LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 31-07-2001
REGIONE ABRUZZO
Norme
per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 17 del 10 agosto 2001
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
Nell'art. 8 della L.R. 25.10.1996, n° 96, al punto a 2), dopo le indicazioni
delle unità componenti il nucleo familiare, si aggiunge, la seguente
frase: "Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo
familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza
del bando di concorso.
Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato
medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli
effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.
Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta)
giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini
dell'assegnazione dei suddetti alloggi.
Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della
nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare
effettivo.
Si
tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria
definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche
possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche
da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare
che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale."
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 31 Luglio 2001
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