LEGGE REGIONALE N. 76 DEL 19-12-2001
REGIONE ABRUZZO

Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 28 del 24 dicembre 2001
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
Oggetto

  1. L'A.R.E.T. e le A.T.E.R. della Regione Abruzzo, redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla Legge 24.12.1993, n. 560 e successive integrazioni e modificazioni e li trasmettono alla Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. In tali piani sono inseriti gli immobili i cui inquilini hanno effettuato la relativa richiesta di acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 2
Termini

  1. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i 30 giorni successivi.
  2. Decorso tale termine, gli enti proprietari procedono comunque all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi, con le modalità previste dalla Legge 560/1993.


ARTICOLO 3
Prezzi di cessione

  1. Il prezzo di cessione degli alloggi è stabilito secondo i disposti di cui agli artt. 10 e 11 della Legge 560/1993.
  2. A tale fine i dirigenti degli enti proprietari promuovono autonomamente i procedimenti di revisione delle rendite catastali delle unità immobiliari censite prima del 1° luglio 1997, presso i competenti Uffici Tecnici Erariali.
    3. Le alienazioni sono effettuate con le procedure previste dall'art. 12 della Legge 560/1993.

ARTICOLO 4
Destinazione dei proventi

  1. I proventi delle vendite rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria e sono utilizzati entro l'esercizio finanziario successivo all'incasso per la realizzazione di programmi finalizzati alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico nella misura dell'80% del ricavato.
  2. La parte residua è utilizzata per il ripiano dei deficit finanziari degli enti, desunti dai relativi bilanci.


ARTICOLO 5
Documentazione

  1. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita è predisposta dagli uffici tecnici degli enti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 della presente legge e gli immobili sono effettivamente venduti entro i successivi 15 giorni.
  2. Nello stesso termine sono concluse anche le procedure di alienazione pendenti a valere sui precedenti piani di vendita.

ARTICOLO 6
Responsabilità

  1. Gli amministratori e i dirigenti responsabili degli enti proprietari sono responsabili del rispetto dei termini previsti dalla presente legge.
  2. In caso di inottemperanza la Giunta regionale e/o i cittadini interessati segnalano l'accaduto all'Ufficio Distrettuale della Corte dei Conti per l'accertamento delle responsabilità patrimoniali connesse al mancato perfezionamento delle entrate.


ARTICOLO 7
Urgenza

  1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 19 Dicembre 2001