TITOLO
1 - I principi generali
Art.
1
Definizione
Il Sindacato
Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (S.U.N.I.A.) é una organizzazione
sindacale autonoma che promuove la libera associazione e l’autotutela
solidale e collettiva dei cittadini per conseguire il riconoscimento
del diritto alla casa quale bene di primario valore civile e sociale
garantito a tutti.
L’adesione
al S.U.N.I.A. é volontaria ed avviene, su richiesta, senza ulteriore
formalità.
Essa
comporta piena eguaglianza dei diritti e dei doveri nel pieno rispetto
dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, fedi religiose,
culture ed idee politiche.
L’adesione
al S.U.N.I.A. comporta l’accettazione dei principi e delle norme
del presente Statuto.
IL SUNIA
quale fondatore aderisce alla CCU (Confederazione Consumatori utenti).
Il S.U.N.I.A.
é affiliato allo IUT (International Union of Tenants).
Il S.U.N.I.A.
Nazionale ha sede a Roma.
Art.
2
Scopi
e principi del S.U.N.I.A.
Il S.U.N.I.A.
basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione
della Repubblica nata dalla Resistenza e ne propugna la piena attuazione.
Il SUNIA
propugna l'impegno per la costruzione dell'Unione Europea, il superamento
dei particolarismi nazionali e l'integrazione europea per la definizione
di una legislazione di difesa e tutela dei diritti degli utenti.Il
S.U.N.I.A. ha per scopo la tutela degli inquilini, degli assegnatari
e, dei soggetti che versano in condizioni di bisogno alloggiativo
e comunque dei diritti degli utenti del bene casa e degli
aspiranti ad esso, ivi compresi:
- i
locatari di esercizi commerciali, botteghe artigiane, uffici e studi
professionali, alberghi, pensioni e locande;
- gli
italiani che risiedono all’estero in relazione ai loro problemi
abitativi;
- gli
extracomunitari.
Il S.U.N.I.A.,
in rappresentanza e per l’assistenza dei suoi organizzati, si propone
di realizzare i propri scopi mediante:
- la
presenza attiva in tutte le sedi e istanze competenti per contribuire
alla soluzione dei problemi strettamente collegati all’assetto del
territorio, alla riforma urbanistica, alla difesa ecologica e ambientale,
all’edilizia abitativa, alle attrezzature urbane, ai servizi sociali,
alla salvaguardia dei centri storici, alla riqualificazione delle
periferie ed alla produzione edilizia;
- la
gestione democratica di tutti gli aspetti della locazione e mediante
la contrattazione anche vertenziale, sia individuale che collettiva
con la proprietà edilizia, sia pubblica che privata, l’elaborazione
di proposte e la sollecitazione di provvedimenti legislativi;
- la
partecipazione diretta degli assegnatari alla gestione democratica
ed efficiente del patrimonio alloggiativo pubblico, con particolare
riguardo alla sua migliore conservazione, alla applicazione del
canone sociale ed alla determinazione dei canoni alloggiativi,
tutelando con contenuti solidaristici le condizioni dei più deboli;
- la
promozione e la partecipazione in organismi e commissioni per la
conciliazione e il componimento stragiudiziale delle vertenze e
delle controversie;
- la
promozione e l’organizzazione di iniziative per la formazione e
l’aggiornamento degli operatori sindacali e sociali nel settore
abitativo, del territorio, dell’ambiente e dei servizi connessi
all’abitazione;
- la
edizione di pubblicazioni periodiche;
e
inoltre:
- promuovendo
una costante azione unitaria con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori CGIL-CISL-UIL e con il SICET e l’UNIAT;
- sviluppando
particolari rapporti di intesa e di collaborazione con la CGIL,
con l'APU, le strutture di categoria e gli Enti collaterali, nonché
con altre Associazioni o Enti che svolgono la loro attività in qualsiasi
settore interessi gli inquilini, gli assegnatari, i concessionari
e utenti dell'abitazione;
- promuovendo
ad ogni livello la costituzione di patronati ed altre forme associative
al fine di raccogliere e sostenere le istanze dei cittadini, tutelandone
i legittimi interessi e favorendo il miglior funzionamento degli
Enti preposti alla gestione del patrimonio abitativo.
Il S.U.N.I.A.
non persegue fini di lucro e in quanto ente non commerciale di tipo
associativo nel rispetto di quanto previsto dal DPR 2/12/1986 art.
111 comma 4-quinquies ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti
principi e regole:
- rispetto
del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione
sindacale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposti dalla legge;
- obbligo
di devolvere il patrimonio dell’Organizzazione sindacale, in caso
di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996
n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- assicurare
la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative per garantire l’effettività del rapporto medesimo con
espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla
vita associativa. A tal fine le norme del presente statuto dettano
regole per la partecipazione degli associati maggiori di età con
diritto di voto all’approvazione e la modifica dello Statuto e dei
regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione
sindacale, ispirate al principio della delega, trattandosi di organizzazione
complessa a carattere nazionale;
- obbligo
di redigere e approvare annualmente un rendiconto finanziario ed
economico secondo le modalità del presente Statuto;
- libera
eleggibilità degli organismi dirigenti attraverso la partecipazione
di tutti gli iscritti alle Assemblee congressuali primarie convocate
con idonee forme di pubblicità, che deve altresì essere assicurata
riguardo alle deliberazioni congressuali, ai bilanci e ai rendiconti;
- intrasmissibilità
della quota associativa ad eccezione del trasferimento a causa di
morte e non rivalutabilità della stessa.
Art.
3
I
servizi del S.U.N.I.A.
Il S.U.N.I.A.
al fine di realizzare una più efficace ed estesa tutela dei diritti
individuali e collettivi degli iscritti, promuove una politica dei
servizi qualificata e diffusa su tutto il territorio nazionale anche
mediante convenzioni con Enti, Società, singoli professionisti o
associati, e con il supporto informatico rappresentato dal
sito Internet.
Il S.U.N.I.A.
ha facoltà, al fine di realizzare una più efficace ed estesa
tutela dei diritti individuali e collettivi degli iscritti, previa
delibera degli organi statutari, di assumere partecipazioni con
società private,anche promuovendone la costituzione, i fini sociali
e l’ambito di attività delle quali, non siano in contrasto con i
principi generali e le finalità del S.U.N.I.A.
Art.
4
Diritti
e doveri dell’iscritto
L’iscrizione
al S.U.N.I.A. avviene mediante richiesta alla struttura territoriale,
anche attraverso sottoscrizione della delega.
Ogni
iscritto ha il diritto di :
- partecipare
alla formazione della linea politica, delle piattaforme contrattuali
e delle deliberazioni del Sindacato;
- essere
tutelato dal S.U.N.I.A., in conformità al presente Statuto, nei
confronti della controparte pubblica o privata, sul piano vertenziale
e su quello legale;
- essere
elettore, accedere alle cariche elettive.
Ogni iscritto
ha il dovere di:
- rispettare
il presente Statuto;
- partecipare
all’attività dell’organizzazione, rendendone viva la vita democratica;
- versare
regolarmente le quote associative.
L’iscritto
designato ad incarichi in organismi pubblici é tenuto a svolgere
il proprio compito con piena coscienza e consapevolezza delle responsabilità
che ne derivano nei confronti degli iscritti rappresentati e dovrà
mantenere con l’organizzazione rapporti continui di informazione.
Ha inoltre l’obbligo di redigere rapporti annuali per gli organismi
designanti.
E’ facoltà
degli organi dirigenti dichiarare decaduto chiunque, eletto a farne
parte, manchi ingiustificatamente per più di tre convocazioni consecutive
alle riunioni degli organi stessi.
Art.
5
Democrazia
e unità sindacale
Il S.U.N.I.A.
ritiene che la democrazia e la partecipazione degli iscritti siano
strumenti di salvaguardia dell’autonomia politica e decisionale.
Democrazia
e partecipazione sono il mezzo con cui superare le divergenze, per
affermare il pluralismo delle idee. Il S.U.N.I.A. ritiene che i
cardini sui quali far poggiare la vita democratica dell’organizzazione
siano:
1) la
salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto, la libera
circolazione delle idee e delle proposte all’interno dell’organizzazione
stessa e la tutela delle minoranze;
2) la
garanzia della massima partecipazione di tutti gli iscritti interessati
alle decisioni.
Tutte le
cariche direttive sono elettive; gli organi dirigenti devono essere
rinnovati nei termini stabiliti dal presente Statuto. Le vacanze che
si verificassero negli organismi dirigenti, tra un Congresso e l’altro,
possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi
direttivi interessati, fino al massimo di un terzo dei loro componenti.
Nelle elezioni
degli organi direttivi si applica il sistema del voto palese, salvo
richiesta di voto a scrutinio segreto del 30% dei presenti; la votazione
segreta si adotta comunque nel caso che siano presentate più liste
utilizzando il sistema della proporzionale pura. In caso di votazione
segreta le preferenze esprimibili non possono superare un quinto dei
candidati.
Sono ammesse
alle elezioni le liste di candidati presentate o sostenute da almeno
il 10% degli iscritti o dei votanti per l’elezione a cui ci si riferisce.
Le decisioni
dei Congressi e di tutti gli organismi direttivi sono prese a maggioranza.
Le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti e di
tutti gli organismi direttivi devono essere tenute entro i periodi
di tempo fissati dal presente Statuto.
Per l'assunzione
di qualsiasi carica direttiva negli organismi dirigenti è necessaria
l'iscrizione al Sunia.
Le decisioni
relative alla nomina dei funzionari e degli apparati sindacali sono
rimesse agli organismi competenti e devono essere oggetto di periodica
verifica da parte degli organismi direttivi competenti, in relazione
all’assolvimento dei compiti loro affidati secondo criteri di migliore
e più diffusa utilizzazione dei quadri e delle competenze disponibili.
Titolo
II - Forme organizzative e organi di direzione
Art.
6
Struttura
organizzativa
Il S.U.N.I.A.
é articolato nelle seguenti strutture:
- federazioni
provinciali;
- coordinamenti
regionali;
- organismi
dirigenti nazionali.
Le federazioni
provinciali possono articolarsi in comitati di iscritti, di caseggiato,
di lotto, di quartiere, di circoscrizione ed in sezioni e realtà
territoriali e intercomunali stabilendone le modalità di funzionamento,
in rapporto alle specifiche esigenze delle realtà locali.
Le sezioni
di base del Sunia possono essere costituite a livello di quartiere
circoscrizionale, comunale o intercomunale.
I comitati
di iscritti, di caseggiato e di lotto, eleggono al loro interno
un responsabile del comitato, che deve assicurare il collegamento
permanente con la struttura territoriale del Sunia.
La sezione
costituisce il primo momento dell'organizzazione di base nei diversi
settori di intervento ed è il luogo in cui avviene la crescita politico-sindacale
del quadro attivista volontario.
Sua istanza
fondamentale è l'assemblea generale di tutti gli iscritti alla sezione
che deve essere convocata almeno una volta l'anno.
Art.
7
La
Federazione provinciale
La Federazione
provinciale é l’organo di direzione e coordinamento delle sezioni
e delle attività sindacali sul territorio.
Essa
gode di piena autonomia finanziaria, statutaria ed operativa
sul territorio di sua competenza e se ne assume le conseguenti responsabilità
secondo i principi giuridici del nostro ordinamento.
Organi
direttivi della Federazione sono:
– il
Comitato Direttivo;
– la
Segreteria.
Il Collegio
dei Sindaci è organo di controllo amministrativo.
Il Collegio
di Garanzia è organo di giurisdizione interna e garanzia.
Il Comitato
Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio di Garanzia sono
eletti dal Congresso ordinario della Federazione. Esso si tiene
di norma, ogni 4 anni, ovvero per decisione del Comitato Direttivo
Provinciale, adottata a maggioranza dei suoi componenti, previa
comunicazione agli organi dirigenti nazionali e regionali o su richiesta
di almeno 1/3 degli iscritti.
L’ordine
del giorno dei lavori del Congresso deve contemplare una relazione
del Comitato Direttivo uscente sull’attività svolta dalla Federazione
e una relazione del Collegio dei Sindaci uscente sui bilanci per
il periodo intercorrente dal precedente Congresso.
Il Congresso
decide, sulla base del numero degli iscritti, la composizione numerica,
in numero dispari, degli organismi direttivi. Il Comitato Direttivo
nella sua prima riunione procede con votazioni distinte alla nomina
del Segretario Generale Provinciale, dell’eventuale Vice Segretario
e della Segreteria.
Le riunioni
del Comitato Direttivo sono valide qualora sia presente la maggioranza
dei propri componenti.
Competenze
del Comitato Direttivo sono:
- approvazione
dei bilanci annuali preventivo e consuntivo;
- approvazione
del regolamento congressuale;
- approvazione
del regolamento del personale;
- decisione
sull’indirizzo generale dell’attività sindacale sul territorio;
- verifica
della attività gestionale;
- individuazione
e modalità di funzionamento delle strutture decentrate;
- formazione
quadri
Il Segretario
Generale provinciale è il legale rappresentante della Federazione
di fronte a terzi, alla legittimazione processuale attiva e passiva
e sottoscrive gli atti legali e giudiziari, in sua assenza la rappresentanza
è delegata dal Comitato Direttivo al Vice Segretario e per
assenza di questi ad un componente della Segreteria.
La Segreteria
provvede all’organizzazione ed al funzionamento della struttura
provinciale ed adotta tutte le deliberazioni atte al raggiungimento
degli scopi secondo l’indirizzo deciso dal Comitato Direttivo.
Il Collegio
dei Sindaci é l’organo di controllo delle attività amministrative
della Federazione provinciale. E’ composto da un minimo di tre membri
effettivi e da due supplenti.
Il Collegio
di Garanzia é organo di garanzia statutaria dei diritti degli iscritti.
E’ composto da un minimo di tre membri effettivi e da due supplenti.
Il Comitato
Direttivo deve essere riunito, su convocazione del Segretario Generale
provinciale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del
Comitato Direttivo, almeno una volta al trimestre.
Alle
riunioni del Comitato Direttivo partecipano di diritto, con facoltà
di parola e senza diritto di voto, i componenti del Collegio Sindacale
e del Collegio di Garanzia.
Il Comitato
Direttivo può eleggere il Presidente che ne presiede i lavori, ne
convoca le riunioni su proposta della Segreteria e può essere dotato
di un regolamento approvato dal Comitato Direttivo.
Il Comitato
Direttivo può decidere una indennità di carica a favore del suo
Presidente, del Presidente del Collegio di Garanzia e del Presidente
del Collegio dei Sindaci.
Art.
8
Il
coordinamento regionale
In ogni
regione è istituito con le modalità deliberate e concertate
con le federazioni, un coordinamento regionale del SUNIA con
il compito di elaborare ed attuare le linee di politica sindacale
e di dirigere l’iniziativa politica in relazione agli specifici deliberati
congressuali.
Il coordinamento
regionale sviluppa inoltre le politiche del territorio e quelle ambientali
ed edilizie finalizzandole alla costruzione di una apposita vertenzialità
di materia.
Spetta al
coordinamento regionale designare i rappresentanti del S.U.N.I.A.
in organismi pubblici (o di rappresentanza) di carattere regionale
od interregionale ed inoltre, orientare e coordinare i rappresentanti
del SUNIA negli organismi territoriali politicamente equiparabili
Sono inoltre
compiti del coordinamento regionale:
- definire,
di intesa con le strutture territoriali interessate, le necessità
organizzative sul territorio e gli ambiti dei livelli territoriali;
- sviluppare
in relazione alle indicazioni nazionali e alle necessità territoriali
gli appositi indirizzi normativi;
- coordinare
le attività di consulenza e di assistenza con riferimento alle iniziative
sindacali di carattere regionale.
Le federazioni
provinciali determineranno, in sede di costituzione del coordinamento
regionale, le modalità del suo funzionamento e di nomina del Coordinatore
e degli organismi del coordinamento.
Il coordinamento
individuerà i criteri di concorso delle federazioni provinciali alle
spese per il suo funzionamento.
Art.
9
Funzionamento
degli organismi provinciali.
Il funzionamento
degli organismi provinciali é regolato, con autonomi statuti
della federazione provinciale, sulla base dei successivi articoli
12, 13, 14, 15, 16, 17, oltre che dai principi generali di cui all’art.
5.
Art.
10
Organi
nazionali
Sono organi
nazionali:
1) il Congresso
Nazionale;
2) il Consiglio
Generale;
3) la Direzione
Nazionale;
4) la Segreteria.
E’ organo
di controllo amministrativo: il Collegio dei Sindaci.
E’ organo di
giurisdizione interna e di garanzia: il Collegio di Garanzia.
Art.
11
Il
Congresso nazionale
Il Congresso
nazionale é il massimo organo deliberante del S.U.N.I.A.. E’ convocato
ogni quattro anni ed ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata
dal Consiglio Generale o richiesta da almeno un decimo degli iscritti.
- I delegati
sono eletti nei congressi provinciali. Il Consiglio Generale deciderà
con la maggioranza dei componenti, un apposito regolamento per lo
svolgimento dei congressi provinciali garantendo l’attuazione dei
principi di cui all’art. 5 del presente Statuto.
- Il
Congresso nomina:
- la
Presidenza dei lavori;
- la
Commissione per la verifica dei poteri;
- la
Commissione elettorale;
- la
Commissione per la stesura della risoluzione politica;
- la
Commissione per le modifiche dello Statuto;
- la
Segreteria per la tenuta del verbale dei lavori del Congresso.
- La
Commissione elettorale propone il numero e i nominativi dei componenti
degli organismi da eleggere.
- Il
rapporto tra il numero di iscritti e il numero dei delegati al Congresso
Nazionale é deciso dal Consiglio Generale che potrà tenere presente
l’articolazione dell’organizzazione sul territorio.
- Compiti
del Congresso nazionale sono:
- definire
gli orientamenti generali del S.U.N.I.A.;
- eleggere
il Consiglio Generale;
- eleggere
il Collegio dei Sindaci;
- eleggere
il Collegio di Garanzia.
- Il
Congresso può deliberare sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento
del S.U.N.I.A. per il quale è richiesta la maggioranza qualificata
di almeno due terzi dei delegati. A tal fine occorre che le proposte
di modifica dello Statuto, segnate all’ordine del giorno del Congresso,
siano preventivamente sottoposte a discussione con possibilità di
emendamenti e votazione in tutti i Congressi provinciali e regionali.
- I componenti
degli organismi nazionali uscenti del S.U.N.I.A., ove non delegati,
possono partecipare al Congresso Nazionale con facoltà di parola
ma senza diritto di voto.
- La
sede del Congresso é stabilita dal Consiglio Generale.
Art.
12
Consiglio
Generale
Il Consiglio
Generale é il massimo organo deliberante del S.U.N.I.A. tra un congresso
e l’altro. Ad esso é affidato il compito di direzione del S.U.N.I.A.
nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso Nazionale, di
impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso
dell’attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento
delle strutture in cui il S.U.N.I.A. si articola, di provvedere
alla Convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale.
E’ eletto
dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Oltre a quanto
stabilito dall’art. 5, è facoltà del Consiglio allargare per cooptazione
la propria composizione non superando però il limite di un decimo
in più del numero originario dei componenti.
Il Consiglio
Generale é presieduto dal proprio Presidente dal quale é convocato
su proposta della Segreteria almeno una volta al trimestre ed ogni
qualvolta la sua convocazione sia richiesta da un quarto dei componenti
del Consiglio stesso.
Alla
prima riunione dopo il Congresso, il Consiglio Generale elegge il
proprio Presidente e provvede alla votazione del Regolamento interno.
Elegge con votazioni distinte il Segretario Generale, l'eventuale
Vice Segretario, i componenti della Segreteria e della Direzione
Nazionale.
E’ competenza
del Consiglio Generale fissare la quota nazionale di iscrizione
al SUNIA e la ripartizione della stessa tra Nazionale e Federazioni
Provinciali.
Il Segretario
Generale è il legale rappresentante del S.U.N.I.A. di fronte a terzi
ha la legittimazione processuale attiva e passiva e sottoscrive
gli atti legali e giudiziari, in sua assenza la rappresentanza
è delegata dal Consiglio Nazionale al Vice Segretario e per
assenza di questi ad altro componente la Segreteria.
I componenti
del Collegio dei Sindaci e del Collegio di Garanzia partecipano
di diritto alle riunioni del Consiglio Generale con facoltà di parola
e senza diritto di voto. Il Consiglio Generale può deliberare una
indennità di carica a favore del Presidente.
Art.
13
Direzione
La Direzione
é l’organo dirigente operativo del S.U.N.I.A.. Coadiuva la Segreteria
nella gestione delle vertenze, orientandone politicamente l’attività
e verificandola periodicamente. Essa risponde della propria attività
al Consiglio generale da cui é eletta. Si riunisce di norma una
volta al mese su convocazione della Segreteria o su richiesta di
1/4 dei suoi componenti.
Spettano
alla Direzione l’esame e l’approvazione dei bilanci consuntivo e
preventivo, la nomina dei rappresentanti del S.U.N.I.A. in organismi
di carattere nazionale e interregionale, l’approvazione del regolamento
che definisce i criteri retributivi del personale della struttura
nazionale.
La Direzione
può articolare il suo lavoro per commissioni o gruppi. Le sue deliberazioni
devono essere adottate in presenza della maggioranza dei suoi componenti.
A cura della Segreteria le decisioni della Direzione vengono portate
a conoscenza delle Federazioni Provinciali e dei coordinamenti regionali.
Art.
14
Segreteria
La Segreteria
é l’organo che assicura la gestione continuativa del S.U.N.I.A.
e risponde della propria attività alla Direzione Nazionale ed al
Consiglio Generale. La Segreteria funziona collegialmente e si riunisce
su convocazione del Segretario Generale. Essa attua le decisioni
del Consiglio Generale e della Direzione del S.U.N.I.A., assicura
la direzione quotidiana delle attività e mantiene un contatto permanente
con le Federazioni. Delibera su tutte le questioni che rivestono
carattere di urgenza.
La Segreteria
provvede all’organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti di
lavoro, con la possibilità di istituire un dipartimento che si occupa
degli italiani all’estero, degli uffici e dei servizi del S.U.N.I.A..
Può avvalersi di commissioni o gruppi di lavoro, ne coordina l’attività,
propone al Consiglio Generale la nomina dei membri della direzione
e nomina i collaboratori tecnici e politici.
A tutti
i suoi componenti devono essere attribuiti precisi incarichi e responsabilità
di lavoro.
La Segreteria
tiene un registro dei verbali delle riunioni, discute e predispone
i bilanci preventivo e consuntivo, impartisce direttive all’amministrazione
ed esamina periodicamente il suo operato.
In caso di comprovati
motivi di urgenza, la Segreteria può assumere decisioni di competenza
della Direzione, le quali però sono soggette alla ratifica da parte
della Direzione nella prima successiva riunione.
Art.
15
Collegio
dei Sindaci
Il Collegio
dei Sindaci revisori é l’organo di controllo della attività amministrativa
del S.U.N.I.A. ai vari livelli. Esso é composto da tre membri effettivi
e da due supplenti.
I componenti
eletti a far parte del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica
competenza, serietà ed esperienza.
Il Collegio
dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio del S.U.N.I.A.,
controlla periodicamente l’andamento amministrativo e verifica la
regolarità delle scritture e dei documenti contabili. Inoltre presenta
al Congresso nazionale una relazione complessiva sui bilanci riguardanti
il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro.
Il Collegio
elegge nel proprio seno un Presidente cui spetta la responsabilità
della convocazione e del funzionamento dello stesso.
Il Consiglio
Generale può stabilire l’indennità di carica a favore dei componenti
il Collegio dei Sindaci.
Art.
16
Collegio
di Garanzia
Il Collegio
di Garanzia é l’organo che deve assicurare statutariamente i diritti
delle diverse istanze e dei singoli iscritti, nonché di giurisdizione
interna del S.U.N.I.A.. Esso è composto da un minimo di tre membri
effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio, tenendo conto
delle funzioni di garante e giudicante che sono chiamati a svolgere,
sono scelti tra gli iscritti di riconosciuto prestigio, autonomia
ed indipendenza. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente
cui spetterà la responsabilità delle convocazioni e del funzionamento
dello stesso. Il Presidente del Collegio di garanzia partecipa di
diritto alle sedute della Direzione, senza diritto di voto.
Compiti
del Collegio di Garanzia sono:
- provvedere
all’istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato
su segnalazione di un singolo iscritto o di un organo dirigente;
- decidere,
in modo adeguatamente motivato, se adottare o meno provvedimenti
disciplinari a carico dell’iscritto, così dicasi in caso di archiviazione
del procedimento;
- decidere,
in ultima istanza, in ordine ai ricorsi presentati dagli iscritti,
contro i provvedimenti disciplinari adottati dalle istanze inferiori;
- fornire
alle istanze che ne facciano richiesta la corretta interpretazione
delle norme statutarie;
- istruire
il procedimento di sospensione cautelativa di un organismo dirigente
territoriale;
- valutare,
con provvedimento motivato, le eventuali incompatibilità ai sensi
dell’art. 21 dello Statuto.
Le delibere
del Collegio di Garanzia devono essere attuate dalla Direzione.
Il Collegio
di Garanzia deve dotarsi di un regolamento attuativo dei principi
fondamentali di cui al Titolo III del presente Statuto.
Il Consiglio
Generale può stabilire l’indennità di carica a favore dei componenti
del Collegio.
Titolo
III - Della disciplina
Art.
17
E’ passibile
di sanzioni disciplinari l’iscritto al S.U.N.I.A. il cui comportamento
sia contrario ai principi contenuti nel presente Statuto e risulti
lesivo per l’organizzazione sindacale.
Le sanzioni
applicabili sono le seguenti:
- biasimo
scritto;
- sospensione
sino a dodici mesi dall’organizzazione e conseguente destituzione
dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
- espulsione
dall’organizzazione.
Tali sanzioni
sono relazionate al tipo ed alla gravità delle infrazioni tra cui
vanno comprese le seguenti:
- comportamenti
e atteggiamenti in contrasto con lo Statuto;
- molestie
sessuali;
- reati
dolosi, esclusi quelli di opinione, per i quali l’iscritto abbia
subito condanna definitiva;
- atti
affaristici o di collusione con la controparte.
In casi
di particolare gravità derivanti da sottoposizione a procedimento
penale, la segreteria competente può sospendere cautelativamente l’iscritto,
anche se le violazioni non siano strettamente collegate all’attività
sindacale. Avverso la sospensione cautelativa é data facoltà di ricorso
al Collegio di Garanzia competente. Art.
18
Procedure
nei provvedimenti disciplinari
L’attivazione
delle procedure avviene sulla base di una segnalazione scritta di
un organismo o di un semplice iscritto. Il Presidente del Collegio
investe della procedura il Collegio stesso nella sua prima riunione
che designa, tra i suoi componenti, colui che conduce l’istruttoria.
Questi, ove ritenga la segnalazione palesemente infondata, può richiedere
al Collegio l’archiviazione del procedimento.
L’eventuale
decisione del Collegio in sede giudicante contraria alla archiviazione
comporta la restituzione degli atti a chi ha condotto istruttoria
e l’obbligo di acquisire ogni ulteriore idoneo elemento di conoscenza
e valutazione.
In ogni
caso l’attività istruttoria su ogni segnalazione di violazione disciplinare
deve concludersi non oltre novanta giorni dal ricevimento della segnalazione.
La decisione del Collegio deve essere adottata non oltre i quarantacinque
giorni successivi alla trasmissione della risultanza istruttoria.
L’iscritto
sottoposto ad addebito disciplinare deve, a cura del Collegio, essere
immediatamente messo a conoscenza sia dei fatti che gli vengono addebitati
sia degli elementi su cui si fondano.
L’iscritto
può far pervenire al Collegio memorie a difesa entro quindici giorni
dal ricevimento della comunicazione.
L’iscritto
colpito dal provvedimento può ricorrere, entro i successivi sessanta
giorni, al Collegio di garanzia nazionale.
Il ricorso
sospende provvisoriamente la esecutività della sanzione inflitta.
In casi di particolare gravità il Comitato Direttivo competente, in
attesa dell’esito del ricorso, può adottare la sospensione cautelare.
I Collegi
di Garanzia adottano le decisioni di loro competenza a maggioranza
semplice.
Titolo
IV - Norme Generali
Art.
19
Sospensione
e scioglimento di organismi direttivi
Su segnalazione
scritta e ritenuta fondata per la sua gravità il Collegio Nazionale
di Garanzia può sospendere cautelativamente gli organismi dirigenti
di una struttura territoriale, provinciale o del coordinamento
regionale, sentito il parere della Segreteria Nazionale che, in
caso di accoglimento, nomina un Commissario provvisorio.
Tale procedura
é consentita in presenza di assunzione di posizioni che sono incompatibili
con l’appartenenza al Sindacato perché in contrasto con i principi
fondamentali dello Statuto.
Analogo
procedimento può essere intrapreso qualora l’organismo non sia in
grado di funzionare.
La Segreteria
nazionale può proporre al Consiglio Generale lo scioglimento dell’organismo,
anche se lo stesso non é stato sospeso cautelativamente.
Il Consiglio
Generale decide sullo scioglimento con maggioranza qualificata di
almeno 2/3 dei votanti.
Il Consiglio
designa, con analoga maggioranza, un Commissario eventualmente affiancato
da una Commissione straordinaria di garanzia con i poteri dell’organismo
disciolto che dovrà organizzare, entro sei mesi dalla nomina, il Congresso
straordinario della struttura interessata.
Sia il Collegio
di Garanzia che il Consiglio Generale ove richiesti, sono tenuti,
prima di decidere, a sentire le ragioni dei componenti dell’organismo
territoriale su cui si chiede di intervenire.
Il Consiglio
può contestualmente annullare atti posti in essere dall’organismo
sciolto.
In presenza
di accertate cause di necessità ed urgenza, ed essendo vacante la
carica di legale rappresentante della federazione provinciale, la
Segreteria Nazionale per consentire l'adempimento di atti connessi
alla rappresentanza della federazione provinciale può nominare un
commissario straordinario con le funzioni di legale rappresentante
salvo ratifica della nomina al primo Consiglio nazionale successivo
alla deliberazione.
Art.
20
Incompatibilità
Si considerano
incompatibili con l’appartenenza all’organizzazione iniziative di
singoli o gruppi per costituire organizzazioni parasindacali in competizione
con la rappresentatività del S.U.N.I.A., ovvero promuovono azioni
organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompano
l’unità del S.U.N.I.A..
L’adesione
al S.U.N.I.A. é incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.
L'autonomia
del SUNIA è tutelata dalle seguenti incompatibilità con le cariche
dell'organizzazione a tutti i livelli:
- membri
del Governo,del Parlamento Nazionale ed Europeo;
- consiglieri
e/o amministratori regionali,provinciali e di comune capoluogo di
provincia, nello stesso ambito territoriale della carica Sunia;
- segretari
di partito ai vari livelli;
- componenti
di consiglio di amministrazione e amministratori di istituto o azienda
di edilizia residenziale pubblica.
Tali incompatibilità
possono essere derogate,su proposta del massimo organo dirigente della
struttura di appartenenza, con decisione motivata dalla Direzione
nazionale.
Essa si
realizza solo in caso di avvenuta elezione.
E’ comunque
vietato l’uso delle strutture, risorse o mezzi del S.U.N.I.A. per
fini di propaganda elettorale personale.
Al cessar
degli incarichi predetti cessano le condizioni di incompatibilità,
con la conseguente possibilità di essere nuovamente eletti negli organi
dirigenti del S.U.N.I.A.
Titolo
V - Della amministrazione
Art.
21
Forme
di finanziamento
Il SUNIA
in conformità ai principi statutari,per conseguire i propri scopi
associativi trae i mezzi che costituiscono il fondo comune indivisibile
da:
- quote
associative i cui riparti, ai sensi dell'articolo 13, devono essere
effettuati sulla base delle decisioni degli organismi dirigenti
garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture;
- sottoscrizioni
volontarie;
- contributi
pubblici e privati;
- proventi
da attività marginali di carattere commerciale, editoriale e da
convenzioni;
- beni
mobili, e immobili e partecipazioni societarie.
Art.
22
Controlli
amministrativi
La Direzione
Nazionale può esercitare controlli amministrativi sulle Federazioni
riguardanti la regolarità di gestione ed in particolare:
1. rispetto
dei tempi e delle modalità di approvazione dei bilanci consuntivo
e preventivo;
2. valutazione
dell’equilibrio dei costi e ricavi di esercizio per un corretto funzionamento;
3. equilibrio
tra debiti e crediti;
4. eventuali
partecipazioni societarie;
5. rispetto
dei riparti delle quote sindacali secondo quanto stabilito dagli organi
competenti;
6. rispetto
della parte normativa del regolamento del S.U.N.I.A..
Qualora
da detti controlli emergessero violazioni delle norme amministrative,
gli organismi nazionali, investono gli organi direttivi delle strutture
interessate affinché assumano tutti i provvedimenti necessari per
ricondurre a normalità la situazione.
Ove ciò
non dovesse verificarsi gli organismi possono dare corso alle procedure
di cui all’art. 20 dello Statuto.
Ove non
fossero approvati e presentati i bilanci alla struttura superiore
nella data stabilita dal presente Statuto, su richiesta della Segreteria
della struttura stessa, viene demandato al Collegio dei Sindaci la
nomina di un Commissario per la stesura dei bilanci.
Art. 23
Attività
amministrativa
L’attività
amministrativa del S.U.N.I.A. deve basarsi su una politica dei costi
e dei ricavi che sia correlata alle esigenze ed alle possibilità
economiche di ciascuna struttura, e su una tenuta della contabilità
documentata e basata su criteri di chiarezza e trasparenza e nel
rispetto delle norme e procedure in materia fiscale e previdenziale.
A tale fine
devono essere osservate le seguenti procedure:
- predisposizione
annuale, da parte delle segreterie, del bilancio consuntivo composto
da stato patrimoniale e conto economico, e del bilancio preventivo
per l’anno successivo;
- applicazione
per l’apparato politico e tecnico del regolamento nazionale.
Il Comitato
Direttivo di ogni struttura é chiamato ad approvare entro il mese
di aprile il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre
quello preventivo.
Ogni struttura
deve tenere la contabilità e la relativa documentazione a disposizione
dei Sindaci, e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà
di esercitare il controllo amministrativo.
Art.
24
Autonomia
amministrativa
Le strutture
Nazionale e provinciali del SUNIA sono associazioni giuridicamente,
statutariamente, e amministrativamente autonome.
Il S.U.N.I.A.,
nazionale, non risponde delle obbligazioni assunte dalle federazioni
territoriali e da qualsiasi altra organizzazione aderente che pertanto
ne rispondono in proprio.
Le spese
necessarie per il funzionamento degli organismi dirigenti sono a carico
della stessa struttura organizzativa provinciale e nazionale.
Art.
25
Sulla
cessazione dell’attività
Nel caso
che un’organizzazione del S.U.N.I.A., con delibera adottata dal
almeno i 2/3 dei partecipanti al suo Congresso, cessi l’attività,
il suo eventuale attivo patrimoniale, immobiliare e mobiliare al
netto di ogni passività, sarà devoluto a beneficio dell’organizzazione
del S.U.N.I.A. immediatamente superiore.
Nel caso
che il S.U.N.I.A. nazionale con delibera adottata da almeno i 3/4
dei partecipanti al suo Congresso si sciolga, sia il S.U.N.I.A.
Nazionale, sia tutte le strutture ad ogni livello, assumeranno,
entro 30 gg. dalla data dello scioglimento, le delibere relative
alla devoluzione dell’eventuale attivo patrimoniale, immobiliare
e mobiliare, al netto di ogni passività a beneficio di organizzazioni
democratiche che svolgano attività tese alla soluzione del problema
della casa. |