DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
n. 633, 11 APRILE 2001

EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA – Regolamento per la gestione della mobilità degli alloggi ERP.

IL PRESIDENTE

Art. 1
Ambito di applicazione del Regolamento

Il programma e le norme per la mobilità di cui al presente regolamento sono applicati dall’Ente Gestore per tutti gli alloggi in locazione semplice facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall’art. 1 della L. R. 2.7.97 n. 18.
Il programma di mobilità di cui al successivo art. 2, può, previa intesa e/o convenzione tra gli Enti gestori del patrimonio pubblico, riguardare l’intero patrimonio di Edilizia pubblica indipendentemente dalla titolarità delle proprietà.

Art. 2
Norme generali per la mobilità

Gli Enti definiscono il programma di mobilità sulla base dei seguenti elementi:
a) formazione di un elenco degli alloggi cui si applica la presente normativa, previa verifica dello stato d’uso e di affollamento degli stessi, con conseguente individuazione delle situazioni di cui sovra e sotto affollamento in relazione allo standard abitativo previsto dall’art. 2, lettera c) della L. R. 18/97. Tale verifica viene effettuata dall’Ente gestore biennalmente in concomitanza con l’aggiornamento della situazione reddituale degli assegnatari;
b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi così come previsto dal successivo art. 4.
Per ciascun assegnatario è ammesso, di norma, un solo cambio nell’arco di 4 anni, salvo l’insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.
Non possono essere autorizzati in nessun caso cambi-alloggio in favore degli assegnatari che abbiano perduto i requisiti per la permanenza, o nei confronti dei quali siano in corso azioni di annullamento o di decadenza dell’assegnazione o siano accertate violazioni delle clausole contrattuali ovvero non rilascino l’alloggio in normali condizioni d’uso.
Pur in presenza di tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente Regolamento, gli interessati potranno ottenere il cambio solo se in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione dell’alloggio, sia nei confronti dell’Ente gestore che degli organi dell’autogestione.
Per i cambi alloggio deve essere, di norma, rispettato lo standard abitativo di cui all’art. 2 lettera c) della L. R. 18/97.
L’Ente gestore può utilizzare per la mobilità, ove ne sia la disponibilità, una aliquota non superiore al 10% degli alloggi di nuova costruzione. Lo stesso Ente gestore provvede a sostituire l’aliquota di alloggi di nuova costruzione con un corrispondente numero di alloggi di risulta per evitare di sottrarre disponibilità di alloggi ai partecipanti ai bandi generali.

Art. 3
Tipi di cambi-alloggi previsti

A norma dell’art. 18 della L. R. 18/97, l’Ente gestore può autorizzare i seguenti cambi:
a) cambi alloggi di risulta o nuova costruzione;
b) cambi consensuali.

Art. 4
Cambi con alloggi di risulta o di nuova costruzione

L’Ente gestore provvederà con frequenza, almeno biennale, alla formazione di graduatorie degli assegnatari aspiranti alla mobilità previa emanazione di appositi bandi, assicurando la massima pubblicizzazione degli stessi attraverso i mezzi e le forme più opportune.
Le domande dei richiedenti il cambio alloggio, redatte su apposito modulo fornito dall’Ente gestore e corredate da apposita documentazione, vengono debitamente istruite ai fini di consentire la formazione di una specifica graduatoria.
L’assegnatario dovrà tassativamente indicare nella domanda una o più zone nelle quali avrebbe necessità o interesse a trasferirsi.
I punteggi da attribuire ai richiedenti sono stabiliti come segue:

  1. situazione di sottoutilizzo rispetto allo standard abitativo, di cui al precedente art. 2, comma 4; punti 7
  2. inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato rispetto alle normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti portatore di handicap di rilevante entità o di persone comunque affette da gravi disturbi di natura motoria che possono impedire o gravemente limitare la mobilità degli stessi:
    2.1) presenza del nucleo familiare di persone che presentano percentuali di invalidità del 100% punti 7
    2.2 invalidità compresa tra il 66% e il 99% punti 5
  3. situazioni di sovraffollamento rispetto allo standard abitativo, di cui al precedente art. 2, comma 4;
    3.1 due per vano utile-convenzionale punti 1
    3.2 oltre 3 persone per vano utile-convenzionale punti 2
    3.3 oltre 3 persone per vano utile-convenzionale punti 3
    3.4 oltre 4 persone per vano utile-convenzionale punti 4
    3.5 oltre 5 persone per vano utile-convenzionale punti 5
    3.6 oltre 6 persone per vano utile-convenzionale punti 6
    3.7 oltre 7 persone per vano utile-convenzionale punti 7
    Per vano utile-convenzionale si intende il vano non inferiore a 14 mq da calcolarsi ai sensi dell’art. 7 del D.M. LL.PP. 3.10.75, n. 9816.
    Al nucleo familiare identificato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. 18/97 del richiedente, in situazioni di sovraffollamento, e formato, oltre che dall’assegnatario e dal coniuge (o convivente more uxorio), anche da due o più minori di età superiore agli 11 anni, di sesso diverso, e/o da una o più persone adulte che coabitano anche senza vincoli di parentela o affinità, sarà attribuito un ulteriore: punto 1
  4. necessità del richiedente di avvicinamento al luogo di lavoro, di cura o assistenza:
    4.1 avvicinamento luogo di lavoro, se situato nello stesso Comune di residenza punti 1
    4.2 avvicinamento luogo di lavoro, se situato fuori Comune punti 3
    4.3 avvicinamento per cura o assistenza punti 2
    La necessità di avvicinamento al luogo di lavoro si intende riferita all’assegnatario ed al coniuge e non ad altri componenti il nucleo familiare.
    I punteggi di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.3 non sono attribuiti, nel caso di richiesta di trasferimento riferito allo stesso quartiere di residenza dell’assegnatario.
    Sarà comunque attribuita, di massima, priorità nel cambio alloggio ai nuclei familiari disposti a liberare alloggi sottoutilizzati.
    L’Ente gestore, nell’ambito della mobilità e al fine di consentire l’ottimale utilizzo degli alloggi in sede di abbinamento degli stessi, terrà conto delle particolari tipologie di handicap degli interessati.
    I punteggi sono cumulabili tra di loro.
    Nel caso di punteggio uguale verrà effettuato un sorteggio, al quale saranno invitati gli interessati.
    Gli alloggi che si rendono disponibili devono essere offerti ai richiedenti secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e tenendo conto del numero dei vani, della consistenza e condizione del nucleo familiare e della zona prescelta.
    I richiedenti collocati in graduatoria, qualora non abbiano ottenuto il cambio, sono tenuti a ripresentare la domanda ad ogni aggiornamento del bando.
    La domanda con la relativa documentazione dovrà essere presentata entro 40 giorni dalla data del bando.
    I richiedenti che non hanno ottenuto punteggio sono inseriti nella graduatoria, ma esclusi dai cambi.

Art. 5
Alloggi sottoutilizzati
In deroga a quanto previsto dal precedente art. 4, onde favorire l’offerta di alloggi sottoutilizzati, l’Ente gestore potrà accogliere in qualsiasi momento domande di scambio alloggio in riduzione che saranno inserite in un elenco a se stante, comprensivo di tutti i richiedenti in graduatoria in condizioni di sottoutilizzo, di cui al precedente art. 4 punto 1.
In tal caso, sarà data priorità ai nuclei che presentano un maggior indice di sottoutilizzo, nel seguente ordine:

1° - 1 persona in 7 e più vani
2° - 1 persona in 6 vani
3° - 1 persona in 5 vani
4° - 1 persona in 4 vani
5° - 1 persona in 3 vani
6° - 1 persona in 2 vani

A parità di condizione di sottoutilizzo, verrà attribuita priorità nella concessione del cambio alle domande meno recenti.
Nel caso di ulteriore parità, verrà effettuato un sorteggio fra i nuclei richiedenti, al quale saranno invitati gli interessati.

Art. 6
Cambi consensuali
L’Ente gestore può autorizzare il cambio consensuale di alloggi tra assegnatari su richiesta degli interessati e sempre che le istanze siano riconducibili alle motivazioni di cui al precedente art. 4 ovvero siano motivate da situazioni di disagio abitativo di carattere sociale di cui all’art. 18 della L. R. 18/97.
Le domande dovranno essere presentate su apposito modulo corredate da una apposita documentazione.
Le istanze non saranno accolte nel caso in cui l’autorizzazione del cambio alloggio possa determinare condizioni di sovraffollamento a danno anche di una sola delle famiglie richiedenti o di sottoutilizzo.
Ai fini della verifica di idoneità, si fa riferimento a quanto previsto al precedente art. 2.
Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento dell’alloggio, di risanamento o ristrutturazione edilizia e disagi abitativi di carattere sociale o per altro grave giustificato motivo l’Ente gestore predispone un programma di mobilità dell’utenza, del quale darà comunicazione agli interessati. Il programma di mobilità è comunicato agli interessati, i quali nei successivi 30 giorni, possono presentare opposizione all’Ente gestore, che decide entro 60 giorni; se l’assegnatario, inserito nell’elenco di mobilità, rifiuta di effettuare il cambio o il trasferimento entro il termine stabilito dal Comune, viene collocato d’ufficio nella fascia di canone più elevata.
L’Ente gestore, comunque, indipendentemente dai programmi di mobilità per comprovati ed urgenti motivi di ordine pubblico ed di sicurezza sociale, può disporre d’ufficio provvedimenti di cambi alloggi adeguatamente motivati.

11 aprile 2001 BASSOLINO