LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 14-08-1997
REGIONE CAMPANIA
Nuova Disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 40 del 25 agosto 1997 Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Canone di locazione
-
Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione,
di manutenzione, entro i limiti stabiliti annualmente dalla Regione,
a norma del secondo comma dell’art. 25 della legge 8 agosto
1997, n. 513, nonché a consentire il versamento al fondo per
l’edilizia residenziale pubblica ex art. 13 della legge5 agosto
1978, n. 457, dello 0,50 annuo del valore locativo ex art. 12 della
legge 27 luglio 1978, n. 392del patrimonio gestito, con esclusione
degli alloggi a canone sociale, ai fini del reinvestimento da destinare
al recupero ed alla costruzione di alloggi.
-
Gli assegnatari sono, inoltre, tenuti a rimborsare integralmente all’Ente
Gestore le spese sostenute peri servizi ad essi effettivamente prestati,
tenendo conto degli stessi e dei criteri di ripartizione previsti
dagli accordi che gli Enti gestori dovranno stipulare con il rappresentante
degli assegnatari. Le spese da addebitare vanno riferite al complesso
immobiliare interessato a ripartire nel rispetto delle tabelle millesimali
di cui gli Enti gestori, nel caso in cui non ne siano forniti, devono
dotarsi entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Nelle more della predisposizione delle tabelle millesimali, la ripartizione
delle spese avviene in base al numero dei vani convenzionali.
-
I componenti del nucleo familiare, che concorrono alla formazione
del reddito familiare, sono obbligati, in solido con l’assegnatario,
a corrispondere quanto dovuto all’Ente gestore per la conduzione
dell’alloggio assegnato.
Note:
Nota all'art. 1
Il secondo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513 è
il seguente:
"art. 25 1. Omissis Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce, entro
i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta
del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere b e c del citato
articolo 19, da aggiornare annualmente.
3. 4. omissis".
ARTICOLO 2
Determinazione del canone
-
Il canone degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP -
fino alla revisione dei criteri direttivi per la loro determinazione
a regime che emergeranno dalla nuove normative in materia di riforma
degli IACP con le modalità previste dalla presente legge, è
determinato secondo il seguente schema:
Condizione A:
reddito imponibile del nucleo familiare (quale somma dei redditi fiscalmente
imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti
i componenti), non superiore all’importo di due pensioni minime
INPS e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/
o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità
di mobilità , indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali,
assegno del coniuge separato o divorziato.
Canone A:
<< Canone sociale >> non superiore all’8% del reddito
imponibile familiare, articolato nel modo seguente in relazione alla
composizione del nucleo familiare, in ogni caso si applica un canone
minimo pari a lire 5.000 per ciascuno dei vani convenzionali, il cui
numero si determina trasformando la superficie dell’unità
immobiliare di cui all’art. 13, comma, 1, lett a della legge
27 luglio 978, n. 392, in vani convenzionati di 14 mq:
1) Nucleo familiare da 1 a 5 persone = 5%
2) Nucleo familiare da 6 a 7 persone = 4%
3) Nucleo familiare oltre le 7 persone = 3%
4) Nucleo familiare da 1 a 2 persone ultrasessantenni con pensione
minima INPS = 3%
Condizione B:
Rientrano in tale condizione tutti i nuclei familiari non compresi
nella condizione A - così come stabilito dalla deliberazione
CIPE del 13 marzo 1995 - il cui reddito convenzionale annuo complessivo
risulti non superiore all'importo stabilito quale limite di reddito
per la decadenza così come fissato dalla Regione.
Canone B:
<< Canone di riferimento >> determinato con le modalità
previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio
1978, n. 392, e con coefficienti previsti dai commi 8, 9, 10, 11,
12 e 13 di cui all’art. 3 della legge regionale 15 novembre
1993, n. 39. Il calcolo del canone di locazione è articolato
in modo da assicurare una progressiva continuità tra il reddito
complessivo convenzionale del nucleo familiare e l’incidenza
del canone di riferimento.
A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di
reddito convenzionale e sono tenuti alla corresponsione dei canoni
nella misura indicata dallo schema seguente che modifica quanto stabilito
dall’articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 39.
Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi imponibili
di tutti i componenti il nucleo familiare imputato ai sensi dell’articolo
21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, con
ulteriore riduzione di un milioni per ogni altro componente del nucleo
familiare in numero superiore a due e diverso dai figli a carico,
fino a un massimo di sei milioni, così come previsto dalla
lettera e), articolo 3, della deliberazione CIPE del 13 marzo 1995.
Per ogni limite di reddito convenzionale è indicato il canone
di locazione calcolato in % sul canone di riferimento FASCIA 1 da
reddito comunque superiore a quello previsto dalla condizione A, o
percepito in dipendenza da
prestazioni di lavoro autonomo o assimilato, ovvero in base ad un
titolo
diverso da quelli enunciati sotto la medesima condizione
A - fino a 12.000.000 50%
B - da 12.000.001 a 16.200.000 60%
C - da 16.200.001 a 21.000.000 65%
D - da 21.000.001 a 25.000.000 70%
E - da 25.000.001 a 29.000.000 75%
FASCIA 2 da 29.000.001 a 33.500.000 80%
FASCIA 3 da 33.500.001 al limite per la decadenza 90%
Condizione C:
reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all’importo
stabilito quale limite di reddito perla decadenza. Si intende come
tale il limite di reddito convenzionale fissato per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, aumentato del 75%
da calcolarsi secondo le modalità previste dalle norme regionale
vigenti.
Canone C:
il canone di locazione, per i nuclei collocati nell’area di
cui alla lettera C), è il seguente:
° dal limite di reddito per la decadenza fino al10% in più
di tale limite: equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio
1978, n. 392, maggiorato del 10%;
° dall’11% al 20% in più del limite di reddito perla
decadenza: equo canone calcolato ai sensi della legge27 luglio 1978,
n. 392, maggiorato del 20%;
° dal 21% al 30% in più del limite di reddito perla decadenza:
equo canone calcolato ai sensi della legge27 luglio 1978, n. 392,
maggiorato del 30%;
° dal 31%, ed oltre, in più del limite di reddito per la
decadenza: equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978,
n. 392, maggiorato del 50%.
-
Il canone di locazione ai sensi della presente legge non deve, comunque,
superare le seguenti percentuali di incidenza sul reddito convenzionale
del nucleo familiare:
FASCIA 1
A - 9% del reddito
B - 10% del reddito
C - 11% del reddito
D - 12% del reddito
E - 13% del reddito
FASCIA 2
14% del reddito
FASCIA 3
15% del reddito
-
I redditi convenzionali determinati nel comma1 sono aggiornati ogni
due anni dalla Giunta regionale in ragione del 75% dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
a decorrere dal secondo anno successivo all’entrata in vigore
della presente legge.
-
Ai fini dell’inclusione degli assegnatari di cui alle precedenti
lettere B e C, nonché ai fini dell’applicazione delle
diverse articolazioni dei canoni previsti per le suddette fasce, il
reddito del nucleo familiare viene calcolato con le modalità
previste al comma 1. I canoni così determinati si applicano
dal 1 maggio 1997. Ai fini del calcolo del canone di locazione per
alloggi realizzati con la tecnica di prefabbricazione pesante, il
costo di costruzione di cui al punto 13 dell’art. 3 della legge
regionale 15 novembre 1993, n. 39, è ridotto del 50%.
-
Il Consiglio regionale, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, sulla scorta dei dati forniti dagli Enti Gestori
del patrimonio ERP, previo accertamento dei conti finali di dette
gestioni, provvederà ad approvare il prospetto dimostrativo
del raggiungimento del pareggio costi - ricavi di amministrazione,
anche ai sensi del comma 8.6, ultimo inciso della deliberazione CIPE
del 13 marzo 1995 e successive modificazioni, in un quadro di riforma
degli enti stessi, nel rispetto dell’art. 1 della deliberazione
CIPE del 20 dicembre 1996.
Note:
Nota all'art. 2
Il testo dell'art. 13 comma 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 è
il seguente:
"13 - Superficie convenzionale - La superficie convenzionale è
data dalla somma dei seguenti elementi:
a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse
di uso comune;
d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri
accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile
in godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura
corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.
2. 6. omissis"
Il testo degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978 n. 392 è
il seguente:
12. (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione). - 1. Il
canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione
non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile
locato.
Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale
dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.
Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato
per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15.
Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto,
accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.
Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti
dal locatore idonei, per consistenza e qualità , all'uso convenuto,
il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere
maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.
(Le suddette modalità si applicano fino alla attuazione della riforma
del catasto edilizio urbano).
13. (Superficie convenzionale). - La superficie convenzionale è
data dalla somma dei seguenti elementi:
a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse
di uso comune;
d) il 25 per cento della superficie dei balconi, terrazze, cantine ed
altri accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile
in godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura
corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.
E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile
inferiore a metri 1.70.
Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei
muri perimetrali e di quelli interni.
L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale
fino ad un massimo con eccedente la superficie di cui alla lettera a).
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri
quadrati 70;
b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri
quadrati 46 e metri quadrati 70;
c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.
I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano
agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente
ai sensi dell'articolo 21.
14. (Costo base). - Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la
cui costruzione è stata ultimata entro il31 dicembre 1975, è
fissato in:
a) L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria,
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna,
Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
b) L. 225.000 per gli immobili situati in Campania, Abruzzo, Molise, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
La data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato
di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure
quella comunque accertata.
15. (Coefficienti correttivi del costo base). - I coefficienti correttivi
sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni,
dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato
di conservazione e manutenzione dell'immobile.
16. (Tipologia). - In relazione alla tipologia si fa riferimento alla
categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:
a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);
b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6;
g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);
h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11);
Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini
del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio
tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità
immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche
analoghe. A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico
erariale competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria
dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture
dell'unità immobiliare locata nonché degli impianti in essa
installati. L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza
obbligo di sopralluogo.
17. (Classe demografica dei comuni). - In relazione alla classe demografica
si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000
abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti;
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000
abitanti;
Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli
ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.
18. (Ubicazione). - In relazione all'ubicazione i consigli comunali dei
comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire
il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti
della tabella seguente:
a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per la zona edificata periferica;
c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro
storico;
d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica
o nella zona agricola;
e) 1,30 per il centro storico.
I consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio
comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano
le perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, con i seguenti coefficienti:
a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per il centro edificato;
c) 1,10 per il centro storico.
All'interno delle zone di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma
ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli comunali possono individuare
edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica
il coefficiente 0,90 in sostituzione dei coefficienti suindicati.
19. (Livello di piano). - In relazione al livello di piano, limitatamente
alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno
tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;
b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano;
d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti
di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente
sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.
20. (Vetustà ). - In relazione alla vetustà si applica un
coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo
a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo
restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello
della ultimazione di tali lavori comunque accertato.
21. (Stato di conservazione e manutenzione). – In relazione allo
stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti
coefficienti:
a) 1,00 se lo stato è normale;
b) 0,80 se lo stato è mediocre;
c) 0,60 se lo stato è scadente;
Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene
conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare:
1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6) impianto di riscaldamento;
nonché dei seguenti elementi comuni:
1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, coperture, e parti comuni in genere.
Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti
condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere
propri dell'unità immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti
condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono
essere proprio dell'unità immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità
immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con
acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi
igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.
Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente
gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti.
22. (Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975). Per gli immobili adibiti
ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975,
il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata
per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:
a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;
b) dell'incidenza del contributo di concessione;
c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per
cento del costo di produzione;
d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.
Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o
di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni
obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano
costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a),
b) e d) del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi,
tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua
spettanza, è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la
richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell'immobile;
in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici
del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque
conto del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro
relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore
di riferimento per la determinazione del canone è quello dei costi
come sopra definiti.
Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili
urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a
norma del precedente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano
i coefficienti previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior costo
riguardi il costo di produzione.
23. (Riparazioni straordinarie). - Quando si eseguano sull'immobile importanti
ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione
o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione
all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione
di rilevante entità , il locatore può chiedere al conduttore
che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga
integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale
impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità
e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente
venga a percepire per le opere eseguite.
L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la
richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso
diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della
richiesta.
Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il
locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni
urbane nella zona in cui è situato l'immobile.
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti.
24. (Aggiornamento del canone). - Per gli immobili ad uso d'abitazione
il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 e aggiornato
ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente.
L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello
in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.
Il testo dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 3 della legge regionale
15 novembre 1993 n. 39 è il seguente:
"art. 3 1. 7. omissis".
- "8. In relazione all'ubicazione degli alloggi si applicano i seguenti
coefficienti:
a) Zona Centro 1,00
b) Periferia 0,90
c) Degrado 0,80
9. Per gli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 20 mila
abitanti si applica un ulteriore coefficiente dello 0,90.
10. Per la determinazione del canone riferito ai caratteri oggettivi degli
alloggi, gli Enti Gestori applicano un indice non superiore al 3,5% del
valore locativo definito ai sensi del 2 comma dell'art. 12 della Legge
27 luglio 1978 n. 392.
11. Il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo
base moltiplicato per i coefficienti sopra indicati.
12. Il costo base al metro quadrato degli alloggi è determinato
a norma dell'art. 14 della Legge 27 1978, n. 392, per gli immobili ultimati
entro il 31 dicembre 1975.
13. Ai fini dell'applicazione della presente legge,per gli immobili ultimati
dopo il 31 dicembre 1975 il costo base di produzione stabilito annualmente
ai sensi dell'art. 22 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 è abbattuto
nella misura del 15%".
Il testo dell'art. 4 della legge regionale 15 novembre1993 n. 39 è
il seguente
"Art. 4. Calcolo del canone in base alle fasce di reddito.
1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli Enti
gestori riducono il canone, determinato ai sensi degli articoli precedenti
sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascuno assegnatario.
A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito
e corrispondono i canoni nella misura delle seguenti percentuali:
a) 15% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo dal nucleo familiare
derivante esclusivamente da pensione, sussidi o vitalizi non superiori
all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori,
aumentato dell'importo di una pensione sociale;
b) 25% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo non superiore
al 40% del limite di reddito per l'assegnazione;
c) 50% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo compreso tra
il limite precedente e l'80% del limite di reddito per l'assegnazione;
d) 70% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo tra il limite
precedente ed il limite di reddito per l'assegnazione aumentato del 50%;
e) 100% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo, superiore al
limite precedente fino al limite di decadenza.
2. Il canone di locazione, ai sensi della presente legge, non dovrà
superare i seguenti livelli di incidenza sul reddito imponibile del nucleo
familiare:
a) per la fascia a) il 5% del reddito;
b) per la fascia b) il 10% del reddito;
c) per le fasce c) e d) il 25% del reddito;
in ogni caso il canone non può essere inferiore a Lire 15 mila
mensili.
3. Il limite di decadenza della qualità di assegnatario è
dato da un reddito pari al doppio del limite di reddito per l'assegnazione
fissato dalle disposizioni del CIPE.
4. Il Consiglio Regionale stabilisce le modificazioni delle percentuali
di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire
il mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto all'amministrazione
e mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto all'amministrazione
e manutenzione da destinarsi alle finalità di cui al penultimo
comma dell'art. 25 della Legge 8 agosto 1977 n. 513. A tal fine gli Enti
gestori sono tenuti a comunicare alla Regione, nei tempi e nei modi previsti,
l'importo complessivo delle somme provenienti dai canoni di locazione
al netto delle quote b) e c) di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 1035/72.
In mancanza di tali comunicazioni da parte degli Enti gestori, il Consiglio
Regionale può autonomamente provvedere a quanto previsto dal comma
precedente.
Il testo dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457è il seguente:
21. (Modalità per la determinazione del reddito). Ai fini dell'acquisizione
dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell'attribuzione
di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli
aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito
di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi
fini, qualora la formazione del reddito predetto concorrano redditi da
lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio
che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.
Per il requisito della residenza, si applica quanto disposto dall'art.
2, lettera b), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035".
La legge 27 luglio 1978 n. 392 reca norme in materia "Disciplina
delle locazioni di immobili urbani".
Il punto 13 dell'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1993 n. 39 è
il seguente "art. 3 1. 12. omissis".
"13. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per gli immobili
ultimati dopo il 31 dicembre 1975 il costo base di produzione stabilito
annualmente ai sensi dell'art. 22 della Legge 27 luglio 1978, n. 392,
è abbattuto nella misura del 15%".
ARTICOLO 3
Accertamento periodico del reddito
-
La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata dagli
Enti gestori con periodicità almeno biennale.
-
L’assegnatario deve produrre su richiesta degli Enti gestori
la documentazione necessaria entro il 30giugno di ogni biennio successivo
all’entrata in vigore della presente legge; qualora la documentazione
non venga prodotta entro tale data, si applica la misura del canone
prevista dall’art. 2, condizione C, canone C, a decorrere dal
giorno successivo e sino al mese seguente all’eventuale tardiva
produzione della documentazione.
-
Qualora, previa diffida, la suddetta documentazione risulti non ancora
prodotta allo scadere del 180/ mo giorno dalla data del 30 giugno,
l’assegnatario incorre
nella decadenza dell’assegnazione.
-
L’eventuale variazione della collocazione degli assegnatari
nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1
gennaio dell’anno successivo a quello nel quale è stata
accertata la modificazione della situazione reddituale, con riguardo
all’anno precedente, fatto salvo quanto previsto nel successivo
comma 6.
-
L’assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in
una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell’anno
precedente una diminuzione di reddito, presentando copia della dichiarazione
dei redditi e dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15. La collocazione nella fascia di reddito inferiore al di fuori
dei casi previsti dal successivo comma 6 è disposta dall’Ente
gestore con decorrenza dal 1 gennaio successivo all’accertamento
della diminuzione del reddito.
-
Qualora l’assegnatario comprovi, però , una situazione
reddituale inferiore a quella dichiarata e ciò a seguito di
licenziamento, cassa integrazione, pensionamento, stato di disoccupazione,
l’Ente gestore lo colloca nella fascia di reddito riferita alla
nuova condizione reddituale dal mese successivo a quello in cui viene
comunicata all’Ente la variazione, salvo conguaglio finale a
seguito della presentazione dei redditi da comunicare all’Ente
dopo la dichiarazione e dei relativi accertamenti che l’Ente
può disporre a suo insindacabile giudizio.
-
Gli Enti gestori, quando si trovino di fronte a casi in cui il reddito
documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, sono
obbligati a trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni
accertamenti, la relativa documentazione.
-
Nell’aggiornare la situazione reddituale dell’assegnatario
l’Ente gestore si atterrà alle risultanze dei su indicati
accertamenti, debitamente comunicati dagli uffici finanziari con decorrenza
dallo scadere del termine di cui al secondo comma, salvo gli esiti
di procedimenti contenziosi (giudiziali o amministrativi) promossi
dall’assegnatario avverso gli atti in positivo emessi dai su
indicati uffici.
-
La mancanza di reddito del nucleo familiare va dimostrata mediante
certificato storico di disoccupazione dei componenti, rilasciato dall’Ufficio
provinciale del lavoro, nonché mediante dichiarazione resa
dagli stessi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Note:
Nota all'art. 3
La legge 4 gennaio 1968 n. 15 reca "Norme alla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
ARTICOLO 4
Aggiornamento del canone
-
Il canone di locazione di cui alle lettere B e C dell’art. 2
viene aggiornato annualmente dall’Ente gestore in base all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
sulla base del 75% dei prezzi fermo restando le disposizioni transitorie
di cui al seguente comma 2, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno
successivo all’entrata in vigore della presente legge.
-
Gli aumenti dei canoni di locazione determinati dall’applicazione
della presente legge saranno graduati, in misura uniforme nel limite
del 50% annuo, nel corso del biennio successivo alla sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 5
Fondo di solidarietà
-
E' istituito il fondo di solidarietà , costituito dallo 0,50
del canone così come determinato dall’articolo 2, a cui
gli Enti gestori possono attingere per risanare esigenze di inquilini
gravemente disagiati, previo documentazione certa rilasciata dal Comune
e dall’Azienda Sanitaria Locale. Solo in questi casi gli Enti
gestori provvedono al risanamento delle morosità degli indigenti
attingendo al fondo di solidarietà.
ARTICOLO 6
Morosità nel pagamento del canone
-
La morosità relativa a tre mensilità del canone, a qualsiasi
titolo dovuto è causa di risoluzione contrattuale.
-
La morosità può essere tuttavia sanata, per non più
di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento dell’importo
dovuto avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalla messa in
mora.
-
Non è causa di risoluzione del contratto la morosità
dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario,
qualora ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà
, accertata dall’Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento
del canone di locazione.
-
Tale impossibilità o grave difficoltà non può
valere per più di sei mesi per ogni quadriennio. Alla fine
di tale periodo, prorogabile di altri sei mesi in caso di comprovata
dimostrazione di impossibilità all’adempimento, la morosità
determinatasi va recuperata, ai sensi dell’art. 21 del DPR 30
dicembre 1972, n. 1035, senza l’applicazione di interessi legali
e indennità di mora.
-
Salvi giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della
presente legge, per la morosità pregressa verificatasi anteriormente
alla entrata in vigore della presente legge, l’Ente gestore
concederà i rateizzi previsti dall’art. 21 del DPR 30
dicembre 1972, n. 1035, applicando gli interessi legali.
-
Nel caso di richiesta di rateizzo del debito pregresso da parte dell’assegnatario
ai sensi del precedente comma, non possono essere richieste anticipazioni
sull'ammontare della morosità senza il preventivo assenso del
richiedente e ciò nell’ottica di favorire una più
ampia possibilità di rientro delle morosità maturate.
-
Il rateizzo previsto dai commi precedenti si applica anche bei confronti
dei soggetti richiedenti la regolarizzazione del rapporto locativo
ai sensi della normativa regionale vigente.
-
Nel caso di mancato rispetto dei termini di rateizzazione per il pagamento
delle somme dovute di applica una indennità di mora pari al
6% oltre gli interessi legali.
Note:
Nota all'art. 6
Il testo dell'art. 21 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 è il
seguente:
"21. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli
istituti autonomi per le case popolari provvedono, con apposito piano
finanziario deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione e approvato
dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con le Regioni interessate,
alla revisione dei canoni di locazione degli alloggi costruiti successivamente
al 4 novembre 1963, secondo i criteri fissati dall'art. 19, tenendo conto
dello stato di conservazione delle caratteristiche e dell'ubicazione degli
alloggi stessi.
Le eventuali situazioni debitorie degli assegnatari, se del caso ricalcolate
nella misura ridotta a seguito dell'applicazione dell'art. 19, saranno
definite mediante la corresponsione rateizzata degli arretrati per un
periodo non inferiore a cinque anni e non superiore ai dieci anni qualora
si tratti di alloggi assegnati in locazione.
Qualora si tratti di alloggi assegnati a riscatto, l'importo degli arretrati
dovuti sarà sommato al residuo prezzo di riscatto".
ARTICOLO 7
Abrogazione
-
Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.
ARTICOLO 8
Dichiarazione d' urgenza
-
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli
effetti del secondo comma dell’art. 127 della Costituzione,
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Campania.
14 agosto 1997
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