LEGGE REGIONALE N. 66 DEL 19-12-2001
REGIONE ABRUZZO

Modifica alla L.R. 20.10.1996, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni - Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 28 del 24 dicembre 2001
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
Modifiche L.R. 96/96

  1. Al primo comma dell’art. 36 della L.R. 96/96 così come modificata dalla L.R. 90/98 la frase “alla data dell’1.7.98” è così sostituita “alla data del 30 novembre 2001”.
  2. Il punto a) dell’art. 36 della L.R. 20.10.1996, n° 96, così come modificata dalla L.R. 90/98, è così sostituito: “al protrarsi dell’occupazione dello stesso nucleo familiare per almeno un mese anteriore alla data del 30 novembre 2001 ed al possesso della residenza anagrafica documentabile dagli organi competenti alla data del 30 novembre 2001.
  3. Il quarto comma, primo capoverso, dell’art. 36 della L.R. 96/96, è così sostituito: “Dalla data del parere favorevole emesso dalla commissione assegnazione alloggi l’Ente gestore, su segnalazione comunale, applicherà il canone sociale in base all’art. 25 della L.R. 96/96 con effetto dalla data della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° luglio 1995”.


ARTICOLO 2
Norma finanziaria

  1. La presente legge non comporta spese a carico del bilancio regionale.


ARTICOLO 3
Urgenza

  1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 19 Dicembre 2001