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NOTA
DI COMMENTO ALLA LEGGE 8/2/2007 n. 9 PUBBLICAZIONE G.U. n.
37 del 14 febbraio 2007
Il Senato
della Repubblica ha definitivamente approvato la legge in
materia di sfratti e misure sul disagio abitativo, nel testo
ricevuto dalla Camera dei deputati che lo aveva approvato
in data 19.12.06
Il provvedimento pubblicato in GU n. 37 del 14 febbraio 2007
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così
prevedendo l’articolo 10, quindi è in vigore
da oggi 15 febbraio 2007
Forniamo di seguito alcune note di commento del testo, divisi
per paragrafi riferiti ai vari contenuti.
In allegato forniamo le bozze di un modulo di autocertificazione
per il possesso dei requisiti (mod A), di un modulo (mod B)per
la segnalazione della posizione al comune affinché
né tenga conto ai fini della predisposizione della
proposta di fabbisogno alle regioni,una sintesi delle leggi
privatistiche di riferimento,e il testo della legge.
PROROGA
DI 8 MESI (art.1 comma 1)
Nei Comuni
capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con
oltre 10 mila abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa
(delibera CIPE 87/03)le esecuzione dei provvedimenti di rilascio
per finita locazione (ordinanze e sentenze quindi) sono sospese
per otto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della
legge nei confronti di conduttori, con reddito annuo familiare
complessivo inferiore a 27.000 euro annui che siano o abbiano
nel nucleo:
a)persone ultrasessantacinquenni;
b)figli fiscalmente a carico;
c)malati terminali;
d)portatori di handicap con invalidità superiore al
66%.
PROROGA
di 18 mesi (art.1 comma 3)
La proroga è estesa a 18 mesi a partire dalla data
di entrata in vigore della legge se il conduttore abita immobili
ad uso abitativo concesso in locazione da :
a) enti previdenziali di natura pubblica;
b) casse professionali e previdenziali;
c) compagnie di assicurazione;
d) istituti bancari;
e) società di gestione di patrimoni immobiliari;
E’
interessante notare che la norma non fa riferimento al soggetto
che agisce in esecuzione, ma al soggetto che ha concesso in
locazione.
Quindi è da ritenersi che anche in caso di intervenuta
vendita da uno dei soggetti collettivi sopra indicati ad altro
che agisce esecutivamente si applichi il termine lungo di proroga.
CANONE
DOVUTO (Art.1 comma 4)
Per tutto il periodo della sospensione è dovuta la
maggiorazione del 20% sull’ultimo canone dovuto alla
scadenza del contratto. Il diretto riferimento all’articolo
6 della legge 431/98 e all’ultimo canone contrattuale
dovuto sembra escludere che la maggiorazione possa nuovamente
applicarsi a chi,nei mesi o anni scorsi, in coincidenza con
le altre proroghe di cui abbia beneficiato abbia gia’
aumentato di tale percentuale il canone. In sostanza vanno
respinte richieste di ulteriori integrazioni se il 20% è
stato già applicato e viene corrisposto.
MODALITA’APPLICATIVE
E DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE (Art.1 comma 2)
I conduttori interessati alla proroga autocertificano con
dichiarazione il possesso dei requisiti quindi ai sensi dell’art.4
del DL 86/2005 la comunicano alla cancelleria del giudice
dell’esecuzione “con raccomandata con
avviso di ricevimento che è esibita all'ufficiale giudiziario
procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale
giudiziario che ne redige processo verbale.
5.
La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale
giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della
dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento
degli atti della procedura.” (Vedi modello a allegato)
DECADENZA
DAL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE (art.1 comma 5 - 6)
Il
conduttore decade dal beneficio
a) se non è in regola col pagamento di canone e oneri
ma ha il beneficio della sanabilità ex art. 55 legge
392/78;
b) se il locatore dimostra di trovarsi nelle stesse condizioni
richieste per la sospensione;
c) se il locatore dimostra di trovarsi nella condizione di
necessità sopraggiunta dell’abitazione.
Ovviamente
per far valere il verificarsi delle condizioni di cui ai punti
a) b) c) il locatore deve contestare il diritto alla sospensione
attivando la procedura prevista dall’articolo 1 comma
2 del DL 122/2005
Su ricorso del locatore, notificato al conduttore,
che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti
richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione
procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi
quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo
o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da
emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione
del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione
al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le
modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura
civile.
RICHIESTA
DI PROROGA EX ARTICOLO 6 COMMA 4 LEGGE 431/98(art. 1 comma
6)
L’ultima parte del comma 6 dell’articolo 1 contiene
una novità che solo in parte risolve l’annoso
problema della possibilità di richiedere la proroga
prevista a suo tempo dalla legge 431/98 articolo 6 comma 4
in relazione a contratti stipulati successivamente alla legge
431, e cioè dopo il dicembre 1998, e dalla stessa legge
disciplinati. Com’è noto la nostra interpretazione
tendeva a considerare possibile e legittima questa richiesta
di proroga ,ma molta parte della magistratura di merito ha
ritenuto non più attivabile tale procedura in alcuni
casi addirittura al termine del periodo transitorio,in altri
limitandola solo ai contratti precedenti alla 431.
Il nuovo provvedimento che stiamo commentando stabilisce che:”A
tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate
in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori
di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto
previsto dall’articolo 6, comma 4, della medesima legge
n. 431 del 1998.”
In sostanza il riferimento alla legge 431/98 viene reso possibile
esplicitamente per sfratti relativi ai soggetti che beneficiano
della tutela della presente nuova legge, lasciando inalterato
il problema interpretativo circa la portata dell’articolo
6 comma 4 in relazione agli altri soggetti interessati. Con
una conseguenza notevole però: avendo il legislatore
introdotto questa specificazione, si indeboliscono le ragioni
della applicabilità generalizzata della proroga ex
art. 6 comma 4 legge 431/98.
BENEFICI FISCALI (Art.2 comma 1)
I proprietari che per effetto dell’applicazione della
normativa introdotta subiscono la proroga beneficiano a livello
fiscale di quanto precedentemente previsto dal dl 23/06 che
prevede “.
Per
i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati
nell'articolo 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui
agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, riferito all'anno
2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile,
ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche
e delle società, per tutta la durata del periodo di
sospensione legale dell'esecuzione ai sensi dell'articolo
1.”
Viene poi previsto che in favore dei suddetti proprietari
i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell’Ici.
INTERVENTI
DEI COMUNI-REGIONI E PREFETTURE- PROGRAMMA PLURIENNALE (Articolo
3 commI 1 -2-3)
Tutto
l’articolo 3 del decreto tratta degli interventi delle
regioni e dei comuni per un piano straordinario articolato
in tre annualità da inviare ai ministeri delle Infrastutture,
Della Solidarietà sociale e della Politica per le Famiglie
e per la graduazione degli sfratti e si articola in 3 commi.
Il primo comma dispone che “entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono,
su proposta dei comuni individuati nell’articolo 1,
sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica,
con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie
di cui al medesimo articolo 1 già presenti nelle graduatorie
per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario
articolato in tre annualità da inviare ai Ministeri
delle infrastrutture e della solidarietà sociale e
al Ministro delle politiche per la famiglia.”
Il secondo comma prevede che “A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni
individuati nell’articolo 1, comma 1, possono essere
istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi,
per l’eventuale graduazione, fatte salve le competenze
dell’autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni
di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a
casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché
per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali
per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.”
Il
terzo comma da poteri alle prefetture per la convocazione
delle commissioni affermando che” convocano
le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento
e la composizione, garantendo la presenza, oltre che del sindaco
del comune interessato all’esecuzione di rilascio e
del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti
delle associazioni della proprietà edilizia maggiormente
rappresentative, individuate ai sensi dell’articolo
4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni, e della convenzione nazionale, sottoscritta
ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio
1999, e successive modificazioni, nonché di un rappresentante
dell’Istituto autonomo case popolari, comunque denominato,
competente per territorio.
PROGRAMMA
NAZIONALE E CONCERTAZIONE (ART.4 comma )
L’articolo
prevede che. entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della legge, il Ministero delle infrastrutture convoca un
tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative,
che conclude i lavori entro un mese.
Al tavolo partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarietà
sociale e dell’economia e delle finanze, dei Ministri
per le politiche giovanili e le attività sportive e
delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione
italiana per la casa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e degli inquilini, delle associazioni della proprietà
edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle
cooperative di abitazione.
2. In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione
di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto
con i Ministri della solidarietà sociale, dell’economia
e delle finanze, per le politiche giovanili e le attività
sportive e delle politiche per la famiglia, d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 predispone,
entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo
di concertazione, un programma nazionale contenente:
a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per
la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica
riferita alla realizzazione, anche mediante l’acquisizione
e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione
a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi
regionali e a canone definito sulla base dei criteri stabiliti
dall’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, nonché alla riqualificazione
di quartieri degradati;
b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione
del mercato immobiliare, con particolare riferimento alla
riforma della disciplina della vendita e della locazione di
immobili di proprietà dei soggetti di cui all’articolo
1, comma 3;
c) l’individuazione delle possibili misure, anche di
natura organizzativa, dirette a favorire la continuità
nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente
per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie
sociali;
d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione
del programma nell’ambito degli stanziamenti già
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Il programma nazionale di cui al comma 2 è trasmesso
alle Camere per l’espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese
dalla data di assegnazione.
Definizione
di alloggio sociale (articolo 5)
L’articolo in commento contiene una opportuna attuazione
di decisione assunta a livello comunitario in materia di definizione
dell’alloggio sociale. In particolare si prevede “che
il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce
con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà
sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche
giovanili e le attività sportive e d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche
e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall’obbligo
di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli
87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.”
PROROGA
DEL TERMINE DI INIZIO LAVORI ALLOGGI PIANO “20.000 alloggi
in affitto” (Articolo 6)
L’articolo prevede che Il termine di inizio dei lavori
degli alloggi di edilizia residenziale in locazione finanziati
ai sensi dell’articolo 145, comma 33, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e ricompresi nei Piani operativi regionali,
predisposti in attuazione del programma «20.000 alloggi
in affitto», di cui all’articolo 7 del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre
2001, è prorogato al 31 maggio 2007.
ESTENSIONE
ALLE ATTIVITA’ TEATRALI DELL’ART.27 LEGGE 392/78
(Articolo 7)
L’articolo dispone una equiparazione in termini di durata
contrattuale 9 + 9 delle attività teatrali a quelle
alberghiere. Tale nuovo regime si applica anche ai contratti
in corso alla data di entrata con maggiorazione del 20% nel
periodo di rinnovo novennale.
CAUSOLA
DI SALVAGUARDIA (Art.8)
Le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti
e delle relative norme di attuazione.
COPERTURA
FINANZIARIA (ART.9)
All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo
2, valutato in 63 milioni di euro nell’anno 2008, si
provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo. A valere
sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
2, comma 4, del decreto- legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l’importo
di 63 milioni di euro relativo all’anno 2006 è
conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità
speciale di tesoreria per essere riversato all’entrata
del bilancio dello Stato nell’anno 2008.
Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui alla legge.
ENTRATA
IN VIGORE (Art.10)
Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione in G.U.
p.
L’UFFICIO LEGISLATIVO
ALDO ROSSI |