NOTA DI COMMENTO ALLA LEGGE 8/2/2007 n. 9 PUBBLICAZIONE G.U. n. 37 del 14 febbraio 2007

Il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato la legge in materia di sfratti e misure sul disagio abitativo, nel testo ricevuto dalla Camera dei deputati che lo aveva approvato in data 19.12.06
Il provvedimento pubblicato in GU n. 37 del 14 febbraio 2007 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così prevedendo l’articolo 10, quindi è in vigore da oggi 15 febbraio 2007
Forniamo di seguito alcune note di commento del testo, divisi per paragrafi riferiti ai vari contenuti.
In allegato forniamo le bozze di un modulo di autocertificazione per il possesso dei requisiti (mod A), di un modulo (mod B)per la segnalazione della posizione al comune affinché né tenga conto ai fini della predisposizione della proposta di fabbisogno alle regioni,una sintesi delle leggi privatistiche di riferimento,e il testo della legge.

PROROGA DI 8 MESI (art.1 comma 1)

Nei Comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con oltre 10 mila abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa (delibera CIPE 87/03)le esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione (ordinanze e sentenze quindi) sono sospese per otto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge nei confronti di conduttori, con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000 euro annui che siano o abbiano nel nucleo:
a)persone ultrasessantacinquenni;
b)figli fiscalmente a carico;
c)malati terminali;
d)portatori di handicap con invalidità superiore al 66%.

PROROGA di 18 mesi (art.1 comma 3)
La proroga è estesa a 18 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge se il conduttore abita immobili ad uso abitativo concesso in locazione da :
a) enti previdenziali di natura pubblica;
b) casse professionali e previdenziali;
c) compagnie di assicurazione;
d) istituti bancari;
e) società di gestione di patrimoni immobiliari;

E’ interessante notare che la norma non fa riferimento al soggetto che agisce in esecuzione, ma al soggetto che ha concesso in locazione.
Quindi è da ritenersi che anche in caso di intervenuta vendita da uno dei soggetti collettivi sopra indicati ad altro che agisce esecutivamente si applichi il termine lungo di proroga.

CANONE DOVUTO (Art.1 comma 4)
Per tutto il periodo della sospensione è dovuta la maggiorazione del 20% sull’ultimo canone dovuto alla scadenza del contratto. Il diretto riferimento all’articolo 6 della legge 431/98 e all’ultimo canone contrattuale dovuto sembra escludere che la maggiorazione possa nuovamente applicarsi a chi,nei mesi o anni scorsi, in coincidenza con le altre proroghe di cui abbia beneficiato abbia gia’ aumentato di tale percentuale il canone. In sostanza vanno respinte richieste di ulteriori integrazioni se il 20% è stato già applicato e viene corrisposto.

MODALITA’APPLICATIVE E DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE (Art.1 comma 2)
I conduttori interessati alla proroga autocertificano con dichiarazione il possesso dei requisiti quindi ai sensi dell’art.4 del DL 86/2005 la comunicano alla cancelleria del giudice dell’esecuzione “con raccomandata con avviso di ricevimento che è esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.

5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.” (Vedi modello a allegato)

DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE (art.1 comma 5 - 6)

Il conduttore decade dal beneficio
a) se non è in regola col pagamento di canone e oneri ma ha il beneficio della sanabilità ex art. 55 legge 392/78;
b) se il locatore dimostra di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per la sospensione;
c) se il locatore dimostra di trovarsi nella condizione di necessità sopraggiunta dell’abitazione.

Ovviamente per far valere il verificarsi delle condizioni di cui ai punti a) b) c) il locatore deve contestare il diritto alla sospensione attivando la procedura prevista dall’articolo 1 comma 2 del DL 122/2005
Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

RICHIESTA DI PROROGA EX ARTICOLO 6 COMMA 4 LEGGE 431/98(art. 1 comma 6)
L’ultima parte del comma 6 dell’articolo 1 contiene una novità che solo in parte risolve l’annoso problema della possibilità di richiedere la proroga prevista a suo tempo dalla legge 431/98 articolo 6 comma 4 in relazione a contratti stipulati successivamente alla legge 431, e cioè dopo il dicembre 1998, e dalla stessa legge disciplinati. Com’è noto la nostra interpretazione tendeva a considerare possibile e legittima questa richiesta di proroga ,ma molta parte della magistratura di merito ha ritenuto non più attivabile tale procedura in alcuni casi addirittura al termine del periodo transitorio,in altri limitandola solo ai contratti precedenti alla 431.
Il nuovo provvedimento che stiamo commentando stabilisce che:”A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 431 del 1998.”
In sostanza il riferimento alla legge 431/98 viene reso possibile esplicitamente per sfratti relativi ai soggetti che beneficiano della tutela della presente nuova legge, lasciando inalterato il problema interpretativo circa la portata dell’articolo 6 comma 4 in relazione agli altri soggetti interessati. Con una conseguenza notevole però: avendo il legislatore introdotto questa specificazione, si indeboliscono le ragioni della applicabilità generalizzata della proroga ex art. 6 comma 4 legge 431/98.

BENEFICI FISCALI (Art.2 comma 1)
I proprietari che per effetto dell’applicazione della normativa introdotta subiscono la proroga beneficiano a livello fiscale di quanto precedentemente previsto dal dl 23/06 che prevede “.

Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 1.”

Viene poi previsto che in favore dei suddetti proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell’Ici.

INTERVENTI DEI COMUNI-REGIONI E PREFETTURE- PROGRAMMA PLURIENNALE (Articolo 3 commI 1 -2-3)

Tutto l’articolo 3 del decreto tratta degli interventi delle regioni e dei comuni per un piano straordinario articolato in tre annualità da inviare ai ministeri delle Infrastutture, Della Solidarietà sociale e della Politica per le Famiglie e per la graduazione degli sfratti e si articola in 3 commi.
Il primo comma dispone che “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nell’articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 già presenti nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualità da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.”
Il secondo comma prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell’articolo 1, comma 1, possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l’eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell’autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.”

Il terzo comma da poteri alle prefetture per la convocazione delle commissioni affermando che” convocano le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la composizione, garantendo la presenza, oltre che del sindaco del comune interessato all’esecuzione di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e della convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999, e successive modificazioni, nonché di un rappresentante dell’Istituto autonomo case popolari, comunque denominato, competente per territorio.

PROGRAMMA NAZIONALE E CONCERTAZIONE (ART.4 comma )

L’articolo prevede che. entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un mese.
Al tavolo partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarietà sociale e dell’economia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per la casa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione.
2. In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell’economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo di concertazione, un programma nazionale contenente:
a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l’acquisizione e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonché alla riqualificazione di quartieri degradati;

b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare, con particolare riferimento alla riforma della disciplina della vendita e della locazione di immobili di proprietà dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3;
c) l’individuazione delle possibili misure, anche di natura organizzativa, dirette a favorire la continuità nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali;
d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del programma nell’ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il programma nazionale di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data di assegnazione.

Definizione di alloggio sociale (articolo 5)
L’articolo in commento contiene una opportuna attuazione di decisione assunta a livello comunitario in materia di definizione dell’alloggio sociale. In particolare si prevede “che il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.”

PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO LAVORI ALLOGGI PIANO “20.000 alloggi in affitto” (Articolo 6)
L’articolo prevede che Il termine di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in locazione finanziati ai sensi dell’articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ricompresi nei Piani operativi regionali, predisposti in attuazione del programma «20.000 alloggi in affitto», di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, è prorogato al 31 maggio 2007.

ESTENSIONE ALLE ATTIVITA’ TEATRALI DELL’ART.27 LEGGE 392/78 (Articolo 7)
L’articolo dispone una equiparazione in termini di durata contrattuale 9 + 9 delle attività teatrali a quelle alberghiere. Tale nuovo regime si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata con maggiorazione del 20% nel periodo di rinnovo novennale.

CAUSOLA DI SALVAGUARDIA (Art.8)
Le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

COPERTURA FINANZIARIA (ART.9)
All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, valutato in 63 milioni di euro nell’anno 2008, si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto- legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l’importo di 63 milioni di euro relativo all’anno 2006 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2008.
Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla legge.

ENTRATA IN VIGORE (Art.10)
Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.

p. L’UFFICIO LEGISLATIVO
ALDO ROSSI

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