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LEGGE
8 febbraio 2007, n.9
Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari
categorie sociali. (GU n. 37 del 14-2-2007)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio)
-
Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire
il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali,
soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione
degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti
nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi
confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e
nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera
CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge per
un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti
di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti
ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito
annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 curo,
che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone
ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di
handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche'
non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo
familiare nella regione di residenza. La sospensione si
applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che
abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente
a carico.
-
La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura
esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente
articolo e' autocertificata dai soggetti interessati con
dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 21 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti puo' essere
contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
-
Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in
locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo
3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali,
da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da societa'
possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei
medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attivita' di
gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termine
di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo e'
fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
-
Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi
dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde
al locatore la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma
6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
-
Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione
se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati
dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva
l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge.
-
La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri,
nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi
nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione
medesima o nelle condizioni di necessita' sopraggiunta dell'abitazione.
A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate
in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge
9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, con
i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo
si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della
medesima legge n. 431 del 1998.
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- L'art. 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. e' il
seguente:
«Art. 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - 1.
L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre
agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori
di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art.
38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' e presentata a soggetti diversi da quelli indicati
al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da
parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione e'
redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal
dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente
incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione
e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale,
che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta
in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante,
indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo
di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica
rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro
dell'ufficio.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
86 «Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane
per i conduttori di immobili in condizioni di particolare
disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di
rilascio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio
2005, n. 124, e convertito in legge, con modificazioni dall'art.
1, legge 26 luglio 2005, n. 148 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2005, n. 175), e' il
seguente:
«Art. 4 (Rilascio degli immobili). - 1. I contratti
di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera
a), dai conduttori in possesso dei requisiti di cui all'art.
1, comma 1, con i rispettivi locatori che abbiano richiesto
la procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai sensi dell'art.
80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi
differimenti e proroghe, non fanno venire meno l'esecutivita'
del titolo di rilascio gia' in possesso del locatore per lo
stesso immobile, che rimane pienamente azionabile al termine
del nuovo contratto. In tale caso il conduttore mantiene il
punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione
di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base
delle indicazioni pervenute al Ministero dalle prefetture
- uffici territoriali del Governo interessate, tra i comuni
di cui all'art. 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero
di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative a
conduttori di cui all'art. 1, comma 1,
superiore a 400.
3. Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2,
effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore
di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'art. 2,
comma 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di
rilascio, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito per il tempo
strettamente necessario per
avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre
il 30 settembre 2005.
4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 e' comunicata
alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con
avviso di ricevimento che e' esibita all'ufficiale giudiziario
procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale
giudiziario che ne redige processo verbale.
5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale
giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della
dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento
degli atti della procedura.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2002, n.
144 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 1° agosto 2002, n. 185, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. La sospensione delle procedure esecutive
di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli
immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 1, comma
1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e'
prorogata fino al 30 giugno 2003.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che
contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti
richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione
procede con le modalita' di cui all'art. 11, commi quinto
e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo
o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da
emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione
del ricorso. Avverso il decreto e' ammessa opposizione al
tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalita'
di cui all'art. 618 del codice di procedura civile.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16
febbraio 1996 n. 104: «Attuazione della delega conferita
dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi
in campo immobiliare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 marzo 1996, n. 52, S.O., e' il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e finalita). - 1. Il
presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di
cui all'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
disciplina l'attivita' in campo immobiliare degli enti previdenziali
di natura pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata
alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed altresi' di quelli di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e di enti
previdenziali pubblici successivamente istituiti, per quanto
attiene alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento
della proprieta' degli stessi e alle forme di realizzazione
di nuovi investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza,
economicita' e congruita' di valutazione economica.».
- Il testo del comma 109 dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1996, n. 303, S.O., e successive modifiche, e' il seguente:
«109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono
alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le societa' derivanti
da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o
indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o superiore
al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie,
procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare
con le seguenti modalita':
a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco,
anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini,
il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione
in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati
purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro
familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti
al momento della presentazione della domanda di acquisto;
b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo
le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare
complessivo inferiore ai
limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi
di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte
da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap,
tale limite e' aumentato del venti per cento;
c);
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi
e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi
liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita',
in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima
dell'ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini,
disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di
acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad
eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili
appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata;
il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con
circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono
in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli
immobili e' superiore del 70 per cento rispetto al valore
di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale.
Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti
di locazione in corso ovvero di
contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino
nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi,
in regola con i pagamenti al momento della presentazione della
domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo
di mercato degli alloggi liberi, con le modalita' di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli
immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso
di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita
dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti
di cui alla lettera a).
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera
raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per
gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli
immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore
offerente.».
- Il testo del comma 6, dell'art. 6 della legge 9 dicembre
1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n. 292, S.O., e'
il seguente:
«6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni
di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto
dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonche' per
i periodi di cui all'art. 3 del citato decreto-legge n. 551
del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61
del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino
all'effettivo
rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi
dell'art. 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare
del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale
si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura
pari al settantacinque per cento
della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo
cosi' determinato e' maggiorato del venti per cento. La corresponsione
di tale maggiorazione
esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno
ai sensi dell'art. 1591 del codice civile. Durante i predetti
periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di
cui all'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade
dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione
del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 55 della citata legge n. 392 del 1978.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392
«Disciplina delle locazioni di immobili urbani»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1978, n. 211,
e' il seguente:
«Art. 5 (Inadempimento del conduttore). - Salvo quanto
previsto dall'art. 55, il mancato pagamento del canone decorsi
venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento,
nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo
non pagato superi quello di due
mensilita' del canone, costituisce motivo di risoluzione,
ai sensi dell'art. 1455 del codice civile.».
- Il testo del comma 4, dell'art. 6, della legge 9 dicembre
1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n. 292, S.O., e'
il seguente:
«4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita
locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente
legge, il conduttore puo' chiedere una sola volta, con istanza
rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo
comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente
fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei
mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi
dal secondo al settimo dell'art. 11 del citato decreto-legge
n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore
ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi
motivo al tribunale che giudica con le modalita' di cui all'art.
618 del codice di
procedura civile.».
Art. 2.
(Benefici fiscali)
-
Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati
nell'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano,
per il periodo di sospensione della procedura esecutiva,
i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari
i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta
comunale sugli immobili.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1°
febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 marzo 2006, n. 86 «Misure urgenti per i conduttori
di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo,
conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati
comuni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio
2006, n. 27, e' il seguente:
«Art. 2 (Benefici fiscali). - 1. Per i proprietari degli
immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1, il
relativo reddito dei fabbricati di cui agli
articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, riferito all'anno
2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile,
ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche
e delle societa', per tutta la durata del periodo di sospensione
legale dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1.».
Art.
3
(Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e agevolata
e per la graduazione degli sfratti)
-
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati
nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale
pubblica, con particolare riferimento a quello espresso
dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 gia' presenti
nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un
piano straordinario articolato in tre annualita' da inviare
ai Ministeri delle infrastrutture e della
solidarieta' sociale e al Ministro delle politiche per la
famiglia.
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nei comuni individuati nell'articolo 1, comma 1,
possono essere istituite apposite commissioni, con durata
di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve
le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria, delle
azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio
da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo
1, nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie
comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
-
Le prefetture - uffici territoriali del Governo convocano
le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento
e la composizione, garantendo la presenza, oltre che del
sindaco del comune interessato all'esecuzione di rilascio
e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti
delle associazioni della proprieta' edilizia maggiormente
rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
e della convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi del
medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999, e
successive modificazioni, nonche' di un rappresentante dell'Istituto
autonomo case popolari, comunque denominato, competente
per territorio.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n. 292, supplemento ordinario,
e' il seguente:
«Art. 4 (Convenzione nazionale). - 1. Al fine di favorire
la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'art.
2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni
della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative
a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre
anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere
una convenzione, di seguito denominata «convenzione
nazionale», che individui i criteri generali per la
definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei
contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri
parametri oggettivi, nonche' delle modalita' per garantire
particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo
delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente
articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espresso
dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti
ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione
degli accordi locali di cui al comma 3 dell'art. 2 e il loro
rispetto, unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto
di cui all'art. 4-bis, costituisce condizione per l'applicazione
dei benefici di cui all'art. 8.».
Art.
4.
(Concertazione istituzionale per la programmazione in materia
di edilizia residenziale pubblica)
-
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo
di concertazione generale sulle politiche abitative, che
conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano rappresentanti
dei Ministeri della solidarieta' sociale e dell'economia
e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili
e le attivita' sportive e delle politiche per la famiglia,
delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per la casa,
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini,
delle associazioni della proprieta' edilizia e delle associazioni
dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione.
-
In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione
di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di
concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, dell'economia
e delle finanze, per le politiche giovanili e le attivita'
sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone,
entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo
tavolo di concertazione, un programma nazionale contenente:
a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per
la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica
riferita alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione
e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione
a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle
leggi regionali e a canone definito sulla base dei criteri
stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e successive modificazioni, nonche' alla riqualificazione
di quartieri degradati;
b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione
del mercato immobiliare, con particolare riferimento alla
riforma della disciplina della vendita e della locazione
di immobili di proprieta' dei soggetti di cui all'articolo
1, comma 3;
c) l'individuazione delle possibili misure, anche di natura
organizzativa, dirette a favorire la continuita' nella cooperazione
tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente per la
riduzione del disagio abitativo per particolari categorie
sociali;
d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione
del programma nell'ambito degli stanziamenti gia' disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
-
E programma nazionale di cui al comma 2 e' trasmesso alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla
data di assegnazione.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali
nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi'
il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione
province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano
le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente
ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno».
- Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131 «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
2003, n. 132, e' il seguente:
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese
in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni
o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento
di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117,
terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere
adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art.
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
- Il testo del comma 3, dell'art. 2, della legge 9 dicembre
1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n. 292, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione
a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque
di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre
condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in
appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni
della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche
in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni
entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui
al comma 2 dell'art. 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni
firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.».
Art.
5.
(Definizione di alloggio sociale)
-
Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti
di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione
2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre
2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce
con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarieta'
sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche
giovanili e le attivita' sportive e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche
e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo
di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli
87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
Nota all'art. 5:
- La decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del
28 novembre 2005 «Decisione della Commissione riguardante
l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del trattato CE
agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi
di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate
della gestione di servizi d'interesse economico generale»,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29
novembre 2005, n. L 312.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 vedi la nota all'art. 4.
Art.
6.
(Proroga dei termini di inizio dei lavori degli alloggi di
edilizia residenziale in locazione)
-
Termine di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale
in locazione finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma33,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ricompresi nei Piani
operativi regionali, predisposti in attuazione del programma
"20.000 alloggi in affitto", di cui all'articolo
7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, e' prorogato
al 31 maggio 2007.
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 145, comma 33, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2000, n. 302, S.O. e' il seguente:
«33. Per il finanziamento delle iniziative relative
a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia
residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni,
di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonche' per il finanziamento di interventi a
favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'art.
2, comma 63, lettera c), della medesima legge, e' autorizzata
la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione
delle iniziative di cui alla citata lettera b) e' altresi'
autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80
miliardi per
l'anno 2002.».
Art.
7.
(Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978,
n. 392)
-
Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo comma dell'articolo 27, dopo la parola: "alberghiere"
sono aggiunte le seguenti: "o all'esercizio di attivita'
teatrali";
b) al primo comma dell'articolo 28, dopo la parola: "alberghiere"
sono inserite le seguenti: "o all'esercizio di attivita'
teatrali".
-
Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 27 e
al primo comma dell'articolo 28 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, come modificati dal comma 1 del presente articolo,
si applicano anche agli immobili adibiti all'esercizio di
attivita' teatrali per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, siano stati stipulati contratti
di locazione aventi scadenza successiva a tale data, salvo
che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida
di sfratto per morosita'. I predetti contratti, alla prima
scadenza successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono rinnovati di diritto per un periodo
di nove anni, salva la facolta' delle parti di pattuire
una durata maggiore. E' facolta' del locatore
di richiedere, nel corso del predetto periodo, la maggiorazione
prevista all'articolo 1, comma 4, della presente legge,
ferma la rivalutazione del canone che gia' risulti contrattualmente
prevista.
Alla scadenza del periodo medesimo si applicano al contratto
le disposizioni dell'articolo 28 della citata legge 27 luglio
1978, n. 392.
Nota all'art. 7:
- Il testo degli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 «Disciplina delle locazioni di immobili urbani»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1978, n. 211,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 27 (Durata della locazione). - La durata delle
locazioni e sub-locazioni di immobili urbani non puo' essere
inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle
attivita' appresso indicate:
1) industriali, commerciali e artigianali;
2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'art.
2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche
ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale
e professionale di qualsiasi
attivita' di lavoro autonomo.
La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove
anni se l'immobile, anche se ammobiliato, e' adibito ad attivita'
alberghiere o all'esercizio di attivita' teatrali.
Se e' convenuta una durata inferiore o non e' convenuta alcuna
durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente
prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione puo'
essere stipulato per un periodo piu' breve qualora l'attivita'
esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura,
carattere transitorio.
Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e' obbligato
a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo,
allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con
lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo
del locatore ha la durata
massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di
utilizzazione alberghiera.
E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che
il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto
dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata,
almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere
esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore,
qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi
momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da
comunicarsi con lettera raccomandata.».
«Art. 28 (Rinnovazione del contratto). - Per le locazioni
di immobili nei quali siano esercitate le attivita' indicate
nei commi primo e secondo dell'art. 27, il contratto si rinnova
tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili
adibiti ad attivita' alberghiere o all'esercizio di attivita'
teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non
ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra
parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno
12 o 18 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o
di nove anni, il locatore puo' esercitare la facolta' di diniego
della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29
con le modalita' e i termini ivi previsti.
Art.
8.
(Clausola di salvaguardia)
-
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
-
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato
in 63 milioni di euro nell'anno 2008, si provvede ai sensi
del comma 2 del presente articolo.
-
A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo
di 63 milioni di euro relativo all'anno 2006 e' conservato
nel conto dei residui e versato ad apposita contabilita'
speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2008.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti
o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno
2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 156 «Disposizioni urgenti in materia
di entrate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
giugno 2005, n. 139 e convertito in legge con modificazioni,
dall'art. 1, legge 31 luglio 2005, n. 156 (Gazzetta Ufficiale
9 agosto 2005, n. 184), entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua
pubblicazione, e' il seguente:
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo
di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in
via telematica e con procedura automatizzata, certificazione
della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo
per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, ovvero
per l'esaurimento dei fondi stanziati.».
- Il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468 «Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica
espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa
previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni
di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia
per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni
medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino
nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata
esclusivamente attraverso le seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi
speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia
l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative
di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di
accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti
in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative
di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti
correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale,
si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione
della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c);
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove
o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura
di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e
gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze
finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica,
predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori
entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione
delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione
relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere
complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella
relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la
verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere
al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte
legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della
verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi
recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono
essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione
tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica
la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico
di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento
delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le
disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la
relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul
costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che
ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative
recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al
settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione
espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento
una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle
leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre,
su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle
modalita' previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza
tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le
norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese
hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata
nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse
autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere
dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso
alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta
applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per
gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi
interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino
o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi
al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente
ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e
delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione,
riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le
conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato
gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e
dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati
dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio
al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati
dal documento di programmazione economico-finanziaria e da
eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente
suscettibili di determinare maggiori oneri.»
Art.
10.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ferrero, Ministro della solidarieta' sociale
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Visto,
il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1955):
Presentato dal Ministro della solidarieta' sociale (Ferrero)
e dal Ministro delle infrastrutture (Di Pietro) il 16 novembre
2006.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente,
il 27 novembre 2006 con pareri delle commissioni I, II, V,
VI, XII e Questioni Regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 29, 30 novembre 2006;
5, 6, 12 e 13 dicembre 2006.
Esaminato in aula il 5 e 13 dicembre 2006 e approvato il 19
dicembre 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 1231):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª
(Territorio), in sede referente, il 29 dicembre 2006, con
pareri delle commissioni 1ª 5ª, 6ª, 7ª,
11ª, 14ª e Questioni Regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 16, 17, 23 e 24
gennaio 2007.
Esaminato in aula il 30, 31 gennaio 2007; 6 febbraio 2007
e approvato il 7 febbraio 2007.
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