono il criterio di riferimento per definire
e valutare la qualità del prodotto nelle diverse fasi del processo
edilizio, anche con riguardo alla manutenzione e gestione del patrimonio
edilizio.
-
Le linee-guida comportano l’individuazione delle esigenze da
soddisfare, la definizione dei requisiti, dei livelli di prestazione
da raggiungere, delle modalità di verifica dei risultati conseguiti
e delle forme di certificazione della qualità del patrimonio
edilizio anche tramite il libretto immobiliare.
ARTICOLO 19
Qualificazione
degli operatori
-
La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli operatori
di cui all'art. 14, ad esclusione dei Comuni, attraverso l'istituzione
di un sistema di accreditamento.
-
Il sistema di accreditamento attesta il possesso dei requisiti di
ordine gestionale, professionale, economico finanziario nonché
i livelli di efficacia ed efficienza nell’attività precedentemente
realizzata dagli operatori, al fine di costituire adeguate garanzie
a tutela dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo edilizio.
Le modalità, l’organizzazione di tali controlli e i livelli
dei requisiti in relazione alla tipologia e alla dimensione degli
interventi sono definiti nell'atto di cui al comma 7.
-
Gli operatori privati in possesso di una certificazione di qualità
prevista dalla normativa vigente, sono accreditati con una procedura
che prevede solo la verifica del possesso dei requisiti non compresi
nella stessa certificazione di qualità.
-
La sospensione, la revoca o la verifica annuale non positiva dell’accreditamento,
disposte in caso di riscontrata difformità o mutamenti delle
condizioni e dei requisiti che ne hanno determinato la concessione,
comportano rispettivamente la sospensione, la revoca o la decadenza
del contributo. L’accertamento di rilevanti non conformità
negli operatori certificati secondo le norme vigenti è altresì
segnalato all'organismo che ha riconosciuto i relativi soggetti certificatori.
-
Il costo dell’accreditamento e del suo mantenimento è
a carico del singolo operatore. La Regione può concedere contributi
per favorire il processo di certificazione, previa definizione, con
deliberazione della Giunta regionale, dei criteri e delle modalità
di individuazione dei beneficiari e di concessione dei contributi.
-
Al fine di fornire adeguata informazione agli Enti locali, la Regione
predispone l'elenco degli operatori accreditati. Per la tenuta dell'elenco
la Regione può avvalersi dell'attività di soggetti pubblici
e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.
-
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento degli operatori,
nell'osservanza della normativa vigente in materia, nonché
i criteri di individuazione dei soggetti preposti alle procedure di
accreditamento e ai controlli previsti dal presente articolo.
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
ARTICOLO 20
Ambito di applicazione
-
Il presente Titolo ha per oggetto l'assegnazione, la gestione ed il
canone di locazione degli alloggi di erp, intesi come le unità
immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze,
site nel territorio regionale che presentano i seguenti requisiti:
a) la proprietà pubblica, dello Stato, dei Comuni, degli altri
Enti locali e degli IACP;
b) l'essere state recuperate, acquistate o realizzate, in tutto o
in parte, con contributi pubblici;
c) l'essere destinate senza alcun limite di tempo alla locazione al
canone definito dall'art. 35.
-
Sono alloggi di erp, in particolare:
a) gli alloggi di erp, come individuati in vigenza della L.R. n. 12
del 1984 come modificata e integrata;
b) gli alloggi realizzati con i piani di reinvestimento dei proventi
delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560;
c) gli alloggi che saranno realizzati con i contributi di cui al comma
1 dell’art. 12.
-
Gli alloggi realizzati in attuazione della legge 6 marzo 1976, n.
52 sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge fatte
salve le modalità e i criteri di assegnazione degli alloggi,
che sono disciplinati ai sensi dell’art. 3 della medesima legge
n. 52 del 1976.
-
Sono comunque esclusi dall'applicazione del presente Titolo, le abitazioni
in locazione permanente ed a termine, nonché le abitazioni
realizzate, recuperate o acquistate dalle cooperative di abitazione
per i propri soci ovvero con programmi di edilizia agevolata e convenzionata.
Sono altresì esclusi gli alloggi di servizio e quelli di proprietà
degli enti previdenziali.
-
Gli alloggi non più idonei per vetusta’, per inadeguatezza
tipologica o per ubicazione ad essere assegnati come residenza permanente,
possono essere temporaneamente sottratti dal Comune all'assegnazione,
per essere inseriti con priorità in programmi di recupero o
riqualificazione.
-
Il Comune può destinare alloggi di erp ad un diverso utilizzo,
garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio
abitativo.
-
I programmi di riqualificazione urbana che interessano aree destinate
ad edilizia residenziale pubblica garantiscono comunque la realizzazione
di una quantità equivalente di nuovi alloggi di erp all’interno
degli ambiti oggetto del programma.
ARTICOLO 21
Disciplina
applicabile
-
Il patrimonio di erp, in ragione della funzione sociale cui è
destinato, è assoggettato alla speciale disciplina dettata
dagli articoli seguenti e dai regolamenti comunali in materia di gestione
e di uso degli alloggi.
-
Per quanto non disciplinato ai sensi del comma 1 trovano applicazione
i principi in materia di obbligazioni e le norme sul contratto di
locazione.
ARTICOLO 22
Partecipazione
degli assegnatari alla gestione del patrimonio
-
I Comuni promuovono il coinvolgimento degli assegnatari, singoli ed
associati, nella gestione del patrimonio di alloggi di erp e favoriscono,
nelle forme stabilite dallo Statuto, la loro partecipazione al procedimento
di approvazione dei regolamenti e degli atti di programmazione previsti
dalla presente legge.
-
I Comuni favoriscono l'autogestione da parte degli assegnatari dei
servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria
degli immobili, fornendo alle autogestioni le relative risorse finanziarie
nonché l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria
per la loro costituzione e funzionamento.
-
I Comuni e i soggetti gestori assicurano l’esercizio dei diritti
sindacali dell’utenza.
-
I Comuni e i soggetti gestori garantiscono l'accesso a tutte le informazioni
che attengono alla gestione, ed in particolare alle spese di investimento
e a quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito
anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le
organizzazioni sindacali degli assegnatari e nell’ambito della
carta dei servizi a garanzia dei diritti dell’utenza.
-
Al fine di favorire forme di aggregazione sociale i Comuni concedono,
previa apposita convenzione, l'uso di spazi comuni del patrimonio
di erp alle associazioni di assegnatari nonché alle loro organizzazioni
sindacali.
-
I Comuni e i soggetti gestori provvedono alla riscossione senza oneri
delle quote di adesione degli assegnatari alle organizzazioni sindacali.
ARTICOLO
23
Edifici a proprietà mista
-
Negli edifici e nei complessi edilizi a proprietà mista, il
Comune o il soggetto gestore a ciò delegato, attuano le modalità
di gestione condominiale stabilite dalle leggi vigenti e dal codice
civile, anche nel caso in cui permane la maggioranza pubblica della
proprietà.
-
A tale scopo il Comune o il soggetto gestore convoca, entro un anno
dall’entrata in vigore della presente legge, l’assemblea
dei condomini, ai sensi dell’art. 1135 del codice civile. Qualora
mantenga la maggioranza del valore dell’intero edificio, il
Comune o il soggetto gestore a ciò delegato può assumere
la funzione di amministratore del condominio.
-
Gli assegnatari di alloggi erp compresi negli stabili a regime condominiale
hanno diritto di voto, in luogo del Comune o del soggetto gestore,
per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di
gestione dei servizi e per quelle relative agli interventi di manutenzione,
in tutto o in parte, a carico degli assegnatari.
-
In caso di inadempimento da parte degli assegnatari delle obbligazioni
nei confronti del condominio e degli altri condomini, il Comune o
il soggetto gestore risponde in via subordinata dell’adempimento,
fermo restando il diritto di regresso.
-
Nell’ambito dei documenti contabili del soggetto gestore sono
evidenziate le situazioni di proprietà mista per singoli edifici
o complessi immobiliari e le relative quote di partecipazione alle
spese condominiali.
CAPO II
Assegnazione e gestione degli alloggi
ARTICOLO 24
Requisiti
per l'accesso
-
Gli alloggi di erp sono assegnati, secondo l'ordine di priorità
fissato con un'apposita graduatoria, ai nuclei aventi diritto in possesso
dei requisiti definiti a norma dell'art. 15.
-
I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione
della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente
nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera
f) del comma 1 dell'art. 30, in merito al requisito relativo al reddito.
-
Ai fini della presente legge per nucleo avente diritto s’intende
la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno
altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti,
i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino
al secondo grado.
-
Ai fini della presente legge per nucleo avente diritto si intende
anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché
il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità
qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata
alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza
deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere
stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione
della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
-
Ai fini della presente legge i minori in affido all'interno dei nuclei
aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.
ARTICOLO 25
Disciplina
delle assegnazioni e gestione
-
Il Comune assegna gli alloggi di erp su istanza degli interessati,
con una delle seguenti modalità:
a) il concorso pubblico, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali;
b) la formazione di una graduatoria aperta, secondo quanto previsto
dal comma 4.
-
Il Comune provvede con apposito regolamento alla individuazione della
modalità di assegnazione degli alloggi, entro dodici mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, disciplinando in particolare:
a) i contenuti della domanda e le modalità di presentazione
della stessa;
b) i criteri di priorità per l’assegnazione ed i relativi
punteggi da attribuire alle domande in relazione alle condizioni soggettive
ed oggettive dei nuclei richiedenti;
c) il contenuto del bando e le forme di pubblicizzazione dello stesso,
ove si opti per l’assegnazione mediante concorso pubblico;
d) il procedimento di formazione e pubblicazione della graduatoria
e le modalità di aggiornamento della stessa;
e) le forme di assegnazione degli alloggi, tra cui l'istituzione di
apposite commissioni per la formazione delle graduatorie di assegnazione;
f) le modalità di modificazione o integrazione della domanda
al mutare delle condizioni soggettive ed oggettive;
g) le modalità di individuazione dell'alloggio, con particolare
riguardo alla scelta, alla consegna, alla rinuncia ed ai termini per
l’occupazione;
h) le assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di
emergenza abitativa, ove si sia optato per l’assegnazione mediante
concorso pubblico.
-
I criteri di cui alla lettera b) del comma 2 sono definiti dal Comune,
sentite le organizzazioni sindacali.
-
Qualora il Comune non si avvalga della procedura del bando di concorso
pubblico di cui alla lettera a) del comma 1, le domande di assegnazione
sono inserite, in base ai punteggi attribuiti, in una graduatoria
aperta, aggiornata con cadenza periodica. Gli alloggi disponibili
sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria,
come risulta a seguito dell'ultimo aggiornamento.
-
Nella scelta dell’alloggio da assegnare ai richiedenti collocati
in posizione utile, il Comune persegue l'obiettivo della razionalizzazione
dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle esigenze
abitative del nucleo avente diritto, in rapporto alla sua composizione
e preferenza.
-
Il Comune, sentite le parti sociali, ai sensi del comma 1 dell’art.
22 e sulla base dei criteri stabiliti con delibera del Consiglio regionale,
disciplina con appositi regolamenti:
a) le modalità d’uso degli alloggi e delle parti comuni;
b) la ripartizione degli oneri tra l’ente gestore e gli assegnatari;
c) l’autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni,
la convocazione e gestione dell’assemblea annua degli assegnatari;
d) la durata e le modalità di attuazione della ospitabilità;
e) le modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni
ai regolamenti.
-
Il Comune nel caso in cui proceda all’assegnazione di alloggi
a persone che abbisognano di assistenza sanitaria e sociale ovvero
constati la loro presenza negli stessi, predispone, d’intesa
con il soggetto gestore, appositi progetti di sostegno al nucleo avente
diritto e di intervento per attenuare le eventuali situazioni di disagio
anche per gli altri assegnatari.
-
Qualora l’assegnatario o altro componente del nucleo avente
diritto violi le norme del regolamento d’uso degli alloggi e
delle parti comuni, il soggetto gestore provvede, previa formale contestazione
dell’addebito, ad imputare all’assegnatario stesso il
rimborso dei costi di ripristino dei beni danneggiati e di quelli
dei servizi aggiuntivi prestati, ferma restando l’applicabilità
delle procedure di decadenza o di risoluzione del contratto previste
dagli articoli 30 e 31.
-
Le opere di miglioramento realizzate dall’assegnatario con il
consenso del Comune o del soggetto gestore a ciò delegato,
danno diritto ad indennizzo, secondo quanto previsto dal regolamento
comunale. L’indennizzo è compensato con le somme dovute
dall’assegnatario nel corso del rapporto di locazione ovvero
è liquidato all’atto del rilascio dell’alloggio.
ARTICOLO 26
Durata
del contratto di locazione
-
Il contratto di locazione degli alloggi di erp ha durata di tre anni
e alla scadenza è prorogato tacitamente per periodi di tre
anni, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 30 in materia
di decadenza dall'assegnazione.
ARTICOLO 27
Subentro,
ampliamento e ospitalità temporanea
-
I componenti del nucleo avente diritto, purché conviventi,
subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione
in caso di decesso dell'assegnatario ovvero di abbandono dell'alloggio.
Hanno diritto al subentro in particolare i componenti del nucleo originario
nonché coloro che siano venuti a far parte del nucleo per ampliamento
dello stesso, a seguito di sopravvenienza di figli, matrimonio o convivenza
anagrafica di almeno due anni o per l'accoglienza nell'abitazione
degli ascendenti o degli affini in linea ascendente, ovvero per affidamento
stabilito con provvedimento giudiziario, secondo quanto previsto dalla
delibera del Consiglio regionale di cui al comma 2 dell’art.
15.
-
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione
degli effetti civili dello stesso, si provvede all'eventuale voltura
del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria,
del giudice.
-
L'ospitalità di persone diverse da quelle indicate al comma
1 non comporta ampliamento del nucleo avente diritto nè costituisce
titolo al subentro e può essere attuata secondo quanto disposto
dal regolamento comunale d’uso degli alloggi.
ARTICOLO 28
Mobilita’
-
Il Comune disciplina, con regolamento, la mobilità degli assegnatari
negli alloggi di erp, in conformità ai seguenti principi:
a) la mobilità può essere richiesta dall'assegnatario
per l'inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali
condizioni di vita e di salute, nonché per dare soluzione a
particolari condizioni di disagio abitativo o sociali o per l'avvicinamento
al luogo di lavoro, cura e assistenza;
b) la mobilità può essere attivata d'ufficio per eliminare
gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, per esigenze
di ristrutturazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui
esso faccia parte ovvero per altri gravi motivi specificamente individuati
dal regolamento comunale.
-
In caso di mobilità per gravi condizioni di sottoutilizzazione
degli alloggi, il Comune assicura il trasferimento dell’assegnatario
nello stesso edificio o in edifici di erp limitrofi a quello occupato
ovvero situati in un quartiere da lui indicato.
-
In caso di mobilità per esigenze di ristrutturazione, il Comune
deve assicurare che il trasferimento avvenga in altro alloggio e deve
prestare formale garanzia circa i tempi di ultimazione dei lavori
e sulla possibilità per l'assegnatario, su sua richiesta, di
rientrare nell'alloggio alla conclusione degli interventi. Le spese
di trasloco nell’alloggio provvisorio e quelle per il rientro
in quello originario sono a carico del Comune.
CAPO III
Annullamento dell'assegnazione, decadenza e risoluzione del contratto
ARTICOLO 29
Annullamento
dell'assegnazione
-
L'annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto
dal Comune, in contraddittorio con l'assegnatario, nei seguenti casi:
a) di contrasto del provvedimento con la normativa vigente al momento
dell'assegnazione;
b) di assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni
risultate false.
-
Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di diritto
del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il
termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei
confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non
è soggetto a graduazioni o proroghe.
ARTICOLO 30
Decadenza
dall'assegnazione
-
La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune, d’ufficio
o su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo avente
diritto che, nel corso del rapporto di locazione:
a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo
superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato in tutto o in parte l'alloggio
assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbia
gravemente contravvenuto al regolamento d'uso degli alloggi;
c) abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio;
d) si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, fatto salvo
quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 32;
e) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati
alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 15;
f) abbia superato il limite di reddito per la permanenza, determinato
ai sensi del comma 2 dell'art. 15;
g) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni
e documentazione per l'accertamento del reddito del nucleo avente
diritto e degli altri requisiti per la permanenza;
h) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è
situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato
predetto, senza il prescritto titolo abilitativo. È fatta salva
l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso
entro il termine disposto dal Comune.
-
La decadenza è dichiarata dal Comune con provvedimento assunto,
in contraddittorio con l'interessato, entro trenta giorni dall’accertamento
dei fatti o condizioni di cui al comma 1. La dichiarazione di decadenza
comporta:
a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la risoluzione
di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell’alloggio;
b) nei casi di cui alle lettere e), f), g) ed h) del comma 1, l’automatica
disdetta del contratto di locazione e la conseguente risoluzione dello
stesso alla prima scadenza successiva.
-
La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di
locazione maggiorato, determinato ai sensi della lettera d) del comma
1 dell’art. 35.
-
Il mancato rilascio dell’alloggio alla data stabilita nella
dichiarazione di decadenza comporta il pagamento al Comune, a titolo
di sanzione amministrativa, di una somma definita dal regolamento
di cui al comma 2 dell’art. 25, oltre al canone di locazione
maggiorato indicato al comma 3 del presente articolo.
-
Il Comune può individuare, con regolamento, i casi nei quali
l'emissione della dichiarazione di decadenza di cui al comma 2 può
essere sospesa, indicandone il termine massimo.
-
Il Comune può promuovere appositi programmi per la realizzazione
di abitazioni, in locazione o in proprietà, da destinare prioritariamente
ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi delle lettere e), f) e g)
del comma 1.
ARTICOLO 31
Risoluzione
del contratto
-
Fuori dai casi di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 30, il contratto
può prevedere che la violazione di specifici obblighi, concordati
in sede di stipula del contratto di locazione, comporta l'immediata
risoluzione del contratto per inadempimento.
ARTICOLO 32
Morosità
-
Ai fini della presente legge sono considerati morosi gli assegnatari
che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione
o delle quote di gestione dei servizi.
-
Sono equiparati a tutti gli effetti agli assegnatari di cui al comma
1 quelli che si rendono morosi nei confronti dell'autogestione nel
pagamento delle quote relative ai servizi accessori.
-
I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido con
l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.
-
Il Comune, prima della dichiarazione di decadenza, verifica la possibilità
di sanare la morosità attraverso un piano di recupero, concordato
con l’assegnatario, che preveda il pagamento della somma dovuta
maggiorata degli interessi legali.
-
Il Comune può sospendere l'assunzione del provvedimento di
decadenza per morosità qualora constati che la stessa è
dovuta a gravi situazioni personali o familiari dell'assegnatario,
accollandosi in tutto o in parte il pagamento del canone di locazione
e delle quote di servizi.
ARTICOLO 33
Accertamento
periodico dei requisiti
-
La situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione
sono accertate con cadenza annuale anche attraverso la richiesta all'assegnatario
delle informazioni o della documentazione non in possesso del Comune
e che non possono essere acquisite d'ufficio presso altre amministrazioni.
-
Qualora l'assegnatario non produca senza giustificato motivo la documentazione
richiesta ovvero produca una documentazione parziale o palesemente
inattendibile, il Comune dichiara la decadenza, previa formale diffida
ad adempiere.
ARTICOLO 34
Occupazione
illegale degli alloggi
-
Il Comune dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo,
previa formale diffida a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni
dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione ovvero a presentare, entro
lo stesso termine, eventuali deduzioni scritte in merito al titolo
del possesso.
-
In caso di occupazione abusiva di alloggi da assegnare, il termine
indicato al comma 1 è ridotto a quindici giorni, ed il Comune
persegue gli occupanti senza titolo ai sensi dell'art. 633 del codice
penale.
-
Il soggetto gestore è tenuto a segnalare al Comune l’occupazione
abusiva o senza titolo degli alloggi.
CAPO IV
Canone di locazione
ARTICOLO 35
Canone
di locazione
-
Il canone di locazione degli alloggi di erp è determinato dal
Comune sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, ai
sensi della lettera c) del comma 3 dell’art. 4, e tenendo conto
delle esigenze di cui al comma 1 dell’art. 36, previo confronto
con le organizzazioni sindacali. Nella definizione del canone di locazione
sono osservati i seguenti principi:
a) il canone è commisurato al valore dell’immobile e
al reddito del nucleo dell’assegnatario valutato secondo i criteri
stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche
e integrazioni;
b) è individuata una fascia di protezione per le famiglie meno
abbienti, per le quali è definita l’incidenza massima
del canone sul reddito;
c) al di fuori della fascia di protezione il canone è stabilito
dal Comune all’interno dei limiti minimi e massimi fissati dalla
Regione;
d) a decorrere dalla data della dichiarazione di decadenza e fino
al rilascio dell'alloggio è dovuto il pagamento di un canone
maggiorato rispetto a quello di cui alla lettera c), il quale viene
definito dal Comune nell'ambito dei limiti fissati dalla Regione.
-
Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente al Comune le
spese sostenute per i servizi ad essi prestati. Tramite la riscossione
del canone l’Ente gestore può incassare dagli assegnatari
le quote relative alle spese di manutenzione ordinaria delle parti
comuni.
ARTICOLO 36
Destinazione
dei proventi dei canoni
-
I proventi dei canoni degli alloggi di erp, oltre che alla copertura
dei costi di gestione, sono destinati dal Comune esclusivamente:
a) al recupero ed allo sviluppo del patrimonio di alloggi di erp,
ivi compresi i relativi programmi sistematici di manutenzione e di
adeguamento tecnologico;
b) al cofinanziamento dei programmi intercomunali per l’erp,
concordati nell’ambito del Tavolo di concertazione provinciale
di cui al comma 3 dell’art. 5.
-
I proventi dei canoni degli alloggi di erp possono essere destinati
dal Comune anche al cofinanziamento del Fondo per l’accesso
all’abitazione in locazione di cui all’art. 38 nei limiti
definiti dalla Regione.
-
Ai proventi dei canoni non possono essere imputati costi di gestione
superiori ai massimali definiti dalla Regione, nell’osservanza
dell’atto di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 3 dell’art.
4.
-
Il Comune, con cadenza annuale, predispone e pubblica una relazione
sulla utilizzazione dei proventi dei canoni.
CAPO V
Alienazione degli alloggi di erp
ARTICOLO 37
Alienazione
degli alloggi di erp
-
Gli alloggi di erp possono essere alienati esclusivamente per l'esigenza
di una più razionale ed economica gestione del patrimonio.
-
In tale caso i Comuni predispongono, anche in forma associata, un
programma di alienazioni e di reinvestimento per l'incremento e il
recupero del patrimonio di erp. Il programma è approvato dal
Comune d’intesa con il Tavolo di concertazione provinciale,
di cui al comma 3 dell’art. 5, ed è trasmesso alla Regione,
per l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza di cui all'art. 17.
-
Il programma è attuato attraverso un bando di vendita ad asta
pubblica, assumendosi come prezzo base il valore di mercato dell'immobile,
determinato dall'ente proprietario.
-
Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere esercitate dai Comuni
in forma associata.
-
Agli attuali occupanti dell'alloggio è riconosciuto il diritto
di prelazione nell'acquisto, al prezzo di aggiudicazione, a seguito
dell'espletamento delle procedure d'asta. La prelazione deve essere
esercitata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito dell'asta
pubblica.
-
Il Comune, nell’attuazione del programma, prevede opportune
misure per la salvaguardia dei diritti degli assegnatari che non intendono
procedere all’acquisto.
-
I proventi delle alienazioni sono interamente destinati dal Comune
allo sviluppo e alla qualificazione del patrimonio di erp.
-
È
fatta salva la conclusione dei programmi di alienazione approvati
ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nei limiti di quanto
disposto dall’art. 96 della L.R. n. 3 del 1999.
TITOLO IV
FONDO PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE
ARTICOLO 38
Fondo
regionale
-
È
istituito il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, per
assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti,
cosi’ da favorire il loro accesso al mercato della locazione.
-
Le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione
di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di
conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi della lettera b) del
comma 1 dell'art. 39.
-
Il fondo è finanziato con le assegnazioni attribuite alla Regione
in sede di ripartizione del fondo nazionale, di cui all'art. 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con risorse regionali. I Comuni integrano
con risorse proprie le disponibilità finanziarie loro assegnate.
ARTICOLO 39
Funzioni regionali e comunali
-
La Regione, sentiti i Comuni:
a) stabilisce i criteri di riparto tra i Comuni delle risorse del
fondo e le modalità di conferimento delle stesse, individuando
la quota del concorso finanziario comunale;
b) definisce le modalità di individuazione dei beneficiari
e le forme di utilizzazione delle risorse disponibili, perseguendo
l’obiettivo della semplificazione e accelerazione dell’azione
amministrativa.
-
Il Comune provvede alla gestione del fondo, ad attivare le procedure
di individuazione dei soggetti beneficiari, nonché a quantificare
ed erogare i contributi.
-
Nella definizione dei contributi e delle modalità di erogazione
degli stessi, è perseguita la stretta integrazione con le politiche
sociali ai sensi del comma 3 dell'art. 2.
TITOLO V
NORME ORGANIZZATIVE
CAPO I
Riordino degli enti operanti nel settore delle politiche abitative
ARTICOLO 40
Trasformazione
degli IACP in enti pubblici economici
-
Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono trasformati
in enti pubblici economici alla data di entrata in vigore della presente
legge, con la denominazione “Azienda Casa Emilia-Romagna”
(ACER) seguita dal nome della Provincia.
-
Le ACER sono dotate di personalità giuridica e di autonomia
organizzativa, patrimoniale e contabile e sono disciplinate, per quanto
non espressamente previsto dalla presente legge, dal codice civile.
-
La titolarità dell’ACER è conferita alla Provincia
e ai Comuni, i quali la esercitano nell’ambito della Conferenza
degli Enti. Alla Provincia compete una quota pari al 20% del valore
patrimoniale netto dell’ACER; la restante quota è conferita
ai Comuni, in proporzione al numero dei loro abitanti.
-
Ciascuna ACER subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti
attivi e passivi dello IACP in essere alla data della trasformazione,
fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 49.
-
Al personale dipendente dell’ACER si applicano gli istituti
attinenti lo stato giuridico, economico e previdenziale previsti per
i dipendenti degli enti pubblici economici di settore.
ARTICOLO 41
Attività
delle ACER
-
Le ACER svolgono quali compiti istituzionali le seguenti attività:
a) la gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di erp,
e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli
immobili, ivi compresa la verifica dell’osservanza delle norme
contrattuali e dei regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti
comuni;
b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione,
progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici
o di programmi complessi;
c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze
abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e le
altre iniziative di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art.
6;
d) la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di erp e
di abitazioni in locazione.
-
I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici possono avvalersi
dell’attività delle ACER di cui al comma 1 anche attraverso
la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati,
i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi
derivanti dall’attività. È fatto salvo quanto
previsto in via transitoria dall’art. 52.
-
Le ACER possono costituire o partecipare a società di scopo
per l’esercizio dei compiti di cui al comma 1, di attività
strumentali allo svolgimento degli stessi ovvero delle attività
inerenti alle politiche abitative degli Enti locali individuate dallo
Statuto, fermo restando il perseguimento delle finalità sociali
cui tali soggetti sono preposti.
-
Le ACER possono svolgere le attività di cui al comma 1 a favore
di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo
criteri di redditività.
-
Le ACER tengono una contabilizzazione separata degli oneri e dei proventi,
che derivano dalle diverse attività e servizi svolti ai sensi
dei commi precedenti. Entro il secondo anno dall’entrata in
vigore della presente legge le ACER si dotano della certificazione
del bilancio secondo la normativa vigente.
ARTICOLO 42
Statuto
e organi
-
L’ACER è dotata di uno Statuto che ne specifica le finalità,
in conformità alle disposizioni della presente legge. Lo Statuto
stabilisce, inoltre, le norme fondamentali per l’organizzazione
dell’ACER e, in particolare, definisce le attribuzioni e il
funzionamento degli organi, i criteri per la determinazione del compenso
dei membri del Consiglio di amministrazione nonché le forme
di partecipazione degli utenti alla gestione dell’ACER. Lo Statuto
prevede altresì le modalità di trasformazione e di scioglimento
dell’ACER, prevedendo che queste determinazioni siano assunte
dalla Conferenza degli Enti con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza dei due terzi del valore dell’ACER.
-
Lo Statuto è predisposto dal Consiglio di amministrazione dell’ACER,
entro sessanta giorni dalla nomina, ed approvato dalla Conferenza
degli Enti, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza del
valore dell’ACER.
-
Sono organi dell'ACER:
a) la Conferenza degli Enti;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
ARTICOLO 43
Conferenza degli Enti
-
La Conferenza degli Enti è composta dai seguenti membri:
a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
b) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni della provincia.
-
La Conferenza degli Enti è convocata in via ordinaria due volte
l’anno. Essa è inoltre convocata quando il Presidente
lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno la metà
dei suoi componenti in carica, o su richiesta scritta e motivata del
Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente dell’ACER partecipa
ai lavori della Conferenza degli Enti senza diritto di voto.
-
La Conferenza degli Enti delibera:
a) lo Statuto e le sue modifiche;
b) i programmi pluriennali e annuali di attività;
c) il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
d) la costituzione o partecipazione a società di scopo;
e) le operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per più
di un esercizio;
f) la nomina del Presidente, del Consiglio di amministrazione e dei
membri del Collegio dei revisori dei conti.
-
Lo Statuto disciplina la convocazione e la costituzione della Conferenza
degli Enti e la validità delle sue deliberazioni. Ai componenti
è riconosciuto un diritto di voto pari alla quota di partecipazione
di cui al comma 3 dell’art. 40.
ARTICOLO 44
Consiglio
di amministrazione
-
Il Consiglio di amministrazione dell’ACER è nominato
dalla Conferenza degli Enti ed è formato dal Presidente e da
altri due componenti. Il Consiglio di amministrazione dura in carica
cinque anni.
-
La Conferenza degli Enti può in qualsiasi tempo rimuovere il
Consiglio di amministrazione e sostituirlo immediatamente ovvero nominare
un amministratore straordinario per il tempo strettamente necessario
alla sostituzione, qualora accerti, anche a seguito della comunicazione
del Collegio dei revisori dei conti, di cui al comma 6 dell’art.
47:
a) l’impossibilità di funzionamento dell’organo;
b) reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento;
c) rilevanti perdite derivanti dall’attività di gestione;
d) gravi irregolarità amministrative e contabili.
-
Ai fini della definizione dello status dei componenti del Consiglio
di amministrazione trovano applicazione i principi contenuti nell'art.
78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4, nell'art. 81, nell'art. 85
e nell'art. 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Lo Statuto prevede
requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti
del Consiglio di amministrazione, anche con riferimento al settore
specifico di attività dell’ACER.
ARTICOLO 45
Compiti
e funzionamento del Consiglio di amministrazione
-
Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri di governo
e di gestione dell’ACER che non siano riservati dalla presente
legge o dallo Statuto alla Conferenza degli Enti.
-
In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) predispone, i bilanci e gli atti di programmazione, da sottoporre
all’approvazione della Conferenza degli Enti;
b) delibera le misure organizzative, approvando criteri, procedure,
livelli e, in casi di particolare rilevanza per la struttura, deleghe
di responsabilità operativa;
c) definisce criteri ed indirizzi specifici di acquisizione e uso
delle risorse;
d) verifica i risultati economici e qualitativi delle attività
e dei servizi;
e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità,
il regolamento e la dotazione organica del personale.
-
Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più
dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della
delega.
-
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente,
si riunisce in via ordinaria almeno ogni mese e in via straordinaria
quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri in carica o
dal Collegio dei revisori dei conti.
-
I poteri, i doveri e le responsabilità dei componenti del Consiglio
di amministrazione sono regolati dalle norme previste dal codice civile
per gli amministratori di società per azioni, in quanto applicabili.
ARTICOLO 46
Presidente
e Vice presidente
-
I Presidenti delle ACER sono nominati dalle Conferenze degli Enti
su proposta avanzata d’intesa dai Comuni capoluogo con le amministrazioni
provinciali. In mancanza di una proposta concertata le Conferenze
procedono comunque alla nomina dei Presidenti.
-
Il Presidente rappresenta l’ACER, convoca e presiede il Consiglio
di amministrazione, sovrintende al funzionamento dell’Ente e
vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione.
-
A tal fine, il Presidente:
a) promuove e cura le relazioni con i soggetti, gli enti e gli organismi
interessati dall’attività dell’ACER;
b) esplica, nell’ambito della gestione complessiva dell’ACER,
compiti di promozione, sviluppo e controllo;
c) sovrintende alla elaborazione dello schema di bilancio preventivo
e del bilancio di esercizio, che sottopone alla valutazione del Consiglio
di amministrazione, redigendo le relazioni illustrative ad essi allegate;
d) adotta gli atti che gli sono stati delegati dal Consiglio di amministrazione.
-
Spetta inoltre al Presidente adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti
di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla
ratifica dello stesso nella prima seduta successiva.
-
Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di amministrazione
tra i suoi componenti. Il Vicepresidente esercita le funzioni del
Presidente nel caso di sua assenza o impedimento.
ARTICOLO 47
Collegio
dei revisori dei conti
-
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi e tre supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati
dalla Regione, con funzioni di Presidente, e due effettivi e due supplenti
nominati dalla Conferenza degli Enti. I revisori sono scelti tra i
revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’art.
1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
-
Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere
dalla data del provvedimento di nomina. I revisori che senza giustificato
motivo non partecipano per tre sedute consecutive decadono automaticamente
dalla carica. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, si provvede
alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1. Il nuovo
revisore scade insieme con quelli in carica.
-
Il compenso dei revisori è fissato, all’atto della nomina,
dalla Giunta regionale, ed è a carico dell’ACER.
-
Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo interno sulla
gestione dell’ACER, ed, in particolare:
a) vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e del regolamento
di amministrazione e contabilità;
b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza
del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
c) esamina il bilancio previsionale e le relative variazioni ed assestamento;
d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.
-
Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere al Presidente
e alla dirigenza notizie sull’andamento dell’ACER. I revisori
possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti d’ispezione e di controllo.
-
Il Collegio dei revisori dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità
amministrative e contabili nella gestione dell’ACER, ha l’obbligo
di riferirne immediatamente alla Conferenza degli Enti ed al Presidente
della Giunta regionale.
-
La Giunta regionale può richiedere alla Conferenza degli Enti
di rimuovere il Consiglio di amministrazione entro un termine perentorio,
qualora, a seguito della comunicazione del Collegio dei revisori dei
conti di cui al comma 6, accerti la sussistenza di uno dei fatti indicati
dal comma 2 dell’art. 44. Constatata l’inattività
della Conferenza degli Enti, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva
alla rimozione del Consiglio di amministrazione.
CAPO II
Costituzione dell’ACER
ARTICOLO 48
Costituzione
degli organi e approvazione dello Statuto
-
Allo scopo della costituzione degli organi dell’ACER, il Presidente
della Commissione amministratrice straordinaria di cui all’art.
5 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 8, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, convoca la Conferenza degli
Enti, affinché provveda alla nomina del Presidente, del Consiglio
di amministrazione nonché dei membri del Collegio dei revisori
dei conti di propria competenza. La Commissione amministratrice straordinaria
ed il Collegio dei Sindaci restano in carica fino alla costituzione
dei nuovi organi, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
-
Qualora nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge non si sia provveduto alla costituzione del Consiglio
di amministrazione, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario
dell’ACER, che resta in carica fino alla costituzione del Consiglio
di amministrazione stesso.
-
Il Consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dall’insediamento,
sottopone alla Conferenza degli Enti per l’approvazione:
a) lo Statuto;
b) il primo piano programmatico, contenente le linee strategiche e
gli indirizzi di gestione dell’ACER;
c) la prima dotazione organica dell’ACER, predisposta sentite
le organizzazioni sindacali dei dipendenti dello stesso;
d) il bilancio di previsione per l’anno 2002.
-
Per l’anno 2001 l’ACER continua a dare attuazione al bilancio
approvato secondo la normativa previgente.
ARTICOLO 49
Patrimonio
degli attuali IACP
-
Entro centottanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione
predispone l’inventario dei beni immobili di proprietà
dello IACP alla data di entrata in vigore della presente legge e lo
trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione entro i successivi
sessanta giorni. Nell’inventario devono essere distinti:
a) gli alloggi di erp, le relative parti comuni degli edifici e pertinenze;
b) l’individuazione, per ciascuno degli immobili di cui alla
lettera a), dei diritti e dei rapporti attivi e passivi afferenti
agli stessi;
c) il restante patrimonio immobiliare dello IACP, ivi compresa la
sede dell’Ente.
-
Entro dieci giorni dall’approvazione dell’inventario,
il Presidente dell’ACER chiede al Presidente del Tribunale competente
la designazione di uno o più esperti per la redazione della
relazione di stima del patrimonio netto dell’Ente. La relazione
contiene in particolare, per ciascuna delle singole componenti patrimoniali,
attive e passive, l’indicazione del valore attribuito ad essa
ed i criteri di valutazione seguiti.
-
A seguito dell’approvazione dell’inventario e comunque
entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 52, il Consiglio
di amministrazione consegna gli immobili di cui alla lettera a) del
comma 1 del presente articolo ai Comuni nel cui territorio sono ubicati,
mediante la redazione di appositi verbali, e provvede alle relative
trascrizioni. Al verbale di consegna sono allegati gli elenchi dei
diritti e dei rapporti attivi e passivi di cui alla lettera b) del
comma 1.
-
Entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 52, salvo motivata
proroga della Giunta regionale, l’ACER provvede alla ultimazione
dei lavori in corso all’entrata in vigore della presente legge,
diretti al recupero o alla realizzazione di alloggi di erp, nonché
alla redazione dei relativi verbali di consegna ai Comuni territorialmente
competenti e alle necessarie trascrizioni.
-
Dalla data di sottoscrizione dei verbali di consegna di cui ai commi
3 e 4, gli immobili sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà
ai Comuni. Dalla medesima data i Comuni subentrano in tutti i rapporti
attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi
diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate ai comma
6.
-
L’ACER è responsabile dell’adempimento delle obbligazioni,
afferenti agli immobili trasferiti, sorte e scadute in data antecedente
al trasferimento. Resta di competenza dell’ACER l’ultimazione
dei lavori, attinenti agli immobili trasferiti ai sensi del comma
3, che alla data del trasferimento risultino già appaltati
o già inseriti in atti di programmazione regionale e abbiano
già comportato impegno contabile di spesa. Resta altresì
di competenza ed a carico del medesimo Ente il contenzioso instaurato
per fatti ed atti antecedenti alla data del trasferimento, relativamente
agli immobili interessati.
-
Nel caso in cui i Comuni non provvedano entro il termine fissato dai
commi 3 e 4 alla presa in consegna degli immobili e alla sottoscrizione
dei verbali, l’ACER redige i relativi verbali di consegna alla
presenza di due testimoni, li notifica all’amministrazione inadempiente,
mediante ufficiale giudiziario e provvede alle trascrizioni nei registri
immobiliari.
-
La mancata redazione dell’inventario entro i termini di cui
al comma 1 costituisce grave irregolarità contabile nella gestione
dell’ACER, ai sensi del comma 6 dell’art. 47. Qualora
l’ACER non adempia, nei termini di cui ai commi precedenti,
alla predisposizione dei verbali di consegna ovvero alle trascrizioni,
la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, attraverso la nomina
di un commissario ad acta.
ARTICOLO 50
Personale
dipendente degli attuali IACP
-
A seguito del riordino disposto dal presente Titolo, il personale
dipendente dello IACP, che abbia un rapporto a tempo indeterminato
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene
il rapporto in essere fino all’espletamento delle procedure
di cui al comma 3 ed è successivamente incluso nel ruolo organico
dell’ACER.
-
Per tutte le materie inerenti il rapporto di lavoro del personale
già dipendente degli IACP, si fa riferimento all’apposito
regolamento definito, entro due mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, dalla Giunta regionale, previo confronto sindacale
e sentita la Commissione consiliare competente.
-
Il Consiglio di amministrazione dell’ACER, dopo l’approvazione
della prima dotazione organica dell’Ente ai sensi del comma
3 dell’art. 48, espletate le procedure di relazioni sindacali
contrattualmente previste, predispone il piano per la gestione del
personale. Nel caso in cui il piano non preveda il completo utilizzo
del personale in servizio presso lo IACP, sono attivati specifici
accordi sindacali per la mobilità presso la Provincia e i Comuni
del territorio o presso la Regione dell’eventuale personale
in esubero, utilizzando ove possibile la volontarietà.
-
A fronte del manifestarsi di eventuali esuberi di personale, durante
o successivamente il periodo transitorio di cui all’art. 52,
il suddetto personale, che alla data di entrata in vigore della presente
legge era titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
lo IACP, è inserito negli organici degli Enti titolari dell'ACER,
con le modalità individuate dal regolamento previsto dal comma
2.
-
Il personale interessato dagli accordi di cui ai commi 3 e 4 conserva
la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del
trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata.
-
Il personale acquisito dagli Enti titolari di cui ai commi 3 e 4 è
prioritariamente destinato allo svolgimento dei compiti attinenti
alle politiche abitative.
-
Le Amministrazioni Provinciali e Comunali, quali titolari delle ACER,
possono richiedere il comando di personale, o metterne a disposizione
con analoga modalità, da e verso le ACER per un tempo determinato
e per riconosciute esigenze di servizio.
-
Quanto previsto nel presente articolo viene applicato anche nei confronti
del personale delle ACER interessato dalla costituzione delle società
di scopo previste nell’art. 41 comma 3.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
ARTICOLO 51
Norme
transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
-
I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli interventi
nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, già avviati
formalmente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
conclusi e producono pienamente i loro effetti secondo le previsioni
delle leggi previgenti.
-
I programmi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica in corso
di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge
sono completati in conformità alle previsioni delle leggi regionali
previgenti.
-
Le disposizioni della presente legge, in materia di programmazione
degli interventi pubblici per le politiche abitative, si applicano
per l'utilizzo:
a) delle risorse finanziarie stanziate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) delle risorse attribuite alla Regione in data precedente all'entrata
in vigore della presente legge e non programmate nei casi previsti
dai commi 1 e 2;
c) delle eventuali economie e rientri riferiti a finanziamenti statali
relativi ad atti di programmazione assunti in conformità alle
previsioni delle leggi regionali previgenti.
ARTICOLO 52
Norme
transitorie in merito alla gestione del patrimonio di erp
-
Per quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le ACER mantengono la gestione del patrimonio di erp trasferito ai
Comuni ai sensi dell’art. 49. I proventi dei canoni percepiti
successivamente alla sottoscrizione dei verbali di consegna degli
alloggi sono destinati, oltre che alla copertura dei costi di gestione
e degli oneri fiscali, al finanziamento di un programma di recupero
degli alloggi approvato dalla Conferenza degli Enti e al finanziamento
del fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione,
per una quota definita dalla Regione nell’ambito delle determinazioni
di cui al comma 1 dell’art. 39.
-
In coerenza con gli ambiti ottimali per la gestione unitaria del patrimonio
di erp dei Comuni individuati ai sensi del comma 3 dell’art.
6, il Consiglio regionale può, con il medesimo provvedimento,
adeguare gli ambiti territoriali delle ACER, stabilire la fusione
di due o più delle attuali ACER ovvero prevedere la costituzione
di nuove ACER, regolandone termini e modalità di attuazione
anche in funzione delle possibili evoluzioni del settore.
-
La disciplina prevista dalla presente legge trova applicazione per
quanto concerne la natura giuridica, l’attività, gli
organi, il patrimonio e il personale delle ACER costituite o modificate
ai sensi del comma 2.
ARTICOLO 53
Norme
transitorie in merito all’assegnazione degli alloggi di erp e al
contratto di locazione
-
Fino all'approvazione della delibera del Consiglio regionale di cui
al comma 2 dell’art. 15, continua a trovare applicazione la
disciplina previgente relativa ai requisiti per conseguire l'assegnazione
degli alloggi di erp e per la permanenza negli stessi.
-
I termini di durata della locazione degli alloggi di erp, previsti
dall’art. 26, si applicano ai contratti in corso a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
-
I procedimenti diretti alla approvazione della graduatoria per le
assegnazioni degli alloggi di erp, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono conclusi secondo la legislazione
previgente.
-
Fino all'approvazione delle graduatorie di assegnazione predisposte
ai sensi del regolamento di cui al comma 2 dell’art. 25, i Comuni
provvedono all'assegnazione degli alloggi di erp, utilizzando le graduatorie
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e con
le modalità previste dalla normativa previgente.
-
Fino all’approvazione del regolamento di cui all’art.
28, i Comuni esercitano le funzioni relative alla mobilità
degli assegnatari, dando applicazione a quanto disposto dalla normativa
previgente.
-
Fino all’assunzione dell’atto comunale di cui al comma
1 dell'art. 35, il canone degli alloggi di erp è calcolato
con le modalità e i criteri definiti dal Consiglio regionale
secondo la normativa previgente.
-
Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 2 dell’art.
25 le assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di
emergenza abitativa vengono effettuate con le modalità previste
dalla normativa previgente.
ARTICOLO 54
Censimento
del patrimonio di erp dei Comuni
-
A seguito dell'entrata in vigore della presente legge i Comuni attuano
il censimento del patrimonio di alloggi di erp di loro proprietà
e dei relativi utenti.
-
La Regione provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.,
a definire gli standard tecnici omogenei per la raccolta dei dati
e le modalità per la loro trasmissione all'anagrafe dell'intervento
pubblico, di cui all'art. 17.
CAPO II
Norme finali
ARTICOLO 55
Monitoraggio
e valutazione di impatto
-
A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente una
relazione al Consiglio in cui siano contenute, in forma sintetica,
almeno le seguenti informazioni:
a) stato di attuazione della legge;
b) quantificazione e analisi dei costi sostenuti per l’attuazione
degli interventi previsti;
c) analisi dei tempi necessari all’attuazione degli interventi,
eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dalla presente legge;
d) monitoraggio del patrimonio erp.
-
La Giunta regionale svolge un’analisi del processo di attuazione
della legge e un’analisi degli effetti degli interventi, avvalendosi
delle attività dell’Osservatorio regionale del sistema
abitativo e dell’Anagrafe dell’intervento pubblico. Le
analisi possono essere altresì affidate a istituti di ricerca
o società di consulenza aventi le necessarie competenze e comprovata
esperienza in attività di valutazione. I risultati delle analisi
sono presentati al Consiglio regionale.
-
L’analisi di processo è conclusa entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e deve informare il
Consiglio anche sui seguenti aspetti:
a) opinioni dei soggetti coinvolti sull’utilità degli
interventi previsti;
b) opinioni e analisi di osservatori qualificati sull’utilità
della legge e sulle eventuali opportunità di miglioramento.
-
L’analisi di impatto è avviata a conclusione dell’analisi
di processo ed è conclusa entro i successivi tre anni. L’analisi
di impatto si concentra sui seguenti aspetti:
a) variazioni quantitative e qualitative del patrimonio di erp;
b) grado di efficienza ed efficacia della gestione erp;
c) grado di copertura delle domande di accesso agli alloggi erp e
al mercato delle locazioni e delle abitazioni.
-
La competente Commissione consiliare può, nel corso delle attività
per le analisi di processo e di impatto, chiedere informazioni alla
Giunta regionale, convocando a tal fine i rappresentanti delle strutture,
società e istituti eventualmente incaricati delle analisi.
ARTICOLO 56
Istituzione del fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle
barriere architettoniche
-
È
istituito un fondo regionale per concorrere al sostegno finanziario
degli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere
architettoniche.
-
Il fondo regionale di cui al comma 1 è destinato ad integrare
le risorse finanziarie assegnate, per la medesima finalità,
dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13,
nell'ipotesi in cui le somme attribuite alla Regione non siano sufficienti
a coprire l'intero fabbisogno dei Comuni.
-
La Giunta regionale, con il medesimo atto con il quale attribuisce
ai Comuni le risorse statali, provvede anche alla ripartizione, in
proporzione, delle risorse finanziarie del fondo regionale.
ARTICOLO 57
Norme
finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione
fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio nella parte
spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità
in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto
disposto dall'art. 11, comma primo, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
successive modificazioni, e nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni
di fondi nazionali e comunitari.
ARTICOLO
58
Modifiche all’art. 11 della L.R. n. 14 del 1990 e all’art.
9 bis della L.R. n. 5 del 1994
-
Al comma 1 dell’art. 11 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14,
recante: “Iniziative regionali in favore dell’emigrazione
e dell’immigrazione - Nuove norme per l’istituzione della
Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione”,
le parole: “dà diritto all’attribuzione aggiuntiva
di due punti”, sono sostituite dalle seguenti: “dà
diritto all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, secondo
quanto disposto dal regolamento comunale”.
-
Al comma 1 dell’art. 9 bis della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5,
recante: “Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi
a favore di anziani autosufficienti”, le parole: “a Comuni,
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e Cooperative a proprietà
indivisa che”, sono sostituite dalle seguenti: “ai Comuni
e agli operatori che presentano i requisiti individuati dalla legge
i quali”.
ARTICOLO 59
Abrogazioni
-
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 e 53 sono abrogate le
seguenti leggi regionali:
a) L.R. 28 maggio 1975, n. 36 recante: << Concessione di contributi
per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e
il risanamento di complessi di edilizia pubblica residenziale di proprietà
degli IACP o da essi gestiti, nonché per agevolare la costruzione
da parte di cooperative di abitazione a proprietà indivisa
e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata,
agevolata e convenzionata >> ;
b) L.R. 13 luglio 1976, n. 28 recante: << Modifica all'art.
8 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 36 << Concessione
di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione
e il risanamento di complessi d'edilizia pubblica residenziale di
proprietà degli IACP o da essi gestiti, nonché per agevolare
la costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa
e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata,
agevolata e convenzionata >> >> ;
c) L.R. 2 giugno 1980, n. 46 recante: << Provvedimenti regionali
per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la
promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e
convenzionata — agevolata >> ;
d) L.R. 25 maggio 1981, n. 15 recante: << Norme per la scelta
dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia
residenziale convenzionata fruente del contributo pubblico - attuazione
dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457 >> ;
e) L.R. 1 febbraio 1982, n. 8 recante: << Coordinamento delle
funzioni relative all'edilizia residenziale pubblica e soppressione
del Consorzio Regionale fra gli IACP dell'Emilia-Romagna ai sensi
degli artt. 13 e 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Istituzione del
Comitato di coordinamento regionale dell'edilizia residen-ziale pubblica
>> ;
f) L.R. 30 agosto 1982, n. 40 recante: << Modifica ed integrazione
alla legge regionale 2 giugno 1980 n. 46 << Provvedimenti regionali
per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la
promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e
convenzionata - agevolata >> >> ;
g) L.R. 30 agosto 1982, n. 41 recante: << Formazione e gestione
dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica nella Regione Emilia-Romagna >> ;
h) L.R. 14 marzo 1984, n. 12 recante: << Norme per l'assegnazione,
la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma
della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali
emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981 >> ;
i) L.R. 9 novembre 1984, n. 48 recante: << Prima normativa tecnica
regionale per la disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica
>> ;
j) L.R. 4 giugno 1986, n. 18 recante: << Disposizioni transitorie
relative all'organizzazione degli IACP - modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, concernente l'assegnazione,
la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica >> ;
k) L.R. 28 aprile 1988, n. 13 recante: << Applicazione al personale
dipendente degli Istituti Autonomi Case Popolari dell'Emilia-Romagna
della disciplina prevista dall'accordo di comparto 1985/87, relativa
al personale di cui al DPR 5 marzo 1986, n. 68, approvata dalla L.R.
28 ottobre 1987, n. 30 >> ;
l) L.R. 2 dicembre 1988, n. 50 recante: << Modifiche ed integrazioni
alla L.R. 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione,
decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica >> ;
m) L.R. 1 febbraio 1990, n. 10 recante: << Interpretazione autentica
dell'art. 44, primo comma, della L.R. 14 marzo 1984, n. 12, sostituito
dall'art. 29 della L.R. 2 dicembre 1988, n. 50 >> ;
n) L.R. 13 aprile 1990, n. 31 recante: << Modifiche alla L.R.
14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza
e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
>> ;
o) L.R. 25 marzo 1991, n. 5 recante: << Modifiche alla L.R.
2 giugno 1980, n. 46 per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale
convenzionata agevolata destinati a categorie sociali che presentino
svantaggi abitativi >> ;
p) L.R. 16 marzo 1995, n. 13 recante: << Modifiche e integrazioni
alla L.R. 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione,
decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica,
come modificata dalla L.R. 2 dicembre 1988, n. 50, e ulteriori modificazioni
>> ;
q) L.R. 22 gennaio 1997, n. 3 recante: << Istituzione dell'Istituto
Autonomo per le case popolari della Provincia di Rimini >> ;
r) L.R. 25 febbraio 2000, n. 8 recante: >> Provvedimenti urgenti
in materia di edilizia residenziale pubblica >> .
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Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 2 e 3 dell’art. 11 della L.R. 21 febbraio 1990, n.
14 recante: >> Iniziative regionali in favore dell’emigrazione
e dell’immigrazione — Nuove norme per l’istituzione
della Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione
>> ;
b) l’art. 46 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 recante: >>
Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti
dipendenti dalla Regione >> ;
c) l’art. 10 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 recante: >>
Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore
di anziani autosufficienti >> ;
d) gli artt. 1, 3, e 5 della L.R. 19 agosto 1996, n. 34 recante: >>
Modifiche alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale
pubblica e interventi edilizi a favore degli anziani e modifiche alla
L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 >> .
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 8 agosto 2001 VASCO ERRANI
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