DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA
n. 633, 11 APRILE 2001
EDILIZIA
PUBBLICA ABITATIVA – Regolamento per la gestione della mobilità
degli alloggi ERP.
IL
PRESIDENTE
Art. 1
Ambito di applicazione del Regolamento
Il programma e le norme per la mobilità di cui al presente regolamento
sono applicati dall’Ente Gestore per tutti gli alloggi in locazione
semplice facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
così come definiti dall’art. 1 della L. R. 2.7.97 n. 18.
Il programma di mobilità di cui al successivo art. 2, può,
previa intesa e/o convenzione tra gli Enti gestori del patrimonio pubblico,
riguardare l’intero patrimonio di Edilizia pubblica indipendentemente
dalla titolarità delle proprietà.
Art.
2
Norme generali per la mobilità
Gli Enti definiscono il programma di mobilità sulla base dei seguenti
elementi:
a) formazione di un elenco degli alloggi cui si applica la presente normativa,
previa verifica dello stato d’uso e di affollamento degli stessi,
con conseguente individuazione delle situazioni di cui sovra e sotto affollamento
in relazione allo standard abitativo previsto dall’art. 2, lettera
c) della L. R. 18/97. Tale verifica viene effettuata dall’Ente gestore
biennalmente in concomitanza con l’aggiornamento della situazione
reddituale degli assegnatari;
b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità
attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi così come
previsto dal successivo art. 4.
Per ciascun assegnatario è ammesso, di norma, un solo cambio nell’arco
di 4 anni, salvo l’insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.
Non possono essere autorizzati in nessun caso cambi-alloggio in favore
degli assegnatari che abbiano perduto i requisiti per la permanenza, o
nei confronti dei quali siano in corso azioni di annullamento o di decadenza
dell’assegnazione o siano accertate violazioni delle clausole contrattuali
ovvero non rilascino l’alloggio in normali condizioni d’uso.
Pur in presenza di tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel
presente Regolamento, gli interessati potranno ottenere il cambio solo
se in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di
gestione dell’alloggio, sia nei confronti dell’Ente gestore
che degli organi dell’autogestione.
Per i cambi alloggio deve essere, di norma, rispettato lo standard abitativo
di cui all’art. 2 lettera c) della L. R. 18/97.
L’Ente gestore può utilizzare per la mobilità, ove
ne sia la disponibilità, una aliquota non superiore al 10% degli
alloggi di nuova costruzione. Lo stesso Ente gestore provvede a sostituire
l’aliquota di alloggi di nuova costruzione con un corrispondente
numero di alloggi di risulta per evitare di sottrarre disponibilità
di alloggi ai partecipanti ai bandi generali.
Art.
3
Tipi di cambi-alloggi previsti
A norma dell’art. 18 della L. R. 18/97, l’Ente gestore può
autorizzare i seguenti cambi:
a) cambi alloggi di risulta o nuova costruzione;
b) cambi consensuali.
Art.
4
Cambi con alloggi di risulta o di nuova costruzione
L’Ente gestore provvederà con frequenza, almeno biennale,
alla formazione di graduatorie degli assegnatari aspiranti alla mobilità
previa emanazione di appositi bandi, assicurando la massima pubblicizzazione
degli stessi attraverso i mezzi e le forme più opportune.
Le domande dei richiedenti il cambio alloggio, redatte su apposito modulo
fornito dall’Ente gestore e corredate da apposita documentazione,
vengono debitamente istruite ai fini di consentire la formazione di una
specifica graduatoria.
L’assegnatario dovrà tassativamente indicare nella domanda
una o più zone nelle quali avrebbe necessità o interesse
a trasferirsi.
I punteggi da attribuire ai richiedenti sono stabiliti come segue:
-
situazione di sottoutilizzo rispetto allo standard abitativo, di cui
al precedente art. 2, comma 4; punti 7
-
inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato rispetto
alle normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo
familiare di componenti portatore di handicap di rilevante entità
o di persone comunque affette da gravi disturbi di natura motoria
che possono impedire o gravemente limitare la mobilità degli
stessi:
2.1)
presenza del nucleo familiare di persone che presentano percentuali
di invalidità del 100% punti 7
2.2
invalidità compresa tra il 66% e il 99% punti 5
-
situazioni
di sovraffollamento rispetto allo standard abitativo, di cui
al precedente art. 2, comma 4;
3.1
due per vano utile-convenzionale punti 1
3.2 oltre 3 persone per vano utile-convenzionale punti 2
3.3 oltre 3 persone per vano utile-convenzionale punti 3
3.4 oltre 4 persone per vano utile-convenzionale punti 4
3.5 oltre 5 persone per vano utile-convenzionale punti 5
3.6 oltre 6 persone per vano utile-convenzionale punti 6
3.7 oltre 7 persone per vano utile-convenzionale punti 7
Per vano utile-convenzionale si intende il vano non inferiore
a 14 mq da calcolarsi ai sensi dell’art. 7 del D.M.
LL.PP. 3.10.75, n. 9816.
Al nucleo familiare identificato ai sensi dell’art.
2, comma 3, della L.R. 18/97 del richiedente, in situazioni
di sovraffollamento, e formato, oltre che dall’assegnatario
e dal coniuge (o convivente more uxorio), anche da due o
più minori di età superiore agli 11 anni,
di sesso diverso, e/o da una o più persone adulte
che coabitano anche senza vincoli di parentela o affinità,
sarà attribuito un ulteriore: punto 1
-
necessità
del richiedente di avvicinamento al luogo di lavoro, di cura o assistenza:
4.1 avvicinamento luogo di lavoro, se situato nello stesso Comune
di residenza punti 1
4.2
avvicinamento luogo di lavoro, se situato fuori Comune punti 3
4.3
avvicinamento per cura o assistenza punti 2
La necessità di avvicinamento al luogo di lavoro si intende
riferita all’assegnatario ed al coniuge e non ad altri
componenti il nucleo familiare.
I punteggi di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.3 non sono attribuiti,
nel caso di richiesta di trasferimento riferito allo stesso
quartiere di residenza dell’assegnatario.
Sarà comunque attribuita, di massima, priorità
nel cambio alloggio ai nuclei familiari disposti a liberare
alloggi sottoutilizzati.
L’Ente gestore, nell’ambito della mobilità
e al fine di consentire l’ottimale utilizzo degli alloggi
in sede di abbinamento degli stessi, terrà conto delle
particolari tipologie di handicap degli interessati.
I punteggi sono cumulabili tra di loro.
Nel caso di punteggio uguale verrà effettuato un sorteggio,
al quale saranno invitati gli interessati.
Gli alloggi che si rendono disponibili devono essere offerti
ai richiedenti secondo l’ordine di precedenza stabilito
dalla graduatoria e tenendo conto del numero dei vani, della
consistenza e condizione del nucleo familiare e della zona prescelta.
I richiedenti collocati in graduatoria, qualora non abbiano
ottenuto il cambio, sono tenuti a ripresentare la domanda ad
ogni aggiornamento del bando.
La domanda con la relativa documentazione dovrà essere
presentata entro 40 giorni dalla data del bando.
I richiedenti che non hanno ottenuto punteggio sono inseriti
nella graduatoria, ma esclusi dai cambi.
Art.
5
Alloggi sottoutilizzati
In deroga a quanto previsto dal precedente art. 4, onde favorire l’offerta
di alloggi sottoutilizzati, l’Ente gestore potrà accogliere
in qualsiasi momento domande di scambio alloggio in riduzione che saranno
inserite in un elenco a se stante, comprensivo di tutti i richiedenti
in graduatoria in condizioni di sottoutilizzo, di cui al precedente art.
4 punto 1.
In tal caso, sarà data priorità ai nuclei che presentano
un maggior indice di sottoutilizzo, nel seguente ordine:
1° - 1 persona in 7 e più vani
2° - 1 persona in 6 vani
3° - 1 persona in 5 vani
4° - 1 persona in 4 vani
5° - 1 persona in 3 vani
6° - 1 persona in 2 vani
A parità di condizione di sottoutilizzo, verrà attribuita
priorità nella concessione del cambio alle domande meno recenti.
Nel caso di ulteriore parità, verrà effettuato un sorteggio
fra i nuclei richiedenti, al quale saranno invitati gli interessati.
Art. 6
Cambi
consensuali
L’Ente gestore può autorizzare il cambio consensuale di alloggi
tra assegnatari su richiesta degli interessati e sempre che le istanze
siano riconducibili alle motivazioni di cui al precedente art. 4 ovvero
siano motivate da situazioni di disagio abitativo di carattere sociale
di cui all’art. 18 della L. R. 18/97.
Le domande dovranno essere presentate su apposito modulo corredate da
una apposita documentazione.
Le istanze non saranno accolte nel caso in cui l’autorizzazione
del cambio alloggio possa determinare condizioni di sovraffollamento a
danno anche di una sola delle famiglie richiedenti o di sottoutilizzo.
Ai fini della verifica di idoneità, si fa riferimento a quanto
previsto al precedente art. 2.
Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento
dell’alloggio, di risanamento o ristrutturazione edilizia e disagi
abitativi di carattere sociale o per altro grave giustificato motivo l’Ente
gestore predispone un programma di mobilità dell’utenza,
del quale darà comunicazione agli interessati. Il programma di
mobilità è comunicato agli interessati, i quali nei successivi
30 giorni, possono presentare opposizione all’Ente gestore, che
decide entro 60 giorni; se l’assegnatario, inserito nell’elenco
di mobilità, rifiuta di effettuare il cambio o il trasferimento
entro il termine stabilito dal Comune, viene collocato d’ufficio
nella fascia di canone più elevata.
L’Ente gestore, comunque, indipendentemente dai programmi di mobilità
per comprovati ed urgenti motivi di ordine pubblico ed di sicurezza sociale,
può disporre d’ufficio provvedimenti di cambi alloggi adeguatamente
motivati.
11
aprile 2001 BASSOLINO
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