REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 22-05-2001

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 1999, N. 31”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 35 del 24maggio 2001
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:


ARTICOLO 1
Dopo il primo comma dell’art. 44 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 31 aggiungere i seguenti commi:
Il disabile, affetto da invalidità permanente, riconosciuta in misura non inferiore all’80% dalla Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile e il privo della vista di cui al primo comma dell’art. 6 Titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha facoltà, decorsi cinque anni dalla data del decreto di assegnazione, di chiederne l’acquisto, alle condizioni di cui al decimo, undicesimo e dodicesimo comma dell’articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e del quarto comma dell’art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 136. L’ATER, su richiesta del disabile assegnatario dell’alloggio da almeno cinque anni, deve attivare il procedimento di vendita anche se l’abitazione non è inclusa nel piano di vendita.


ARTICOLO 2
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 22 maggio 2001
BUBBICO