LEGGE SUGLI AFFITTI
L'AFFITTO AGEVOLATO
DOCUMENTI
Il testo del primo Decreto
Gli allegati
Il testo del secondo Decreto
Gli allegati
I Comuni ad alta tensione abitativa
Fondo di sostegno all'affitto
Tabelle
Decreti Ministeriali
Modelli contrattuali
LA CONVENZIONE NAZIONALE
ACCORDI TERRITORIALI
IL CONTRATTO LIBERO
AGEVOLAZIONI FISCALI
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI
LE GARANZIE CONTRO GLI AFFITTI IN NERO
PATTI VIETATI DALLA LEGGE
SFRATTI
FONDO DI SOSTEGNO ALL'AFFITTO
COSA RIMANE DELL'EQUO CANONE
IL GIUDICE DELLE LOCAZIONI
LE LOCAZIONI TRANSITORIE
IL CONTRATTO PER GLI STUDENTI
INDICE ISTAT
MODULISTICA
 
     
A CHI SI APPLICA LA NUOVA LEGGE
 
La legge sulle locazioni elimina di fatto sia la normativa dell'equo canone che dei patti in deroga, ponendo fine a cinquant'anni di blocchi e vincolismi ed affidando alla concertazione ed alla contrattazione la costruzione di quel reticolo di regole che dovranno indirizzare il mercato nel futuro.

Quattro le possibilità contrattuali :

  • La prima, completamente libera, prevede come unico vincolo una durata contrattuale di quattro anni, rinnovabile per uguale periodo;
  • La seconda, ad affitto contrattato, affida un ruolo determinante alle associazioni sindacali degli inquilini e della proprietà nella contrattazione delle regole e dei canoni, alle detrazioni fiscali, alla durata del contratto, al sistema concertativo tra parti sociali, Governo e Comuni;
  • La terza è quella del contratto di affitto transitorio, con una durata che è compresa tra sei e trentasei mesi, e che nei capoluoghi di provincia sia per i modelli contrattuali che per la determinazione dei canoni segue quanto stabilito negli accordi territoriali;
  • La quarta è quella dei contratti per gli studenti, che sono regolati da appositi accordi territoriali in tutte le città sede di università.
La legge si applica a tutte le locazioni abitative, indipendentemente dall'anno di costruzione dell'immobile e dall'ubicazione dello stesso in qualsiasi parte del territorio nazionale , fatta esclusione per i contratti che abbiano come oggetto immobili vincolati per il loro interesse storico e artistico, così come previsto dalla Legge 1 giugno 1939 n°1089, le abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A1), le ville (categoria catastale A8), i castelli ed i palazzi eminenti (categoria catastale A9).

E' presente però un'eccezione: anche per questi immobili è applicabile la normativa per il canale contrattato, qualora le parti lo decidano.

La legge non si applica inoltre agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica costruiti o acquisiti con tale finalità dagli Istituti Autonomi Case Popolari, dagli Enti locali e da altre Pubbliche Amministrazioni.

Sono poi sottratti alla nuova disciplina anche gli alloggi affittati esclusivamente per finalità turistiche, intendendosi per tali le locazioni stagionali di breve periodo, le quali anche ai fini dell'imposta di registro quando la durata contrattuale è inferiore ad un mese, non hanno obblighi.