CHI SIAMO
 
Il Sunia è la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica.: ha per scopo il riconoscimento del diritto alla casa per ogni cittadino a condizioni compatibili con le esigenze delle famiglie per favorire la mobilità e la soluzione del bisogno alloggiativo.
Nella sua piattaforma persegue l'obiettivo della sicurezza degli alloggi e degli edifici e della qualità dell'abitare in un contesto urbano adeguato.
 
DOVE SIAMO
 
Il Sunia è presente in tutte le province del territorio nazionale con sedi provinciali e coordinamenti regionali.
 
IL NOSTRO STATUTO
 

TITOLO 1 - I principi generali

Art. 1
Definizione

Il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (S.U.N.I.A.) é una organizzazione sindacale autonoma che promuove la libera associazione e l’autotutela solidale e collettiva dei cittadini per conseguire il riconoscimento del diritto alla casa quale bene di primario valore civile e sociale garantito a tutti.

L’adesione al S.U.N.I.A. é volontaria ed avviene, su richiesta, senza ulteriore formalità.

Essa comporta piena eguaglianza dei diritti e dei doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, fedi religiose, culture ed idee politiche.

L’adesione al S.U.N.I.A. comporta l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto.

IL SUNIA quale fondatore aderisce alla CCU (Confederazione Consumatori utenti).

Il S.U.N.I.A. é affiliato allo IUT (International Union of Tenants).

Il S.U.N.I.A. Nazionale ha sede a Roma.

Art. 2

Scopi e principi del S.U.N.I.A.

Il S.U.N.I.A. basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza e ne propugna la piena attuazione.

Il SUNIA propugna l'impegno per la costruzione dell'Unione Europea, il superamento dei particolarismi nazionali e l'integrazione europea per la definizione di una legislazione di difesa e tutela dei diritti degli utenti.Il S.U.N.I.A. ha per scopo la tutela degli inquilini, degli assegnatari e, dei soggetti che versano in condizioni di bisogno alloggiativo e comunque dei diritti degli utenti del bene casa e degli aspiranti ad esso, ivi compresi:

- i locatari di esercizi commerciali, botteghe artigiane, uffici e studi professionali, alberghi, pensioni e locande;

- gli italiani che risiedono all’estero in relazione ai loro problemi abitativi;

- gli extracomunitari.

Il S.U.N.I.A., in rappresentanza e per l’assistenza dei suoi organizzati, si propone di realizzare i propri scopi mediante:

- la presenza attiva in tutte le sedi e istanze competenti per contribuire alla soluzione dei problemi strettamente collegati all’assetto del territorio, alla riforma urbanistica, alla difesa ecologica e ambientale, all’edilizia abitativa, alle attrezzature urbane, ai servizi sociali, alla salvaguardia dei centri storici, alla riqualificazione delle periferie ed alla produzione edilizia;

- la gestione democratica di tutti gli aspetti della locazione e mediante la contrattazione anche vertenziale, sia individuale che collettiva con la proprietà edilizia, sia pubblica che privata, l’elaborazione di proposte e la sollecitazione di provvedimenti legislativi;

- la partecipazione diretta degli assegnatari alla gestione democratica ed efficiente del patrimonio alloggiativo pubblico, con particolare riguardo alla sua migliore conservazione, alla applicazione del canone sociale ed alla determinazione dei canoni alloggiativi, tutelando con contenuti solidaristici le condizioni dei più deboli;

- la promozione e la partecipazione in organismi e commissioni per la conciliazione e il componimento stragiudiziale delle vertenze e delle controversie;

- la promozione e l’organizzazione di iniziative per la formazione e l’aggiornamento degli operatori sindacali e sociali nel settore abitativo, del territorio, dell’ambiente e dei servizi connessi all’abitazione;

- la edizione di pubblicazioni periodiche;

e inoltre:

- promuovendo una costante azione unitaria con le organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL-CISL-UIL e con il SICET e l’UNIAT;

- sviluppando particolari rapporti di intesa e di collaborazione con la CGIL, con l'APU, le strutture di categoria e gli Enti collaterali, nonché con altre Associazioni o Enti che svolgono la loro attività in qualsiasi settore interessi gli inquilini, gli assegnatari, i concessionari e utenti dell'abitazione;

- promuovendo ad ogni livello la costituzione di patronati ed altre forme associative al fine di raccogliere e sostenere le istanze dei cittadini, tutelandone i legittimi interessi e favorendo il miglior funzionamento degli Enti preposti alla gestione del patrimonio abitativo.

Il S.U.N.I.A. non persegue fini di lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo nel rispetto di quanto previsto dal DPR 2/12/1986 art. 111 comma 4-quinquies ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole:

- rispetto del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione sindacale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;

- obbligo di devolvere il patrimonio dell’Organizzazione sindacale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- assicurare la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative per garantire l’effettività del rapporto medesimo con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. A tal fine le norme del presente statuto dettano regole per la partecipazione degli associati maggiori di età con diritto di voto all’approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione sindacale, ispirate al principio della delega, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale;

- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto finanziario ed economico secondo le modalità del presente Statuto;

- libera eleggibilità degli organismi dirigenti attraverso la partecipazione di tutti gli iscritti alle Assemblee congressuali primarie convocate con idonee forme di pubblicità, che deve altresì essere assicurata riguardo alle deliberazioni congressuali, ai bilanci e ai rendiconti;

- intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 3

I servizi del S.U.N.I.A.

Il S.U.N.I.A. al fine di realizzare una più efficace ed estesa tutela dei diritti individuali e collettivi degli iscritti, promuove una politica dei servizi qualificata e diffusa su tutto il territorio nazionale anche mediante convenzioni con Enti, Società, singoli professionisti o associati, e con il supporto informatico rappresentato dal sito Internet.

Il S.U.N.I.A. ha facoltà, al fine di realizzare una più efficace ed estesa tutela dei diritti individuali e collettivi degli iscritti, previa delibera degli organi statutari, di assumere partecipazioni con società private,anche promuovendone la costituzione, i fini sociali e l’ambito di attività delle quali, non siano in contrasto con i principi generali e le finalità del S.U.N.I.A.

Art. 4

Diritti e doveri dell’iscritto

L’iscrizione al S.U.N.I.A. avviene mediante richiesta alla struttura territoriale, anche attraverso sottoscrizione della delega.

Ogni iscritto ha il diritto di :

- partecipare alla formazione della linea politica, delle piattaforme contrattuali e delle deliberazioni del Sindacato;

- essere tutelato dal S.U.N.I.A., in conformità al presente Statuto, nei confronti della controparte pubblica o privata, sul piano vertenziale e su quello legale;

- essere elettore, accedere alle cariche elettive.

Ogni iscritto ha il dovere di:

- rispettare il presente Statuto;

- partecipare all’attività dell’organizzazione, rendendone viva la vita democratica;

- versare regolarmente le quote associative.

L’iscritto designato ad incarichi in organismi pubblici é tenuto a svolgere il proprio compito con piena coscienza e consapevolezza delle responsabilità che ne derivano nei confronti degli iscritti rappresentati e dovrà mantenere con l’organizzazione rapporti continui di informazione. Ha inoltre l’obbligo di redigere rapporti annuali per gli organismi designanti.

E’ facoltà degli organi dirigenti dichiarare decaduto chiunque, eletto a farne parte, manchi ingiustificatamente per più di tre convocazioni consecutive alle riunioni degli organi stessi.

Art. 5

Democrazia e unità sindacale

Il S.U.N.I.A. ritiene che la democrazia e la partecipazione degli iscritti siano strumenti di salvaguardia dell’autonomia politica e decisionale.

Democrazia e partecipazione sono il mezzo con cui superare le divergenze, per affermare il pluralismo delle idee. Il S.U.N.I.A. ritiene che i cardini sui quali far poggiare la vita democratica dell’organizzazione siano:

1) la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto, la libera circolazione delle idee e delle proposte all’interno dell’organizzazione stessa e la tutela delle minoranze;

2) la garanzia della massima partecipazione di tutti gli iscritti interessati alle decisioni.

Tutte le cariche direttive sono elettive; gli organi dirigenti devono essere rinnovati nei termini stabiliti dal presente Statuto. Le vacanze che si verificassero negli organismi dirigenti, tra un Congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi interessati, fino al massimo di un terzo dei loro componenti.

Nelle elezioni degli organi direttivi si applica il sistema del voto palese, salvo richiesta di voto a scrutinio segreto del 30% dei presenti; la votazione segreta si adotta comunque nel caso che siano presentate più liste utilizzando il sistema della proporzionale pura. In caso di votazione segreta le preferenze esprimibili non possono superare un quinto dei candidati.

Sono ammesse alle elezioni le liste di candidati presentate o sostenute da almeno il 10% degli iscritti o dei votanti per l’elezione a cui ci si riferisce.

Le decisioni dei Congressi e di tutti gli organismi direttivi sono prese a maggioranza. Le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti e di tutti gli organismi direttivi devono essere tenute entro i periodi di tempo fissati dal presente Statuto.

Per l'assunzione di qualsiasi carica direttiva negli organismi dirigenti è necessaria l'iscrizione al Sunia.

Le decisioni relative alla nomina dei funzionari e degli apparati sindacali sono rimesse agli organismi competenti e devono essere oggetto di periodica verifica da parte degli organismi direttivi competenti, in relazione all’assolvimento dei compiti loro affidati secondo criteri di migliore e più diffusa utilizzazione dei quadri e delle competenze disponibili.

Titolo II - Forme organizzative e organi di direzione 

Art. 6

Struttura organizzativa

Il S.U.N.I.A. é articolato nelle seguenti strutture:

- federazioni provinciali;

- coordinamenti regionali;

- organismi dirigenti nazionali.

Le federazioni provinciali possono articolarsi in comitati di iscritti, di caseggiato, di lotto, di quartiere, di circoscrizione ed in sezioni e realtà territoriali e intercomunali stabilendone le modalità di funzionamento, in rapporto alle specifiche esigenze delle realtà locali.

Le sezioni di base del Sunia possono essere costituite a livello di quartiere circoscrizionale, comunale o intercomunale.

I comitati di iscritti, di caseggiato e di lotto, eleggono al loro interno un responsabile del comitato, che deve assicurare il collegamento permanente con la struttura territoriale del Sunia.

La sezione costituisce il primo momento dell'organizzazione di base nei diversi settori di intervento ed è il luogo in cui avviene la crescita politico-sindacale del quadro attivista volontario.

Sua istanza fondamentale è l'assemblea generale di tutti gli iscritti alla sezione che deve essere convocata almeno una volta l'anno.

Art. 7

La Federazione provinciale

La Federazione provinciale é l’organo di direzione e coordinamento delle sezioni e delle attività sindacali sul territorio.

Essa gode di piena autonomia finanziaria, statutaria ed operativa sul territorio di sua competenza e se ne assume le conseguenti responsabilità secondo i principi giuridici del nostro ordinamento.

Organi direttivi della Federazione sono:

– il Comitato Direttivo;

– la Segreteria.

Il Collegio dei Sindaci è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio di Garanzia è organo di giurisdizione interna e garanzia.

Il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio di Garanzia sono eletti dal Congresso ordinario della Federazione. Esso si tiene di norma, ogni 4 anni, ovvero per decisione del Comitato Direttivo Provinciale, adottata a maggioranza dei suoi componenti, previa comunicazione agli organi dirigenti nazionali e regionali o su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti.

L’ordine del giorno dei lavori del Congresso deve contemplare una relazione del Comitato Direttivo uscente sull’attività svolta dalla Federazione e una relazione del Collegio dei Sindaci uscente sui bilanci per il periodo intercorrente dal precedente Congresso.

Il Congresso decide, sulla base del numero degli iscritti, la composizione numerica, in numero dispari, degli organismi direttivi. Il Comitato Direttivo nella sua prima riunione procede con votazioni distinte alla nomina del Segretario Generale Provinciale, dell’eventuale Vice Segretario e della Segreteria.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei propri componenti.

Competenze del Comitato Direttivo sono:

- approvazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo;

- approvazione del regolamento congressuale;

- approvazione del regolamento del personale;

- decisione sull’indirizzo generale dell’attività sindacale sul territorio;

- verifica della attività gestionale;

- individuazione e modalità di funzionamento delle strutture decentrate;

- formazione quadri

Il Segretario Generale provinciale è il legale rappresentante della Federazione di fronte a terzi, alla legittimazione processuale attiva e passiva  e sottoscrive gli atti legali e giudiziari, in sua assenza la rappresentanza è delegata dal Comitato Direttivo al Vice Segretario e per assenza di questi ad un componente della Segreteria.

La Segreteria provvede all’organizzazione ed al funzionamento della struttura provinciale ed adotta tutte le deliberazioni atte al raggiungimento degli scopi secondo l’indirizzo deciso dal Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci é l’organo di controllo delle attività amministrative della Federazione provinciale. E’ composto da un minimo di tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Collegio di Garanzia é organo di garanzia statutaria dei diritti degli iscritti. E’ composto da un minimo di tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Comitato Direttivo deve essere riunito, su convocazione del Segretario Generale provinciale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Comitato Direttivo, almeno una volta al trimestre.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano di diritto, con facoltà di parola e senza diritto di voto, i componenti del Collegio Sindacale e del Collegio di Garanzia.

Il Comitato Direttivo può eleggere il Presidente che ne presiede i lavori, ne convoca le riunioni su proposta della Segreteria e può essere dotato di un regolamento approvato dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo può decidere una indennità di carica a favore del suo Presidente, del Presidente del Collegio di Garanzia e del Presidente del Collegio dei Sindaci.

Art. 8

Il coordinamento regionale

In ogni regione è istituito con le modalità deliberate e concertate con le federazioni, un coordinamento regionale del SUNIA con il compito di elaborare ed attuare le linee di politica sindacale e di dirigere l’iniziativa politica in relazione agli specifici deliberati congressuali.

Il coordinamento regionale sviluppa inoltre le politiche del territorio e quelle ambientali ed edilizie finalizzandole alla costruzione di una apposita vertenzialità di materia.

Spetta al coordinamento regionale designare i rappresentanti del S.U.N.I.A. in organismi pubblici (o di rappresentanza) di carattere regionale od interregionale ed inoltre, orientare e coordinare i rappresentanti del SUNIA negli organismi territoriali politicamente equiparabili

Sono inoltre compiti del coordinamento regionale:

- definire, di intesa con le strutture territoriali interessate, le necessità organizzative sul territorio e gli ambiti dei livelli territoriali;

- sviluppare in relazione alle indicazioni nazionali e alle necessità territoriali gli appositi indirizzi normativi;

- coordinare le attività di consulenza e di assistenza con riferimento alle iniziative sindacali di carattere regionale.

Le federazioni provinciali determineranno, in sede di costituzione del coordinamento regionale, le modalità del suo funzionamento e di nomina del Coordinatore e degli organismi del coordinamento.

Il coordinamento individuerà i criteri di concorso delle federazioni provinciali alle spese per il suo funzionamento.

Art. 9

Funzionamento degli organismi provinciali.

Il funzionamento degli organismi provinciali é regolato, con autonomi statuti della federazione provinciale, sulla base dei successivi articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, oltre che dai principi generali di cui all’art. 5.

Art. 10

Organi nazionali

Sono organi nazionali:

1) il Congresso Nazionale;

2) il Consiglio Generale;

3) la Direzione Nazionale;

4) la Segreteria.

E’ organo di controllo amministrativo: il Collegio dei Sindaci.

E’ organo di giurisdizione interna e di garanzia: il Collegio di Garanzia.

Art. 11

Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale é il massimo organo deliberante del S.U.N.I.A.. E’ convocato ogni quattro anni ed ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Consiglio Generale o richiesta da almeno un decimo degli iscritti.

- I delegati sono eletti nei congressi provinciali. Il Consiglio Generale deciderà con la maggioranza dei componenti, un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi provinciali garantendo l’attuazione dei principi di cui all’art. 5 del presente Statuto.

- Il Congresso nomina:

- la Presidenza dei lavori;

- la Commissione per la verifica dei poteri;

- la Commissione elettorale;

- la Commissione per la stesura della risoluzione politica;

- la Commissione per le modifiche dello Statuto;

- la Segreteria per la tenuta del verbale dei lavori del Congresso.

- La Commissione elettorale propone il numero e i nominativi dei componenti degli organismi da eleggere.

- Il rapporto tra il numero di iscritti e il numero dei delegati al Congresso Nazionale é deciso dal Consiglio Generale che potrà tenere presente l’articolazione dell’organizzazione sul territorio.

- Compiti del Congresso nazionale sono:

- definire gli orientamenti generali del S.U.N.I.A.;

- eleggere il Consiglio Generale;

- eleggere il Collegio dei Sindaci;

- eleggere il Collegio di Garanzia.

- Il Congresso può deliberare sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento del S.U.N.I.A. per il quale è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei delegati. A tal fine occorre che le proposte di modifica dello Statuto, segnate all’ordine del giorno del Congresso, siano preventivamente sottoposte a discussione con possibilità di emendamenti e votazione in tutti i Congressi provinciali e regionali.

- I componenti degli organismi nazionali uscenti del S.U.N.I.A., ove non delegati, possono partecipare al Congresso Nazionale con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

- La sede del Congresso é stabilita dal Consiglio Generale.

Art. 12

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale é il massimo organo deliberante del S.U.N.I.A. tra un congresso e l’altro. Ad esso é affidato il compito di direzione del S.U.N.I.A. nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso Nazionale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell’attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui il S.U.N.I.A. si articola, di provvedere alla Convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale.

E’ eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Oltre a quanto stabilito dall’art. 5, è facoltà del Consiglio allargare per cooptazione la propria composizione non superando però il limite di un decimo in più del numero originario dei componenti.

Il Consiglio Generale é presieduto dal proprio Presidente dal quale é convocato su proposta della Segreteria almeno una volta al trimestre ed ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da un quarto dei componenti del Consiglio stesso.

Alla prima riunione dopo il Congresso, il Consiglio Generale elegge il proprio Presidente e provvede alla votazione del Regolamento interno. Elegge con votazioni distinte il Segretario Generale, l'eventuale Vice Segretario, i componenti della Segreteria e della Direzione Nazionale.

E’ competenza del Consiglio Generale fissare la quota nazionale di iscrizione al SUNIA e la ripartizione della stessa tra Nazionale  e Federazioni Provinciali.

Il Segretario Generale è il legale rappresentante del S.U.N.I.A. di fronte a terzi ha la legittimazione processuale attiva e passiva e sottoscrive gli atti legali e giudiziari, in sua assenza la rappresentanza è delegata dal Consiglio Nazionale al Vice Segretario e per assenza di questi ad altro componente la Segreteria.

I componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio di Garanzia partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Generale con facoltà di parola e senza diritto di voto. Il Consiglio Generale può deliberare una indennità di carica a favore del Presidente.

Art. 13

Direzione

La Direzione é l’organo dirigente operativo del S.U.N.I.A.. Coadiuva la Segreteria nella gestione delle vertenze, orientandone politicamente l’attività e verificandola periodicamente. Essa risponde della propria attività al Consiglio generale da cui é eletta. Si riunisce di norma una volta al mese su convocazione della Segreteria o su richiesta di 1/4 dei suoi componenti.

Spettano alla Direzione l’esame e l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, la nomina dei rappresentanti del S.U.N.I.A. in organismi di carattere nazionale e interregionale, l’approvazione del regolamento che definisce i criteri retributivi del personale della struttura nazionale.

La Direzione può articolare il suo lavoro per commissioni o gruppi. Le sue deliberazioni devono essere adottate in presenza della maggioranza dei suoi componenti. A cura della Segreteria le decisioni della Direzione vengono portate a conoscenza delle Federazioni Provinciali e dei coordinamenti regionali.

Art. 14

Segreteria

La Segreteria é l’organo che assicura la gestione continuativa del S.U.N.I.A. e risponde della propria attività alla Direzione Nazionale ed al Consiglio Generale. La Segreteria funziona collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale. Essa attua le decisioni del Consiglio Generale e della Direzione del S.U.N.I.A., assicura la direzione quotidiana delle attività e mantiene un contatto permanente con le Federazioni. Delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

La Segreteria provvede all’organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti di lavoro, con la possibilità di istituire un dipartimento che si occupa degli italiani all’estero, degli uffici e dei servizi del S.U.N.I.A.. Può avvalersi di commissioni o gruppi di lavoro, ne coordina l’attività, propone al Consiglio Generale la nomina dei membri della direzione e nomina i collaboratori tecnici e politici.

A tutti i suoi componenti devono essere attribuiti precisi incarichi e responsabilità di lavoro.

La Segreteria tiene un registro dei verbali delle riunioni, discute e predispone i bilanci preventivo e consuntivo, impartisce direttive all’amministrazione ed esamina periodicamente il suo operato.

In caso di comprovati motivi di urgenza, la Segreteria può assumere decisioni di competenza della Direzione, le quali però sono soggette alla ratifica da parte della Direzione nella prima successiva riunione.

Art. 15

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci revisori é l’organo di controllo della attività amministrativa del S.U.N.I.A. ai vari livelli. Esso é composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I componenti eletti a far parte del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza.

Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio del S.U.N.I.A., controlla periodicamente l’andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili. Inoltre presenta al Congresso nazionale una relazione complessiva sui bilanci riguardanti il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro.

Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dello stesso.

Il Consiglio Generale può stabilire l’indennità di carica a favore dei componenti il Collegio dei Sindaci.

Art. 16

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia é l’organo che deve assicurare statutariamente i diritti delle diverse istanze e dei singoli iscritti, nonché di giurisdizione interna del S.U.N.I.A.. Esso è composto da un minimo di tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio, tenendo conto delle funzioni di garante e giudicante che sono chiamati a svolgere, sono scelti tra gli iscritti di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente cui spetterà la responsabilità delle convocazioni e del funzionamento dello stesso. Il Presidente del Collegio di garanzia partecipa di diritto alle sedute della Direzione, senza diritto di voto.

Compiti del Collegio di Garanzia sono:

- provvedere all’istruttoria di ogni provvedimento disciplinare       attivato su segnalazione di un singolo iscritto o di un organo dirigente;

- decidere, in modo adeguatamente motivato, se adottare o meno provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto, così dicasi in caso di archiviazione del procedimento;

- decidere, in ultima istanza, in ordine ai ricorsi presentati dagli iscritti, contro i provvedimenti disciplinari adottati dalle istanze inferiori;

- fornire alle istanze che ne facciano richiesta la corretta interpretazione delle norme statutarie;

- istruire il procedimento di sospensione cautelativa di un organismo dirigente territoriale;

- valutare, con provvedimento motivato, le eventuali  incompatibilità ai sensi dell’art. 21 dello Statuto.

Le delibere del Collegio di Garanzia devono essere  attuate dalla Direzione.

Il Collegio di Garanzia deve dotarsi di un regolamento attuativo dei principi fondamentali di cui al Titolo III del presente Statuto.

Il Consiglio Generale può stabilire l’indennità di carica a favore dei componenti del Collegio.

 

Titolo III - Della disciplina

Art. 17

Sanzioni disciplinari

E’ passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto al S.U.N.I.A. il cui comportamento sia contrario ai principi contenuti nel presente Statuto e risulti lesivo per l’organizzazione sindacale.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- biasimo scritto;

- sospensione sino a dodici mesi dall’organizzazione e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;

- espulsione dall’organizzazione.

Tali sanzioni sono relazionate al tipo ed alla gravità delle infrazioni tra cui vanno comprese le seguenti:

- comportamenti e atteggiamenti in contrasto con lo Statuto;

- molestie sessuali;

- reati dolosi, esclusi quelli di opinione, per i quali l’iscritto abbia subito condanna definitiva;

- atti affaristici o di collusione con la controparte.

In casi di particolare gravità derivanti da sottoposizione a procedimento penale, la segreteria competente può sospendere cautelativamente l’iscritto, anche se le violazioni non siano strettamente collegate all’attività sindacale. Avverso la sospensione cautelativa é data facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia competente.

Art. 18

Procedure nei provvedimenti disciplinari

L’attivazione delle procedure avviene sulla base di una segnalazione scritta di un organismo o di un semplice iscritto. Il Presidente del Collegio investe della procedura il Collegio stesso nella sua prima riunione che designa, tra i suoi componenti, colui che conduce l’istruttoria. Questi, ove ritenga la segnalazione palesemente infondata, può richiedere al Collegio l’archiviazione del procedimento.   

L’eventuale decisione del Collegio in sede giudicante contraria alla archiviazione comporta la restituzione degli atti a chi ha condotto istruttoria e l’obbligo di acquisire ogni ulteriore idoneo elemento di conoscenza e valutazione.

In ogni caso l’attività istruttoria su ogni segnalazione di violazione disciplinare deve concludersi non oltre novanta giorni dal ricevimento della segnalazione. La decisione del Collegio deve essere adottata non oltre i quarantacinque giorni successivi alla trasmissione della risultanza istruttoria.

L’iscritto sottoposto ad addebito disciplinare deve, a cura del Collegio, essere immediatamente messo a conoscenza sia dei fatti che gli vengono addebitati sia degli elementi su cui si fondano.

L’iscritto può far pervenire al Collegio memorie a difesa entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’iscritto colpito dal provvedimento può ricorrere, entro i successivi sessanta giorni, al Collegio di garanzia nazionale.

Il ricorso sospende provvisoriamente la esecutività della sanzione inflitta. In casi di particolare gravità il Comitato Direttivo competente, in attesa dell’esito del ricorso, può adottare la sospensione cautelare.

I Collegi di Garanzia adottano le decisioni di loro competenza a maggioranza semplice.

Titolo IV - Norme Generali

Art. 19

Sospensione e scioglimento di organismi direttivi

Su segnalazione scritta e ritenuta fondata per la sua gravità il Collegio Nazionale di Garanzia può sospendere cautelativamente gli organismi dirigenti di una struttura territoriale, provinciale o del coordinamento regionale, sentito il parere della Segreteria Nazionale che, in caso di accoglimento, nomina un Commissario provvisorio.

Tale procedura é consentita in presenza di assunzione di posizioni che sono incompatibili con l’appartenenza al Sindacato perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto.

Analogo procedimento può essere intrapreso qualora l’organismo non sia in grado di funzionare.

La Segreteria nazionale può proporre al Consiglio Generale lo scioglimento dell’organismo, anche se lo stesso non é stato sospeso cautelativamente.

Il Consiglio Generale decide sullo scioglimento con maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei votanti.

Il Consiglio designa, con analoga maggioranza, un Commissario eventualmente affiancato da una Commissione straordinaria di garanzia con i poteri dell’organismo disciolto che dovrà organizzare, entro sei mesi dalla nomina, il Congresso straordinario della struttura interessata.

Sia il Collegio di Garanzia che il Consiglio Generale ove richiesti, sono tenuti, prima di decidere, a sentire le ragioni dei componenti dell’organismo territoriale su cui si chiede di intervenire.

Il Consiglio può contestualmente annullare atti posti in essere dall’organismo sciolto.

In presenza di accertate cause di necessità ed urgenza, ed essendo vacante la carica di legale rappresentante della federazione provinciale, la Segreteria Nazionale per consentire l'adempimento di atti connessi alla rappresentanza della federazione provinciale può nominare un commissario straordinario con le funzioni di legale rappresentante salvo ratifica della nomina al primo Consiglio nazionale successivo alla deliberazione.

Art. 20

Incompatibilità

Si considerano incompatibili con l’appartenenza all’organizzazione iniziative di singoli o gruppi per costituire organizzazioni parasindacali in competizione con la rappresentatività del S.U.N.I.A., ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompano l’unità del S.U.N.I.A..

L’adesione al S.U.N.I.A. é incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.

L'autonomia del SUNIA è tutelata dalle seguenti incompatibilità con le cariche dell'organizzazione a tutti i livelli:

- membri del Governo,del Parlamento Nazionale ed Europeo;

- consiglieri e/o amministratori regionali,provinciali e di comune capoluogo di provincia, nello stesso ambito territoriale della carica Sunia;

- segretari di partito ai vari livelli;

- componenti di consiglio di amministrazione e amministratori di istituto o azienda di edilizia residenziale pubblica.

Tali incompatibilità possono essere derogate,su proposta del massimo organo dirigente della struttura di appartenenza, con decisione motivata dalla Direzione nazionale.

Essa si realizza solo in caso di avvenuta elezione.

E’ comunque vietato l’uso delle strutture, risorse o mezzi del S.U.N.I.A. per fini di propaganda elettorale personale.

Al cessar degli incarichi predetti cessano le condizioni di incompatibilità, con la conseguente possibilità di essere nuovamente eletti negli organi dirigenti del S.U.N.I.A. 

 

Titolo V - Della amministrazione

Art. 21

Forme di finanziamento

Il SUNIA in conformità ai principi statutari,per conseguire i propri scopi associativi trae i mezzi che costituiscono il fondo comune indivisibile da:

- quote associative i cui riparti, ai sensi dell'articolo 13, devono essere effettuati sulla base delle decisioni degli organismi  dirigenti garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture;

- sottoscrizioni volontarie;

- contributi pubblici e privati;

- proventi da attività marginali di carattere commerciale, editoriale e da convenzioni;

- beni mobili, e immobili e partecipazioni societarie. 

 

Art. 22

Controlli amministrativi
 

La Direzione Nazionale può esercitare controlli amministrativi sulle Federazioni riguardanti la regolarità di gestione ed in particolare:

1. rispetto dei tempi e delle modalità di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;

2. valutazione dell’equilibrio dei costi e ricavi di esercizio per un corretto funzionamento;

3. equilibrio tra debiti e crediti;

4. eventuali partecipazioni societarie;

5. rispetto dei riparti delle quote sindacali secondo quanto stabilito dagli organi competenti;

6. rispetto della parte normativa del regolamento del S.U.N.I.A..

Qualora da detti controlli emergessero violazioni delle norme amministrative, gli organismi nazionali, investono gli organi direttivi delle strutture interessate affinché assumano tutti i provvedimenti necessari per ricondurre a normalità la situazione.

Ove ciò non dovesse verificarsi gli organismi possono dare corso alle procedure di cui all’art. 20 dello Statuto.

Ove non fossero approvati e presentati i bilanci alla struttura superiore nella data stabilita dal presente Statuto, su richiesta della Segreteria della struttura stessa, viene demandato al Collegio dei Sindaci la nomina di un Commissario per la stesura dei bilanci.

Art. 23

Attività amministrativa

L’attività amministrativa del S.U.N.I.A. deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi che sia correlata alle esigenze ed alle possibilità economiche di ciascuna struttura, e su una tenuta della contabilità documentata e basata su criteri di chiarezza e trasparenza e nel rispetto delle norme e procedure in materia fiscale e previdenziale.

A tale fine devono essere osservate le seguenti procedure:

- predisposizione annuale, da parte delle segreterie, del bilancio  consuntivo composto da stato patrimoniale e conto economico, e del bilancio preventivo per l’anno successivo;

- applicazione per l’apparato politico e tecnico del regolamento nazionale.

Il Comitato Direttivo di ogni struttura é chiamato ad approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre quello preventivo.

Ogni struttura deve tenere la contabilità e la relativa documentazione a disposizione dei Sindaci, e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo.

Art. 24

Autonomia amministrativa

Le strutture Nazionale e provinciali del SUNIA sono associazioni giuridicamente, statutariamente, e amministrativamente autonome.

Il S.U.N.I.A., nazionale, non risponde delle obbligazioni assunte dalle federazioni territoriali e da qualsiasi altra organizzazione aderente che pertanto ne rispondono in proprio.

Le spese necessarie per il funzionamento degli organismi dirigenti sono a carico della stessa struttura organizzativa provinciale  e nazionale.

Art. 25

Sulla cessazione dell’attività

Nel caso che un’organizzazione del S.U.N.I.A., con delibera adottata dal almeno i 2/3 dei partecipanti al suo Congresso, cessi l’attività, il suo eventuale attivo patrimoniale, immobiliare e mobiliare al netto di ogni passività, sarà devoluto a beneficio dell’organizzazione del S.U.N.I.A. immediatamente superiore.

Nel caso che il S.U.N.I.A. nazionale con delibera adottata da almeno i 3/4 dei partecipanti al suo Congresso si sciolga, sia il S.U.N.I.A. Nazionale, sia tutte le strutture ad ogni livello, assumeranno, entro 30 gg. dalla data dello scioglimento, le delibere relative alla devoluzione dell’eventuale attivo patrimoniale, immobiliare e mobiliare, al netto di ogni passività a beneficio di organizzazioni democratiche che svolgano attività tese alla soluzione del problema della casa.