LEGGE REGIONALE N. 66 DEL 19-12-2001
REGIONE ABRUZZO
Modifica
alla L.R. 20.10.1996, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni - Norme
per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 28 del 24 dicembre 2001
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche
L.R. 96/96
-
Al primo comma dell’art. 36 della L.R. 96/96 così come
modificata dalla L.R. 90/98 la frase “alla data dell’1.7.98”
è così sostituita “alla data del 30 novembre 2001”.
-
Il punto a) dell’art. 36 della L.R. 20.10.1996, n° 96, così
come modificata dalla L.R. 90/98, è così sostituito:
“al protrarsi dell’occupazione dello stesso nucleo familiare
per almeno un mese anteriore alla data del 30 novembre 2001 ed al
possesso della residenza anagrafica documentabile dagli organi competenti
alla data del 30 novembre 2001.
-
Il quarto comma, primo capoverso, dell’art. 36 della L.R. 96/96,
è così sostituito: “Dalla data del parere favorevole
emesso dalla commissione assegnazione alloggi l’Ente gestore,
su segnalazione comunale, applicherà il canone sociale in base
all’art. 25 della L.R. 96/96 con effetto dalla data della effettiva
occupazione e comunque a data non anteriore al 1° luglio 1995”.
ARTICOLO 2
Norma
finanziaria
-
La presente legge non comporta spese a carico del bilancio regionale.
ARTICOLO 3
Urgenza
-
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione
Formula
Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 19 Dicembre 2001
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