LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 11-08-2001
REGIONE CAMPANIA

DISPOSIZIONI DI FINANZA REGIONALE ANNO 2001

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 44 del 29 agosto 2001


IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:


Omissis


ARTICOLO 42

  1. Nella programmazione dei finanziamenti di edilizia residenziale pubblica, il Presidente della Giunta regionale può individuare Enti di diritto pubblico e/o con funzione pubblica per l’attuazione di recupero di immobili da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali, nonché alla realizzazione di servizi di rilevante finalità sociale.
  2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma precedente può essere promossa la conclusione di accordi di programma, di cui all’articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, tra la Regione ed i soggetti di cui al comma 1.
  3. Sarà data priorità agli accordi di programma con i sopracitati soggetti sotto la cui giurisdizione ricadono aree di particolare pregio storico, artistico ed ambientale. In sede di accordo di programma, la Regione, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, potrà rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie rinvenienti dal P.O.R. 2000-2006.

Omissis


ARTICOLO 69

  1. 1. La L.R. 14 aprile 2000, n.13 viene cosi modificata ed integrata: "il termine di 180 giorni di cui all'articolo 3, comma 5 della L. R. 14 aprile 2000, n.13, è prorogato di 60 giorni, a decorrere dalla pubblicazione della presente Legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Le istanze di regolarizzazione saranno prese in considerazione dagli Enti gestori, a prescindere dalla presentazione della autodenuncia ai Comuni, ove sono ubicati gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica".
  2. Tale beneficio viene esteso anche a coloro i quali, pur avendo lasciato l'alloggio occupato nei termini di cui al predetto articolo 3, possono comunque dimostrare di aver condotto senza titolo l'alloggio, di cui si chiede la regolarizzazione, in un periodo precedente alla data del 31 dicembre 1998 e di averlo lasciato per effetto dell' intervento della Forza Pubblica.
  3. Per questi ultimi entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania la Giunta regionale con apposito atto deliberativo, sulla base della quantificazione degli aventi diritto da parte dei Comuni, emanerà criteri e modalità per garantire l'efficacia di tale beneficio.

omissis