REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996,
n. 32
Disciplina
per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica.
IL
CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
TITOLO I
Principi generali e funzioni normative
Art. 1
Ambito di applicazione della legge
-
La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione la revoca
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione
Calabria nonché la determinazione e l'applicazione dei relativi
canoni di locazione ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 6167 e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE,
con deliberazione del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 88 del citato D.P.R.
n. 616/1977 e dell'articolo 27 secondo comma, della legge 5 agosto
1978, n. 457, nonché della sentenza numero 27 del 12 febbraio
1996 della Corte Costituzionale che riconosce alle Regioni il potere
di introdurre specificazioni in quanto, però non contrastino
con la ratio dei provvedimenti statali.
Art. 2
Nozione di alloggi dell'edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P)
-
Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli
realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti pubblici a totale carico
o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché
quelli acquistati realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici
comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia
residenziale pubblica.
-
Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica
le case-parcheggio e i ricoveri provvisori non appena siano cessate
le cause contingenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e
purché tali alloggi presentino tipologie e standards abitativi
adeguati.
Art. 3
Esclusioni
-
Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:a)
realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;b)realizzati
o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;c)
di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice
concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto
di locazione;d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali,
purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il
concorso ovvero con il contributo dello Stato o della Regione.
-
Il
Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della
Giunta regionale, che a tal fine acquisisce il parere dell'Ente proprietario,
può stabilire ulteriori particolari esclusioni per edifici
che per caratteristiche o per destinazione non si prestino alle finalità
sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
Art. 4
Nozione di alloggio adeguato
-
Ai fini della presente legge, si considera alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile,
determinata ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a) della
legge 27 luglio 1978. n.392, non inferiore a:
a) mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
b) mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
c) mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
d) mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone.
Art. 5
Nozione di alloggio improprio ed antigienico
-
Agli effetti della presente legge si intende per:
1) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche
tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione e priva
di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7, ultimo
comma, del D.M. 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta categoria
le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte,
i bassi, i garages e le cantine;
2) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorrano almeno
due delle seguenti fattispecie:
a) altezza minima interna utile di tutti i locali inferiore a m.2,70,
ridotta a m.2,40 per i vani accessori;
b) presenza di stanze da letto con superficie inferiore a mq.9 per
una persona e mq. l 4 per due o più persone;
c) presenza di vani utili totalmente sprovvisti di finestre apribili;
d) presenza di stanze da bagno carenti di almeno due degli impianti
di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M.5 luglio 1975;
e) presenza di umidità permanente su uno o più vani
utili per una superficie pari ad almeno 1/4 di quella dell'alloggio,
determinando quest'ultima ai sensi dell'articolo 13, primo comma,
lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con
gli interventi manutentivi indicati all'articolo 31, primo comma.
lettera a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art.
6
Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio
-
Ai fini della presente legge si considera:
1) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq.
14, determinata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge
27 luglio 1978, n. 392;
2) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente
dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie
non inferiore a mq. 9;
3)
vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno, come
cucina con superficie inferiore a mq. 9, bagno, latrina, anticamera,
ripostiglio, corridoio o ingresso.
Art. 7
Nozione di nucleo familiare
-
Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia
costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali,
riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi
con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola.
-
Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia
convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data
di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione
nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i
discendenti, i collaterali fino al 3° grado.
-
L'organo preposto alla formazione della graduatoria ovvero gli enti
competenti per l'assegnazione o la gestione degli alloggi possono
considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate
da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita
abbia carattere di stabilita', sia finalizzata alla reciproca assistenza
morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data
di pubblicazione del bando di concorso ovvero a quella di variazione
anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare e sia dichiarata
in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico
sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi.
Art. 8
Nozioni di particolari categorie sociali
-
Ai fini della presente legge e' considerato:
a) anziano, il concorrente o assegnatario che abbia superato il 60°
anno di età, viva solo o in coppia, eventualmente anche con
figli a carico o con portatori di handicap;
b) portatore di handicap, il cittadino affetto da menomazioni cosi'
come definite dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
che comportino una situazione di gravita' e ridotte o impedite capacita'
motorie, ed una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore
al 70 per cento;
c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi abbiano
contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione
del bando, ovvero quella formata da una persona singola con non più
di n. 2 (due) minori conviventi da almeno 2 (due) anni;
d) famiglia di prossima formazione, quella in cui i futuri coniugi
abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggono
prima dell'assegnazione dell'alloggio.
Art. 9
Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento
-
Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale
il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo
all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli
emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi
titolo, anche esentasse e calcolato con le modalità di cui
all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito
dall'articolo 2, comma 14, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modifiche dalla legge 25.3.1982, n.94.
-
Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità
sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di lire 18.000.000
per nucleo familiare di due componenti.
-
Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore
a due, il reddito complessivo e' ridotto di un milione per ogni altro
componente oltre i due, sino ad un massimo di lire 6 milioni; tale
disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali
anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino al 26° anno
di età per i quali si applica l'analoga riduzione già
prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici.
-
In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo
che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di lire
2 milioni.
-
L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli Enti
competenti all'assegnazione o gestione degli alloggi, qualora in base
ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi
in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile
devono trasmettere agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni
accertamenti, tale documentazione.
-
In pendenza degli accertamenti stessi la formazione della graduatoria
non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi
non vengono assegnati o consegnati.
TITOLO II
Assegnazione degli alloggi
CAPO I
Requisiti per l'assegnazione
Art. 10
Requisiti
-
I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
il cittadino di altri Stati e' ammesso soltanto setale diritto e'
riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni
o trattati internazionali e se il cittadino stesso e' iscritto nelle
apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in
Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero
principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale
cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori
destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi
in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali e'
ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione
su un alloggio adeguato, ai sensi del precedente articolo 4, alle
esigenze del nucleo familiare del richiedente;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata
o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o
da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile
o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito convenzionale, determinato ai sensi del precedente articolo
9, non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi
contemplati dalla presente legge;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti
dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
semplice.
Art. 11
Requisiti particolari
-
Il Consiglio regionale, con propria delibera, su proposta della Giunta
regionale che, a tal fine acquisisce il parere dell'Ente attuatole,
stabilisce particolari requisiti, anche in deroga a quelli previsti
dal precedente articolo 10, e modalità di assegnazione in relazione
degli alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche
finalità o per soddisfare peculiari esigenze locali con riferimento
agli obiettivi di programmazione regionale.
-
Le assegnazioni potranno essere effettuate anche a pluralità
di soggetti, purché la dimensione dell'alloggio risulti adeguata
al numero degli assegnatari ed il corrispettivo complessivo sia diviso
per ciascun soggetto.
Art. 12
Permanenza dei requisiti
-
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente
alle lettere c), d) ed f), del precedente articolo 10, anche da parte
degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di emanazione
del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione
e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui
alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento
al limite vigente a tale data.
-
Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni
possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare
l'esistenza dei requisiti, anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione
dello Stato, della Regione e degli Enti locali.
CAPO II
Organi preposti e procedimento di assegnazione
Art. 13
Emanazione del bando di concorso
-
All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si
provvede mediante pubblico concorso per singoli Comuni o per ambiti
territoriali sovracomunali in conformità alle direttive emanate
dalla Giunta regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione
degli interventi costruttivi.
-
Il bando di concorso, finalizzato alla formazione della graduatoria
generale permanente, dev'essere pubblicato dal competente Comune mediante
affissione di manifesti, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo
pretorio dei Comuni interessati al bando stesso.
-
I Comuni devono, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione
del bando con le forme ritenute più idonee, fornendone inoltre
copia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni
di categoria affinché ne diano ampia diffusione.
-
In caso di mancato adempimento nei termini prescritti di quanto disposto
dal presente articolo, la Giunta regionale può provvedere in
sostituzione, avvalendosi degli Enti gestori competenti per territorio.
Art. 14
Contenuti del bando di concorso
-
Il bando di concorso deve indicare:
a) l'ambito territoriale di assegnazione;
b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti
dal precedente articolo 10, nonché gli eventuali altri requisiti
richiesti per specifici interventi;
c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
d) il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione della domanda;
e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni
per i lavoratori emigrati all'estero.
-
Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione
della domanda e' prorogato di trenta giorni, per i residenti nell'area
europea, e di sessanta giorni, per i residenti nei Paesi extra europei.
-
La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge approva lo schema tipo di bando di concorso ed il modulo
tipo della domanda.
Art.
15
Domanda di assegnazione
-
La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune dove risiede
o domicilia l'interessato, deve essere presentata allo stesso Comune
nei termini previsti dal bando.
-
Essa deve indicare:
a) la cittadinanza italiana (o la sussistenza del requisito di cui
al punto a) dell'articolo 10 nonché la residenza del concorrente
e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici,
lavorativi e reddituali di ciascun componente;
c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
d) l'ubicazione, la consistenza e il titolo di godimento dell'alloggio
occupato (proprietà, possesso, uso);
e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi
e della formazione della graduatoria;
f) il luogo in cui dovranno farsi tutte le comunicazioni relative
al concorso.
-
Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.
-
La dichiarazione mendace e' punita ai sensi della legge penale e comporta
l'esclusione del concorrente dalla graduatoria.
-
Il concorrente deve altresì dichiarare la sussistenza in suo
favore e degli altri componenti il nucleo familiare di tutti i requisiti
prescritti ai precedenti articoli 10 e 12.
Art. 16
Istruttoria delle domande e attribuzione dei punteggi provvisori
-
Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande
presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.
Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi
a ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato
e/o documentate.
-
Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora
riscontri l'inattendibilità di requisito o di condizioni dichiarate
nella domanda, segnala alla Commissione di cui al successivo articolo
17 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione,
per le determinazioni di competenza della Commissione stessa. Nel
caso in cui si tratti di palese inattendibilità del requisito
di cui alla lettera e) del precedente articolo 10, il Comune ha l'obbligo
di trasmettere la relativa determinazione per gli opportuni accertamenti,
fornendo ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché
ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità.
-
Entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando, l'amministrazione
procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo l'ordine
dei punteggi provvisori attribuiti a ciascuna domanda e l'elenco stesso,
costituente la graduatoria provvisoria, viene assunto con provvedimento
del Sindaco. In calce alla graduatoria dovranno essere indicate le
domande per le quali non e' stato attribuito alcun punteggio per effetto
di accertamento in corso, nonché' le domande dichiarate inammissibili
con le relative motivazioni.
-
L'anzidetto termine di sessanta giorni e' elevato a 120 giorni per
bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione
residente superiore a 50.000 abitanti.
-
Il Comune, sulla base della previsione del numero degli alloggi in
corso di costruzione o programmati, da assegnare nei due anni successivi
al bando, determina il numero dei concorrenti (in misura almeno doppia
rispetto al numero degli alloggi da assegnare) in testa all'elenco
nei cui confronti e' necessario procedere alla richiesta della documentazione
per la verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarate, assegnando
un termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della
documentazione richiesta.
-
La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito
da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione,
e' immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del comune per trenta
giorni consecutivi.
-
Per la pubblicazione della graduatoria il Comune dovrà seguire
le stesse forme previste per il bando di concorso.
-
Ai lavoratori emigrati all'estero e' data notizia dell'avvenuta pubblicazione
della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento.
-
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'albo
pretorio, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento
della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono
presentare opposizione al Sindaco.
-
Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine perle opposizioni
il Comune trasmette alla Commissione di cui al successivo articolo
17 la graduatoria dei concorrenti unitamente a tutte le domande ed
opposizioni presentate in tempo utile, nonché la documentazione
relativa alle domande per le quali e' stata richiesta la verifica.
-
Nel caso di inadempienza da parte dei Comuni la Giunta regionale nomina
un Commissario ad acta, scegliendo tra i dipendenti in servizio o
anche a riposo della Regione stessa o delle Aziende Territoriali per
l'edilizia residenziale pubblica (ATERP).
-
La Giunta regionale provvede ad impartire disposizioni ai comuni per
la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni
contenute nei moduli di domanda da finalizzare alla formazione di
indicatori componenti il fabbisogno abitativo.
Art. 17
Commissione di assegnazione
-
La Commissione di assegnazione e' formata da un organo collegiale,
nominato dal Presidente della Giunta regionale per ambiti territoriali
corrispondenti, di norma, a quelli dei circondari dei Tribunali.
-
La Commissione e' composta da:
a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni
di Presidente, designato dal Presidente della Corte di Appello o del
Tribunale Amministrativo Regionale;
b) un dipendente del Comune interessato, di qualifica non inferiore
alla VII, designato dal Segretario Comunale;
c) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali degli assegnatari
di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
d) un dipendente dell'ATERP, di qualifica non inferiore alla VII,
designato dal Direttore Generale;
e) un dipendente della Regione, di qualifica non inferiore alla VII,
designato dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici.
-
Le designazioni di cui al comma precedente dovranno pervenire entro
trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale;
in mancanza, provvede la Giunta regionale con deliberazione motivata.
-
La Commissione può essere nominata ed insediata quando siano
stati designati almeno quattro componenti, uno dei quali sia magistrato
con funzioni di Presidente.
-
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della meta'
più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza
assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
-
I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e non
possono essere riconfermati.
-
Le Commissioni hanno sede nei Comuni ove sono ubicati i Tribunali;
e' in facoltà delle medesime, ove lo ritengano utile per il
migliore espletamento dei compiti loro affidati, tenere le proprie
riunioni anche nella sede del Comune interessato alla formazione della
graduatoria.
-
I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti la Commissione
sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 05.05.1990,
n.40. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico
dei Comuni; esse sono anticipate dalla Giunta regionale che cura la
successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente
interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione.
-
I componenti decadono dall'incarico in caso di assenza senza giustificato
motivo per più di tre volte consecutive e l'Ente o Organismo
che ha effettuato le designazioni ha l'obbligo di provvedere alla
loro sostituzione.
-
L'Ufficio di segreteria della Commissione e' formato da dipendenti
delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP)
e/o del Comune ove ha sede la Commissione.
-
All'interno della segreteria la Commissione sceglie il Segretario
verbalizzante.
-
I compensi spettanti ai Presidenti sono maggiorati del 50 per cento
rispetto ai membri componenti la Commissione medesima che sono determinati
nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40.
Art. 18
Punteggi di selezione
-
Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi
e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza
delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo
nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello
di gravita' del bisogno abitativo secondo quanto disposto dal successivo
articolo 19.
a) CONDIZIONI SOGGETTIVE
1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del
precedente articolo 9:- non superiore all'importo di due pensioni
minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione
e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità
di mobilita', indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali
e assegno del coniuge separato o divorziato: punti 3;
2) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del
precedente articolo 9 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente
e/o pensione inferiore al 60 per cento del limite massimo stabilito
per l'assegnazione: punti 2;
3) nucleo familiare composto da:- 3 o 4 persone: punti 2;- 5 o 6 persone:
punti 3;- 7 o più persone: punti 4.
4) Richiedente con la qualifica di anziano: punti 2.5) Famiglia di
recente o prossima formazione: punti 2.Il punteggio e' attribuibile
- a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato
il 35° anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti
dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
1) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata
dalla competente autorità sanitaria:- per un portatore di handicap:
punti 3 - per due o più portatori di handicap: punti 5
2) Nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrino in Italia
per stabilirvi la loro residenza: punti 2.
3) Nuclei familiari di immigrati in regola con le attuali normative
nazionali in vigore in tema di emigrazione.
b) CONDIZIONI OGGETTIVE
1) abitazione in alloggio:- improprio, da almeno due anni dalla data
di pubblicazione del bando: punti 4;- procurato a titolo precario
dalla pubblica assistenza: punti 3;- antigienico, da almeno un anno
dalla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità
competente: punti 2;
2) coabitazione in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data
di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari
non legati da vincoli di parentela o affinità, ciascuno composto
di almeno due unita': punti 2;
3) abitazione in alloggio sovraffollato, da almeno un anno dalla data
di pubblicazione del bando con: - due persone a vano utile: punti
2; - tre persone a vano utile: punti 3; - quattro o più persone
a vano utile: punti 4;
4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento
esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, a
verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero,
nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruenti
di un alloggio di servizio. Non sono cumulabili tra loro i punteggi
di cui alla precedente lettera b) punto 1; non sono altresì
cumulabili i punteggi di cui ai punti 2 e 3 della medesima lettera
b).La condizione del biennio per l'attribuzione del punteggio relativo
all'abitazione in alloggio improprio, di cui alla precedente lettera
b), punto 1), non e' richiesta quando la sistemazione precaria derivi
da abbandono di alloggio a seguito di calamita' o di imminente pericolo
riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo
di sfratto. Il punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio
o antigienico non viene riconosciuto quando la relativa condizione
e' stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente
bando.
c) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI- richiedenti che da almeno un anno
alla data del bando prestino la loro attività lavorativa esclusiva
o principale in Comune diverso da quello nel quale abitano, distante
oltre trenta chilometri (secondo il percorso stradale più ridotto):
punti 2.
Art. 19
Priorità
-
In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella
collocazione in graduatoria alle domande che abbiano conseguito punteggi
per le seguenti condizioni indicate in ordine prioritario:
a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui all'articolo 18, lett.
b), punto 4;
b) alloggio improprio;
c) alloggio procurato a titolo precario;
d) famiglie nel cui nucleo familiare vi siano portatori di handicap.
-
Se nonostante quanto sopra permane la parità di condizioni,
acquisisce la priorità il richiedente che per una singola condizione
oggettiva - e, a parità di questa, per una singola condizione
soggettiva - ha conseguito il punteggio parziale più elevato.
Permanendo ulteriormente la parità, si procede al sorteggio
in sede di formazione della graduatoria ai sensi del successivo articolo
20, quarto comma.
Art. 20
Formazione della graduatoria
-
La Commissione, ricevuti gli atti e i documenti di cui al precedente
articolo 16, esamina le domande, la documentazione e le eventuali
opposizioni presentate.
-
Sulle opposizioni la Commissione decide in base ai documenti già
acquisiti allegati al ricorso; non sarà tenuto conto in ogni
caso di quelle documentazioni che si riferiscono a condizioni soggettive
o oggettive non indicate in domanda.
-
Qualora sia necessario ampliare il numero dei concorrenti nei cui
confronti effettuare la verifica della documentazione dei requisiti
e delle condizioni dichiarate in domanda, la Commissione segnala i
nominativi ai comuni interessati, i quali sono tenuti a richiedere
la documentazione stessa ed a trasmetterla alla Commissione.
-
La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione
degli atti da parte del Comune, formula la graduatoria definitiva
previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito
lo stesso punteggio e godano delle stesse condizioni di priorità.
Il sorteggio viene effettuato dal Presidente della Commissione alla
presenza del Segretario e di almeno due componenti la Commissione
medesima.
-
L'anzidetto termine di trenta giorni, ove necessario, e' proporzionalmente
incrementato nel caso in cui al bando abbiano partecipato oltre 200
concorrenti. Qualora sia necessario prorogare ulteriormente gli anzidetti
termini, il Presidente della Commissione dovrà darne motivata
comunicazione al competente Assessorato regionale, al Comune e all'Ente
gestore, indicando il maggiore termine occorrente, e ciò anche
ai fini di modifiche della competenza territoriale della Commissione
o di nomina di eventuali sottocommissioni, che potranno essere disposte
dalla Giunta regionale.
-
La graduatoria e' pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta
giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo.
-
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria,
che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque,
fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente
legge.
-
La graduatoria e' valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta,
fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 31. In ogni
caso e' vietato procedere ad assegnazione di alloggi sotto forma di
custodia.
Art. 21
Graduatorie speciali di assegnazione
-
Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli, individuati
ai precedenti punti a.4 e a.5 dell'articolo 18, oltre ad essere inseriti
nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio
in graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella
graduatoria generale, cosi' da rendere più agevole l'individuazione
dei beneficiari della quota di eventuali alloggi di superficie complessiva
non superiore a mq. 45 che saranno ripartiti fra le due categorie
sulla base del peso della relativa domanda, garantendo agli anziani
una percentuale non inferiore al 30 per cento di tutti gli alloggi.
-
Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con
presenza di portatori di handicap di cui alla precedente lettera a.6
dell'articolo 18, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi
inseriti in edifici realizzati o recuperati con eliminazione o superamento
delle barriere architettoniche.
-
Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due
precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano
prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria
generale.
-
Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi
destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione
regionale in sede di localizzazione degli interventi costruttivi o
per espressa previsione della legge di finanziamento. Detti alloggi
non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo
articolo 31.
Art. 22
Accertamento dei requisiti
-
Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti dei
requisiti previsti dal precedente articolo 10 e delle condizioni dichiarate,
la Commissione, nel caso di dubbia interpretabilità o di inattendibilità
dei dati e delle condizioni dichiarate nella domanda, nella documentazione
o a seguito di segnalazione da parte del Comune, provvede a richiedere
agli Uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione
del concorrente.
-
In particolare, per quanto riguardai requisiti di cui alla lettera
c), d) ed e) del precedente articolo 10, la Commissione può
interessare gli Uffici Finanziari preposti richiedendo il relativo
accertamento e può altresì richiedere al Comune ogni
utile elemento di valutazione della capacita' contributiva del concorrente.
-
Per il requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 10,
inoltre, la Commissione qualora il reddito documentato appaia palesemente
inattendibile, ha l'obbligo di trasmettere la relativa documentazione
agli Uffici Finanziari per gli opportuni accertamenti.
-
I concorrenti per i quali gli eventuali accertamenti non siano stati
definiti entro il termine di formazione della graduatoria vengono
collocati in apposito elenco da pubblicare in calce alla graduatoria
stessa e, dopo la conclusione degli accertamenti vengono inseriti,
nella graduatoria medesima con il punteggio loro spettante.
Art. 23
Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
-
La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata
nei modi previsti nei successivi commi.
-
Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennalmente,
mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità
previste dai precedenti articoli, ai quali possono partecipare sia
nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati
in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più
favorevoli.
-
I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare -
a pena di cancellazione dalla stessa - ogni quattro anni la domanda
di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.
-
La Commissione di assegnazione provvederà a richiedere, in
sede di aggiornamento della graduatoria, la documentazione che giustifichi
la conferma o la modificazione del punteggio.
-
I Comuni, possono, in caso di assenza di domande di assegnazione,
individuare - previa autorizzazione della Giunta regionale - i beneficiari
provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali,
se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti
di locazione a termine con canone determinato secondo la legge 27
luglio 1978, n. 392, (e comunque non inferiore al 7 per cento annuo
del valore catastale dell'alloggio).
-
E' facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni
locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi
integrativi annuali, ferma restando la necessita' della conferma quadriennale
della domanda.
-
Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione
delle graduatorie provvisorie e definitiva valgono le disposizioni
dei precedenti articoli.
Art. 24
Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
-
Il Comune prima dell'assegnazione accertala permanenza in capo all'assegnatario
e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.
-
L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei
concorrenti, intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria
e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria,
sempreché permangano i requisiti, eccezione fatta per il punteggio
relativo all'eventuale nuova situazione abitativa.
-
La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa
del concorrente viene contestata dal Sindaco con lettera raccomandata
all'interessato, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della
medesima, può formulare le proprie controdeduzioni.
-
La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa alla Commissione
che decide in via definitiva nei successivi venti giorni, respingendo
le contestazioni del Comune o escludendo il concorrente dalla graduatoria
ovvero mutandone la posizione.
-
In caso di mutamento della posizione cosi' come indicato nel comma
precedente, il sorteggio fra gli ex equo verrà effettuato inserendo
nell'apposita urna tanti numeri quanti sono i concorrenti compresi
nella posizione di ex equo aggiungendovi l'unita' corrispondente al
nuovo concorrente inserito. Verrà quindi estratto un solo numero
che determinerà la nuova posizione del concorrente che ha subitola
modificazione del punteggio.
Art. 25
Disponibilità degli alloggi da assegnare
-
Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni
della presente legge e' tenuto a comunicare al Comune territorialmente
competente l'elenco degli alloggi da assegnare.
-
Per gli alloggi di nuova costruzione da recuperare l'Ente attuatore
è tenuto a comunicare al Comune, contestualmente alla consegna
dei lavori, la data presunta di ultimazione dei lavori e, non appena
possibile, la data di effettiva disponibilità degli alloggi
stessi.
-
Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione l'Ente
gestore e' tenuto a dare comunicazione al Comune della data di rilascio
non appena nota, e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di
effettiva disponibilità.
Art.
26
Assegnazione e standard dell'alloggio
-
L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto
in base all'ordine della graduatoria e' disposta dal Sindaco del Comune
territorialmente competente, tenendo conto del numero dei vani di
ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.
-
Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani
-calcolati trasformando la superficie dell'unita' immobiliare, di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 27.7.1978, n.
392, in vani convenzionali di quattordici metri quadrati - e composizione
numerica del nucleo familiare dell'assegnatario.
-
Il calcolo per la trasformazione della superficie in vani convenzionali
deve essere eseguito con arrotondamento per difetto.
-
Ai fini dell'assegnazione degli alloggi non può essere superato
il seguente rapporto fra nucleo familiare e vani:
a) nuclei familiari costituiti da 1 persona: 3,5 vani convenzionali;
b) b) nuclei familiari costituiti da 2 persone: 4,0 vani convenzionali;
c) c) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 5,0 vani convenzionali;
d) d) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 6,0 vani convenzionali;
e) e) nuclei familiari costituiti da 5 o più persone: oltre
6,0 vani convenzionali.
-
Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei
nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati
ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto
del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini
della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né
ai fini del soddisfacimento di domanda con pari e più grave
connotazione di bisogno.
Art. 27
Scelta dell'alloggio
-
Il Sindaco emette il provvedimento di assegnazione e ne da' comunicazione,
con lettera raccomandata, agli aventi diritto ed all'Ente gestore.
-
L'anzidetta comunicazione deve essere spedita non oltre il termine
di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva
nel caso che gli alloggi non siano ancora disponibili e non oltre
il termine di trenta giorni qualora gli alloggi siano già disponibili.
-
L'Ente gestore, una volta ricevuto il provvedimento di assegnazione,
convoca gli interessati per la scelta degli alloggi.
-
La scelta, nell'ambito degli alloggi da assegnare, e' compiuta dagli
interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria
e nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo, tenuto conto
della composizione del nucleo familiare. Gli assegnatari nel cui nucleo
familiare sia presente un portatore di handicap, i quali, pur se collocati
nella graduatoria speciale di cui all'articolo 21, 2° comma, non
abbiano potuto usufruire di un alloggio riservato a tali categorie,
hanno titolo ad effettuare la scelta dell'alloggio prioritariamente
rispetto agli altri assegnatari, purché utilmente collocati
in graduatoria; in tal caso l'assegnazione può essere effettuata
anche in deroga alle disposizioni sul rapporto nucleo/vani, di cui
al precedente articolo 26, 4° comma, e l'alloggio sarà
adeguato a cura dell'Ente gestore che imputerà la relativa
spesa alla gestione speciale ex articolo 10 D.P.R. n.1036/1972, giusta
quanto disposto dall'articolo 25, 3° comma, lettera B) della legge
n. 513/1977. Successivamente la scelta verrà effettuata dagli
appartenenti alle Forze dell'Ordine utilmente collocati nelle graduatorie
speciali predisposte dal Commissario di Governo, secondo quanto previsto
dal successivo articolo 31, tenuto conto della composizione del nucleo
familiare.
-
La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o
da persona all'uopo delegata per iscritto; in caso di mancata presentazione
l'assegnatario decade dal diritto di scelta salvo che la mancata presentazione
non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.
-
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare
all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi,
da valutarsi da parte del Sindaco del Comune competente.
-
In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco dichiara
la decadenza dell'assegnazione previa diffida all'interessato ad accettare
l'alloggio propostogli.
-
In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde
il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano
successivamente ultimati o comunque si rendono disponibili, salvo
l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in
seguito al suo aggiornamento.
Art. 28
Consegna e occupazione degli alloggi
-
L'Ente gestore, successivamente alla scelta degli alloggi, provvede,
con lettera raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per
la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.
-
L'alloggio consegnato ai sensi del precedente comma deve essere occupato
dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni e,
se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni
dalla sottoscrizione del verbale di consegna.
-
Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'Ente
gestore - qualora non sia stata concessa proroga da parte del Sindaco
per gravi e comprovati motivi, rappresentati dall'interessato con
motivata istanza prima della scadenza del termine di cui al comma
precedente -intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro
l'ulteriore termine di giorni dieci.
-
Qualora l'occupazione dell'alloggio non venga effettuata, l'Ente gestore
trasmette gli atti al Comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione,
che comporta la risoluzione del contratto.
Art. 29
Contratti di locazione
-
Il contratto di locazione viene sottoscritto dall'assegnatario per
adesione ad un contratto tipo che regola i rapporti di locazione degli
alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge.
-
Il contratto tipo e' approvato dalla Giunta regionale entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dovrà
contenere:
1) l'indicazione dei diritti e dei doveri circa l'uso dell'alloggio
da parte dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario;
2) l'indicazione delle norme sul subentro degli aventi diritto nell'assegnazione
e nel contratto;
3) l'indicazione delle modalità di pagamento e di aggiornamento
del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità
di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali
ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
4) l'indicazione specifica dell'obbligo di assunzione, da parte dello
assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione dell'autogestione
delle parti comuni e dei servizi connessi;
5) l'indicazione delle cause di risoluzione del rapporto di locazione,
di annullamento e revoca dell'assegnazione;
6) l'indicazione delle norme che regolano la mobilita';
7) l'indicazione dello stato e delle condizioni reali dell'alloggio,
mediante apposita perizia redatta da un tecnico dell'Ente gestore;
8) l'indicazione della spesa eventualmente necessaria per il ripristino
dell'alloggio nonché l'impegno da parte dell'Ente gestore a
detrarre tale spesa, se sostenuta dall'assegnatario, dal canone di
locazione.
Art. 30
Conservazione dell'assegnazione
-
Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi
in fabbricati che devono essere lasciati liberi per l'esecuzione di
interventi di recupero o di ristrutturazione ai sensi dell'articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n.457, conservano il diritto all'assegnazione.
-
A tal fine gli Enti gestori, su autorizzazione della Giunta regionale,
dispongono il trasferimento temporaneo o definitivo degli assegnatari
in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in programmi
all'uopo realizzati.
-
I requisiti richiesti sono quelli perla permanenza che vengono accertati
dagli stessi Enti gestori; la Commissione di assegnazione provvede
alla formazione di una graduatoria con efficacia limitata alla scelta
dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata tenendo conto del numero
dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare
dell'assegnatario nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.
Art. 31
Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
-
La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può
riservare un'aliquota, di norma non superiore al 25 percento, degli
alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche
documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamita',
sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unita' abitative da
recuperare anche in funzione di programmi di acquisto e recupero,
trasferimento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, od altre
gravi particolari esigenze individuate dai Comuni, fra cui la permanenza
in strutture assistenziali utilizzate dai Comuni stessi di persone
senza tetto e in drammatiche situazioni di bisogno, ivi comprese le
donne vittime di violenza in famiglia laddove siano iniziati i relativi
procedimenti giudiziari.
-
All'interno dell'aliquota di cui al 1o comma una quota di alloggi
non superiore al 2 per cento e' riservata a persone portatrici di
handicap psicofisici e/o pazienti psichiatrici in cura presso i Dipartimenti
di Salute Mentale (D.S.M.) delle Aziende Sanitarie. Una quota non
superiore all'1 per cento e' riservata ai servizi D.S.M. per la realizzazione
di case protette e centri diurni.
-
Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere
i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria
che non può eccedere la durata di due anni.
-
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario
di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti
sono quelli per la permanenza.
-
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle Commissioni di
assegnazione, previa istruttoria da parte dei Comuni interessati.
Per l'assegnazione degli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine
rimangono in vigore tutte le disposizioni emanate con delibere della
Giunta regionale nn. 3181/ 1980, 3264/ 1980, 4028/1980 e 5053/1980
e con circolare ERP n. 5/1980 dell'Assessorato Regionale LL.PP. pubblicate
sul B.U.R. n. 55/1980 e n. 9/1981.
-
Non e' ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella
prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di
pubblica calamita'.
-
La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'articolo
34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e successive modifiche, e'
autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dei Comuni, nell'ambito
dell'aliquota del 25 per cento stabilita al primo comma del presente
articolo. La proposta dei Comuni dovrà tenere conto della consistenza
delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito
di concorso in occasione dei bandi generali o integrativi emanati
dai Comuni stessi.
-
L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta e autorizzata
dopo la formazione di apposita graduatoria speciale dei profughi,
che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria
generale.
-
Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le
disposizioni della citata legge n. 763.
Art. 32
Subentro nella domanda e nella assegnazione
-
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario,
subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti
del nucleo familiare come definito al precedente articolo 7 e secondo
l'ordine indicato nello stesso articolo.
-
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione
degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale
voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del
giudice.
-
Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che
non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo
familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
-
La voltura del contratto e' subordinata al pagamento di eventuali
canoni arretrati.
-
L'ampliamento stabile del nucleo familiare e' ammissibile qualora
non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per
la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltreché
nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugi
o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità,- anche
secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente
articolo 7 - nei confronti di persone prive divincoli di parentela
o affinità qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili
le finalità di costituzione di una stabile duratura convivenza
con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica
ed affettiva.
-
L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo
componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione
della normativa di gestione.
-
E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore,
l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non
superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio,
qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze
di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da
valutarsi da parte dell'Ente gestore.
-
Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto
al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.
TITOLO III
Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi E.R.P.
Art. 33
Definizione del canone di locazione
-
Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo
1 e' diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione
e manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione
nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse
impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi, da destinare
ai fini di reinvestimento, al recupero ed alla costruzione di alloggi.
-
Le entrate delle ATERP sono interamente soggette alle norme dell'articolo
25 della legge 5 agosto 1977, n. 513.
-
Le entrate degli altri Enti proprietari o gestori debbono essere impiegate
secondo le finalità delle lettere a), b) e c) dell'articolo
25 della legge n. 513 del 1977, sulla base di programmi annuali, comunicati
alla Regione entro i sessanta giorni successivi al termine previsto
per l'approvazione del bilancio preventivo.
-
Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente
gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi
prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei
medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie
degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq. 14,
con riferimento a quanto stabilito al successivo titolo.
-
Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con
l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione
dell'alloggio assegnato.
Art. 34
Elementi per la determinazione del canone
-
Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui
all'articolo 1, gli Enti gestori tengono conto del valore catastale
dell'alloggio e del reddito complessivo del nucleo familiare degli
assegnatari.
-
In via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento
delle unita' immobiliari urbane di cui al decreto legge 23.1.1993,n.
16, convertito con modificazioni, nella legge 24.3.1993, n. 75, e
successive modifiche ed integrazioni, il canone di riferimento sarà
determinato, ove più favorevole all'assegnatario, con le modalità
previste dagli articoli 12-24 della legge n. 392/1978.
-
Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatarie determinato
ai sensi del precedente articolo 9.
-
Gli aumenti dei canoni locativi attualmente in vigore presso gli Enti
gestori, scaturenti dall'attuazione delle disposizioni della presente
legge, decorreranno dal 1o gennaio e saranno applicati gradualmente
nel periodo di anni tre, in relazione a quanto previsto dall'articolo
33, 1° comma.
-
Gli Enti gestori, a tale fine, determineranno annualmente detti costi,
nonché l'importo da versare al fondo per l'edilizia residenziale
pubblica di cui all'articolo 13 della legge n. 457/1978, pari allo
0,50 per cento del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione
degli alloggi a canone sociale, onde stabilire l'entità del
fabbisogno annuo complessivo del monte canoni.
-
L'aumento annuale non potrà essere in ogni caso inferiore ad
1/3 dell'importo complessivo di incremento dei canoni attualmente
in vigore, dovendosi garantire il pareggio costi ricavi di cui al
punto 8.6 della delibera CIPE 13.3.1995.
-
Le variazioni di aggiornamento dei canoni, accertate annualmente dall'ISTAT
nel periodo di graduazione, saranno incluse nell'importo del canone
relativo al quarto anno successivo.
Art. 35
Calcolo del canone di locazione
-
Il canone di locazione degli alloggi e' determinato in relazione al
reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario.
A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di
reddito, per ciascuna delle quali sono indicati i criteri di determinazione
dei canoni.
A1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito e'
costituito esclusivamente da pensione non superiore all'importo di
una pensione sociale o di una pensione minima INPS. Il canone mensile
di locazione per assegnatari rientranti nella fascia A1 e' di lire
10.000 (diecimila).
A2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito imponibile
(quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime
dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti) sia non superiore
all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivante esclusivamente
da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento
di cassintegrati, indennità di mobilita', indennità
di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato
o divorziato. Per gli alloggi assegnati a nuclei familiari rientranti
in tale fascia deve essere corrisposto un "canone sociale"
pari al 3 per cento del reddito imponibile familiare. Detto "canone
sociale" e' ridotto del 10 per cento per ogni componente nel
nucleo oltre le due persone; per ogni componente che risulti portatore
di handicap, si applica una riduzione del 20 per cento del canone
in luogo della precedente. Dall'applicazione delle presenti disposizioni
non può comunque derivare un "canone sociale" inferiore
a lire 3.000 mensili per vano convenzionale; tale importo viene adeguato
annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi accertati
dall'ISTAT per l'anno precedente.
B1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo
complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di
cui allo articolo 9, sia non superiore a lire 18.000.000.I nuclei
familiari rientranti nell'anzidetta fascia B, sono tenuti a corrispondere
un "canone di riferimento" pari al 3 per cento del valore
catastale dell'alloggio.
B2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo
complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di
cui allo articolo 9, sia compreso tra lire 18.000.001 e lire 27.000.000.I
nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B sono tenuti a
corrispondere un canone di riferimento che va dal 3,1 per cento al
4 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in
percentuale per valori compresi tra il valore minimo di lire 18.000.001
e quello massimo di lire 27.000.000; la relativa percentuale sarà
calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di
cui sopra.
B3) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo
complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di
cui allo articolo 9, sia compreso tra lire 27.000.001 e lire 31.500.000.I
nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B sono tenuti a
corrispondere un canone di riferimento che va dal 4,1 per cento al
6 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in
percentuale per valori compresi tra il valore minimo di lire 27.000.001
e quello massimo di lire 31.500.000; la relativa percentuale sarà
calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di
cui sopra.
C) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo
complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di
cui allo articolo 9, sia superiore al limite di decadenza che e' stabilito
in lire 31.500.000.I nuclei familiari rientranti in tale fascia sono
tenuti a corrispondere un canone di locazione pari al 7,5 per cento
annuo del valore catastale dell'alloggio. Per il reddito annuo complessivo
eccedente il limite di lire 40.000.000 il canone di locazione subirà
un ulteriore incremento di un punto percentuale rispetto al 7,5 per
cento per ogni milione d'incremento del reddito.
-
Nell'ipotesi di cui al comma 2 del precedente articolo 34, il canone
di riferimento e' pari per i nuclei della fascia B al 75 per cento,
per i nuclei della fascia B all'85 per cento e per i nuclei della
fascia B al 100 per cento del canone determinato con le modalità
previste dagli articoli da 12a 24 della legge n. 392/1978, mentre
il canone di locazione per i nuclei familiari della fascia C e' pari
al 165 per cento del canone determinato con le disposizioni anzidette,
con ulteriore aumento di un punto percentuale per ogni milione di
reddito annuo complessivo eccedente il limite di lire 40.000.000.
-
Ai fini di quanto previsto dal precedente comma le percentuali di
cui alla fascia B, pari al 75 per cento, all'85 per cento ed al 100
per cento si riferiscono ai limiti massimi di reddito delle rispettive
fasce.
-
Per i redditi inferiori i relativi canoni si determinano attraverso
l'applicazione di percentuali ridotte proporzionalmente ai redditi
stessi, non oltre il raggiungimento del limite inferiore di fascia.
-
I canoni risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle
lettere B, B, B e C sono ridotti, rispettivamente del 18 per cento,
15 per cento, 12 per cento e 10 per cento per ogni componente del
nucleo familiare che risulti portatore di handicap.
-
L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli
assegnatari deve essere effettuato dagli Enti gestori con frequenza
non inferiore al biennio e con conseguente verifica ed eventuale modifica
della fascia di reddito e di canone.
-
Le ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, sono tenuti a comunicare alla Regione entro il 31 dicembre
di ogni anno tutti gli elementi necessari per accertare che, in relazione
al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione, sia garantito
il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali
e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per la edilizia
residenziale pubblica, di cui all'articolo 13 della legge n. 457/1978,
dello 0,50 per cento annuo del valore catastale del patrimonio gestito,
con esclusione degli alloggi a canone sociale.
-
Sulla base degli anzidetti elementi, la Giunta regionale, entro il
31 gennaio di ogni anno apporta eventuali necessarie variazioni al
limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione alle percentuali
ed alla maggiorazione dei canoni di riferimento e di locazione, onde
assicurare il raggiungimento del predetto equilibrio.
-
Eventuali eccedenze determinatesi nell'anno precedente sono destinate
con deliberazione della Giunta regionale alle finalità di cui
all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n.513.
Art. 36
Aggiornamento dei canoni
-
Il canone di riferimento degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti
nelle fasce "B" ed il canone di locazione degli alloggi
assegnati a nuclei ricadenti nella fascia "C" sono annualmente
aggiornati dagli Enti gestori in base alla variazione relativa dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata
dall'ISTAT per l'anno precedente, con decorrenza dal 1o gennaio di
ogni anno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 34.
Art. 37
Collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito
-
Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente
articolo 35 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti
effettuati a norma del successivo articolo 38.
Art. 38
Accertamento periodico del reddito
-
La situazione reddituale degli assegnatari e' aggiornata biennalmente
dagli Enti gestori e secondo le modalità di cui all'articolo
9.
-
L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle
fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello per il quale e' stata accertatala modificazione
della situazione reddituale.
-
L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una
fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente
una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito
inferiore e' disposta dall'Ente gestore con decorrenza dal 1o gennaio
dell'anno successivo a quello per il quale e' stata accertata la diminuzione
del reddito.
-
Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari
un reddito ritenuto inattendibile dall'Ente gestore, si applica il
canone di cui al punto c) del precedente articolo 35.
-
Qualora il reddito del nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio
di ERP sia diminuito nel corso dell'anno per collocamento a riposo,
disoccupazione, decesso, ovvero per altre gravi e obiettive ragioni,
da documentarsi con idonee certificazioni da parte delle Amministrazioni
e degli Enti competenti, e ove tale diminuzione determini il passaggio
ad una fascia di reddito inferiore, l'Ente gestore dispone la riduzione
del canone a decorrere dal mese successivo a quello in cui si e' verificato
l'evento.
TITOLO IV
Norme per la gestione e autogestione degli alloggi
Art. 39
Autogestione degli alloggi e dei servizi e Anagrafe censimento alloggi
ERP
-
Gli Enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte dell'utenza
dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli
immobili, fornendo alle autogestioni l'assistenza tecnica, amministrativa
e legale necessaria per la loro costituzione e funzionamento.
-
Negli stabili ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge,
l'autogestione viene attuata al momento della consegna degli alloggi,
disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico
degli assegnatari.
-
Per gli alloggi già assegnati, gli Enti gestori attivano entro
tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione
delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità definita
d'intesa con le Organizzazioni sindacali degli assegnatari.
-
In caso di particolari esigenze o difficoltà l'Ente gestore
può, sentite le Organizzazioni sindacali degli assegnatari,
rinviare l'attuazione dell'autogestione ovvero può sospendere
la prosecuzione per il periodo di tempo strettamente necessario a
rimuovere le cause ostative.
-
All'articolo 1 comma 1 della legge regionale n. 14 del 14.4.1983 dopo
le parole "Regione Calabria" aggiungere: "avvalendosi
delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP)".
-
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14/1983 e' sostituito
come segue: "Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente
articolo 1, lett. a), b) e c), le ATERP curano l'acquisizione degli
elementi conoscitivi necessari che, ove non già in possesso
delle stesse Aziende, dovranno essere forniti dagli Enti proprietari
degli alloggi".
-
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n.14/1983 e' sostituito
come segue: "La rilevazione ed elaborazione dei dati necessari
per la formazione a livello provinciale dell'anagrafe degli assegnatari
in locazione semplice e del censimento del patrimonio di alloggi di
proprietà e in gestione delle ATERP dovrà essere espletata
entro 180(centottanta) giorni dall'entrata in vigore della presente
legge".
-
All'articolo 6 della legge regionale n. 14/1983 la frase terminale
"si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, secondo
comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 nonché le altre disposizioni
previste dalle vigenti leggi", e' sostituita con la seguente:
"si applicano le disposizioni dell'articolo 38, quarto comma,
della presente legge".
-
All'articolo 8 della legge regionale n.14/1983 la frase conclusiva
che inizia con "che saranno" e chiude con... "spesa",
e' sostituita come segue: "ed iscritti sul capitolo 2322101 dello
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria.
(Con la legge annuale di bilancio saranno stanziati, ove necessario,
fondi per il completamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe)".
Art. 40
Modalità per l'autogestione dei servizi
-
Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli
assegnatari sono tenuti a rimborsare a gli Enti gestori i costi diretti
ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli
annuali su rendiconto redatto dall'Ente.
-
L'Ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente,
addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime - sulle
bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati
le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti
alle autogestioni.
-
Gli assegnatari che si rendono morosi nel pagamento delle quote relative
ai servizi accessori sono considerati a tutti gli effetti inadempienti
degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
-
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale approva, sentitele organizzazioni sindacali degli assegnatari,
il regolamento tipo per la costituzione ed il funzionamento delle
autogestioni nonché quelli perla ripartizione degli oneri tra
Ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi
e delle parti comuni e per l'autogestione della manutenzione.
-
E' in facoltà dell'Ente gestore, sulla base del regolamento
di cui al precedente comma, estendere l'autogestione alla manutenzione
secondo forme totali o parziali, accreditando agli organi dell'autogestione
una aliquota definita tra il 30 ed il 100 per cento della quota di
cui alla lettera a) dell'articolo 19 del D.P.R.n.1035/1972 e successive
modificazioni ed integrazioni.
-
In
ogni caso la competenza ad eseguire azioni amministrative e giudiziarie
a carico degli assegnatari inadempienti spetta agli organi di governo
dell'autogestione.
Art. 41
Alloggi in amministrazione condominiale
-
Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge e' fatto
divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire l'attività
di amministrazione negli stabili integralmente o prevalentemente ceduti
in proprietà. In questi stabili l'Ente gestore promuove gli
atti preliminari per la costituzione dell'amministrazione condominiale
e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in
proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote
per le spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione
di quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle
rate di riscatto, la cui misura e' autorizzata annualmente dalla Giunta
regionale, su proposta dell'Ente gestore.
-
Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli
assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono
una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del codice
civile sul condominio.
-
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime
condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, perle
delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei
servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative
a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio,
cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli
assegnatari inadempienti o morosi.
TITOLO V
Norme per la gestione della mobilita' degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica
Art.
42
Finalità e ambito delle mobilità
-
Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione
e/o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi
abitativi e di carattere sociale, l'Ente gestore definisce, d'intesa
con il Comune, criterio e modalità per la predisposizione di
programmi di mobilita' degli utenti e ne promuove l'attuazione, stabilendone
altresì i relativi tempi.
-
Per i comuni superiori a 20.000 abitanti l'Ente gestore deve approvare
almeno ogni tre anni il programma di mobilita' dell'utenza.
-
In sede di prima applicazione della presente legge per gli anzidetti
Comuni il programma deve essere approvato entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge stessa.
-
Per la mobilità possono essere utilizzati, oltre agli alloggi
definiti dall'articolo 2 della presente legge e già assegnati,
tutti gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione,
nonché quelli di nuova assegnazione nella misura fissata dal
Comune, su proposta dell'Ente gestore, nell'ambito di un'aliquota
massima del 25 per cento, da calcolarsi sui nuovi programmi di intervento;
per tutti gli alloggi indicati il cambio può essere effettuato
senza distinzione fra Enti proprietari.
-
Il cambio dell'alloggio è obbligatorio e il mancato rispetto
di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.
-
Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze
di cui sopra e previa autorizzazione dell'Ente gestore.
-
Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio e' autorizzabile
previa intesa fra il Comune di provenienza e quello di destinazione.
Art. 43
Domande e criteri di mobilità
-
Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggi redatte
su apposito modulo fornito dall'Ente gestore, indirizzate al Comune
e all'Ente gestore medesimo, devono contenere le motivazioni della
richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare: esse
vengono valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 47
sulla base delle seguenti condizioni indicate secondo l'ordine di
priorità:
1) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni
di vita e di salute per la presenza del nucleo familiare di componenti
anziani o di portatori di handicap o di persone comunque affette da
gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;
2) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo
secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in
eccedenza e in difetto;
3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza
qualora trattasi di anziani o portatori di handicap.
-
Per favorire l'espressione della domanda di mobilita' degli utenti
soprattutto in relazione alle esigenze pregresse, l'Ente gestore può,
d'intesa con i Comuni interessati e sentite le organizzazioni sindacali
degli assegnatari, emanare anche appositi bandi di concorso.
Art. 44
Commissione per la mobilità
-
La Commissione per la mobilita' e' costituita dall'Ente gestore ed
e' cosi' composta:- 2 dipendenti designati dal Direttore Generale
dell'Ente gestore, di cui uno con funzioni di Presidente;
- 1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'utenza;
- 2 dipendenti del Comune in cui sorgono gli alloggi interessati dal
programma di mobilita'.
-
La Commissione può regolarmente funzionare quando sono almeno
nominati tre componenti, uno dei quali abbia la funzione di Presidente.-
Per le altre norme di funzionamento si applicano le disposizioni di
cui al precedente articolo 17, commi 5, 6 e 7.- La Commissione formulala
graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni
dichiarate nella domanda e delle priorità di cui al precedente
articolo, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti perla
conservazione dell'alloggio. - La Commissione, entro novanta giorni
dalla sua costituzione, provvede all'esame delle domande eventualmente
presentate in precedenza.- Trascorso tale termine la Commissione esamina
le domande entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
Art. 45
Norme per la gestione della mobilità
-
L'Ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio
di alloggio formulata dalla Commissione e pubblicizzata nei confronti
degli utenti, individua gli alloggi da sottoporre alla scelta degli
assegnatari richiedenti le seguenti indicazioni:
a) e' data priorità all'effettuazione dei cambi richiesti da
assegnatari nel cui nucleo sia presente un portatore di handicap e/o
fondati su gravi motivi di salute, attraverso l'utilizzazione degli
alloggi di risulta e di nuova costruzione;
b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in
situazione di sovraffollamento che accettano il trasferimento in alloggi
più piccoli;
c) e' favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario
ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza
per i cambi che possono effettuarsi nello stesso edificio;
d) e' garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti
condizioni abitative;
e) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo
di cui al precedente articolo 26.
-
Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati prioritariamente
al soddisfacimento delle richieste di cambio, vengono, in caso di
mancata utilizzazione entro trenta giorni, assegnati sulla base della
graduatoria generale.
-
Gli Enti gestori, attraverso i programmi di manutenzione ordinaria,
straordinaria e di ristrutturazione, operano per rimuovere le cause
di mobilita' dovute a inadeguatezza fisico-tecnica degli alloggi e
degli edifici.
TITOLO VI
Annullamento, decadenza e risoluzione contrattuale
Art. 46
Annullamento dell'assegnazione
-
L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio viene disposto con
provvedimento motivato dal Sindaco del Comune competente per territorio
nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al
momento dell'assegnazione medesima;
b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o
di documentazioni risultate false.
-
In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna
dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente
alla comunicazione con lettera raccomandata delle risultanze conseguenti
agli accertamenti compiuti, fissa all'assegnatario dell'alloggio un
termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte
e documentate, dandone contemporaneamente notizia all'Ente gestore.
-
I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero,
nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna
dell'alloggio.
-
Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano
elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il
Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi
trenta giorni previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione
di assegnazione.
-
L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto
di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
-
L'ordinanza del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio
non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non e' soggetta
a graduazioni o proroghe.
-
Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.
Art. 47
Decadenza dell'assegnazione
-
La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune
territorialmente competente, anche su proposta dell'Ente gestore,
nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione
d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta
giorni dalla consegna, sempreché', diffidato dall'Ente gestore,
non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere la irregolarità
contestata;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo
quanto indicato alla successiva lettera e);
e) fruisce di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare
superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'articolo
48.
-
Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento
dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione
di assegnazione che nella fattispecie non e' richiesta.
-
La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto
del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
-
Il Sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente
i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità
indicata nel successivo articolo 57, per gli assegnatari nelle condizioni
della lettera e) del presente articolo.
-
Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
-
Per il cedente di cui alla lettera a) del 1° comma e nei confronti
di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le
disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1977,
n. 513.
Art. 48
Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito
-
La qualità di assegnatario e' riconosciuta anche a colui che,
nel corso del rapporto, superi il limite di reddito stabilito per
l'assegnazione, aumentato del 75 per cento.
-
Gli assegnatari con reddito superiore al limite sopra indicato, ricevono
dall'Ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata
dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino
la stabilizzazione del reddito al di sopra del detto limite. Per tutto
il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza,
gli assegnatari interessati sono collocati nella fascia di reddito
"C" e devono corrispondere il canone di locazione nella
misura stabilita per tale fascia, con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno
successivo a quello in cui l'assegnatario ha superato detto limite.
-
La Regione, nell'ambito dei programmi di edilizia agevolata, prevede,
su proposta degli Enti gestori e dei Comuni interessati, la destinazione
- in via prioritaria - di una quota degli alloggi compresi in detti
programmi agli assegnatari che abbia no ricevuto il preavviso di decadenza
o che comunque fruiscano di un reddito il cui livello sia superiore
rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità
di assegnatario.
Art. 49
Fondo sociale
-
E' istituito il Fondo Sociale Regionale per la concessione di contributi
a favore di famiglie in grave situazione di bisogno al fine di consentire
il pagamento del canone, integrare le spese per i servizi accessori
dell'abitazione e conseguire l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio
abitativo.
-
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, determinerà le modalità e le forme
di funzionamento del fondo.
-
Il fondo di cui al comma precedente e' alimentato:
a) da una contribuzione regionale, che viene annualmente ripartita
dalla Giunta tra le ATERP in misura direttamente proporzionale al
numero degli alloggi in gestione;
b) da una aliquota delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio
immobiliare delle ATERP non avente destinazione abitativa;
c) da altre eventuali contribuzioni da parte di Enti e soggetti pubblici
e privati.
Art. 50
Accesso al Fondo Sociale
-
Possono beneficiare del Fondo Sociale di cui al precedente articolo
49:
a) gli assegnatari di alloggi per nuclei familiari rientranti, ai
sensi dell'articolo 35 della presente legge, nelle fasce A e A per
il calcolo del canone di locazione;
b) gli assegnatari che si trovano temporaneamente, a causa di accertato
e prolungato stato di disoccupazione e/o di grave malattia, in condizioni
di estremo disagio economico tale da non consentire il regolare pagamento
dei canoni e delle quote accessorie.
-
L'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso al Fondo Sociale
viene effettuato dagli Enti gestori sentite le organizzazioni sindacali
e le associazioni degli assegnatari regolarmente costituite.
-
Le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari di
cui al precedente comma, possono prendere visione degli atti del procedimento
di ammissione ai benefici del Fondo Sociale prima che l'Ente gestore
emetta il provvedimento.
Art. 51
Risoluzione del contratto
-
La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di
locazione e' causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza
dall'assegnazione.
-
La morosità può essere tuttavia sanata, per non più
di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma
dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa
in mora.
-
Sui canoni non corrisposti sono dovuti gli interessi in misura pari
a quella stabilita per le obbligazioni tributarie.
-
In caso di risoluzione del contratto per morosità e conseguente
decadenza, il provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore,
che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non inferiore
a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario
e di chiunque occupi l'alloggio e non e' soggetto a graduazione o
proroghe.
-
Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli
Enti gestori applicano le procedure previste dall'articolo 32 del
R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.
-
Non e' causa di risoluzione del contratto ne' di applicazione degli
interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave
malattia o indigenza dell'assegnatario accertati dalle ATERP e comunicati
dallo stesso al Comune per gli eventuali provvedimenti assistenziali
di competenza, ivi compreso il pagamento del canone.
-
All'atto della cessazione delle condizioni di cui al comma precedente
l'ATERP determina le modalità di recupero delle somme dovute.
Art. 52
Occupazioni e cessioni illegali di alloggi
-
L'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto,
il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
-
A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante
senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna
lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documentate.
-
L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio
non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dei soggetti di cui al precedente comma e non e' soggetto a graduazioni
o proroghe.
-
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 53 della legge
5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, nonché
le disposizioni di cui alla legge regionale n. 8/1995.
-
Nei confronti degli occupanti abusivi il legale rappresentante dell'Ente
gestore persegue con querela ai sensi dell'articolo 633 del codice
penale.
-
Il termine previsto dall'articolo 1, 1o comma della legge regionale
30 marzo 1995, n. 8, e' fissato alla data di entrata in vigore della
legge stessa. Limitatamente ai casi di cessione illegale di alloggi,
detto termine viene fissato alla data del 30 giugno 1996.
-
Su richiesta dell'occupante senza titolo di un alloggio di ERP soggetto
a regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della legge regionale
30 marzo 1995, n. 8, e' consentita la rateazione degli eventuali canoni
arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad un
massimo di cinque anni, secondo le modalità da concordare con
l'Ente gestore.
Art. 53
Esclusione dell'assegnazione
-
L'esclusione dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 26, terzo e
quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 e dell'articolo 53,
ultimo comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene disposta con
provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente.
-
Una volta accertate le condizioni previste dagli articoli citati nel
comma precedente, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con
lettera raccomandata all'interessato delle risultanze conseguenti
agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta
giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone
contemporanea notizia all'Ente gestore.
-
I termini sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.
-
Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergono
elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il
Sindaco pronuncia l'esclusione dell'assegnazione entro i successivi
trenta giorni, sentito il parere obbligatorio della Commissione di
assegnazione.
-
Si osservano, in quanto applicabili, gli ultimi tre commi dell'articolo
47.
-
L'esclusione dall'assegnazione può avere luogo soltanto nelle
fasi successive all'approvazione della graduatoria definitiva.
Art. 54
Riscossione del canone
-
Al fine di garantire una applicazione uniforme in tutta la Regione
per la riscossione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, la Giunta regionale emanerà direttive,
con apposito schema di convenzione, per la razionalizzazione del sistema
di riscossione stesso.
-
Le direttive di cui al comma precedente dovranno garantire la tutela
degli inquilini rispetto ad oneri aggiuntivi.
TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie
Art.
55
Bandi di concorsi già pubblicati
-
L'assegnazione degli alloggi relativi a procedure concorsuali, i cui
bandi sono stati resi noti almeno centoventi giorni prima dell'entrata
in vigore della presente legge, continua ad essere disciplinata dal
D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive integrazioni e modificazioni.
-
Le graduatorie formulate ai sensi del citato D.P.R. n. 1035/1972 conservano
la loro efficacia fino all'approvazione delle graduatorie formulate
ai sensi della presente legge.
-
I concorsi emanati successivamente alla data indicata nel precedente
comma primo sono annullati di diritto e di partecipanti sono invitati
dai Comuni che hanno emesso il bando a riproporre una nuova domanda
ai sensi e per gli effetti della presente legge.
-
Per le graduatorie non ancora definite alla data di entrata in vigore
della presente legge si provvede mediante la predisposizione di un'unica
graduatoria sulla scorta dell'unificazione delle domande prodotte
in riferimento ai bandi pubblicati alla data del 31.3.1996.
Art. 56
Emanazione dei bandi
-
In sede di prima applicazione della presente legge, i bandi di concorso
di cui all'articolo 13 vengono emanati entro sei mesi dalla sua entrata
in vigore.
-
Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale provvede
alla nomina delle Commissioni di cui all'articolo 17.
-
Fino alla nomina delle nuove Commissioni di cui all'articolo 17 sono
prorogate le funzioni esercitate dalle Commissioni per l'assegnazione
degli alloggi, istituite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 1035/1972.
Art. 57
Graduazione dei provvedimenti di decadenza per reddito
-
In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente
legge, l'accertamento del reddito ai fini dell'emissione del preavviso
di decadenza, deve essere compiuto entro tre mesi dall'entrata in
vigore della legge medesima.
-
Gli Enti gestori, graduano i tempi e le modalità di esecuzione
dei provvedimenti di decadenza di cui al precedente articolo 47, secondo
i seguenti criteri:a) entro sei mesi dalla scadenza del termine di
cui al primo comma, vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti
degli assegnatari che fruiscono di un reddito convenzionale superiore
al 50 per cento del limite consentito per la conservazione della qualità
di assegnatario;b) entro dodici mesi dalla scadenza del termine di
cui al primo comma vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti
degli assegnatari che fruiscono di un reddito convenzionale superiore
al 25 per cento del limite consentito per la permanenza;c) entro diciotto
mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono emessi
preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscano
di un reddito convenzionale compreso nel limite consentito per la
permanenza nell'edilizia residenziale pubblica incrementato sino al
25 per cento.
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Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, non
sono più consentite ulteriori forme di proroga dell'esecuzione
del provvedimento di decadenza di cui all'articolo 48.
Art. 58
Immobili adibiti ad attività connesse con l'esercizio del ministero
pastorale
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Gli enti gestori di patrimonio abitativo pubblico sono autorizzati
a concedere in comodato gratuito, per un tempo non inferiore ad anni
10, eventualmente rinnovabile, gli immobili che alla data di entrata
in vigore della presente legge risultino assegnati o comunque adibiti
ad attività pastorali, culturali, sociali, di accoglienza e
ristoro, ricreative, svolte senza fine di lucro da enti parrocchiali,
istituti religiosi, associazioni confessionali, nonché da associazioni
di volontariato riconosciute dalla competente autorità religiosa
ed iscritte nell'albo regionale di cui alla legge regionale n. 46/1990,
cosi' come modificata dalla legge regionale n. 18/1995.
-
La concessione viene effettuata dagli enti gestori alla competente
autorità religiosa di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge regionale n. 21/1990, su richiesta della stessa.
Art. 59
Organizzazione e rappresentanza sindacale degli assegnatari
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I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione
degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste
dalla presente legge e riconoscono il diritto degli assegnatari ad
essere organizzati e rappresentati sindacalmente. La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 25 novembre 1996.
Il Vice Presidente Mario Pirillo
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