REGIONE ABRUZZO L.R. 25 OTTOBRE 1996, N° 96: BUR
n° 21 del 15.11.1996
Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.
Art. 1
Oggetto della legge e campo di applicazione
La
Regione disciplina con la presente legge le procedure per l'assegnazione
e la locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica monche
la determinazione dei relativi canoni. Tali procedure si applicano a tutti
gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso
o contributo pubblico, dallo Stato o dalla Regione, da enti pubblici territoriali,
dagli Istituti Autonomi Case Popolari monche da enti pubblici non economici
per le finalista proprie dell'edilizia residenziale pubblica. Sono esclusi
da tale applicazione gli alloggi: 1. realizzati dalle cooperative edilizie
per i propri soci; 2. realizzati o recuperati con programmi di edilizia
agevolata o convenzionata, non attuati da Enti pubblici; 3. di servizio,
e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione
amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
4.di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purché
non realizzati e recuperati a totale carico o con il concorso o contributo
dello Stato e della Regione. Le presenti procedure si applicano, altresì,
alle case parcheggio o degli alloggi comunque acquisiti al patrimonio
comunale per gli sfrattati, ivi compresi quelli realizzati ai sensi degli
artt. 7 e 8 della legge 15.2.1980, n’ 25, e dei ricoveri provvisori
non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono
stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standards abitativi
adeguati. La Regione può, altresì, escludere, previa specifica
individuazione con atto deliberativo dell'Ente pubblico proprietario,
quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, per la destinazione
funzionale o per le particolari caratteristiche di pregio storico-artistico,
non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale
pubblica.
Art. 2
Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica
I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione
sono i seguenti: 1. cittadinanza italiana (il cittadino straniero e' ammesso
soltanto se tale diritto e' riconosciuto, in condizioni di reciprocità,
da convenzioni o trattati internazionali e se i cittadino stesso è
iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se
svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata);
2. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale
nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si
riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati
a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale
ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è
ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende
per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava
il maggior cespite di reddito; 3. non titolarità di diritti di
proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce
il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle
condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'art. 23 della
legge 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge
392/78 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per un nucleo familiare composto
da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 34 persone, non inferiore
a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi
si considera adeguato, ai bisogni del nucleo familiare la superficie utile
abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli
standards abitativi determinati con le modalità di cui al presente
punto c); 4. non titolarità di diritti di cui al precedente punto
c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il
cui valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27.7.1978, n’
392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni
abitative medie nel l'ambito territoriale cui si riferisce il bando di
concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle
modalità stabilite dalla citata legge 392, e con i seguenti parametri:
1. superficie corrispondente allo standard abitativo regionale: * Superficie
convenzionale complessiva: * (superficie utile + 20% per aree accessorie
e di servizio): * 45 mq. + 9 mq. = mq. 54 per 12 persone * 60 mq. + 12
mq. = mq. 72 per 34 persone * 75 mq. + 15 mq. = mq. 90 per 5 persone *
95 mq. + 19 mq. = mq. 114 per 6 persone e oltre; 2. tipologia corrispondente
alla categoria catastale A/3, parametro 1,05; 3. classe demografica del
Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente.
Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica
fino a10.000 abitanti; 4. coefficiente del livello di piano corrispondente
al parametro 1,00; 5. coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente
a 1,00 per tutti i Comuni; 6. coefficiente di vetusta pari a 20 anni da
accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da
parte del richiedente; 7. coefficiente di conservazione e manutenzione
corrispondente al parametro 1,00; * assenza di precedenti assegnazioni
in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi
pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque
forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre ché l'alloggio
non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
* Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione
con patto di futura vendita;*reddito annuo complessivo del nucleo familiare
non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di
concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 457/78 e successive
modificazioni ed integrazioni. * Tale reddito, riferito alla famiglia
tipo di due componenti è pari a £. 20 milioni. Qualora il
nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito
complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di un
milione per ogni altro componente oltre i 2 sino ad un massimo di 6 milioni,
la presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per
questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata
senza limiti numerici. * Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare
s'intende la somma dei reddito fiscalmente imponibili di tutti i componenti
del nucleo stesso quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi
di tutti i componenti medesimi. Nel computo del reddito imponibile sono
escluse le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento
per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento
per i portatori di handicap. * In mancanza di aggiornamento del limite
di reddito per l'accesso da parte del CIPE la Giunta regionale vi provvede
con cadenza biennale sulla base della variazione assoluta dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
* non aver ceduto in tutto o in parte fuori dei casi previsti dalla legge
l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal coniuge e da
legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro
conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more
uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado,
purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio
almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso
e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti
del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela
o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di
stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e
materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione
economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da
almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata
esclusivamente da certificazioni anagrafiche. I requisiti debbono essere
posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lett.
c), d), e), g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla
data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione
e debbono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla
lett. f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite
vigente. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla
Giunta regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione
di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità,
ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi,
i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere i requisiti
integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento
anche all'eventuale anzianità di residenza.
Art. 3
Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso
indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare. Il concorso
viene indetto per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali
in conformità con le direttive emanate dalla Regione in relazione
ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi; nella
seconda ipotesi la direttiva regionale precisa l'Ente tenuto all'emanazione
del bando. I bandi vengono emanati oltre il 30 settembre di ogni anno.
Sono tenuti all'emanazione dei bandi di concorso tutti i Comuni con popolazione
superiore ai 10.000 abitanti. Gli altri Comuni valutano la necessità
di provvedere all'emanazione di detti bandi in relazione alle disponibilità
del patrimonio edilizio pubblico già assegnato o di presumibile
assegnazione nel corso dell'anno, tenuto conto che gli alloggi debbono
essere assegnati entro il termine massimo di 90 gg. dalla disponibilità.
Gli aggiornamenti di norma biennali, previsti dal successivo art. 11,
vengono banditi entro il 30 settembre dell'anno di scadenza e la relativa
graduatoria definitiva deve essere perentoriamente ultimata entro 12 mesi
dall'emanazione del bando. I bandi di concorsi finalizzati alla formazione
di graduatorie generali permanenti debbono essere pubblicati mediante
l'affissione di manifesti per almeno 20 gg. consecutivi all'Albo Pretorio
dei Comuni interessati al bando. I Comuni debbono, altresì, assicurare
la massima pubblicizzazione dei bandi con idonee forme tra le quali: 1.
affissione di manifesti nelle sedi decentrate dei Comuni e nelle bacheche
delle aziende con più di 100 dipendenti, nella Sede o nelle Sedi
ricadenti nell'ambito territoriale interessato al bando di concorso e
nelle Sedi degli II.AA.C.P. e degli enti Pubblici di rilevanza nazionale;
copia dei manifesti va trasmessa agli Istituti di Patronato aventi sede
in almeno un Comune dell'ambito territoriale interessato al bando; 2.
richiesta di pubblicazione di comunicato stampa ai quotidiani e radiogiornali
di maggiore diffusione e ascolto locale. Nel caso di mancato adempimento,
nei termini prescritti, di quanto disposto dal presente articolo, la Regione
può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli II.AA.C.P. competenti
per territorio. Copia del manifesto viene trasmessa ai Servizi Politica
della Casa ed Emigrazione della Giunta regionale d'Abruzzo che provvedono
agli adempimenti di competenza anche ai fini della ulteriore diffusione
del Bando. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di
nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative,
la Giunta regionale può autorizzare, anche su proposta dei Comuni,
l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi
nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso
ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali
richiedenti.
Art. 4
Contenuti del bando di concorso
Il bando di concorso deve contenere: a) l'ambito territoriale di assegnazione;
1. i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti
dal precedente art. 2, nonché gli eventuali altri requisiti che
potranno essere stabiliti dalla Giunta regionale per specifici interventi;
2. le norme per la determinazione dei canoni di locazione; 3. il termine
di 60 gg. per la presentazione della domanda; 4. i documenti da allegare
alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.
Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della
domanda è prorogato di 60 gg., per i residenti nell'area europea,
e di 90 gg. per i residenti nei Paesi extra europei. Nel bando debbono
essere indicate le sedi pubbliche alle quali il concorrente può
rivolgersi per tutte le informazioni relative al procedimento di assegnazione.
Art. 5
Contenuti e presentazione delle domande
La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune da presentarsi
allo stesso nei termini indicati dal Bando, deve indicare: 1. la cittadinanza
nonché la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso
presta la propria attività lavorativa; 2. la composizione del nucleo
familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di
ciascun componente; 3. il reddito complessivo del nucleo familiare; 4.
l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato; 5. ogni altro elemento
utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della
graduatoria; 6. il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le
comunicazioni relative al concorso. Il concorrente deve dichiarare nei
modi previsti dall'art. 4 della legge 4.1.1968, n’ 15 che sussistono
in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti
di cui alle lett. c), d), e), g), del precedente art. 2. Analoghe dichiarazioni
devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente
conviventi. Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative
di cui alle lett. c), d) del precedente art. 2 devono essere corredate,
ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione
del valore locativo dell'immobile o degli immobili. La dichiarazione mendace
è punita ai sensi della legge penale. Le domande devono essere
trasmesse per raccomandata esclusivamente a mezzo servizio postale di
Stato. Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano spedito la
domanda dopo la scadenza del termine fissato.
Art. 6
Istruttoria della domanda
Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande
dei concorrenti che risiedono o lavorano nel territorio comunale, verificando
la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di
domanda e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine può
richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti.
Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a
ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni
dichiarate dall'interessato nei moduli di domanda. Le domande, con i punteggi
a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse,
entro 60 gg. dalla scadenza del bando, alla Commissione di cui all'art.
7 per la formazione della graduatoria. Per l'esecuzione delle funzioni
di cui ai precedenti commi i Comuni possono avvalersi, previa convenzione,
di personale dello IACP territorialmente competente. Nel caso di inadempienze,
la Giunta regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione
dell'istruttoria. La Giunta regionale provvede ad impartire disposizioni
ai Comuni e agli II.AA.C.P. per la raccolta e l'elaborazione a livello
regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda. Gli organi
preposti; alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono
espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare in qualsiasi
momento l'esistenza dei requisiti. Le Commissioni preposte alla formazione
delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione ed alla gestione
degli alloggi, quando in base ad elementi obiettivamente accertati si
trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali
appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli
uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione.
In pendenza di tali accertamenti la formazione della graduatoria non viene
pregiudicata e gli alloggi, relativi ai casi controversi, non vengono
assegnati. Nei Comuni nei quali sono stati istituiti, ai sensi della legge
8.4.1976, n’ 278, i Consigli di Quartiere con elezione diretta di
primo grado, le funzioni di coordinamento dell'istruttoria delle domande
possono essere conferite, con apposita deliberazione dell'Organo Comunale
competente, ad apposito Comitato, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato,
con la partecipazione dei rappresentanti di ciascun Quartiere.
Art. 7
Commissione per la formazione della graduatoria
La graduatoria di assegnazione è formata da un Organo Collegiale,
nominato dal Presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale
corrispondente a quella della Provincia. La Commissione è così
composta: 1. da 1 Magistrato o dirigente con profilo professionale "amministrativo"
della pubblica amministrazione, anche in quiescenza con almeno cinque
anni d'attività nella qualifica o libero professionista iscritto
all'albo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o economia e commercio con funzioni di Presidente. 2. Per
queste ultime due categorie è richiesta l'iscrizione all'Albo di
cui ai successivi commi; 3. dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione
o suo delegato; 4. da 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali
dei dipendenti più rappresentativi su base nazionale, designati
d'intesa dalle medesime; 5. da 2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designati
dalle medesime; 6. da 1 rappresentante dell'Istituto Autonomo Case Popolari
competente per territorio; 7. presso gli Uffici del Servizio Politica
della Casa della Giunta regionale è istituito un Albo per coloro
che aspirano a ricoprire la carica di Presidente delle Commissioni Assegnazione
Alloggio. Gli interessati per ottenere l'iscrizione all'Albo, devono inoltrare
domanda al Servizio Politica della Casa. La domanda, redatta in carta
legale, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, deve contenere:
1. l'indicazione dei requisiti che danno titolo all'iscrizione; 2. dichiarazione
espressa che non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità
di cui all'art. 43 della legge 8.6.1990, n’ 142. Alla domanda devono
essere allegate, in carta legale, le certificazioni comprovanti il possesso
dei requisiti, nonché, in carta semplice, il curriculum professionale
sottoscritto in calce dall'interessato. L'iscrizione all'Albo degli aventi
diritto viene disposta con ordinanza del Dirigente del Servizio, da adottarsi
di norma, a cadenza semestrale alla scadenza di giugno e di dicembre.
Il predetto Dirigente adotta tutti gli atti inerenti l'Albo ed è
anche responsabile del procedimento per le finalità della legge
7.8.1990, n’ 241. I provvedimenti inerenti l'Albo devono essere
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed hanno natura
definitiva. La tenuta materiale dell'Albo è affidata a un dipendente
del Servizio Politica della Casa con qualifica funzionale non inferiore
alla VI, nominato dal dirigente con apposita ordinanza dirigenziale. Nel
caso di bandi comprensoriali, i rappresentanti dei Comuni partecipano
solo all'attribuzione dei punteggi per le domande dei richiedenti di ciascun
Comune. Alla formulazione della graduatoria finale partecipano solo i
rappresentanti del Comune di maggior peso demografico. Se nell'ambito
territoriale di competenza della Commissione sono presenti alloggi assoggettati
alla normativa di cui alla presente legge ai sensi del precedente art.
1, di proprietà o in gestione di Enti diversi dallo IACP, alla
formazione della graduatoria relativa al Comune o ai Comuni in cui sorgono
gli alloggi stessi partecipa un rappresentante dell'Ente proprietario
o gestore. La Commissione può regolarmente funzionare quando sono
nominati, oltre al Presidente, almeno quattro componenti, sulla base delle
designazioni pervenute. La Commissione elegge nel proprio seno il Vice
Presidente tra i membri permanenti. Per la validità delle deliberazioni
è sufficiente la metà più uno dei Componenti la Commissione.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Ogni
componente la Commissione compreso il Presidente, resta in carica cinque
anni dalla nomina e non può essere riconfermato per il successivo
quinquennio nella medesima Commissione. La Commissione ha sede presso
gli IACP con competenza territoriale a carattere provinciale. La segreteria
operativa della Commissione è formata da dipendenti dello IACP
ove ha sede la Commissione e per un periodo da predeterminare nell'atto
di nomina. Il Presidente della Giunta regionale tenuto conto del numero
degli alloggi da assegnare, può nominare, in luogo di un'unica
commissione, più commissioni composte a norma del secondo comma,
aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia. In
caso di ritardo nell'espletamento delle graduatorie o di mancata convocazione
della Commissione, con grave pregiudizio per le procedure di assegnazione
in corso, la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi fissando,
ove necessario, il calendario dei lavori. Il provvedimento sostitutivo
regionale dispone che, in caso di mancata convocazione della Commissione
nei termini prefissati, provvede al riguardo il componente la Giunta preposto
al Settore Politica della Casa, o un suo delegato, che presiede la Commissione
fino all'espletamento delle procedure di assegnazione in corso. Ai componenti
le Commissioni istituite con il presente articolo è corrisposto,
da parte dello IACP con competenza territoriale a carattere provinciale,
con diritto a rimborso da parte degli istituti a carattere subprovinciale
per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di presenza
determinato ai sensi della L.R. 29.6.1988, n’ 52 per ciascuna seduta,
intendendosi per seduta il complesso di lavori svolti nell'intera giornata
o seduta anche se in tempi frazionati. All'art. 1 comma 3 della L.R. 52/88
sono soppresse le parole "così come determinato ai sensi del
primo comma dell'art. 7 L.R. 11.9.1986, n’ 55". Nel caso in
cui la Commissione provvede ad assegnazioni di alloggi di proprietà
o in gestione di Enti diversi da quelli indicati dal comma precedente,
questi provvedono a rimborsare allo IACP provinciale l'importo complessivo
dei gettoni erogati per la compilazione delle graduatorie. Le predette
Commissioni non possono tenere, per ciascun mese, un numero di sedute
superiore a quello previsto dall'art. 3, 16 comma, DPR 11.1.1956, n’
5. La Giunta regionale può autorizzare, su proposta del Presidente
della Commissione competente, il superamento di tale limite, fino ad un
massimo del 50% del numero delle sedute previste al comma precedente,
solo per periodi limitati, in relazione alle esigenze derivanti dall'espletamento
di procedure di assegnazioni in corso e solo nel caso in cui non siano
state nominate altre commissioni.
Art. 8
Punteggi di selezione delle domande
Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di
criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle
condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare.
I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità
del bisogno abitativo. La prima fase di selezione delle domande comporta
l'attribuzione dei seguenti punteggi: a) CONDIZIONI SOGGETTIVE 1. a1)
reddito procapite del nucleo familiare determinato con le modalità
di cui all'art. 21 della legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni
non superiore a £. 1.500.000 annue per persona: punti 2 non superiore
a £. 2.500.000 annue per persona: punti 1. * Tale classe di reddito
viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite
di assegnazione; * a2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:
* 3 unità punti 1 * 4 unità punti 2 * 5 unità punti
3 * oltre 6 unità punti 4; * a3) richiedenti che abbiano superato
il 60¡ anno di età alla data di presentazione della I domanda:
punti 1 * richiedenti che abbiano superato il 60¡ anno di età
alla data di presentazione della domanda a condizione che vivano soli
o in coppia punti 2 * a4) famiglie con anzianità di formazione
non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione
è prevista entro un anno: punti 1 * Il punteggio è attribuibile,
a condizione i che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato
il 35¡ anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente
viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri
di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. * a5) presenza
di handicappati gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della
legge 104/92: punti 2. * a6) nuclei familiari che rientrino in Italia
per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al
nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del
bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi): punti
1. * I punteggi a3) ed a4) non sono cumulabili con il punteggio previsto
al punto a6). * Non possono in ogni caso essere attribuiti più
di 5 punti per il complesso delle condizioni * CONDIZIONI OGGETTIVE *
b1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità
competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando, dovuta
a: * b1.1 Abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di
raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato
a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri
locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri
regolamentari: punti 5; * b1.2 Coabitazione in uno stesso alloggio con
altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità
(perché si possa dar luogo all'attribuzione del relativo punteggio
occorre che i nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi): punti 2.
* La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione
precaria del precedente punto b1.1 derivi da abbandono di alloggio a seguito
di calamita o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità
competente o da provvedimento esecutivo di sfratto; * b2) Situazione di
disagio abitativo esistente da almeno un anno: * b2.1 abitazione in alloggio
sovraffollato: * da due a tre persone a vano utile (condizione critica):
punti 1 * oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): punti
2 * b3) Abitazione, da almeno un anno, in alloggio antigienico, ritenendosi
tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente
dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili
con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'Autorità
competente: punti 2. * Le condizioni previste nella categoria b1 non sono
cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie b2 e b3; le
condizioni della categoria b2 sono cumulabili con quelle della categoria
b3. * b4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato
a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato
per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria,
di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione
a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio
(condizione molto grave) punti 4. * La condizione b4) non è cumulabile
con le altre condizioni oggettive. * Non possono in ogni caso essere attribuiti
più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive. * CONDIZIONI
AGGIUNTIVE REGIONALI (da definire al momento dell'approvazione regionale
di localizzazione dell'intervento): complessivamente massimo punti 5.
Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate
in graduatoria secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dal
Presidente della Commissione in forma pubblica amministrativa. All'inizio
di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria
e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in una
delle due condizioni previste dal precedente punto b1) o nella condizione
di cui al punto b4). Gli appartenenti ai nuclei familiari con presenza
di handicappati, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente,
vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo
punteggio ottenuto nella graduatoria generale. I nuclei familiari con
presenza di handicappati, di cui alla precedente lett. a5), ai fini della
destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché
di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere
architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del DPR 27.4.1978,
n’ 384. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate
nei due precedenti comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano
prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.
La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli
interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi
da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle
citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota
di riserva di cui al successivo articolo.
Art. 9
Formazione della graduatoria
La Commissione forma la graduatoria provvisoria entro 30 gg. dal ricevimento
degli atti e dei documenti del concorso. Il termine di cui al comma precedente
è portato a 60 gg. esclusivamente per la formulazione della graduatoria
dei Comuni di oltre 15.00 abitanti. Entro 15 gg. dalla sua formazione
la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun
concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è
pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni per i bandi comprensoriali
per 15 gg. consecutivi. I Comuni seguono, altresì, le stesse forme
di pubblicità previste per il bando dal precedente art. 3. Ai lavoratori
emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione
della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata. Entro
30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio e, per
i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione
di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione,
in carta legale, alla Commissione che provvede, sulla base dei documenti
già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 gg. dalla scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni. Esaurito
l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva,
previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito
lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto del precedente art. 8. Il
sorteggio è effettuato dal Presidente della Commissione in forma
pubblica. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione e costituisce provvedimento definitivo. Gli alloggi sono
assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che,
a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino
a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.
La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti
dall'art. 1 della presente legge.
Art. 10
Accertamento del reddito
Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito
del reddito di cui alla lett. f) del precedente art. 2, nonché
della determinazione del punteggio spettante, la Commissione, nel caso
di incompletezza o inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione
fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, provvede
alla relativa segnalazione agli uffici finanziari, suffragata da elementi
certi, precisi, concordanti, segnalati dal Comune, ai sensi del precedente
art. 6 ovvero acquisiti dalla Commissione medesima di propria iniziativa,
anche tramite formale audizione del soggetto interessato. In pendenza
dell'accertamento da parte degli uffici finanziari, i concorrenti vengono
collocati in apposito elenco e dopo la definizione della pratica in sede
tributaria, vengono inseriti nella graduatoria definitiva vigente al momento,
con il punteggio loro spettante. In caso di mancata risposta da parte
degli uffici finanziari entro i tempi utili per l'assegnazione, la Commissione
decide sulla base dei documenti disponibili. Gli organi preposti alla
formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni, nonché gli Enti
gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a
verificare l'esistenza dei requisiti.
Art. 11
Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione
La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non
venga aggiornata nel modi previsti nel successivi commi. Le graduatorie
conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate mediante bandi di concorso
integrativi da pubblicarsi di norma con cadenza biennale indetti con le
modalità di cui al precedente art. 3, ai quali possono partecipare
sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro che, già collocati
in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena
di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione,
dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni. I Comuni possono,
in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare previa richiesta
motivata di autorizzazione alla Giunta regionale i beneficiari provvisori
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i quali, se privi dei
requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine,
il cui canone sia determinato secondo la legge 27.7.1978, n’ 392
e successive modifiche ed integrazioni. Con il provvedimento di autorizzazione
regionale vengono fissati tempi e modalità per il rilascio degli
alloggi. E' altresì facoltà dei Comuni, sulla base delle
specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria
mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità
della conferma quadriennale della domanda.
Art. 12
Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Il Comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'aspirante
assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti. L'eventuale
mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti fra
il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione
non influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione del punteggio
relativo alla nuova situazione abitativa di cui all'art. 8, lett. b),
punti b1, b2, b3 e condizione soggettiva di cui alla lett. a4 e a6, sempre
che permangano i requisiti per l'assegnazione. Qualora il Comune accerti
la perdita di alcuno dei requisiti o il mutamento delle condizioni di
cui al secondo comma del presente articolo, trasmette la relativa documentazione
alla Commissione per la formazione della graduatoria, e all'assegnatario,
con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti compiuti, assegnandogli
un termine di gg. 15 per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
Decorso tale termine la Commissione provvede all'esclusione del concorrente
dalla graduatoria o al mutamento della posizione del richiedente nella
graduatoria medesima. Il termine di cui ai commi precedenti è raddoppiato
se si tratta di lavoratore emigrato all'estero.
Art. 13
Assegnazione e standard dell'alloggio
L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto
in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal
Comune territorialmente competente. Ogni Ente proprietario o gestore di
alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è
tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli
alloggi disponibili entro 8 gg. dalla data di disponibilità. Non
possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola
unità immobiliare determinata ai sensi dell'art. 13, III comma,
della legge 392/78, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard
abitativo massimo, di cui al precedente art. 2, lett. c): per le giovani
coppie lo standard applicabile per l'assegnazione è quello relativo
ad un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone. Sono ammesse assegnazioni
in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti
in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio
non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni
valide new ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico
né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più
grave connotazione di bisogno.
Art. 14
Scelta e consegna degli alloggi
Il Sindaco comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata,
fissando il giorno per la scelta dell'alloggio, presso il cantiere o presso
il Comune di competenza. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli
da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di
precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto
al precedente articolo. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata
dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata mediante atto con sottoscrizione
autenticata ai sensi della legge 15/68. In caso di ingiustificata mancata
presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta. I concorrenti
utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad
essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da
parte del Comune competente all'assegnazione. In caso di rinuncia non
adeguatamente giustificata il Comune, con motivata deliberazione dell'organo
competente, provvede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione,
previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli. In
caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde
il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente
ultimati o, comunque, si rendano disponibili. L'Ente gestore, sulla base
del provvedimento emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con
lettera raccomandata, dell'assegnatario per la stipulazione del contratto
e per la successiva consegna dell'alloggio. L'alloggio dev'essere stabilmente
occupato dall'assegnatario entro 30 gg. e, se si tratta di lavoratore
emigrato all'estero, entro 60 gg. dalla data di consegna salvo proroga
da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza. L'inosservanza
dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione. La dichiarazione
di decadenza previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata,
del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine
non inferiore a dieci e non superiore a 15 gg., per la presentazione di
deduzioni scritte e di documenti è pronunciata dal Sindaco del
Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di
diritto del contratto. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta
di lavoratori emigrati all'estero. Al provvedimento del Sindaco si applicano
i commi 12^ e ss. dell'art. 11 del DPR 1035/72.
Art. 15
Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare
un'aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, da assegnare annualmente
per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate
situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti,
sistemazione di profughi, trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine,
od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni. Allo stesso
fine la riserva può essere disposta anche in misura eccedente il
15% per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei
Comuni, delle Province e degli IACP o comunque di enti pubblici destinati
alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per
necessità di risanamento edilizio, per il tempo necessario all'esecuzione
dei lavori o quando trattasi di sistemazioni provvisorie per il limite
temporale di cui al 2¡ comma. Per le assegnazioni provvisorie il
relativo provvedimento è assunto dalla Giunta regionale. Anche
per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti
prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non
può eccedere la durata di due anni. Nel caso in cui il beneficiario
della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale
pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza. L'accertamento
dei requisiti viene effettuato dalle Commissioni di assegnazione, previa
istruttoria da parte dei Comuni interessati, sulla scorta delle domande
e della documentazione prodotta dagli interessati. Non è ammessa
alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti
norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità. La
riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34 della legge
763/81, è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dei Comuni,
nell'ambito dell'aliquota del 25% stabilita al primo comma del presente
articolo. Tale riserva non potrà eccedere il 15% del totale degli
alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento. La proposta dei Comuni
deve tener conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate
dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione di precedenti
bandi generali e integrativi emanati dai Comuni stessi, nonché
di particolari eventuali esigenze che vengono segnalate dalle organizzazioni
di profughi presenti nella Regione. Per la definizione della qualità
di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge 763/81.
Art. 16
Subentro nella domanda e nell'assegnazione
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano
rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo
familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l'ordine. In tutti
i casi di subentro l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante
e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza
nell'alloggio. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile,
qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti
per la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltre che
nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio
o di convivenza moreuxorio, di parentela ed affinità, anche secondo
la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2 nei confronti
di persone prive di vincoli di parentela o di affinità, qualora
siano, nell'uno o nell'altro caso, riscontrabili le finalità di
costituzione di una stabile e duratura convivenza con il carattere della
mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva. Salvo quanto
previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'ampliamento stabile
del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il
diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione
solo nel caso in cui la convivenza persiste da almeno due anni al momento
del decesso dell'assegnatario. E' altresì ammessa, previa autorizzazione
dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per
un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore
biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze
di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi
da parte dell'Ente gestore. Tale ospitalità a titolo precario non
ingenera alcun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di
carattere generale. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio,
di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede
all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione
del giudice.
TITOLO II
NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
Art. 17
Programmazione della mobilità
Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento
degli alloggi assoggettati alle norme della presente legge ai sensi del
precedente art. 1 nonché dei disagi abitativi di carattere sociale,
l'Ente gestore, d'intesa con il Comune predispone biennalmente un programma
di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio
degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta
e di un'aliquota non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione.
Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze
di cui sopra e previa autorizzazione dell'ente gestore. Il programma di
mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi: 1. verifica
dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la seguente
normativa, con conseguente individuazione della situazione sovra e sotto
affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione
ed alle caratteristiche socio economiche dei nuclei familiari; 2. formazione
di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso
la pubblicazione periodica, con frequenza almeno biennale, di appositi
bandi da emanarsi a cura dell'Ente gestore secondo scadenza modalità
definite d'intesa con il Comune, garantendo la diffusione nei confronti
degli assegnatari.
Art. 18
Domande e criteri di mobilità
Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio alloggio indirizzate
all'Ente gestore, corredate dalle motivazioni della richiesta dei dati
anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate dalla Commissione
di cui al successivo art. 19 sulla base delle seguenti motivazioni indicate
secondo l'ordine di priorità: 1. inidoneità oggettiva dell'alloggio
occupata a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza
nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap
o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura
motoria; 2. situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard
abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente
in eccedenza e in difetto; 3. esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro,
o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati; la
condizione di handicappato è quella prevista all'art. 8 punto a5;
4. ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte
della Commissione.
Art.
19
Commissione per la mobilità
La Commissione, nominata dal Sindaco su designazione degli organismi competenti,
ha sede presso ciascun Comune ed è così composta: a) dal
Sindaco o da un suo delegato; 1. da tre rappresentanti designati dalle
Organizzazioni Sindacali dell'utenza; 2. da un rappresentante per ciascuno
degli Enti gestori interessati alla mobilità. La Commissione è
presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Per la validità delle
deliberazioni sufficiente la metà più uno dei componenti
la Commissione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio,
stabilendo di criteri per la formazione della graduatoria stessa. In fase
di prima applicazione è confermata la regolamentazione in vigore.
Art. 20
Norme per la gestione della mobilità
Nell'attuazione del programma di mobilità deve essere favorita
la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la
permanenza nello stesso quartiere. In sede di prima applicazione della
presente normativa viene data priorità all'accoglimento delle domande
di cambio fondate su gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso
l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione. Deve,
altresì, essere concessa priorità ai cambialloggio degli
anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi.
Per ciascun assegnatario è ammesso a norma un solo cambio nell'arco
di cinque anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.
Non possono essere eseguiti cambialloggio nei confronti degli assegnatari
che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione,
né per coloro che abbiano violato le clausole contrattuali. Per
il cambioalloggio dev'essere di norma rispettato lo standard abitativo
previsto per l'assegnazione. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova
costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati entro 30
gg. per il citato programma, vengono assegnati sulla base della graduatoria
generale. L'alloggio è considerato gravemente sottoutilizzato qualora
il numero delle persone conviventi nell'alloggio stesso sia inferiore
di almeno due unità al numero dei vani utili. Ai fini della determinazione
del requisito della convivenza si tiene conto, oltre che delle risultanze
anagrafiche, delle condizioni di fatto esistenti da oltre due anni. Il
programma di mobilità è comunicato agli interessati i quali,
nei successivi 30 gg., possono presentare opposizione al Sindaco del Comune
il quale decide entro 60 gg., sentita la Commissione di cui all'art. 7.
L'atto dell'Ente gestore che dispone, in forza del programma di mobilità
dell'utenza, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo. In
caso di spontanea accettazione del programma di mobilità, da parte
degli assegnatari, l'Ente gestore può disporre, in favore di coloro
che versino in accertate difficoltà economiche e comunque inclusi
nelle fasce di reddito previste alle lett. a) e b) del successivo art.
26, l'erogazione di un contributo commisurato alle spese di trasloco e
per i nuovi allacci. La mancata accettazione del cambio alloggio costituisce
causa di decadenza dal titolo di assegnatario. I contributi vengono erogati
nei limiti delle disponibilità del Fondo sociale previsto dal successivo
art. 30. Oltre la mobilità programmata, su richiesta degli inquilini
o su proposta del Comune, sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari,
previa l'autorizzazione dell'Ente gestore, che verifica l'assenza di condizioni
che ostano al mantenimento dell'alloggio.
TITOLO III
NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
Art. 21
Definizione del canone di locazione
Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente art. 1 è
diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione,
entro i limiti stabiliti annualmente dalla Regione ai sensi del 2¡
comma, art. 25, della legge 8.8.1977, n’ 513, nonché a consentire
il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione
degli alloggi stessi. Le entrate degli IACP costituite dai canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica sono assoggettate alle norme
dell'art. 25 della legge 513/77. I componenti del nucleo familiare sono
obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente
gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato. Gli altri Enti gestori
sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni le entrate relative
alla quota destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano nonché
alla destinazione che viene data a tali entrate a fini di reinvestimento
per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica. Gli stessi
enti annualmente comunicano alla Regione, entro 60 gg. dalla data di esecutività
del provvedimento di approvazione del bilancio preventivo, i programmi
relativi al reimpiego delle entrate di cui a comma precedente. Gli assegnatari
sono, inoltre, tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese
dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura
fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri
di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di
vani convenzionali.
Art. 22
Elementi per la determinazione del canone
Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art.
1 degli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi
e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari. Il reddito
complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato
ai sensi del precedente art. 2, lett. f). In relazione ai caratteri oggettivi
degli alloggi gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo
le disposizioni di cui agli artt. dal 12 al 15, dal 17 al 24 della legge
392/78, stabilendo in 3% del valore locativo dell'immobile locato il relativo
tasso di rendimento. Ai soli fini del calcolo del canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle norme
della presente legge trova applicazione la categoria catastale "Abitazione
di tipo popolare" a cui corrisponde un coefficiente pari a 0,80.
Art. 23
Classe demografica dei Comuni
I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli
di cui al coefficiente f) del citato art. 17 della legge 392/78.
Art. 24
Ubicazione
Per gli alloggi localizzati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti il coefficiente di ubicazione è pari a 0,80.
Art. 25
Calcolo del canone di locazione
Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
è determinato secondo le seguenti fasce: 1. il canone di locazione
è pari a £. 25.000 mensili per alloggio qualora il reddito
annuo complessivo del nucleo familiare sia costituito esclusivamente da
pensione sociale oppure da pensione minima INPS. Lo stesso canone si applica
per gli assegnatari che risultino effettivamente disoccupati o, comunque,
privi di reddito; 2. canone sociale non superiore al 4,2% del reddito
imponibile familiare qualora il reddito di tutti i componenti non sia
superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivanti esclusivamente
da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento
di cassa integrati, indennità di mobilità, indennità
di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato
o divorziato; 3. reddito annuo complessivo del nucleo familiare pari all'importo
stabilito quale limite di reddito per l'accesso; il canone è pari
al 75% di quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti; 4. reddito
annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore
indicato al precedente punto 3) ed il valore risultante dalla maggiorazione
del 25% del suddetto limite: il canone è pari al 90% di quello
stabilito ai sensi degli articoli precedenti; 5. reddito annuo complessivo
del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente
punto 4) ed il valore stabilito quale limite per la decadenza: il canone
è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti; 6.
reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite
superiore indicato al precedente punto 5) e la maggiorazione del 50% di
tale limite: il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli
articoli precedenti aumentato del 100%; 7. reddito annuo complessivo del
nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente
punto 6), il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli
precedenti aumentato de 150%. I redditi per l'inserimento nella fascia
di reddito di cui al punto 1) si intendono effettivi; quelli ai punti
2), 3), 4), 5), 6) e 7) si intendono determinati con le modalità
stabilite dal 1¡ comma, lett. f) dell'art. 2 della presente legge.
Ai soli fini del calcolo del canone, gli emolumenti di cui al precedente
art. 2 lett. f) si considerano al netto dei redditi da lavoro prodotto
dai figli maggiorenni facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario
e che non si riproducono in modo continuativo per oltre due anni. Nel
computo del reddito imponibile sono altresì escluse le indennità
"una tantum" percepite a titolo di risarcimento per danni fisici,
nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di
handicap. Gli assegnatari, il cui nucleo familiare comprende uno o più
componenti, conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia, affetto
da menomazione di qualsiasi genere che comportano una diminuzione permanente
superiore a 2/3 della capacità lavorativa, certificata dalla competente
USL, sono collocati nella fascia inferiore a quella determinata con le
modalità previste dal presente comma. Il canone di locazione non
potrà, comunque, essere inferiore a quello previsto per la prima
fascia di cui al precedente comma 1. Contestualmente alla proposta per
la definizione annua dell'ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all'art.
25 della legge 513/77 è comunicato alla Regione la percentuale
di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare
complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi.
La Regione a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui
alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione
della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
alle percentuali sul reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo
familiare relativo alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire
nel tempo la maggiore entrata rispetto alle spese di amministrazione e
manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma
dell'art. 25 della citata legge 513/77. I canoni di cui al presente articolo
entrano in vigore con le seguenti modalità: 1. il canone di cui
al punto 1 sarà di £. 15.000 per i primi 12 mesi e di £.
25.000 dal tredicesimo mese dalla pubblicazione della presente legge;
2. i canoni di cui ai punti 6 e 7 del comma 1 sono incrementati di un'addizionale
pari ad 1 punto di percentuale per ogni scaglione di dieci milioni di
reddito imponibile di £. 71.000.000. Tale addizionale è destinata
dagli enti gestori al finanziamento del fondo sociale cui all'art. 30
della presente legge regionale. Per gli assegnatari inseriti nelle fasce
corrispondenti ai numeri 3, 4, 5 del precedente comma 1, i canoni dovuti
eccedenti rispettivamente 6 6,6 7,2% sono a carico del fondo sociale di
cui al successivo art. 29.
Art. 26
Aggiornamento del canone di locazione
Il canone definito a norma dell'art. 26 aggiornato annualmente dall'ente
gestore ragione del 30% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati a decorrere dal 1¡ gennaio dell'anno
successivo all'entrata in vigore della delibera CIPE del 13 marzo 1995.
Art. 27
Collocazione nelle fasce di reddito
Gli assegnatari sono collocati nelle fasi di reddito di cui all'art. 26
sulla base del documentazione già prodotta entro 60 gg. dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Nei successivi 90 gg. gli Enti
gestori sono tenuti a comunicare agli assegnatari i nuovi canoni ed il
relativo prospetto di determinazione. In caso di presentazione di documentazione
inattendibile o di mancata presentazione della documentazione stessa,
si applica previa diffida, sino all'esito degli opportuni accertamenti
fiscali, con la procedura di al precedente art. 10, il canone determinato
sensi del precedente art. 25 punto 7. In sede di prima applicazione della
disciplina di cui alla presente legge la collocazione degli assegnatari
nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini dell'applicazione
del relativo canone di locazione 1.5.1996. I relativi conguagli, su iniziativa
degli Enti, possono essere rateizzati a tasso zero. L'aumento del canone
di locazione conseguente all'applicazione della presente legge, con esclusione
di quello derivante dall'applicazione di quanto disposto al punto 1 dell'art.
25, di entità superiore al 50% è dovuto a partire dal 1¡
gennaio 1998.
Art. 28
Aggiornamento periodico del reddito
La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente
dagli Enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui al
precedente art. 10. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari
nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1¡
gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata
la modificazione della situazione reddituale. Per accertata perdita di
reddito dovuta a cause eccezionali quali: licenziamento, stato di vedovanza,
morte di un percettore di reddito l'assegnatario o colui nei cui confronti
sorge il diritto alla voltura del contratto puoi chiedere la revisione
del canone di affitto con decorrenza dal mese successivo a quello della
richiesta.
Art. 29
Fondo sociale
E' istituito nell'ambito regionale il Fondo Sociale per il pagamento del
canone di locazione destinato agli assegnatari disoccupati, sottooccupati
o pensionati il cui reddito annuale dell'intero nucleo familiare non supera
quello previsto dal precedente art. 26 punto A. Tale fondo è altresì
destinato a compensare le minori entrate degli enti gestori derivanti
dalla disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 25. Tale
fondo viene alimentato dai canoni al netto delle spese percepiti dall'Ente
gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione.
Il fondo viene altresì alimentato con finanziamenti regionali il
cui ammontare e modalità d'erogazione saranno definiti con successiva
legge regionale che stabilisce anche le modalità di accertamento
delle condizioni che daranno diritto all'integrazione finanziaria. La
Giunta regionale determina, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della
legge di cui al precedente comma, le modalità di funzionamento
del fondo.
Art. 30
Morosità nel pagamento del canone
La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione
è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza
dall'assegnazione pronunciata dall'Ente gestore. La morosità può
essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno,
qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio
di 90 gg. dalla messa in mora. Non è causa di risoluzione del contratto
la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario,
qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà,
accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone
di locazione, in tal caso, al momento della sanatoria della morosità
non è dovuta l'indennità di mora prevista dal successivo
quinto comma. Tale impossibilità o grave difficoltà non
può, comunque, valere per più di 12 mesi. In ogni caso è
dovuta dagli assegnatari morosi un'indennità di mora per i canoni
non corrisposti pari al tasso legale vigente. Tale disposizione trova
applicazione nei confronti di coloro che si renderanno morosi dopo l’entrata
in vigore della precedente legge. Il precedente stato di morosità
resta disciplinato dalle norme all'epoca in vigore. Nei confronti degli
assegnatari inadempienti per morosità gli Enti gestori applicano
le procedure previste dagli artt. 32 e 33 nonché dall'art. 386
del RD 28.4.1938, n’ 1165. In deroga a quanto previsto al comma
precedente, per gli assegnatari con redditi derivanti esclusivamente da
pensioni e collocati nelle fasce di cui ai punti 1, 2, 3, 4 del precedente
art. 25, l'indennità di mora decorre dal sessantunesimo giorno
conseguente alla scadenza del termine utile per il pagamento del canone.
TITOLO IV
NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI
Art. 31
Alloggi soggetti ad autogestione
Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza
dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati
nel presente articolo, conformemente alle norme del Regolamento tipo già
elaborato dalla Giunta regionale d'Abruzzo. Per gli alloggi di nuova costruzione
o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della
gestione dei servizi da parte degli assegnatari. Per gli alloggi giù
assegnati gli Enti gestori realizzano il decentramento dell'attività
di gestione dei servizi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni
gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti
ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali
su rendiconto redatto dall'Ente. Gli assegnatari che si rendono morosi
verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti
agli obblighi derivanti dal contratto di locazione. Si applicano, a tal
fine, gli artt. 1260 e seguenti del C.C. Al recupero del credito si provvede
a norma degli artt. 32 e 33 del T.U. approvato con RD 1165/38. E' fatto
obbligo all'Ente gestore, sulla base di intese con le rappresentanze sindacali
degli assegnatari, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione,
accreditando agli organi dell'autogestione una parte non superiore al
30% della quota di canone, destinata alla manutenzione.
Art. 32
Alloggi di amministrazione condominiale
E' fatto divieto agli Enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività
di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti
in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa
per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente
gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione,
eccezion fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di
esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente
dalla Regione, su proposta dell'Ente gestore. Le norme di cui al comma
precedente si applicano, altresì, agli assegnatari in locazione
con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata
dalle norme del C.C. sul condominio. Gli assegnatari in locazione di alloggi
compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in
luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità
di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che
sono tenuti a versare direttamente all'Amministratore.
TITOLO V
ANNULLAMENTO, DECADENZA E PROCEDIMENTO DI RILASCIO
Art. 33
Annullamento dell'assegnazione
L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del
Sindaco del Comune competente nei seguenti casi: 1. per assegnazione avvenuta
in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
2. per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di
documentazioni risultate false. In presenza di tali condizioni, comunque
accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto
di locazione, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera
raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti
compiuti, assegna al medesimo il termine di 15 gg. per la presentazione
di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente
gestore. I termini su indicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati
all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima
della consegna dell'alloggio. Qualora, dall'esame dei documenti prodotti
dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni
accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione
sentito il parere della Commissione di assegnazione. Contestualmente alla
pronuncia dell'annullamento il Sindaco provvede, a norma del secondo comma
art. 2 C.P.P. a trasmettere rapporto all'Autorità Giudiziale competente.
L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione,
la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento del Sindaco,
che deve contenere il termine per il rilascio, non superiore a 60 gg.,
costituisce ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 DPR 1035/72, titolo
esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio
e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Nel caso in cui il procedimento
venga definito prima della consegna degli alloggi, copia del provvedimento
di annullamento viene trasmesso alla Commissione di cui all'art. 7 ed
all'Ente gestore per i conseguenti provvedimenti in ordine all'aggiornamento
della graduatoria.
Art. 34
Decadenza dall'assegnazione
La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune
territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: 1. abbia ceduto,
in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli; 2. non occupi stabilmente
l'alloggio, salva preventiva autorizzazione dell'Ente gestore giustificata
da gravi motivi, o ne abbia modificato la destinazione d'uso; 3. abbia
adibito l'alloggio ad attività illecite; 4. abbia perduto i requisiti
prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lett.
e); 5. fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare,
superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'art.
36. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto
del contratto. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste
dai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 34. Il provvedimento
del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore
a 60 gg., costituisce a norma dell'ultimo comma dell'art. 17 del DPR 1035/72,
titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente primo
comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Il Sindaco può,
tuttavia, concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio
dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo
art. 35 per gli assegnatari nelle condizioni della lett. c) del presente
articolo.
Art. 35
Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito
La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui
che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per
l'assegnazione di cui al punto f) del precedente art. 2, fino ad un massimo
del 75% di tale limite, calcolato con le stesse modalità. Ai soli
fini della determinazione del reddito per la decadenza non sono computabili
i redditi derivanti da pensione sociale nonché i redditi non consolidati
dei figli. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai
sensi del precedente punto ricevono dall'Ente gestore preavviso che la
decadenza sarà pronunciata dopo due ulteriori accertamenti annuali
consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra
del predetto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al
di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati verranno
applicate le norme di cui all'art. 25 punto 7, limitatamente alla parte
afferente il canone.
Art. 36
Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi
Nei confronti di coloro che alla data dell'1.7.1995 occupino senza titolo
un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione
dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13,
comma 3 della L.R. 55/86. La relativa richiesta è corredata di
idonea documentazione probatoria e deve essere formulata al Sindaco del
Comune nel quale l'alloggio è ubicato ed all'ente gestore dell'alloggio
stesso. L'assegnazione di cui al comma è subordinata: 1. al protrarsi
dell'occupazione dello stesso nucleo familiare per almeno un mese anteriore
alla data dell'1.7.1995 ed al possesso della residenza anagrafica documentabile
degli organi competenti oltre l'occupazione effettiva alla data 1.7.1995;
2. all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti
descritti dall'art. 2 della L.R. 55/86 e successive modificazioni ed integrazioni;
tale accertamento riferito alla data d'entrata in vigore della presente
legge provvede la competente Commissione di cui all'art. 7 della L.R.
55/86 previa istruttoria del Comune territorialmente competente; 3. al
recupero dei canoni arretrati da parte degli Enti Gestori riferiti al
periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria. Non
sono sanabili le occupazioni senza titolo relative ad alloggi E.R.P. ottenute
con violenza o in violazione della legge penale e quelle effettuate successivamente
ad atti deliberativi di assegnazione da parte degli organi competenti.
Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Sindaco del Comune
nel quale è situato l'alloggio, anche in deroga all'art. 13 della
legge 55/86 e successive modificazioni, in caso di sottoutilizzazione
dell'alloggio l'assegnatario è inserito d'ufficio nella graduatoria
della mobilità obbligatoria. Per le occupazioni per le quali non
è consentita la sanatoria l'Ente gestore competente per territorio
dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupazione
senza titolo idoneo a rilasciare l'alloggio entro 15 gg. e gli assegna
lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio
non eccedente i 30 gg., costituisce a norma del 3¡ comma art. 18
DPR 1035/72, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente
1¡ comma e non è soggetto a graduatoria o proroghe. Sono
fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5.8.1978, n’
457 e successive integrazioni e modificazioni. Successivamente all'entrata
in vigore della presente legge all'accertamento dei requisiti previsti
dal precedente comma 3, provvede la Commissione di cui all'art. 7 della
presente legge.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 37
Norme transitorie
Le Commissioni per la formazione delle graduatorie sono nominate entro
90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge ed entrano in funzione
ad avvenuto espletamento, da parte delle Commissioni già costituite
ai sensi dell'art. 7 della L.R. 55/86, delle graduatorie in corso di formulazione
alla data della nomina e, comunque, non oltre due mesi dalla nomina stessa.
In caso di ritardo nell'espletamento delle graduatorie in corso si applicano
i commi 17 e 18 dell'art. 7 della presente legge. Successivamente alla
data di entrata in vi gore della presente legge tutti i bandi di concorso
sono emanati secondo le norme contenute nel Titolo 1, che esplicano interamente
la loro efficacia ancorché non siano state ancora nominate le Commissioni
previste dal precedente art. 7.
Art. 38
Abrogazione
La presente legge disciplina, in sostituzione delle LL.RR. 55/86, 52/88
e 2/90 l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
e la determinazione dei relativi canoni. Sono abrogate tutte le disposizioni
in contrasto con le norme della presente legge.
Art. 39
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data
L'Aquila, addi 25 ottobre 1996
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