DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DECRETO N. 1281 DEL 25 MAGGIO 2001.
A.G.C. GESTIONE DEL TERRITORIO
– TUTELA BENI PAESISTICO, AMBIENTALI E CULTURALI – SETTORE
EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA – Regolamento tipo per l’autogestione
degli alloggi ERP.
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO:
l’articolo 16 della legge 2 luglio 1997, n. 18;
VISTA:
la legge regionale 14.8.97 n. 19;
VISTA:
la delibera di Giunta Regionale n. 478 del 2 febbraio 2001 con la quale
è stato approvato il regolamento tipo per l’Autogestione
degli alloggi ERP, ed il relativo schema di convenzione;
VISTO:
l’articolo 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO:
l’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
EMANA
IL
REGOLAMENTO PER L’AUTOGESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP
ART.
1
AUTOGESTIONE
DEGLI ALLOGGI ERP
-
l’Ente gestore promuove l’autogestione dei servizi, entro
e non oltre 60 gg. dalla richiesta avanzata da almeno il 60% degli
assegnatari (facenti parte dello stesso immobile).
-
l’autogestione può essere interrotta, in qualsiasi momento,
su richiesta dell’Ente gestore o di almeno il 50% più
uno degli Assegnatari. L’interruzione deve costituire oggetto
di provvedimento motivato dall’Ente gestore. In caso di interruzione,
nelle more della ricostituzione dell’autogestione, l’Ente
deve garantire la continuità dei servizi, i cui costi saranno
a carico degli assegnatari ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge
regionale n. 19 del 14.8.97.
-
l’autogestione costituisce, per le competenze ad essa attribuite,
un condominio di gestione, che opera secondo schemi corrispondenti
a quelli del condominio in senso tecnico, con la conseguenza che il
rappresentante designato è legittimato ad agire in giudizio
nei confronti degli assegnatari morosi per il pagamento delle spese
dovute in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea,
senza necessità di una specifica autorizzazione, trattandosi
di controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni. Ciò,
fermo restando il disposto di cui all’art. 16, comma 5, della
legge regionale 2.7.97.
-
l’autogestione è formalmente costituita mediante apposita
assemblea, convocata e svolta ai sensi della normativa vigente, promossa
dall’Ente gestore, su richiesta dell’OO.SS. degli inquilini
o dagli inquilini, previa, in ogni caso, informativa alle organizzazioni
sindacale degli assegnatari.
L’assemblea
prende atto del regolamento dell’autogestione e dello schema di
convenzione allegato al presente regolamento ed elegge le strutture dell’autogestione.
Per essere valida l’elezione delle strutture deve essere effettuata
con la presenza di almeno il 50% degli inquilini interessati.
ART.
2
POTERI PARTICOLARI DELL’ENTE GESTORE
-
al solo scopo della tutela dei beni oggetto dell’autogestione
è riconosciuta all’Ente gestore, d’intesa con le
strutture dell’autogestione, il diritto di ispezione ei di controllo.
Qualora si dovessero riscontrare difetti nella conduzione dell’autogestione
e danneggiamento all’immobile o agli impianti, l’Ente
gestore procederà a notificare i conseguenti rilievi dell’autogestione,
e ad eseguire i lavori necessari con addebito delle spese a carico
degli assegnatari.
-
Eventuali innovazioni che le strutture dell’autogestione intendono
apportare agli immobili, alle pertinenze e agli impianti devono ricevere
il preventivo nulla osta da parte dell’Ente gestore.
-
La consegna dell’autogestione degli immobili, delle pertinenze
e degli impianti dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto
da incaricati dell’Ente gestore e dai rappresentanti dell’autogestione.
Gli impianti dovranno risultare nel normale stato d’uso, nel
caso contrario l’Ente gestore provvederà alle riparazioni
necessarie prima della consegna dell’autogestione.
-
Gli oneri e le spese relative alla gestione dei servizi, alla manutenzione
degli impianti delle parti comuni e ogni altra spesa inerente all’autogestione,
vengono ripartite tra gli assegnatari in virtù delle disposizioni
del codice civile e dell’art. 1, 2° comma, della L. R. 14.8.97
n. 19.
Fermo restando l’obbligo per l’Ente gestore di fornire
le tabelle millesimali all’Autogestione, qualora le stesse non
siano ancora disponibili comunque si potrà procedere alla costituzione
dell’Autogestione previa consegna da parte dell’ente gestore
dell’attestato riguardante la consistenza dei vani per ogni
singolo assegnatario o inquilino o anche proprietario del fabbricato
interessato all’autogestione.
ART.
3
STRUTTURA DELLE AUTOGESTIONI
Sono organi dell’autogestione:
-
l’assemblea generale;
-
il comitato regionale;
-
il rappresentante degli assegnatari.
ART. 4
ASSEMBLEA
GENERALE
-
l’Assemblea generale, organo deliberante, si riunisce in via
ordinaria almeno una volta l’anno e non oltre 30 gg. dalla chiusura
dell’esercizio finanziario per l’esame e l’approvazione
del rendiconto e del bilancio preventivo.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria tutte le volte
che il comitato di gestione lo ritenga necessario o quanto vi sia
richiesta dell’Ente gestore o da almeno un sesto degli assegnatari.
L’Assemblea è convocata a cura del rappresentante degli
assegnatari mediante avviso individuale da inviarsi con lettera raccomandata
a tutti gli assegnatari nel rispetto di un intervallo di 5 gg. tra
la data di ricezione e quella dell’adunanza.
Può essere consentita la comunicazione mediante lettera a mano,
con ritiro di dichiarazione di ricevuta comunicazione.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno
e dell’ora dell’adunanza, delle materie da sottoporre
all’Assemblea e della data dell’adunanza in seconda convocazione,
di norma fissata non oltre 10 GG. successivi.
Il rappresentante degli assegnatari funge anche da presidente dell’Assemblea.
Ogni assegnatario ha diritto a farsi rappresentare nell’Assemblea
da altro assegnatario o da suo familiare convivente con delega scritta.
Non è comunque ammessa più di una delega alla stessa
persona.
L’Assemblea si considera regolarmente costituita in prima convocazione
quando siano presenti almeno due terzi degli assegnatari, e da almeno
un terzo degli assegnatari in seconda convocazione.
Le deliberazioni si considerano adottate, se approvate con il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le deliberazioni relative alla rinuncia dell’autogestione sono
valide se approvate con il voto favorevole di almeno il 60% dei partecipanti
all’autogestione.
Le deliberazioni possono essere impugnate con le modalità dell’art.
1137, del Codice Civile e ciò entro 30 gg. dal mancato componimento
della controversia esperito dall’Ente gestore.
Il rappresentante degli assegnatari deve astenersi dal voto ove si
deliberi dalla sua sostituzione, sul rendiconto della sua gestione
sui provvedimenti da lui adottati.
Delle deliberazioni dell’Assemblea verranno redatti regolari
verbali raccolti in apposito registro.
Le decisioni assunte dall’assemblea vengono pubblicizzate, a
cura del rappresentante degli assegnatari, a mezzo affissione in appositi
spazi condominiali e consegnate in copia agli assegnatari assenti
nonché all’Ente gestore.
-
sono compiti dell’assemblea:
· deliberare su qualsiasi problema dell’autogestione
dal Comitato di gestione;
· approvare i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal
comitato di gestione;
· approvare i contratti per la fornitura dei servizi e le relative
modalità di erogazione;
· approvare il piano ed i progetti di manutenzione annuali,
le modalità di esecuzione delle opere ed i relativi contratti;
· deliberare su tutte le spese straordinarie di amministrazione
e sulla costituzione dei relativi fondi;
· stabilire quali spese il Comitato di gestione può
affrontare di iniziativa propria con prelievo delle somme dai fondi
appositamente costituiti;
· individuare i criteri per la ripartizione delle spese;
· deliberare in ordine ad ogni attività riguardante
il funzionamento dell’autogestione;
· nominare, revocare per giusta causa, e sostituire i membri
del Comitato di gestione dell’Amministrazione;
· conferire incarichi nell’interesse dell’Autogestione,
stabilire gli eventuali relativi compensi così come quelli
del rappresentante degli assegnatari e dei membri del Comitato di
gestione.
ART.
5
COMITATO DI GESTIONE
-
il comitato di gestione ha compiti di collaborazione e di supporto
tecnico all’Assemblea ed al rappresentante degli assegnatari;
tali compiti saranno definiti dall’Assemblea generale all’atto
della costituzione della stessa.
-
Il Comitato di gestione è eletto dall’Assemblea con voto
favorevole di almeno il 50% più uno dei partecipanti all’autogestione.
I suoi componenti sono scelti tra gli assegnatari.
Il comitato di gestione è composto da un minimo di tre ad un
massimo di sette membri, dura in carica un anno e può essere
riconfermato.
Le candidature relative al Comitato di gestione sono presentate da
almeno un sesto degli assegnatari.
-
su
decisione dell’Assemblea, in particolari motivate esigenze dell’autogestione,
il comitato di gestione può anche non essere costituito.
ART.
6
RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNATARI
Il rappresentante degli assegnatari viene eletto dall’Assemblea
con il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei partecipanti
all’autogestione e deve essere scelto dagli assegnatari stessi.
Lo stesso assolve compiti demandatagli dal presente Regolamento ed ha
la rappresentanza legale dei partecipanti all’autogestione e presiede,
nel caso di avvenuta costituzione, il comitato di gestione.
Gli dura in carica un anno. La sua revoca e conseguente sostituzione può
essere effettuata dall’Assemblea in qualunque momento con deliberazione
motivata adottata con la maggioranza del 50% più uno degli assegnatari
partecipanti alla gestione.
In caso di dimissioni volontarie egli deve assolvere il suo mandato per
l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Rappresentante,
che dovrà essere effettuata entro 60 gg. dalla data delle dimissioni.
Il rappresentante è tenuto a stipulare a suo nome, impegnando in
solido tutti gli assegnatari, ove occorra, i contratti di utenza per la
fornitura dei servizi, nonché tutti gli atti e contratto che si
rendessero necessari per l’attività di gestione; è
tenuto a curare altresì i rinnovi delle licenze di esercizio.
Il rappresentante d’intesa con il comitato di gestione, laddove
costituito, provvede inoltre a:
-
convocare l’assemblea degli assegnatari;
-
adire le vie legali per il recupero dei crediti vantati dalla gestione
autonoma per le quote di rimborso dei servizi e di quanto altro dovuto
nei confronti degli assegnatari morosi.
ART.
7
RUOLO DI SUPPORTO DELL’ENTE GESTORE
L’ente
gestore fornirà all’autogestione l’assistenza tecnica,
legale e amministrativa necessaria per il suo funzionamento.
-
restano a carico esclusivo dell’Ente gestore gli adempimenti,
gli obblighi di legge e di regolamento di competenza della proprietà
degli immobili in relazione alla prevenzione, infortuni, ai controlli
e sopralluoghi periodici, nonché la manutenzione degli impianti,
per i quali è necessaria un’assistenza tecnica qualificata.
E’ invece a carico dell’autogestione la piena responsabilità
dei servizi e oneri di manutenzione affidate con il presente regolamento
anche nei confronti dei terzi, in particolare per quanto concerne
l’adozione di ogni cautela o accorgimento preordinato ad evitare
nocumento a persona e/o cose. L’ente gestore è, quindi,
sollevato da ogni responsabilità al riguardo. Le attività
svolte per la conduzione e manutenzione degli impianti (stipula dei
contratti con imprese specializzate, interventi effettuati), ancorché
rientranti nella competenza dell’autogestione, dovranno formare
oggetto di relazione annuale al committente per consentire a quest’ultimo
di verificare la regolarità dei contratto o degli interventi
in riferimento alla normativa vigente.
L’autogestione sarà tenuta a dare tempestivo avviso all’ente
gestore dei casi in cui si renda necessaria, o anche solo opportuna,
un intervento di competenza dell’ente medesimo, in particolare
per quanto concerne la manutenzione straordinaria degli impianti,
a pena del risarcimento dei danni.
Il rappresentante degli assegnatari provvede alla riscossione delle
quote relative all’autogestione così come definite dalle
sue strutture
L’ente gestore mette a disposizione dell’autogestione,
se richiesta, per consulenza, il proprio personale e le proprie strutture
per i problemi di carattere contabile ed amministrativo.
L’ente gestore assume il patrocinio legale del condominio nei
confronti di terzi a tutela del diritto di proprietà e dei
diritti reali inerenti gli immobili e nei confronti degli stessi inquilini
inadempienti.
L’ente gestore assiste l’autogestione, se richiesto, in
tutte le fasi del confronto e del contratto con le ditte fornitrici,
al fine di far conseguire alla stessa il maggior risparmio possibile.
L’ente gestore fornisce alle strutture dell’autogestione
gli spazi necessari, ove possibile, per lo svolgimento delle sue attività,
utilizzando strutture esistenti nello stabile o nel quartiere.
ART.
8
AMBITO DELL’AUTOGESTIONE
-
l’autogestione può avere per oggetto i seguenti servizi
comunali:
- portierato, pulizia degli spazi e delle parti comuni, ascensori,
riscaldamento, espurgo dei pozzi, nonché la fornitura di altri
servizi comuni e la gestione degli spazi delle aree di uso comune
e ogni altra voce di cui all’art. 1 comma 2 della L. R. 14.8.97
n. 19.
-
l’autogestione può effettuare interventi preordinati
ad un potenziamento e/o miglioramento del sistema di erogazione dei
servizi affidati in gestione (anche mediante opere riguardanti la
struttura e/o funzionalità degli impianti), specie nell’ottica
del conseguimento del massimo risparmio, solo previo nulla osta dell’Ente
gestore, e comunque, con oneri economici interamente a carico dell’inquilinato.
E’ in facoltà dell’ente gestore di vietare l’esecuzione
delle opere, o di intimarne l’interruzione, ove ne ravvisi la
loro inidoneità.
-
Eventuali interventi di competenza dell’ente gestore possono
essere effettuati dall’autogestione solo previa esplicita autorizzazione
dello stesso.
-
I servizi comuni oggetto dell’autogestione sono estesi alla
manutenzione ordinaria degli impianti nell’ambito delle ripartizioni
di cui al regolamento del contratto di locazione.
-
L’insolvenza degli assegnatari rispetto agli obblighi verso
l’autogestione comporta – a tutti gli effetti –
inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione,
dando luogo alla decadenza e alla conseguente risoluzione automatica
del contratto stesso ai sensi dell’art. 20, lettera f) della
L. R. 2.7.97 n. 18. Resta in ogni caso salvo il diritto dell’autogestione
a riscuotere, anche in via coattiva, le quote rimaste insolute. L’autogestione
non potrà in alcun modo agire in rivalsa nei riguardi dell’Ente
gestore in caso di insolvenza degli assegnatari.
SCHEMA DI CONVENZIONE
ENTE GESTORE (COMUNE O IACP)
In persona del legale rappresentante ………………………………………………………………
per la carica domiciliato presso …………………………………………………………………………………..
E
………………………………………………………………………………………………………………………………
nella loro qualità di assegnatari del fabbricato …………………….
Scala ……………. Sito in …………………………………….
Alla via …………………………………………………………………………
composto di n……………….. appartamenti.
PREMESSO
Che l’edificio sopra specificato è composto di n. ………………
scale di cui ……………………..
Che gli assegnatari a locazione semplice della ………………………………..
hanno chiesto con istanza in data …………………………………..
di costituire l’autogestione dei servizi comuni qui di seguito elencati:
che
tale richiesta è stata favorevolmente accolta dall’ente gestore
…………………. con deliberazione n.
………………….. del ……………
in quanto avanzata da un numero di assegnatari uguale/maggiore al 60%.
TANTO PREMESSO
Si conviene quanto segue:
1) l’ente gestore ……………………………….
e i suddetti assegnatari dell’edificio in premessa costituiscono
la gestione diretta, o autogestione, dei servizi che si seguito si descrivono:
………………………………………………………………………………………………………….
La consegna degli impianti di cui sopra è effettuata dall’ente
gestore agli altri intervenuti che assumono l’obbligo di affidarli
al comitato di gestione di cui allegato regolamento nelle condizioni di
fatti e di diritto in cui si trovano.
2)
tutti gli assegnatari si costituiscono pertanto in autogestione a far
tempo dal ……………………….
3) Si impegnano ad indicare il nominativo del rappresentante degli assegnatari,
a cui indipendentemente dalla responsabilità solidale di tutti,
saranno volturati i contratti inerenti alle forniture e alla gestione
dei servizi.
4) Gli assegnatari inoltre, si impegnano a versare al rappresentante,
nei modi che verranno scelti dall’assemblea, la quota parte delle
somme stabilite dall’assemblea degli assegnatari in relazione alla
consistenza dell’alloggio sulla base del preventivo annuale inerente
le spese relative al funzionamento dei servizi, ivi compreso il pagamento
delle imposte, tasse, contributi e qualsiasi altro onere relativo ai servizi
stessi, costituendo apposito fondo cassa.
Al fine di costituire tale fondo le somme versate devono essere depositate
presso un istituto bancario o ufficio postale sul libretto di deposito
o di c/c intestato impersonalmente all’autogestione.
Per i servizi condominiali esterni, manutenzione ordinaria di spazi comuni
verde condominiale, illuminazioni riguardanti più fabbricati in
autogestioni singole, si provvederà o tramite deliberazione della
singola autogestione con conseguente ripartizione delle spese in relazione
alla consistenza dei fabbricati, oppure su iniziativa dell’ente
gestore che provvederà al recupero delle spese sostenute a carico
dei fabbricati interessati.
5) resta convenuto che l’ente gestore si riserva ogni azione di
tutela della proprietà verso terzi o verso gli assegnatari qualora
le loro deliberazioni violassero eventuali diritti. A tal fine dovrà
essere trasmessa all’ente gestore ogni informazione, anche attraverso
estratti delle decisioni dell’assemblea, che gli consenta di esercitare
la vigilanza per quanto attiene la tutela della proprietà.
6) L’ente gestore si riserva comunque ogni facoltà di controllo
sullo stato di manutenzione degli impianti, specie sotto il profilo della
incolumità e sicurezza pubblica. L’ente gestore si riserva
pure il diritto di far cessare in qualsiasi momento l’autogestione,
qualora constatasse la incapacità degli assegnatari di farla funzionare,
con motivato provvedimento dell’ente. In tal caso l’amministrazione
dell’edificio sarà assunta dall’ente gestore, al quale
pertanto dovranno essere versate, dalla cessata autogestione le somme
in disponibilità del fondo di cui al punto 4) non utilizzate, che
procederà a operare i relativi conguagli.
7) Con il presente atto tutti gli assegnatari si impegnano ad osservare
le norme del regolamento allegato, che fa parte integrante della presente
convenzione, e che dichiarano di ben conoscere, avendone ciascuno di essi
ricevuto copia.
8) Gli assegnatari non possono apportare agli impianti ed alle relative
pertinenze innovazioni senza il preventivo assenso dell’ente gestore,
responsabile per legge.
9) L’autogestione risponderà dei fatti ed atti alla medesima
attribuibili in relazione alla attività svolta ivi compresi gli
impegni assunti e le azioni in corso.
10) Le parti convengono di eleggere il foro competente per territorio
per tutte le controversie comunque dipendenti o generale dalla presente
convenzione.
11) L’ente gestore elegge il proprio domicilio legale presso la
propria sede, mentre per l’autogestione il domicilio sarà
quello del rappresentante degli assegnatari.
12) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla presente scrittura sono
a carico degli assegnatari, che si impegnano a sostenere pro-quota.
Ai sensi dell’art. 16 della L. R. 2.7.97 n. 18 la presente convenzione
si intende estesa e vincolante a tutti gli effetti, nei confronti di tutti
gli assegnatari, anche se non l’hanno espressamente sottoscritta.
25
maggio 2001 BASSOLINO
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