Testo coordinato legge 0012 del 1984
Bollettino Ufficiale n. 35 del 17.3.1984

EMILIA ROMAGNA Legge regionale 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

INDICE

Art.1 - Finalità

TITOLO I - NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
Art.2 - Ambito di applicazione della legge
Art.3 - Requisiti soggettivi per l'accesso all'E.R.P.
Art.4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Art.5 - Contenuti del bando di concorso
Art.6 - Contenuti e presentazione delle domande
Art.7 - Punteggi di selezione delle domande
Art.8 - **Istruttoria per la formazione della graduatoria provvisoria**
Art.9 - **Commissione per la formazione della graduatoria definitiva**
Art.10 - **Compiti della Commissione e formazione della graduatoria definitiva**
Art.11 - Graduatorie speciali per le assegnazioni
Art.12 - Accertamento dei requisiti
Art.13 - **Aggiornamento delle graduatorie definitive di assegnazione**
Art.14 - Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione
Art.15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Art.16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Art.17 - Scelta e consegna degli alloggi
Art.18 - **Riserva di alloggi per particolari esigenze abitative**
Art.19 - Subentro nella domanda e nell'assegnazione
Art.20 - Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario
Art.21 - Ospitalità temporanea di terze persone

TITOLO II -ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Art.22 - Annullamento dell'assegnazione
Art.23 - **Decadenza dalla qualifica di assegnatario**
Art.24 - **Decadenza dalla permanenza nell'alloggio**
Art.25 - **Abrogato**
Art.26 - Occupazione illegale degli alloggi

TITOLO III - NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
Art.27 - Finalità e ambito della mobilità
Art.28 - Domande per il cambio alloggio
Art.29 - Commissione per la valutazione delle domande di cambio alloggio
Art.30 - Norme per la gestione della mobilità
Art.31 - Cambi su proposta dell'ente gestore
Art.32 - **Abrogato**

TITOLO IV - **GESTIONE DEGLI ALLOGGI E DEI SERVIZI**
Art.33 - Autogestione degli alloggi e dei servizi
Art.34 - Modalità per l'autogestione dei servizi
Art.35 - Attività di amministrazione condominiale
Art.36 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Art.37 - **Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione**
Art.38 - Morosità nel pagamento del canone
Art.39 - **Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali**

TITOLO V - **NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE**
Art.40 - **Definizione del canone**
Art.41 - **Elementi soggettivi per la determinazione del canone**
Art.42 - **Elementi oggettivi per la determinazione del canone**
Art.43 - **Determinazione del canone**
Art.44 - **Aggiornamento del canone**
Art.45 - **Abrogato**
**Art.45 bis - Funzioni degli Istituti Autonomi per le Case Popolari**
Art.46 - Relazione annuale dell'ente gestore
Art.47 - **Organi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari**
**Art.48 - Statuto degli Istituti autonomi per le case popolari**
**Art.49 - Disciplina delle procedure amministrative**

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**
**Art.50 - Reddito per l'accesso**
**Art.51 - Norme di attuazione**
**Art.52 - Abrogazione di norme**
**TABELLA A - Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica**

**TABELLA B - Punteggi di selezione della domanda**

Art. 1
(sostituito da art. 1 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50)
Finalità
**La presente legge detta norme che disciplinano l'assegnazione, la gestione e la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella regione Emilia-Romagna, nonché le modalità per la determinazione dei canoni di locazione.**

TITOLO I
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 2
(già modificato da art. 2 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50 poi sostituito da art. 1 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Ambito di applicazione della legge **

  1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni dallo Stato, da enti pubblici territoriali e dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
  2. Le norme della presente legge si applicano altresì alle case-parcheggio e ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e semprechè abbiano tipologie e standards abitativi adeguati e idonei alla residenza permanente.
  3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:
    a) realizzati, recuperati o acquisiti dalle cooperative edilizie per i propri soci;
    b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
    c) di servizio e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione;
    d) di proprietà degli enti previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione per le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
  4. Gli alloggi, non più idonei per vetustà, per inadeguatezza tipologica e per ubicazione ad essere assegnati come residenza permanente, possono essere temporaneamente sottratti all'assegnazione, mediante deliberazione adottata dall'ente gestore, su parere favorevole dell'ente proprietario, da inviarsi al Comune competente per territorio, secondo le procedure indicate dalla presente legge, e destinati a ricovero provvisorio, case parcheggio o residenza temporanea.
  5. Con la deliberazione di cui al comma 4, è determinata la durata della sospensione del provvedimento di assegnazione per gli alloggi indicati allo stesso comma 4, ai quali si applica il regime di canone previsto dagli artt. 40 e seguenti.
  6. La destinazione temporanea degli alloggi di cui al comma 4 è effettuata dal Comune territorialmente competente per i fini previsti dall'art. 18, senza incidenza, tuttavia, sulla percentuale e sul numero complessivo degli alloggi da assegnare nell'anno stabiliti al comma 1 dello stesso art. 18.
  7. Possono altresì essere esclusi, previa autorizzazione della Giunta regionale, richiesta con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario e sentito il parere del Comune, quegli alloggi che, per le modalità di acquisizione, di realizzazione, di recupero - previste nelle eventuali convenzioni che ne regolano l'utilizzo - per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi è comunque facoltà del Comune indicare le modalità di destinazione e di individuazione dei soggetti beneficiari.
  8. Qualora sia accertata l'impossibilità di utilizzazione del patrimonio trasferito ai Comuni ai sensi della L.R. 1 settembre 1981, n. 25, possono essere esclusi in via temporanea e per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile in caso di comprovate necessità funzionali, secondo la procedura del comma 7, quegli alloggi che il Comune, anche sulla base di convenzioni appositamente stipulate con le Aziende USL, ritenga di dover destinare al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di intervento socio-terapeutico. La convenzione dovrà stabilire le modalità di utilizzazione e destinazione degli alloggi, nonché del pagamento del relativo canone.
  9. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ai sensi dell'art. 17 della legge 25 marzo 1982, n. 94, segnalano al Comune gli alloggi che si rendono disponibili per la locazione. Tali alloggi sono locati nel rispetto della norma suddetta nonché degli statuti dei singoli enti e il contratto di locazione è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
  10. Sono invece assoggettati alle norme della presente legge gli alloggi eventualmente ceduti alle IPAB con le modalità dell'art. 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni quelli eventualmente realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.**

TITOLO I
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 3
(già modificato da art. 3 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi modificato da art. 1 L.R. 13 aprile 1990 n. 31 e infine sostituito da art. 2 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica

  1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi sono stabiliti nella
    Tabella A allegata alla presente legge.
  2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con i loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nella forme di legge.
  3. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte della o delle persone conviventi.
  4. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) ed F) della Tabella A, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 per il requisito relativo al reddito.
  5. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.
  6. Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.
  7. Le modificazioni della Tabella A sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.**

TITOLO I
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 4
(sostituiti commi 1, 5, 7 e aggiunto comma dopo il comma 4 da art. 4 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50; modificato comma 4 da art. 3 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Norme per l’emanazione dei bandi di concorso
**All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune.**
Il concorso viene di norma indetto per singoli Comuni, oppure per ambiti territoriali sovracomunali come individuati dalla Regione con i provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi. In sede di prima applicazione, i bandi vengono emanati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Fino all’approvazione delle graduatorie relative ai nuovi bandi generali, gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.
Gli aggiornamenti, almeno biennali, previsti dal successivo art. 13, vengono banditi entro il 30 settembre e la relativa graduatoria deve essere ultimata entro i successivi **centocinquanta** giorni.
**Anche le graduatorie relative ai bandi generali debbono essere ultimate nello stesso periodo di tempo.**
**I bandi di concorso generali, integrativi e speciali debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati. Contemporaneamente copia dei bandi deve essere inviata alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. I Comuni dovranno assicurarne la massima pubblicizzazione con idonee forme, fornendone, inoltre, copia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori affinché ne sia data diffusione anche nei luoghi di lavoro. In particolare le Amministrazioni comunali sono tenute altresì a trasmettere copia del bando al Ministero degli affari esteri nonché alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei paesi in cui risiedono i cittadini emigrati.** In caso di mancato adempimento nei termini prescritti di quanto disposto dal presente articolo, la Regione può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli enti gestori competenti per territorio.
**Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi o particolari esigenze, il Comune può emanare bandi speciali indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ai bandi stessi ed eventuali specifiche condizioni oggettive e soggettive.**

TITOLO I
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 5
(aggiunto comma dopo il comma 1 da art. 5 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50; modificato comma 1 da art. 4 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Contenuti del bando di concorso
Il bando di concorso deve contenere:
a) l’ambito territoriale di assegnazione;
b)**I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti della Tabella A e le condizioni previste dalla Tabella B, allegate alla presente legge, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Regione per specifici interventi;**
c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
d) il termine non inferiore a 30 e non superiore a 45 giorni per la presentazione della domanda;
e) la documentazione da allegare alla domanda.
**Nella predisposizione, da parte degli enti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica, le tipologie dimensionali e i servizi degli alloggi dovranno essere
definiti sulla base dei profili familiari e delle esigenze dei richiedenti, con particolare riguardo alle persone anziane e/o portatrici di handicap, tenendo altresì conto delle famiglie plurinucleari o numerose, anche nel quadro dei piani di mobilità dell'utenza finalizzati alla razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.**
Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni.
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva lo schema-tipo di bando di concorso ed il modulo-tipo della domanda.

TITOLO I
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 6
(sostituiti commi 2 e 3 da art. 5 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Contenuti e presentazione delle domande
La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi allo stesso nei termini fissati dal bando, deve indicare:
a) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
b) la composizione del nucleo familiare corredata dei caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
d) l’ubicazione e la consistenza dell’alloggio occupato;
e) ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
g) la eventuale documentazione da allegare alla domanda.
**2. Il concorrente deve dichiarare nei modi e per gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere A) e B) della Tabella A, nonché, in favore di sè stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) ed F) della stessa Tabella A.**
**3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i Comuni accertano i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d'ufficio con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra pubblica Amministrazione.**

TITOLO I
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 7
(già sostituito da art. 6 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi sostituito da art. 6 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Punteggi di selezione della domanda

  1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi indicati dalla Tabella B allegata alla presente legge.
  2. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adottivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.
  3. Ai sensi del primo comma dell'art. 25 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modifiche ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.
  4. Le modificazioni della Tabella B sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.**

TITOLO I
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RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 8
(sostituita rubrica e sostituiti commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da art. 7 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50; sostituito comma 2, modificato comma 3, abrogato comma 5 e modificato comma 11 da art. 7 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
**Istruttoria per la formazione della graduatoria provvisoria**
Il Comune che ha indetto il bando procede all’istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.
**Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi di ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nonché documentate o accertate d'ufficio.**
Il Comune, nell’esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla commissione di cui al successivo art. 9 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della commissione stessa. Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità dei requisiti di cui **alle lettere C) ed E) della Tabella A**, il Comune può richiedere agli uffici finanziari gli opportuni accertamenti fornendo ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità.
**Entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando, il Comune procede alla formazione ed adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. In calce alla graduatoria sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarata inammissibili con le relative motivazioni.**
**abrogato**
**La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.**
**Per la pubblicazione della graduatoria provvisoria il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso ad eccezione della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.**
**Ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.**
**Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla commissione di cui al successivo art. 9. Il ricorso è depositato presso il Comune.**
**Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria il Comune trasmette alla commissione di cui al successivo art. 9 la graduatoria provvisoria unitamente alle domande relative ai ricorsi presentati, nonché le domande per le quali è stata richiesta la verifica, corredate dalla relativa documentazione.**
La Giunta regionale **...** provvede ad impartire disposizioni ai Comuni per la raccolta e l’elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda da finalizzare alla formazione di indicatori componenti il fabbisogno abitativo.

TITOLO I
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 9
(sostituita rubrica , sostituito comma 1 e abrogato comma 3 da art. 8 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50; sostituiti commi 1, 2, 4, 6, 8, 9 e 10 da art. 8 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
**Commissione per la formazione della graduatoria definitiva**
**La graduatoria di assegnazione è formata da una Commissione, nominata dal Presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale comunale o sovracomunale, secondo quanto stabilito con decreto di nomina. In ogni provincia possono essere formate una o più Commissioni, fino ad un massimo di quattro, sulla base delle proposte dei Comuni, formulate nel rispetto dei criteri di razionalità e di omogeneità territoriale, in relazione all'entità della domanda.**
**Le disposizioni di cui al comma primo si applicano anche al Circondario di Rimini per effetto del D. Lgs. 6 marzo 1992, n. 252.**
**abrogato**
**La commissione è così composta:
a) da un presidente nominato con i criteri e le modalità della L.R. 27 maggio 1994, n. 24;
b) da due rappresentanti di ogni Comune al cui ambito territoriale si riferisce il bando di concorso;
c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative su base nazionale, designati dalle medesime;
d) da un rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare.**
Per ogni componente della commissione il Presidente della Giunta regionale nomina un supplente designato contestualmente al membro effettivo.
**La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno quattro componenti, uno dei quali sia il presidente, sulla base delle designazioni che dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.**
La commissione elegge nel proprio seno il vice-presidente.
**Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la commissione già nominati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.**
**La Commissione resta in carica quattro anni.**
**La segreteria operativa della commissione è formata da dipendenti dei Comuni interessati, che designano anche il segretario.**
La commissione con competenza sovracomunale ha sede presso uno dei Comuni interessati, indicato nel decreto di nomina della commissione stessa.
L'onere finanziario per il funzionamento della commissione, per cui si applicano le disposizioni regionali, è a carico del Comune o dei Comuni ed è ripartito, a cura della segreteria operativa della commissione sovracomunale, secondo il numero delle domande presentate.

TITOLO I
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 10
(già sostituiti rubrica e articolo da art. 9 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50; poi sostituito comma 1 da art. 9 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
**Compiti della Commissione e formazione della graduatoria definitiva**
**La commissione decide sui ricorsi e sulle domande per le quali il Comune ha chiesto la verifica e redige la graduatoria definitiva previa effettuazione, da parte del Presidente della commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo.
Nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriore documentazione ai fini dell'esame delle domande e dei ricorsi trasmessi dal Comune, la commissione segnala la richiesta ai Comuni interessati, i quali sono tenuti a richiedere ai concorrenti la documentazione stessa e a trasmetterla alla commissione.
La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e contemporaneamente ne è inviata copia alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, la cui efficacia e modalità di aggiornamento sono disciplinate dal successivo art. 13.
La graduatoria è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi art. 11, 18 e 27.**

TITOLO I
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 11
(sostituito da art. 10 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50; sostituiti comma 1 e 2 da art. 10 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Graduatorie speciali per le assegnazioni
**Il Comune può istituire graduatorie speciali nelle quali sono inseriti gli appartenenti ai gruppi sociali definiti ai punti B-3, B-4, B-5, B-6 e B-9 della Tabella B, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini della immediata individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima - di norma non superiore a mq 60 - che saranno assegnati secondo i criteri di ripartizione definiti dal Comune stesso, ferma restando la priorità per le categorie indicate.
Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto B-7) della Tabella B, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del dPR 27 aprile 1978, n. 384, e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione.
Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.
La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali.**

TITOLO I
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 12
(sostituito comma 1 e modificato comma 4 da art. 11 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50; modificato comma 2 e sostituiti commi 4 e 5 da art. 11 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Accertamento dei requisiti
**Ai fini della decisione sui ricorsi e sulle domande per le quali il Comune ha chiesto la verifica, la commissione, nel caso di dubbia interpretabilità o di inattendibilità dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda o nella documentazione, provvede a richiedere agli uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del concorrente. **
In particolare, per quanto riguarda i requisiti di cui**alla lettera E) della Tabella A**, la Commissione può interessare gli uffici finanziari preposti richiedendo il relativo accertamento e può altresì richiedere al Comune ogni utile elemento di valutazione della capacità contributiva del concorrente.
Nel caso in cui sussistano elementi di incertezza in ordine ai dati dichiarati o accertati, la commissione può chiedere i necessari chiarimenti al soggetto interessato anche con eventuale audizione; inoltre, a tal fine, la commissione stessa può compiere sopralluoghi anche su richiesta dell’interessato.
**I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.**
**Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda.**

TITOLO I
NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 13
(sostituita rubrica e comma 5 da art. 12 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50; sostituiti commi 4 e 5 da art. 12 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
**Aggiornamento delle graduatorie definitive di assegnazione**
La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata o sostituita nei modi previsti nei successivi commi.
Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate di norma biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità di cui al precedente articolo 4, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all’assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
Ogni quattro anni deve essere emanato un nuovo bando generale e la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente.
**I Comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione presentate dai richiedenti residenti nel territorio comunale, destinare gli alloggi anche a cittadini residenti nei Comuni contermini inseriti utilmente nelle graduatorie per l'assegnazione E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) del Comune.**
**Nell'impossibilità di assegnare gli alloggi, i Comuni ai sensi del comma quarto possono individuare i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I beneficiari devono, comunque, essere in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza, e ad essi verrà applicato il canone previsto dalla presente legge.**

TITOLO I
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 14
(già modificato da art. 13 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi sostituito da art. 13 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione

  1. In sede di assegnazione degli alloggi, la commissione di cui all'art. 9 verifica la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione sulla base della documentazione trasmessa dal Comune. A questo fine il Comune, nei termini e con le modalità previste nel bando di concorso, provvede a richiedere o acquisire d'ufficio la documentazione atta a verificare, nei confronti dei concorrenti che si trovino collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni prescritte.
  2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive dei concorrenti, intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti. Il requisito di cui alla lettera E) della Tabella
    A) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data. Deve sempre essere verificata la permanenza delle condizioni oggettive che hanno dato luogo al punteggio.
  3. Qualora sia accertata la mancanza di requisiti e di condizioni dichiarate nella domanda, nonché la perdita di requisiti o il mutamento di condizioni oggettive, la commissione comunica all'interessato l'esclusione dalla graduatoria o il mutamento della posizione nella stessa.
  4. Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in opposizione da parte degli interessati, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La commissione nei successivi quindici giorni comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede alla conseguente variazione della graduatoria. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.**

TITOLO I
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 15

(già modificato da art. 14 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi sostituito da art. 14 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Disponibilità degli alloggi da assegnare

  1. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi, cui si applicano le disposizioni della presente legge, è tenuto a comunicare al Comune competente l'elenco degli alloggi da assegnare, ivi compresi quelli da destinare alle procedure di mobilità.
  2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero l'ente attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune territorialmente competente la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi.
  3. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l'ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della presunta data di rilascio non appena nota e comunque non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità. Tale comunicazione deve essere corredata da una relazione sullo stato di conservazione e manutenzione degli alloggi da assegnare. Per gli alloggi che necessitano di interventi prescritti da specifiche disposizioni di legge, l'ente gestore comunica al Comune il loro stato di conservazione e manutenzione, i tempi e le modalità di intervento nonché, successivamente, la effettiva disponibilità degli alloggi stessi entro dieci giorni dalla data in cui essa si verifica.
  4. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione della data di effettiva disponibilità degli alloggi, il Comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dallo scadente stato di conservazione dell'alloggio, accertato ai sensi dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e debitamente documentato, è tenuto al pagamento all'ente gestore delle quote di gestione e di amministrazione di cui al secondo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.**

TITOLO I
NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 16
(aggiunto comma dopo il comma 2 e sostituito comma 3 da art. 15 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50; sostituiti commi 2 e 3 da art. 15 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Assegnazione e standard dell’alloggio
L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all’ordine della graduatoria è effettuata dal Comune territorialmente competente.
**Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare determinata ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui alla lettera C), classi C.3), C.4), C.5) e
C.6) della Tabella A, riferito alla sola superficie utile aumentata del trenta per cento per la superficie delle classi C.3) e C.4) e del venti per cento per la superficie delle classi C.5) e C.6).**
**In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia
presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso alle situazioni familiari in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di adozioni o di affidamenti preadottivi. **
**Il Comune può effettuare, di volta in volta con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga, sentito l'ente gestore, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano soluzioni valide nè ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico nè ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.**

TITOLO I
NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 17
(sostituiti commi 1, 5, 7, 8, e abrogati commi 9 e 11 da art. 16 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Scelta e consegna degli alloggi
**Il Sindaco, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di effettiva disponibilità dell'alloggio informa dell'assegnazione gli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando d'intesa con l'ente gestore il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.**
La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui al precedente articolo, è compiuta dagli assegnatari in base all’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 11.
La scelta dell’alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all’uopo delegata. In caso di mancata presentazione l’assegnatario decade dal diritto di scelta.
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all’alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all’assegnazione.
**In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli, dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria.**
In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all’assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.
**L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio.
L'assegnatario che, previa diffida dell'ente gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con la conseguente esclusione dalla
graduatoria.**
**L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro quindici giorni dalla data di comunicazione. Detto termine è raddoppiato nel caso di lavoratori emigrati all'estero.**
**abrogato**
Il provvedimento del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a 60 giorni – costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Contro il provvedimento del Sindaco, l’interessato può proporre ricorso al Pretore del luogo nel cui mandamento è situato l’alloggio, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del decreto stesso.
**abrogato**

TITOLO I
NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 18
(già modificato da art. 16 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi sostituito da art. 17 L.R. 16 marzo 1995 n. 13; infine sostituito da art. 3 L.R. 25 febbraio 2000 n. 8) **
Riserva di alloggi per particolari esigenze abitative

  1. Il Comune, sentite le organizzazioni sindacali, può riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, definita annualmente in relazione alle graduatorie in essere, da destinare a nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di emergenza abitativa.
  2. La sistemazione provvisoria conseguente alla riserva prevista al comma 1, non può eccedere la durata di due anni ed è soggetta al canone di cui agli artt. 40 e seguenti. In ogni caso, è richiesta la sussistenza dei requisiti prescritti per l'accesso, salvo il requisito del reddito il cui limite è quello fissato dall'art. 23.
  3. Alla scadenza del biennio di sistemazione provvisoria di cui al comma 2, il Comune può provvedere all'assegnazione, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 23. Qualora non si proceda all'assegnazione, l'alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del Comune emanato ai sensi del comma 4 dell'art. 24.**

TITOLO I
NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 19
(già modificato comma 1 da art. 17 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi sostituito comma 1 da art. 18 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Subentro nella domanda e nell’assegnazione
**In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 2 dell'art. 3 e secondo l'ordine ivi indicato. Il Comune può ammettere il subentro del convivente anche in deroga alla durata prevista dall'art. 3, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate. Il diritto al subentro è riconosciuto a favore del nucleo anche in caso di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario limitatamente agli appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per accrescimenti naturali, matrimonio e convivenza more uxorio, purché tale convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data dell'abbandono e sia provata nelle forme di legge.**
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice. Al momento della voltura del contratto, l’ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio.

TITOLO I
NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA


Art. 20
(già modificato da art. 18 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi sostituito da art. 19 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario

  1. Al di fuori degli accrescimenti naturali e del matrimonio, è possibile un ampliamento del nucleo familiare titolare dell'assegnazione, ai fini dell'applicazione della presente legge. L'ampliamento deve essere richiesto dall'assegnatario con motivata domanda al Sindaco del Comune competente.
  2. Entro novanta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta, il Comune, valutati i motivi posti alla base della domanda, autorizza l'ampliamento del nucleo familiare, provvedendo ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originario e dandone comunicazione all'assegnatario richiedente, previo accertamento da parte dell'ente gestore delle condizioni di cui al successivo comma 3.
  3. L'ampliamento non può essere concesso qualora l'inclusione dei nuovi componenti nel nucleo comporti la perdita dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio, tenuto conto, riguardo al reddito, del limite di cui al comma 1 dell'art. 23.
  4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3, limitatamente al convivente more uxorio, all'ascendente, ai discendenti, ai collaterali fino al terzo grado e agli affini fino al secondo grado, nonché nelle ipotesi di cui al comma 3 dello stesso art. 3, il Comune deve accertare che la convivenza perduri da almeno due anni dalla data della richiesta, salvo quanto previsto dal comma primo dell'art.19.
  5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4,l'assegnatario è tenuto a comunicare all'ente gestore l'inizio della convivenza medesima, precisando che non si tratta di ospitalità temporanea. Dal terzo mese successivo a detta comunicazione, l'ente gestore provvede ad integrare il canone di locazione di una indennità calcolata tenendo conto anche della capacità di reddito del nuovo convivente.**

TITOLO I
NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 21
(già sostituito da art. 19 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi sostituito da art. 20 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Ospitalità temporanea di terze persone

  1. L'ospitalità temporanea di terze persone non ingenera alcun diritto al subentro e, qualora abbia durata superiore a tre mesi, deve essere segnalata all'ente gestore da parte dell'assegnatario. Nel caso di ospitalità superiore ai tre mesi non comunicata, o comunicata in ritardo, è dovuta una indennità di occupazione determinata dall'ente gestore, con decorrenza dalla data di accertamento della occupazione stessa, nella misura del venticinque per cento dell'equo canone per ogni persona ospitata.
  2. L'assegnatario è tenuto a corrispondere le eventuali quote di spese accessorie dovute all'ospitalità di cui al comma 1.**

TITOLO II
ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 22
Annullamento dell’assegnazione L’annullamento dell’assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima;
b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell’alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all’ente gestore. I termini suindicati, decorrenti dalla data di ricevimento dell’avviso, sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattisi di accertamenti effettuati prima della consegna dell’alloggio.
Qualora, dall’esame dei documenti prodotti dall’assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell’assegnazione entro i successivi trenta giorni, su parere conforme della commissione di cui all'art. 9.
L’annullamento dell’assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
L’ordinanza del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o
proroghe.
Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo. Contro l’ordinanza del Sindaco, si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell’art. 11 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1035.

TITOLO II
ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 23
(già modificato da art. 20 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi sostituito da art. 21 L.R. 16 marzo 1995 n. 13) **
Decadenza dalla qualifica di assegnatario

  1. L'assegnatario perde tale qualifica qualora nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, superi il limite di reddito pari al doppio di quello di accesso stabilito per l'edilizia residenziale pubblica alla lettera E) della Tabella A, allegata alla presente legge.
  2. L'ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 1, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone di cui alla lettera C), comma 3, dell'art. 40. La durata di tale rapporto e le procedure di rilascio dell'alloggio sono quelle indicate dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
  3. La Regione definisce le modalità preferenziali per l'accesso agevolato alla proprietà della prima casa per coloro che sono decaduti dalla qualifica di assegnatario nell'ambito:
    a) dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di nuova costruzione o di recupero;
    b) dei piani di mobilità previsti per l'attuazione dei piani di vendita di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560;
    c) dei programmi prioritariamente ad essi destinati per la locazione semplice o la proprietà differita di cui all'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
  4. Qualora, nel periodo che precede la scadenza prevista al comma 2, il reddito annuo del nucleo familiare del conduttore dell'alloggio si riduca al di sotto del limite previsto per la decadenza dalla qualifica di assegnatario, questi riacquista la qualifica di assegnatario. A tal fine egli è tenuto a rivolgere apposita documentata istanza all'ente gestore, il quale, verificata la non presenza di altre condizioni ostative, dichiara la riacquisizione della qualifica di assegnatario. Conseguentemente, l'ente gestore procede alla applicazione del canone di cui agli artt. 40 e seguenti.**

TITOLO II
ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 24 (NOTA 1)
(già sostituito da art. 21 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi sostituito da art. 22 L.R. 16 marzo 1995 n. 13) **
Decadenza dalla permanenza nell'alloggio

  1. La decadenza dalla permanenza nell'alloggio viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
    a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
    b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva autorizzazione dell'ente gestore giustificata da gravi motivi;
    c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
    d) si sia reso inadempiente rispetto alle richieste di presentazione periodica della documentazione ai sensi del comma 4 dell'art. 36;
    e) abbia eseguito costruzioni sulle parti comuni del fabbricato in cui è ubicato l'alloggio assegnato, o sull'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza la prescritta autorizzazione o concessione. È fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge oppure la rimozione dell'abuso entro il termine perentorio disposto dal provvedimento del Sindaco.
  2. La decadenza dalla permanenza nell'alloggio viene inoltre dichiarata nel caso in cui l'assegnatario abbia perduto i requisiti prescritti per la permanenza stessa, ad esclusione di quelli concernenti il reddito familiare e la titolarità di diritti reali, rispetto ai quali la decadenza si verifica solamente nelle seguenti ipotesi:
    a) reddito annuo del nucleo familiare superiore al triplo del limite di reddito stabilito per l'accesso, di cui alla lett. E) della Tabella A, allegata alla presente legge; il superamento di tale limite deve essere accertato per due anni consecutivi computandosi, allo scopo, anche quelli considerati ai fini della decadenza dalla qualifica di assegnatario di cui all'art. 23;
    b) titolarità, da parte dell'assegnatario o altro componente della famiglia, di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su di un alloggio idoneo ai
    sensi della lettera C) della Tabella A, allegata alla presente legge. L'acquisizione di uno dei diritti predetti da parte di un componente del nucleo familiare, diverso dall'assegnatario e dal coniuge, non comporta la decadenza, a condizione che l'alloggio sia finalizzato all'abitazione dell'acquirente, e venga occupato entro un anno dall'acquisto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute dal Sindaco.
  3. La decadenza dalla permanenza nell'alloggio, dichiarata dal Sindaco, comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
  4. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio. Il provvedimento medesimo può concedere un termine dilatorio non eccedente gli otto mesi per il rilascio dell'alloggio. La dilazione non viene concessa qualora venga anche riscontrata una morosità a qualsiasi titolo nei confronti dell'ente gestore da parte del conduttore dell'alloggio e del suo nucleo familiare.
  5. Contro il provvedimento del Sindaco, si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
  6. Per il cedente di cui alla lettera a) del comma 1 e nei confronti di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'art. 26 della legge 5 agosto 1977, n. 513.
  7. Per l'assegnatario che abbia perduto il requisito di cui alla lettera C) della Tabella A, ma non abbia il godimento dell'alloggio sito nel Comune in cui il medesimo assegnatario risieda o nei Comuni contermini, il termine per il rilascio potrà essere prorogato, previa richiesta al Sindaco da parte dell'interessato, fino alla data di effettiva disponibilità dell'alloggio medesimo, a condizione che l'interessato, o altro componente del nucleo familiare avente titolo, abbia attivato il procedimento per il rilascio alla prima scadenza contrattuale successiva all'entrata in vigore della presente legge.**

TITOLO II
ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 25
(già modificato da art. 22 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi abrogato da art. 23 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Risoluzione del contratto **abrogato**

TITOLO II
ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 26
(già modificati commi 1, 2 e 4 e aggiunto comma 5 da art. 23 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50; poi sostituito articolo da art. 24 L.R. 16 marzo 1995 n. 13; infine sostituiti commi 4 e 5 da art. 1 L.R. 19 agosto 1996 n. 34)
Occupazione illegale degli alloggi **

  1. L'Ente proprietario o, in caso di inerzia di questo protrattasi oltre i trenta giorni dalla avvenuta conoscenza dell'occupazione, l'ente cui la legge affida la gestione dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tale fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
  2. Ai sensi del quinto comma dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, l'atto con cui è disposto il rilascio costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
  3. In caso di occupazione abusiva di alloggio il termine indicato nel comma 1 è ridotto a quindici giorni, ed il legale rappresentante dell'ente proprietario, o dell'ente cui la gestione è affidata dalla legge, persegue gli occupanti senza titolo ai sensi dell'art. 633 del codice penale.
  4. Nei confronti di coloro che all'entrata in vigore della presente legge occupano, ancorché senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Comune dispone l'assegnazione a sanatoria dell'alloggio in presenza dei requisiti di cui al comma 5. I soggetti interessati dovranno presentare una apposita domanda al Comune, e per conoscenza all'ente gestore, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione che quest'ultimo effettua in ordine all'opportunità di sanatoria.
  5. L'assegnazione a sanatoria di cui al comma 4, è subordinata:
    a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'alloggio non sia stato occupato con effrazione;
    b) all'accertamento, a cura della amministrazione comunale, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti per l'accesso vigenti alla data della domanda di assegnazione in sanatoria, salvo il requisito del reddito
    che non deve superare il doppio di quello stabilito per l'accesso;
    c) al recupero, da parte dell'ente gestore, di tutti i canoni e le spese accessorie dovute, a decorrere dalla data di occupazione;
    d) all'eliminazione, da parte dell'occupante, di eventuali opere edilizie interessanti le parti comuni del fabbricato in cui è ubicato l'alloggio, ovvero l'area di pertinenza del fabbricato predetto, dallo stesso costruite senza le prescritte autorizzazioni o concessioni.**

TITOLO III
NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 27
Finalità e ambito della mobilità Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi e di carattere sociale, il Comune definisce - d' intesa con l’ente gestore e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari - criteri e modalità per la predisposizione di programmi di mobilità degli utenti e ne promuove l’attuazione, stabilendone altresì i relativi tempi. Per il processo di mobilità possono essere utilizzati, oltre agli alloggi definiti dall’art. 2 della presente legge e già assegnati, tutti gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, nonché quelli di nuova assegnazione nella misura fissata dal Comune, anche su proposta dell’ente gestore, nell’ambito di un' aliquota
massima del 30% da calcolarsi sui nuovi programmi di intervento; per tutti gli alloggi indicati il cambio può essere effettuato senza distinzione fra enti proprietari. Nell’ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa fra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

TITOLO III
NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 28
(abrogato comma 2 da art. 25 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Domande per il cambio di alloggio
Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio, redatte su apposito modulo fornito dall’ente gestore, indirizzate al Comune e all’ente gestore medesimo, devono contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare; esse vengono valutate dalla commissione di cui al successivo articolo sulla base delle seguenti condizioni indicate secondo l'ordine di priorità:
a) inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap, o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;
b) situazioni di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;
c) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza. **abrogato**

TITOLO III
NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 29
(sostituito comma 1 da art. 26 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Commissione per la valutazione delle domande di cambio alloggio
**Le domande di cambio alloggio vengono esaminate da una commissione costituita dall'ente gestore così composta:
a) da due rappresentanti dell'ente gestore, di cui uno con funzioni di presidente;
b) da due rappresentanti del Comune sul cui territorio sorgono gli alloggi;
c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari designato d'intesa dalle medesime.**
Per ogni componente della commissione è nominato un supplente designato contestualmente al membro effettivo. La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno tre componenti, uno dei quali abbia la funzione di presidente.
Per le altre norme di funzionamento si richiama quanto previsto al precedente art. 9, commi 7, 8 e 9. La commissione formula la graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e delle priorità di cui al precedente articolo, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per la conservazione dell’alloggio.
La commissione, entro 90 giorni dalla sua costituzione, provvede all’esame delle domande eventualmente presentate in precedenza.
Trascorso tale termine, la commissione esamina le domande entro 60 giorni dalla data di presentazione.

TITOLO III
NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 30
(sostituito comma 1 da art. 27 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Norme per la gestione della mobilità **
L'Ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio formulata dalla Commissione e pubblicizzata nei confronti degli utenti, individua gli alloggi da sottoporre alla scelta degli assegnatari richiedenti secondo le seguenti indicazioni:
a) è data priorità all'effettuazione dei cambi fondati su gravi motivi di salute attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione;
b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in situazione di sottoaffollamento che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;
c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nell'ambito dello stesso edificio;
d) può essere concesso il cambio di alloggio per gravi e comprovate difficoltà ad effettuare il regolare pagamento del corrispettivo di locazione dell'alloggio assegnato in relazione al reddito;
e) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;
f) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo di cui alla lett. C) della Tabella A allegata alla presente legge.**
Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati prioritariamente al soddisfacimento delle richieste di cambio vengono, in caso di mancata
utilizzazione entro trenta giorni, assegnati sulla base della graduatoria generale.
Gli enti gestori, attraverso i programmi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione, operano per rimuovere le cause di mobilità dovute a inadeguatezza fisico-tecnica degli alloggi e degli edifici.

TITOLO III
NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICO

Art. 31
(già modificato da art. 24 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi sostituito da art. 28 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Cambi su proposta dell’ente gestore

  1. L'ente gestore, anche su richiesta del Comune, può proporre all'assegnatario il cambio di alloggio per grave sottoutilizzazione della superficie o per altro giustificato motivo, con le modalità di cui al presente titolo, previa consultazione dell'assegnatario medesimo per favorire la scelta relativa all'ubicazione dell'alloggio oggetto della proposta, ferma restando l'indicazione di cui alla lettera c) del precedente art.30.
  2. Nel caso di non accettazione del cambio dell'alloggio l'assegnatario è tenuto a corrispondere un canone pari al doppio di quello già corrisposto, fatta eccezione per gli assegnatari percettori di soli redditi derivanti da pensioni minime o sociali.
  3. Nei Comuni organizzati in distretti circoscrizionali, i cambi, su proposta del Comune, possono essere non accettati dall'assegnatario, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2, quando le proposte siano relative ad alloggi siti al di fuori del territorio di competenza della circoscrizione di appartenenza o di quelle contigue.
  4. Qualora, per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio, l'assegnatario opponga rifiuto alla proposta di cambio, previa garanzia del successivo rientro nell'alloggio ad intervento ultimato, l'ente gestore può attivare la procedura legale per la risoluzione del contratto di locazione e la contestuale decadenza dall'assegnazione. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.**

TITOLO III
NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 32
(abrogato da art. 29 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Autogestione della mobilità – Informazione **
abrogato**

TITOLO IV
**GESTIONE DEGLI ALLOGGI E DEI SERVIZI**
(sostituita rubrica Titolo IV da art. 30 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 33
Autogestione degli alloggi e dei servizi
Gli enti gestori promuovono e attivano l’autogestione da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l’assistenza tecnica, amministrativa e legale necessarie per la loro costituzione e funzionamento.
Negli stabili ultimati dopo l’entrata in vigore della presente legge, viene attuata l’autogestione dal momento della consegna degli alloggi disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico degli assegnatari.
Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori attivano, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità definita d' intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari.
In caso di particolari esigenze o difficoltà l’ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, rinviare l’attuazione dell’autogestione, ovvero può sospenderne la prosecuzione, per il periodo di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.

TITOLO IV
**GESTIONE DEGLI ALLOGGI E DEI SERVIZI**
(sostituita rubrica Titolo IV da art. 30 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 34
(sostituito comma 4 da art. 31 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Modalità per l’autogestione dei servizi
Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall’ente.
L’ente gestore, qualora l’autogestione non vi provveda direttamente, addebita in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni.
Gli assegnatari che si rendono morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione. **Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali, il regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, nonché quelli per la ripartizione degli oneri fra ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e parti comuni e per l'autogestione della manutenzione.**
È facoltà dell’ente gestore - sulla base del regolamento di cui al precedente comma - estendere l’autogestione alla manutenzione secondo forme totali o parziali, accreditando agli organi dell’autogestione una aliquota definita fra il
30 ed il 100 per cento della quota c) dell’art. 19 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV
**GESTIONE DEGLI ALLOGGI E DEI SERVIZI**
(sostituita rubrica Titolo IV da art. 30 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 35
Attività di amministrazione condominiale
Dopo dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di proseguire l’attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente od in parte. In questi stabili l’ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione della amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l’obbligo di corrispondere all’ente gestore le quote per spese generali di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell’ente gestore. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell’ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all’amministratore.
Le norme di cui al primo comma si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

TITOLO IV
**GESTIONE DEGLI ALLOGGI E DEI SERVIZI**
(sostituita rubrica Titolo IV da art. 30 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 36
(già modificato da art. 25 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi sostituito da art. 32 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell’assegnazione **

  1. Ai fini del controllo dei requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, l'ente gestore si avvale anche dei dati conoscitivi acquisiti nell'ambito della formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, di cui alla L.R. 30 agosto 1982, n. 41.
  2. La situazione reddituale, nonché quella inerente alla permanenza dei requisiti di assegnazione, è aggiornata, almeno ogni due anni, dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 12.
  3. È fatto obbligo agli assegnatari di trasmettere alla scadenza stabilita e nei termini e modalità fissate dall'ente gestore la documentazione attestante la situazione reddituale del proprio nucleo familiare e, ove richiesta, ogni altra documentazione o notizia atta ad accertare per essi la permanenza dei requisiti.
  4. Qualora, nonostante la previa richiesta, da effettuarsi a mezzo di specifiche comunicazioni oppure mediante avviso da pubblicarsi con affissione di manifesti secondo termini e modalità previsti per i bandi di concorso dal comma quinto dell'art. 4, oltre ad ulteriori adeguate forme di diffusione, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta ovvero produca documentazione parziale o palesemente inattendibile, si applicano le disposizioni dell'art. 24 relative alla decadenza dalla permanenza nell'alloggio.
  5. Il procedimento di decadenza si interrompe nel caso in cui, sebbene tardivamente rispetto ai termini previsti, ma prima che sia dichiarata la decadenza dalla permanenza nell'alloggio, l'assegnatario, inadempiente all'obbligo di cui al comma 3, provveda a trasmettere all'ente gestore la richiesta documentazione, attestante la permanenza dei requisiti. L'ente gestore provvede, ove occorra, a dare immediata comunicazione al Comune del ricevimento della documentazione suddetta.**

TITOLO IV
**GESTIONE DEGLI ALLOGGI E DEI SERVIZI**
(sostituita rubrica Titolo IV da art. 30 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 37
(già sostituito da art. 33 L.R. 16 marzo 1995 n. 13, poi da art. 4 L.R. 25 febbraio 2000 n. 8) **
Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione

  1. È istituito il Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione, per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei familiari meno abbienti, così da favorire il loro accesso al mercato della locazione.
  2. Il Fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 con il Fondo nazionale, di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, ed è finanziato anche con una aliquota delle entrate, da versare alla Regione, derivante dai canoni di locazione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P.. La Giunta regionale definisce l'entità e le modalità di versamento al Fondo.
  3. La Regione provvede a definire le modalità di individuazione dei beneficiari ed idonee procedure per l'utilizzo delle risorse, perseguendo l'obiettivo della semplificazione amministrativa e della riduzione dei tempi.**

TITOLO IV
**GESTIONE DEGLI ALLOGGI E DEI SERVIZI**
(sostituita rubrica Titolo IV da art. 30 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 38
(sostituito da art. 34 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Morosità nel pagamento del canone **

  1. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi, gli enti gestori applicano le procedure previste dall'art. 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.
  2. La morosità può essere sanata, qualora il pagamento della somma dovuta, maggiorata degli interessi derivanti dall'applicazione del tasso ufficiale di sconto, avvenga nel termine di mora fissato dall'ente gestore.
  3. In presenza di particolari e gravi situazioni personali e familiari dell'assegnatario che si sia reso inadempiente nel pagamento del canone di locazione e delle quote per servizi, l'ente gestore, su richiesta del Comune, che si accolla i relativi oneri e spese, sospende le procedure e le iniziative di cui ai commi 1 e 2.**

TITOLO IV
**GESTIONE DEGLI ALLOGGI E DEI SERVIZI**
(sostituita rubrica Titolo IV da art. 30 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 39
(già modificato da art. 26 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi sostituito da art. 35 L.R. 16 marzo 1995 n. 13) **
Partecipazione dell’utenza e relazioni sindacali

  1. I Comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali, anche attraverso apposite conferenze periodiche. L'informazione avrà particolarmente ad oggetto i dati concernenti le spese di investimento e quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la definizione di appositi protocolli d'intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari. I protocolli di intesa disciplineranno i rapporti tra gli enti gestori e le rappresentanze anche sindacali degli utenti. Nell'ambito di tali rapporti, i rappresentanti dell'utenza potranno avanzare proposte ai Consigli di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari nelle materie che riguardano direttamente gli utenti.
  2. I Comuni e gli enti gestori concedono, previa apposita convenzione, l'uso di appositi spazi agli utenti e alle loro organizzazioni sindacali, nelle forme e nelle strutture partecipative che le organizzazioni si daranno, per lo svolgimento delle loro attività.
  3. La Regione convoca periodicamente, anche su richiesta di una delle parti, le Confederazioni sindacali e degli utenti, rappresentative sul piano regionale, per svolgere esami congiunti e formulare proposte sulla programmazione e sugli obiettivi generali in materia di edilizia e casa.
  4. In ogni territorio provinciale, sede di Istituto Autonomo per le Case Popolari, è istituita una sede di confronto tra la Provincia, gli Enti proprietari, gli Istituti Autonomi per le Case Popolari e le Confederazioni sindacali e degli utenti, per l'esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative del territorio di rispettiva competenza. Le modalità ed i tempi dei confronti periodici saranno disciplinati da protocolli di intesa che le singole Amministrazioni provinciali sottoscriveranno con gli Istituti e le Confederazioni sindacali e dell'utenza. I previsti confronti si svolgeranno con particolare riferimento alle programmazioni di settore, ai piani di investimento, alla gestione del patrimonio pubblico e alle verifiche sui risultati conseguiti.
  5. Gli assegnatari hanno facoltà di incaricare, con comunicazione scritta, gli enti gestori della riscossione della quota mensile di adesione all'organizzazione sindacale prescelta. L'ente gestore, a titolo non oneroso, effettua ogni mese il versamento con rendiconto delle somme riscosse alle organizzazioni sindacali cui competono.**

TITOLO V
**NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE**
(sostituita rubrica Titolo V da art. 36 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 40
(già modificato da art. 27 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi sostituito da art. 37 L.R. 16 marzo 1995 n. 13) **
Definizione del canone

  1. Il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è diretto a garantire la copertura dei costi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nella misura stabilita dal CIPE.
  2. Il canone è determinato sulla base della redditività degli alloggi, tenuto conto delle condizioni reddituali del nucleo familiare risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale di tutti i componenti il nucleo.
  3. L'applicazione del canone è differenziato in base alle seguenti fasce:
    A) nucleo familiare con reddito derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente non superiore all'importo di due pensioni minime INPS;
    B) nucleo familiare con reddito compreso tra il limite di cui al punto A) e il limite di reddito per la decadenza di cui all'art. 23;
    C) nucleo familiare con reddito superiore al predetto limite di decadenza.
  4. I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio da effettuare ai sensi del comma 1 sono formulati dall'ente gestore, sentiti il Comune e le Organizzazioni sindacali degli assegnatari.
  5. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi, o, in mancanza, al numero intero di vani convenzionali arrotondato per eccesso o per difetto.**

TITOLO V
**NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE**
(sostituita rubrica Titolo V da art. 36 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 41
(già modificato da art. 2 L.R. 13 aprile 1990 n. 31, poi sostituito da art. 38 L.R. 16 marzo 1995 n. 13) **
Elementi soggettivi per la determinazione del canone

  1. Ad esclusione degli assegnatari collocati nella fascia A) di cui all'art. 40, il reddito complessivo del nucleo familiare degli altri assegnatari è calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Esso è determinato sulla base del reddito imponibile nonché di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse fatte salve le particolari esclusioni previste per legge in riferimento alla natura della erogazione. Nella determinazione del reddito complessivo non va comunque computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri enti pubblici a favore di componenti del nucleo familiare portatori di handicap o disabili.**

TITOLO V
**NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE**
(sostituita rubrica Titolo V da art. 36 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 42
(sostituito da art. 39 L.R. 16 marzo 1995 n. 13) **
Elementi oggettivi per la determinazione del canone

  1. L'elemento oggettivo su cui si basa la determinazione del canone è costituito da una aliquota del valore catastale determinato ai sensi del comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.**

TITOLO V
**NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE**
(sostituita rubrica Titolo V da art. 36 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 43
(modificati commi 1 e 4 da art. 28 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50; poi sostituito da art. 40 L.R. 16 marzo 1995 n. 13; infine sostituito punto 1) e modificato punto 3) del comma 1 da art. 1 L.R. 19 agosto 1996 n. 34) **
Determinazione del canone

  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale stabilisce l'ammontare del canone che dovrà essere corrisposto dalle fasce di utenza di cui all'art. 40, secondo i seguenti criteri:
    1) Fascia :
    - pari ad una percentuale non superiore al dieci per cento del reddito del nucleo familiare diminuito di una aliquota per ogni componente del nucleo
    stesso, escluso l'assegnatario. Tale canone, non inferiore a un canone minimo simbolico di £. 25.000 mensili, aggiornabile dal Consiglio regionale, potrà essere posto a carico del Fondo Sociale di cui all'art. 37 nei casi indicati dai provvedimenti attuativi del Fondo stesso.
    2) Fascia :
    - pari ad una aliquota percentuale del valore catastale dell'alloggio. La predetta misura potrà essere ridotta o aumentata in rapporto al reddito del nucleo familiare degli utenti, in modo da garantire un uguale gettito. A tal fine, gli utenti potranno essere collocati in non più di tre sottofasce.
    3) Fascia :
    - canone pari ad una aliquota percentuale del valore catastale dell'alloggio corrispondente a quella di cui alla precedente fascia B) maggiorata in misura non inferiore al cinquanta per cento per nucleo familiare con reddito ricompreso fra quello stabilito per la decadenza dalla qualifica di assegnatario e quello previsto per la permanenza nell'alloggio. Tale canone dovrà comunque risultare non inferiore al sei per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare.
  2. Le aliquote relative al valore catastale stabilite per le fasce B) e C) dovranno tenere conto del reddito procapite.
  3. In sede di prima applicazione, e in attesa dell'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, il canone relativo alle fasce B) e C) è determinato dal Consiglio regionale, entro i termini di cui al comma 1, ai sensi degli artt. dal 12 al 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Detto canone potrà essere aumentato o diminuito, per gli assegnatari di cui alla fascia B), in rapporto al reddito del nucleo familiare.
    Il canone di locazione per gli appartenenti alla fascia C) è pari al canone determinato come sopra aumentato in misura non inferiore al cinquanta per cento.
  4. Nel periodo successivo alla dichiarazione di decadenza dalla permanenza nell'alloggio, si applica al canone già corrisposto una maggiorazione pari al cinquanta per cento dello stesso.**

TITOLO V
**NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE**
(sostituita rubrica Titolo V da art. 36 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 44
(già modificato da art. 29 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi sostituito da art. 41 L.R. 16 marzo 1995 n. 13) **
Aggiornamento del canone

  1. Il canone, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è aggiornato dagli enti gestori ogni qualvolta vi sia variazione sia del reddito che del valore catastale degli immobili, con decorrenza al 1° gennaio dell'anno seguente. (NOTA 1)
  2. Il Consiglio regionale assicura, attraverso l'eventuale modifica alle percentuali relative alle fasce di cui all'art. 43, che le entrate per i canoni di locazione consentano di realizzare idonee eccedenze rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare sia alle finalità di cui al comma 3 dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, che agli scopi di cui all'art. 37 della presente legge. Gli enti gestori sono tenuti a comunicare alla Regione le percentuali di eccedenza delle entrate per i canoni di locazione rispetto all'ammontare delle spese di amministrazione e di manutenzione degli alloggi.**

TITOLO V
**NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE**
(sostituita rubrica Titolo V da art. 36 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 45
(già modificato da art. 30 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50, poi abrogato da art. 42 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Calcolo del canone sociale
**abrogato**

TITOLO V
**NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE**
(sostituita rubrica Titolo V da art. 36 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

**Art. 45 bis
(aggiunto da art. 31 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50; poi sostituito da art. 43 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Funzioni degli Istituti Autonomi per le Case Popolari

  1. Gli Istituti per le Case Popolari, tenuti, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30 agosto 1982, n. 41, alla rilevazione, memorizzazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio pubblico, contabilizzano e riscuotono i canoni di locazione degli alloggi di cui alla lettera a) del comma primo dell'art. 1 della L.R. suddetta, previa convenzione con l'ente proprietario, preferibilmente estesa a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi.
  2. La Giunta regionale, al fine di promuovere l'unificazione gestionale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva il testo della convenzione-tipo.
  3. Gli IACP, previa convenzione con gli enti locali per l'esercizio di funzioni poste in capo a questi ultimi, possono svolgere attività in materia di edilizia residenziale pubblica, finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi tecnici ed economici.**

TITOLO V
**NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE**
(sostituita rubrica Titolo V da art. 36 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 46
(aggiunto comma 2 da art. 32 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50)
Relazione annuale dell’ente gestore
L’ente gestore offre al Comune la base conoscitiva organica necessaria all’esercizio delle relative competenze, redigendo annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dalla Regione, una relazione, da trasmettere ai Comuni interessati, sullo stato di attuazione dei programmi e sull’attività svolta ai sensi della presente legge, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal Titolo II, nonché alla comunicazione dei dati rilevati nell’ambito dei compiti di formazione ed aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio e di verifica dei requisiti ai sensi del precedente art. 36.
**Gli Istituti autonomi per le case popolari presentano altresì ogni anno alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e di gestione del patrimonio. Tale relazione è allegata al bilancio
consuntivo degli enti, predisposto secondo le norme e gli schemi nazionali e regionali. Il presente comma sostituisce il primo comma dell'art. 7 della LR 1 febbraio 1982, n. 8.**

TITOLO V
**NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE**
(sostituita rubrica Titolo V da art. 36 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

Art. 47
(NOTA 1) (già sostituito da art. 1 L.R. 4 giugno 1986 n. 18 poi sostituito da art. 44 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
**Organi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari

  1. In attesa della legge di riforma delle strutture operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 93 del dPR 24 luglio 1977, n. 616, il Consiglio di Amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, previsto dall'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è composto dai seguenti cinque membri:
    a) tre membri eletti dal Consiglio Provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;
    b) un rappresentante del Comune capoluogo e uno in rappresentanza del Comune non capoluogo sul cui territorio è presente il maggior numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nominati ai sensi degli artt. 23 e 32
    della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Comune non capoluogo è segnalato dalla Regione sulla base dei dati rilevati dall'anagrafe dell'utenza e del patrimonio.
  2. Il Presidente e, ove previsto dai vigenti statuti, il Vice Presidente degli Istituti Autonomi per le Case Popolari sono nominati dalla Giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dal Consiglio provinciale di cui alla lettera a) del comma 1.
  3. Le funzioni di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere degli Istituti Autonomi per le Case Popolari sono incompatibili con quelle di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.
  4. Il Collegio dei sindaci è composto:
    a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla Giunta regionale e da un sindaco nominato dal Consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili;
    b) da un rappresentante della Regione, scelto anche fra i dipendenti regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali con profilo professionale attinente, nominato dalla Giunta regionale.
  5. Il Collegio dei sindaci invia, inoltre, annualmente alla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo, una relazione contenente il proprio parere sul bilancio stesso e sul risultato complessivo e finale della gestione, nonché eventuali proposte circa il miglioramento tecnico-finanziario della gestione.
  6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo agli Istituti Autonomi per le Case Popolari di modificare i propri statuti ai sensi dei commi 1 e 2.**

TITOLO V
**NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE**
(sostituita rubrica Titolo V da art. 36 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

**Art. 48 (aggiunto da art. 2 L.R.4 giugno 1986 n. 18)
Statuto degli Istituti autonomi per le case popolari
L'approvazione dello statuto-tipo degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, di cui al secondo comma dell'art.23 del RD 28 aprile 1938, n.1165, spetta alla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.**

TITOLO V
**NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE**
(sostituita rubrica Titolo V da art. 36 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

**Art.49 (aggiunto da art. 33 L.R. 2 dicembre 1988 n. 50 poi sostituito da art. 45 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Disciplina delle procedure amministrative
Le procedure amministrative di assegnazione, nonché tutte le altre disposizioni contenute nella presente legge, sono assoggettate alle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed alle conseguenti norme regionali di attuazione.**

**TITOLO VI (NOTA 1)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**
(Titolo VI aggiunto da art. 46 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

**Art. 50 (articolo aggiunto da art. 46 L.R. 16 marzo 1995 n. 13, poi aggiunto comma 2 da art. 6 L.R. 25 febbraio 2000 n. 8)
Reddito per l'accesso

  1. Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica verrà aggiornato con delibera del Consiglio regionale, con cadenze non superiori ai due anni, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT.**
  2. Al fine di garantire quanto previsto dal comma 1 dell'art. 40 il Consiglio regionale stabilisce altresì la decorrenza dell'aggiornamento di cui al comma 1 agli effetti della rideterminazione dei canoni.**

**TITOLO VI (NOTA 1)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

(Titolo VI aggiunto da art. 46 L.R. 16 marzo 1995 n. 13) **
Art. 51 (aggiunto da art. 46 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Norme di attuazione

  1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il nuovo schema tipo del bando di concorso e il modulo tipo della domanda.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno formate, in sostituzione di quelle attualmente operanti, le commissioni di cui all'art. 9.
  3. In deroga a quanto previsto dall'art. 47, gli attuali Consigli di Amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi regionali. Nel predetto periodo di transizione, in deroga alle previsioni statutarie dei singoli Istituti Autonomi per le Case Popolari, le sedute dei Consigli di Amministrazione devono ritenersi valide con la presenza di almeno tre dei loro membri.**

**TITOLO VI (NOTA 1)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

(Titolo VI aggiunto da art. 46 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

**Art. 52 (aggiunto da art. 46 L.R. 16 marzo 1995 n. 13)
Abrogazioni di norme

  1. Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della L.R. 1 febbraio 1982, n. 8, relativi alla istituzione e al funzionamento del Comitato di Coordinamento regionale per l'edilizia residenziale pubblica, nonché ogni altra disposizione di riferimento.
  2. È, altresì, abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.** - **TABELLA A (Art. 3, L.R. 12/84)** - (Tabella aggiunta da L.R. 16 marzo 1995 n. 13)

**REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.


A) CITTADINANZA
Può richiedere l'assegnazione:
A.1) il cittadino italiano;
A.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;
A.3) il cittadino di Stato non aderente alla Unione Europea, residente in Italia, iscritto nelle liste degli Uffici Provinciali del lavoro, o che svolga in Italia una attività lavorativa debitamente autorizzata;
A.4) il cittadino di Stato non aderente alla Unione Europea, residente in Italia, che non svolga attività lavorativa in Italia, solo se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali.
B) RESIDENZA O ATTIVITÀ LAVORATIVA
È richiesto uno dei seguenti requisiti:
B.1) residenza anagrafica nel comune o nei comuni cui si riferisce il bando di concorso;
B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel comune cui si riferisce il bando di concorso. Per attività lavorativa principale, si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo, e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale;
B.3) attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
B.4) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi in tale ambito;
B.5) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.
C) NON TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI
Il richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
È considerato adeguato l'alloggio, sito nel Comune cui si riferisce il bando di concorso o in un Comune contermine, composto da:
C.1) almeno due vani, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare di due persone;
C.2) almeno un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare di una persona;
È, altresì, adeguato l'alloggio, sito nelle stesse località, la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi dell'art. 13, lett.
a) della legge27 luglio 1978, n. 392, risulti non inferiore a:
C.3) 45 mq. per nucleo familiare composto da una o due persone;
C.4) 60 mq. per nucleo familiare composto da 3-4 persone;
C.5) 75 mq. per nucleo composto da 5 persone;
C.6) 95 mq. per nucleo composto da 6 persone ed oltre.
È considerato, infine, adeguato l'alloggio, sito in qualunque altra località, la cui rendita catastale sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune cui si riferisce il bando, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da C.3 a C.6 è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano.
D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI
D.1) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici;
D.2) Assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici,
semprechè l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
E)REDDITO PER L'ACCESSO
Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.
Il reddito di riferimento è quello fiscalmente imponibile desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi.
F) MOTIVI OSTATIVI ALLA ASSEGNAZIONE
F.1) aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
F.2) occupare illegalmente un alloggio di edilizia
residenziale pubblica.**
**TABELLA B (Art. 7, L.R. 12/84)** (Tabella aggiunta da L.R. 16 marzo 1995 n. 13) **PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA
A) CONDIZIONI OGGETTIVE
A.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:
A-1.1) sistemazione in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità possono essere adibiti, se pure impropriamente, ad abitazione oppure in spazi procurati a titolo precario dall'assistenza pubblica o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7: punti 6oppure: sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali, fatta eccezione per i soggetti assistiti dall'ente pubblico: punti 6
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.
Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.
A-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:
- legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado:
un coabitante punti 1 due o più coabitanti punti 2
- non legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado: un coabitante punti 2 due o più coabitanti punti 4
A-1.3) abitazione in alloggio sovraffollato:
- due persone in alloggio composto da un vano esclusa cucina e servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq.: punti 1
- due persone in più rispetto allo standard abitativo indicato al punto C) della Tabella A: punti 1
- tre persone in alloggio composto da un vano esclusi cucina e servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq.: punti 2
- tre persone ed oltre in più rispetto allo standard abitativo indicato al punto C) della Tabella A: punti 2
A-1.4) abitazione in alloggio antigienico o privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'autorità competente: punti 2
Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l'antigienicità sia accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.
A-2) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti
dall'ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, e purché l'inadempienza non sia riferita ad alloggio soggetto alla applicazione del canone sociale per condizioni reddituali del richiedente. Il punteggio attribuito è il seguente:
A-2.1) in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando: punti 6
A-2.2) per le scadenze successive: punti 4
A-3) richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da ente pubblico o da privati, che debba essere obbligatoriamente rilasciato entro tre anni dalla data di scadenza del bando: punti 4. Le condizioni A-1.1), A-2), e A-3) non sono cumulabili fra loro e con le altre condizioni oggettive.
Nei casi di cumulabilità, il punteggio è attribuibile fino ad un massimo di 10 punti.
B) CONDIZIONI SOGGETTIVE
B-1) nucleo familiare richiedente con reddito, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, nonché da attività occasionali classificabili tra i redditi diversi di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 1 dell'art. 81 del T.U.I.R. 22 dicembre 1986, n. 917, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, e secondo quanto indicato dalla presente legge non superiore al 50% del limite di reddito previsto per l'accesso: punti 1.
Tale limite di reddito viene aggiornato secondo le modificazioni del limite di reddito per l'assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n.25, nonché in relazione agli aggiornamenti eventualmente deliberati dalla Regione.
B-2) nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre: punti 2
B-3) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico; in caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 60 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa: punti 3
B-4) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda: punti 2
B-5) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 60 anni, non autosufficienti, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 17
della L.R. 3 febbraio 1994 n. 5 alla data di presentazione della domanda: punti 4
B-6) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda e nucleo familiare la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data: punti 1
Nel secondo caso il possesso della condizione deve essere verificato alla data di assegnazione.
Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di età e quando i soggetti richiedenti dimostrano di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
B-7) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini della presente legge si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative: punti 3
B-8) nucleo familiare che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data del bando, per stabilirvi la propria residenza ai sensi della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14: punti 6
B-9) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 2
Le condizioni B-3), B-4), B-5) e B-9), non sono tra loro cumulabili.
Non sono, inoltre, cumulabili le condizioni B-5)e B-7), qualora le stesse condizioni si riferiscano alla stessa persona.
Nei casi di cumulabilità, il punteggio è attribuibile fino ad un massimo di 10 punti.
C) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI
C-1) richiedenti in condizioni di pendolarità, con distanza fra il comune di residenza e quello in cui si svolge l'attività lavorativa esclusiva o principale di oltre 25 Km: punti 1.
Il punteggio è attribuibile quando l'assegnazione dell'alloggio avviene nel comune in cui il richiedente svolge la propria attività lavorativa.
C-2) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone incida:
C-2.1) in misura superiore al 25% e fino al 35% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini della presente legge: punti 1
C-2.2) in misura superiore al 35% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini della presente legge: punti 3**