LEGGE REGIONALE N. 76 DEL 19-12-2001
REGIONE ABRUZZO
Norme
per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 28 del 24 dicembre 2001
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Oggetto
-
L'A.R.E.T. e le A.T.E.R. della Regione Abruzzo, redigono ulteriori piani
di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima
prevista dalla Legge 24.12.1993, n. 560 e successive integrazioni e modificazioni
e li trasmettono alla Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
-
In tali piani sono inseriti gli immobili i cui inquilini hanno effettuato
la relativa richiesta di acquisto alla data di entrata in vigore della presente
legge.
ARTICOLO 2
Termini
-
La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i 30 giorni
successivi.
-
Decorso tale termine, gli enti proprietari procedono comunque all'alienazione
degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi, con le modalità
previste dalla Legge 560/1993.
ARTICOLO 3
Prezzi
di cessione
-
Il prezzo di cessione degli alloggi è stabilito secondo i disposti
di cui agli artt. 10 e 11 della Legge 560/1993.
-
A tale fine i dirigenti degli enti proprietari promuovono autonomamente
i procedimenti di revisione delle rendite catastali delle unità immobiliari
censite prima del 1° luglio 1997, presso i competenti Uffici Tecnici
Erariali.
3. Le alienazioni sono effettuate con le procedure previste dall'art. 12
della Legge 560/1993.
ARTICOLO
4
Destinazione dei proventi
-
I proventi delle vendite rimangono nella disponibilità degli enti
proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la
sezione provinciale di tesoreria e sono utilizzati entro l'esercizio finanziario
successivo all'incasso per la realizzazione di programmi finalizzati alla
riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico nella
misura dell'80% del ricavato.
-
La parte residua è utilizzata per il ripiano dei deficit finanziari
degli enti, desunti dai relativi bilanci.
ARTICOLO 5
Documentazione
-
La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita è
predisposta dagli uffici tecnici degli enti entro 30 giorni dalla scadenza
del termine di cui all'art. 2 della presente legge e gli immobili sono effettivamente
venduti entro i successivi 15 giorni.
-
Nello stesso termine sono concluse anche le procedure di alienazione pendenti
a valere sui precedenti piani di vendita.
ARTICOLO
6
Responsabilità
-
Gli amministratori e i dirigenti responsabili degli enti proprietari sono
responsabili del rispetto dei termini previsti dalla presente legge.
-
In caso di inottemperanza la Giunta regionale e/o i cittadini interessati
segnalano l'accaduto all'Ufficio Distrettuale della Corte dei Conti per
l'accertamento delle responsabilità patrimoniali connesse al mancato
perfezionamento delle entrate.
ARTICOLO 7
Urgenza
-
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale
della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 19 Dicembre 2001